Nelle procedure concorsuali la Commissione è titolare di un’ampia discrezionalità, oltre che in ordine all’individuazione dei criteri per l’attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell’ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, anche con riguardo alla valutazione dei titoli: conseguentemente, il giudizio amministrativo non è la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla Commissione d’esame, salvo il caso in cui questi ultimi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari (cfr., ex multis, C.d.S., Sez V, 6 maggio 2015, n. 2269; id., 22 gennaio 2015, n. 284; id., 26 giugno 2014, n. 3229). D’altronde è regola generale (valevole anche nel settore dei concorsi a pubblici impieghi) quella per cui, fatto salvo il caso limite (qui non rinvenibile) dell’abnormità della scelta tecnica, sono inammissibili le censure che si sostanziano nel tentativo di sostituzione del punteggio attribuito dalla Commissione, perché sollecitano il G.A. ad esercitare un sindacato sostitutorio al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a. (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. III, 5 novembre 2020, n. 6820).
Consiglio di Stato, Sez. VII, 8 aprile 2022, n. 2602
Concorso da ricercatore a tempo determinato - Giudizio della Commissione - Discrezionalità tecnica - Sindacato del giudice amministrativo
N. 02602/2022REG.PROV.COLL.
N. 04705/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4705 del 2019, proposto dalla dr.ssa
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L. [#OMISSIS#], in Roma, via [#OMISSIS#] da Carpi, n. 6
contro
Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II”, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
nei confronti
dr.ssa -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Renditiso e [#OMISSIS#] Persico e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Sassani, in Roma, via XX settembre, n. 3
dr. -OMISSIS-, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli, Sezione Seconda, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, recante reiezione del ricorso R.G. n. 247/2018, proposto per l’annullamento del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II” di approvazione della graduatoria della selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato nel settore concorsuale 07/E1 – settore scientifico disciplinare AGR/07, nonché degli atti presupposti e connessi, e per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II”;
Visto, altresì, l’atto di costituzione in giudizio della dr.ssa -OMISSIS-;
Vista la memoria difensiva dell’appellante;
Vista la memoria di replica della dr.ssa -OMISSIS-,
Vista l’istanza della difesa erariale di passaggio della causa in decisione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2022 il Cons. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’appellante e l’avv. [#OMISSIS#] Renditiso per la dr.ssa -OMISSIS-;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
L’odierna appellante, dr.ssa -OMISSIS-, espone di aver partecipato alla procedura selettiva indetta dall’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II” per un posto di ricercatore a tempo determinato nel settore concorsuale 07/E1 (Chimica agraria – genetica agraria e pedologia), settore scientifico disciplinare AGR/07 (Genetica agraria), classificandosi al secondo posto (su tre concorrenti) con un totale di n. 70 punti.
Il punteggio minimo stabilito dalla Commissione di concorso era di n. 75 punti; la vincitrice, dr.ssa -OMISSIS-, ha ottenuto n. 77 punti.
L’esponente ha quindi impugnato il decreto del Rettore dell’Ateneo del 9 novembre 2017, recante approvazione della graduatoria, unitamente [#OMISSIS#] atti presupposti e connessi e in specie ai verbali della Commissione e [#OMISSIS#] artt. 12 e 13 del bando di concorso, formulando altresì domanda di risarcimento dei danni.
Con sentenza n. -OMISSIS- l’adito T.A.R. Campania, Napoli, ha però respinto il ricorso.
Avverso detta decisione è insorta la dr.ssa -OMISSIS-, gravandola con l’appello in epigrafe e chiedendone la riforma.
A supporto del gravame l’appellante ha dedotto i seguenti motivi:
1) error in iudicando, violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della l. 30 dicembre 2010, n. 240, del d.m. 25 [#OMISSIS#] 2011, n. 243 e degli artt. 12 e 13 del bando di concorso, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, contraddittorietà, per non avere il primo [#OMISSIS#] accolto le censure dedotte nel primo motivo del ricorso avverso la valutazione dei titoli, nonché avverso la valutazione della produzione scientifica dei candidati, sotto svariati [#OMISSIS#];
2) error in iudicando, violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 2, della l. n. 240/2010 e dell’art. 2, comma 1, del d.m. n. 243/2011, violazione e falsa applicazione del bando di concorso e contraddittorietà, poiché il T.A.R. avrebbe errato nel rigettare il terzo motivo del ricorso introduttivo, con cui era stata dedotta l’illegittimità delle valutazioni espresse dalla Commissione sui titoli e sulle pubblicazione dei candidati, siccome tutte svolte sulla base della congruenza dei [#OMISSIS#] trattati con il tema (la ricerca sulla vite) individuato nelle sezioni “Esigenze di ricerca”, “Esigenze di didattica” e “Compiti” della scheda n. 8 allegata al bando. Se la Commissione avesse correttamente operato, la dr.ssa -OMISSIS- avrebbe ottenuto una più favorevole valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, che le avrebbe consentito di sopravanzare la vincitrice.
L’appellante ha successivamente depositato una sintetica memoria, insistendo per l’accoglimento del gravame.
Si è costituita in giudizio con atto formale l’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II”, versando in atti, in prossimità dell’udienza pubblica, istanza di passaggio della causa in decisione senza previa discussione.
Si è altresì costituita in giudizio la dr.ssa -OMISSIS-, depositando memoria di replica e resistendo ai motivi dell’appello.
Il dr. -OMISSIS-(altro partecipante alla procedura concorsuale, classificatosi al terzo posto), pur evocato, non si è costituito in giudizio.
All’udienza pubblica del 25 gennaio 2022 sono comparsi il difensore dell’appellante e quello della parte privata appellata costituita; la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
DIRITTO
Viene in decisione l’appello avverso la sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, che ha respinto il ricorso proposto contro l’esito della selezione indetta dall’Università “[#OMISSIS#] II” di Napoli per un posto di ricercatore a tempo determinato nel settore concorsuale 07/E1 (Chimica agraria – genetica agraria e pedologia), settore scientifico disciplinare AGR/07 (Genetica agraria).
Con il primo motivo dell’appello si lamenta l’erroneità della sentenza impugnata [#OMISSIS#] parte in cui ha respinto il primo motivo del ricorso innanzi al T.A.R., che aveva censurato per più versi la valutazione dei titoli e la valutazione della produzione scientifica dei candidati, effettuate dalla Commissione di concorso.
A) Quanto alla valutazione dei titoli, nel ricorso si era lamentato che la Commissione avrebbe dovuto individuare e attribuire punteggi “secchi” ai candidati in possesso dei titoli, anziché individuare il punteggio [#OMISSIS#] attribuibile per ciascun titolo, riservandosi di graduarne l’assegnazione; si era poi dedotto che, anche a voler riconoscere la legittimità della graduazione dei punteggi, questa avrebbe dovuto essere accompagnata da una griglia di sub-punteggi e sub-criteri tali da rendere intellegibili le ragioni dei punteggi attribuiti o, in alternativa, da una motivazione discorsiva che assolvesse alla medesima finalità.
Il T.A.R. ha disatteso la censura, rimarcando, da un lato, la legittimità della differenza di punteggio attribuito ai candidati per i rispettivi dottorati di ricerca, anche in ragione dei criteri predeterminati [#OMISSIS#] prima seduta della Commissione, dall’altro, la coerenza della scelta di prevedere non un unico punteggio “secco”, ma un punteggio [#OMISSIS#] pari a 15 per la tesi di dottorato, al fine di consentire un margine discrezionale in sede di comparazione dei diversi lavori.
La sentenza di prime cure, dopo aver ricordato l’ampio potere discrezionale della P.A. di inserire in un bando tutte le disposizioni ritenute più opportune, idonee e adeguate per l’effettivo raggiungimento dello scopo perseguito con la selezione indetta, nonché l’importanza basilare dell’osservanza delle formalità, ha evidenziato come la differenza di punteggio in favore della dr.ssa -OMISSIS- si giustificasse per il carattere innovativo del tema di ricerca trattato (a differenza della ricorrente, la cui tesi si basava su argomenti già affrontati dal gruppo di lavoro presso il quale l’ha svolta). Quanto alla graduazione del punteggio fino a un [#OMISSIS#], il T.A.R. rammenta come si tratti di scelta del tutto conforme all’art. 2, comma 2, del d.m. n. 243/2011 (recante i criteri e parametri per la valutazione dei candidati a posti di ricercatori universitari a tempo determinato) e come non sia censurabile l’essersi la P.A. limitata a richiamare i criteri di valutazione fissati dal predetto decreto ministeriale senza avvalersi della facoltà di specificarli ulteriormente.
Da [#OMISSIS#], il primo [#OMISSIS#] afferma che le ragioni poste a base delle valutazioni della Commissione sono intellegibili, potendo le stesse essere rinvenute nel verbale n. 2, dove vi è traccia di una puntuale valutazione preliminare dei curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni.
In particolare, per la dr.ssa -OMISSIS- è stata documentata una continua ed intensa attività di formazione e ricerca sia in Italia che all’[#OMISSIS#], mentre le tematiche di ricerca sono state ritenute congruenti con il S.S.D. AGR/07 (Genetica agraria) e, tuttavia, solo parzialmente con il profilo richiesto. Invece, per la dr.ssa -OMISSIS-, è stata rilevata una produzione scientifica intensa, continua e di buon livello, in un breve arco di tempo, mentre le tematiche di ricerca sono tutte congruenti con il S.S.D. AGR/07 e, in particolare, le ultime congruenti con il profilo oggetto della procedura.
L’appellante lamenta la contraddittorietà e l’ultrapetizione in cui sarebbe incorso il T.A.R., che, dopo avere affermato l’insindacabilità delle valutazioni sui titoli operate dalla Commissione, sarebbe poi entrato nel merito di tali valutazioni, dichiarando la legittimità del maggior punteggio assegnato alla controinteressata rispetto alla ricorrente per il dottorato, in virtù del maggior pregio del tema trattato dalla prima, per la sua novità. Detto giudizio sarebbe frutto di un’erronea lettura della lex specialis (che prevedeva l’attribuzione di un punteggio per il dottorato nel S.S.D. AGR/07) e si fonderebbe su criteri mai adoperati dalla Commissione e in realtà coniati proprio dalla sentenza: la Commissione, infatti, avrebbe affermato che entrambi le tesi di dottorato sono originali e di attualità, motivando la differenza di punteggio non sull’originalità o innovatività del lavoro, ma – in modo che l’appellante considera illegittimo (v. infra) – sulla parziale o totale congruenza del tema di ricerca trattato con il “profilo” richiesto.
Per spiegare la diversità di punteggio, quindi, il T.A.R. avrebbe introdotto una motivazione che non troverebbe conferma nei verbali della Commissione: quest’[#OMISSIS#], infatti, per la valutazione dei titoli avrebbe individuato il criterio della significatività in ordine alla qualità e quantità di ricerca svolta dal candidato mentre l’originalità e l’innovatività sarebbero stati individuati quali criteri di valutazione comparativa delle pubblicazioni (v. l’allegato n. 1 al verbale n. 1 del 18 ottobre 2017). Donde l’errore di giudizio e l’ultrapetizione da cui sarebbe affetta la sentenza.
Sotto distinto profilo, sarebbe erronea l’affermazione del T.A.R. secondo cui la possibilità di graduare i punteggi per i titoli discenderebbe dall’art. 2, comma 2, del d.m. n. 243/2011, poiché tale [#OMISSIS#], in realtà, avrebbe una portata diversa e non avrebbe per [#OMISSIS#] previsto la legittimità della graduazione dei punteggi.
Ancora, sarebbe infondata l’affermazione della sentenza appellata, secondo cui le ragioni poste alla base delle valutazioni della Commissione sarebbero rinvenibili nel verbale n. 2 di questa, in quanto, in primo luogo, per alcuni titoli la Commissione si sarebbe limitata a riportare il titolo dichiarato dal candidato senza esprimere alcun giudizio su di esso; in secondo luogo, in presenza di titoli per i quali vi era un ampio margine di attribuzione dei punteggi (come per il dottorato di ricerca, che dava diritto a un [#OMISSIS#] di n. 15 punti), la Commissione, al fine di rendere chiari i motivi dell’attribuzione dei punti, avrebbe dovuto disporre a monte una scheda con la graduazione di tutti i punteggi attribuibili (per il dottorato: da 1 a 15), specificando per ciascun punteggio il giudizio ad esso collegato, ovvero avrebbe dovuto verbalizzare una motivazione dettagliata e puntuale che consentisse ai candidati di comprendere, per ogni titolo, le ragioni del punteggio ottenuto, mentre [#OMISSIS#] di tutto ciò sarebbe stato fatto, come si ricaverebbe dai verbali di concorso.
Da [#OMISSIS#], il primo [#OMISSIS#] non si sarebbe avveduto del fatto che la Commissione avrebbe omesso di effettuare la valutazione comparativa del curriculum e di ciascuno dei titoli, come richiesto dagli artt. 12 e 13 del bando di concorso.
B) Con riguardo, poi, alla valutazione delle pubblicazioni, nel ricorso di primo grado si era lamentato che la Commissione avrebbe valutato la produzione scientifica dei candidati in modo svincolato dagli indicatori, in violazione sia del bando di concorso, sia di quanto stabilito dalla Commissione stessa [#OMISSIS#] riunione preliminare (all. n. 1 al verbale n. 1). Si erano poi censurate le conseguenze “aberranti” di tale modus operandi, per avere la Commissione attribuito alle pubblicazioni dei candidati punteggi discrezionali, non motivati e palesemente illogici (così ad es. per la pubblicazione n. 11 della dr.ssa -OMISSIS-). Il T.A.R. avrebbe omesso di pronunciarsi sulla doglianza, che perciò viene riproposta quale motivo di gravame dalla dr.ssa -OMISSIS-.
Così riportate le censure dedotte con il primo motivo dell’appello, ritiene il Collegio che le stesse non possano essere condivise, risultando in parte inammissibili e per il resto infondate.
Va premesso sul punto che la normativa applicabile alla fattispecie è quella del d.m. 25 [#OMISSIS#] 2011, n. 243, recante “Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all’articolo 24, della legge n. 240/2010” (e cioè dei ricercatori universitari a tempo determinato). L’art. 2 del citato decreto ministeriale, rubricato “valutazione dei titoli e del curriculum”, così recita:
“1. Le commissioni giudicatrici delle procedure di cui all’art. 1 effettuano una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all’eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:
a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all’[#OMISSIS#];
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’[#OMISSIS#];
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione [#OMISSIS#] stessi;
g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.
2. La valutazione di ciascun titolo indicato dal comma 1 è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato”.
Fatta tale premessa, osserva in primo luogo il Collegio che la censura dell’appellante, secondo cui [#OMISSIS#] procedura in esame si sarebbe dovuto procedere all’attribuzione di un punteggio “secco” per la valutazione di titoli, in luogo della soluzione per cui ha optato la Commissione, della graduazione dei punteggi fino ad un [#OMISSIS#], è del tutto inammissibile, perché costituisce una palese ingerenza nel merito delle scelte discrezionali della Commissione stessa. Dette scelte, infatti, per l’insegnamento [#OMISSIS#] della giurisprudenza e della dottrina, non sono sindacabili ove non siano inficiate ictu oculi da incongruenza, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento od illogicità, quali figure sintomatiche dell’eccesso di potere (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. III, 29 marzo 2019, n. 2091, con i precedenti ivi elencati): ma nel [#OMISSIS#] di specie non è ravvisabile nessuna di tali figure sintomatiche, dovendosi condividere l’assunto del T.A.R. per il quale la graduazione dei punteggi attribuibili fino a un [#OMISSIS#] risponde all’esigenza di consentire un margine discrezionale in sede di comparazione dei lavori dei candidati
Invero, nell’ambito di una procedura concorsuale, il giudizio della Commissione si esprime in modo compiuto attraverso l’attribuzione di un punteggio e la graduazione dello stesso da un minimo ad un [#OMISSIS#] predefiniti (cfr. C.d.S., Sez. V, 10 aprile 2002, n. 1934: principio affermato in relazione alla valutazione delle prove scritte, ma che può estendersi alla valutazione dei titoli).
Inoltre – e contrariamente all’avviso dell’appellante – la graduazione del punteggio si rivela coerente con le previsioni dell’art. 2, comma 2, del d.m. n. 243/2011, lì dove richiede che la valutazione di ciascun titolo venga effettuata considerando la significatività del titolo stesso in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal candidato, perché ciò sta a dire – come giustamente rilevato dalla dr.ssa -OMISSIS- – che si debbono valutare lo spessore e la consistenza quantitativa delle attività svolte a supporto dello specifico titolo.
La doglianza, dunque, oltre che inammissibile, è infondata nel merito.
Neppure è fondata la doglianza di ultrapetizione, per avere il primo [#OMISSIS#] posto a fondamento del maggior punteggio attribuito alla tesi di dottorato della vincitrice il criterio dell’originalità, che, però, sarebbe stato individuato dal T.A.R. stesso, e non dalla Commissione.
Dal verbale n. 2 del 25 ottobre 2017 si evince che la Commissione ha ritenuto che la tesi di dottorato della dr.ssa -OMISSIS- presentasse una congruenza integrale con il profilo richiesto (che, come meglio si vedrà infra, è relativo alla ricerca sulla vite), a fronte della congruenza soltanto parziale del lavoro riscontrata nel lavoro svolto dall’appellante. In quest’ottica si spiega, dunque, il [#OMISSIS#] punteggio assegnato (nel verbale n. 3 del 26 ottobre 2017) all’una candidata (15) rispetto all’altra (12), in quanto tale giudizio risulta formulato sulla base del criterio stabilito al paragrafo “Valutazione dei titoli e del curriculum” dell’allegato n. 1 al verbale n. 1 del 18 ottobre 2017, che prescrive una valutazione in “riferimento allo specifico settore concorsuale e all’eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari” .
Ma, allora, il fatto che il T.A.R. abbia posto l’accento sull’originalità del lavoro dei candidati, anziché sulla loro [#OMISSIS#] o minore congruenza con il settore interessato (criterio che, peraltro, l’appellante considera illegittimo), è irrilevante, potendo trattarsi al [#OMISSIS#] di un errore della motivazione della sentenza comportante la correzione di questa e non già l’accoglimento dell’appello.
A ben vedere, peraltro, il lamentato errore della sentenza neppure sussiste.
Infatti, se si analizza il paragrafo “Valutazione della produzione scientifica” del già citato allegato n. 1 al verbale n. 1, dove alla lett. a) è elencato il criterio dell’originalità e innovatività, si vede che esso indica anche le tesi di dottorato; tale clausola è, del resto, meramente ripetitiva di analoga previsione contenuta nell’art. 13 del bando di concorso. Ne segue che il richiamo del primo [#OMISSIS#] all’originalità del lavoro svolto dalla dr.ssa -OMISSIS-, quale criterio idoneo a spiegare il maggior punteggio a costei attribuito per la tesi di dottorato, non può ritenersi erroneo, trattandosi di un fattore che – in concorso con quello (da considerare prevalente) della congruenza del lavoro con il profilo richiesto – può avere certamente influito sulle valutazioni della Commissione e sui punteggi da questa assegnati per il titolo in discorso.
Ancora, è infondata la censura di omessa indicazione, da parte della Commissione, delle ragioni poste a base delle sue valutazioni, tali ragioni rinvenendosi – come giustamente ha osservato la sentenza di prime cure – nel verbale n. 2 del 25 ottobre 2017: in questo, infatti, si riscontra una valutazione senza dubbio approfondita del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni dei tre candidati, che dà conto dei punteggi ad essi attribuiti nel successivo verbale n. 3.
Deve ritenersi, invece, eccessiva la pretesa dell’appellante, per cui la Commissione avrebbe dovuto compilare una scheda contenente la graduazione dei punteggi attribuibili da 1 a 15 (la “forchetta” prevista per le tesi di dottorato) e poi specificare il giudizio collegato a ciascun punteggio: ed invero, una volta predeterminati, nell’allegato n. 1 al verbale n. 1, i criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi, non residuava in capo alla Commissione l’obbligo di ulteriori spiegazioni e/o chiarimenti, valendo comunque il punteggio numerico quale adeguata motivazione e garanzia della trasparenza della valutazione (cfr. C.d.S., A.P., 20 settembre 2017, n. 7).
Priva di fondamento è, poi, la censura di omissione della valutazione comparativa prevista dal bando, poiché, da un lato, una forma di comparazione nel [#OMISSIS#] di specie vi è stata, come emerge dalla stessa doglianza dell’appellante – poc’anzi analizzata – secondo cui l’attribuzione alla dr.ssa -OMISSIS- di un punteggio [#OMISSIS#] del suo per la tesi di dottorato dipenderebbe dal giudizio di congruenza integrale del lavoro di costei rispetto al profilo richiesto, a fronte della congruenza solo parziale riconosciuta al lavoro dell’appellante stessa. D’altro lato, in base all’art. 24, comma 2, lett. c), della l. n. 240/2010, la valutazione comparativa dei candidati è prescritta solo nell’ipotesi in cui il numero dei candidati sia superiore a sei, al fine di ammettere alla discussione pubblica i candidati “comparativamente più meritevoli” in una misura compresa tra il 10% e il 20% degli stessi e comunque non inferiore a sei unità: un’ipotesi, dunque, del tutto diversa da quella ora in esame.
Da [#OMISSIS#], è infondata la censura per cui la Commissione, [#OMISSIS#] valutazione delle pubblicazioni, non si sarebbe attenuta [#OMISSIS#] indicatori elencati nel bando e da essa stessa richiamati, ma avrebbe attribuito punteggi immotivati e sostanzialmente illogici.
[#OMISSIS#] specifico, l’art. 13 del bando di concorso ha dettato le regole di valutazione della produzione scientifica dei candidati, stabilendo che:
“La Commissione, nell’effettuare la valutazione comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.
La Commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni presentate dai candidati nel limite numerico indicato nelle schede allegate al presente bando, sulla base dei seguenti criteri:
a. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale profilo, definito esclusivamente trame indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica;
d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti [#OMISSIS#] comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel [#OMISSIS#] di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
La Commissione giudicatrice deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa, esclusi i periodi, adeguatamente documentali, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
Nell’ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l’uso a livello internazionale, la Commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:
a) numero totale delle citazioni;
b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
c) “impact factor” totale;
d) “impact factor” medio per pubblicazione;
e) combinazione dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili)”.
Analoga previsione è contenuta nel paragrafo dell’allegato n. 1 al verbale n. 1 intitolato “Valutazione della produzione scientifica”, dove, peraltro, la Commissione ha inserito una serie di criteri al fine di individuare l’apporto individuale dei candidati nelle pubblicazioni svolte in collaborazione con terzi (autore di riferimento della pubblicazione; ordine di elencazione dei coautori; competenze specifiche, desumibili anche in base all’Istituzione di appartenenza; carattere non episodico della collaborazione scientifica, ossia continuità temporale della produzione scientifica in relazione anche all’evoluzione delle conoscenze [#OMISSIS#] specifico settore scientifico-disciplinare).
Orbene, la Commissione ha analiticamente esaminato le singole pubblicazioni dei candidati facendo puntuale applicazione dei criteri succitati: e così, a mero titolo di esempio, sottolineando l’originalità, l’innovatività e il rigore metodologico che contraddistinguono le pubblicazioni n. 1, n. 4, n. 7, n. 9, n. 10 e n. 12 della dr.ssa -OMISSIS-, e che contraddistinguono, altresì, le pubblicazioni n. 1, n. 2, n. 6 e n. 8 della dr.ssa -OMISSIS-, nonché la congruenza con il S.S.D. AGR/07 delle tematiche di ricerca svolte dalle due candidate; sotto il profilo della congruenza, la Commissione ha evidenziato peraltro i meriti della controinteressata, a cui ha riconosciuto un “eccellente contributo scientifico” nelle pubblicazioni (cinque) specificamente ascrivibili al profilo richiesto (quello della ricerca sulla vite) in cui è risultata sempre primo autore. Per ogni pubblicazione, inoltre, la Commissione ha individuato con puntualità la collocazione editoriale e l’apporto individuale del candidato.
Con riferimento, poi, alla pubblicazione n. 11 della dr.ssa -OMISSIS-, l’Università “[#OMISSIS#] II”, [#OMISSIS#] relazione prodotta in primo grado, ha sottolineato come la rivista su cui il lavoro è stato pubblicato (“Italus Hortus”) sia presente nell’elenco delle riviste dell’Area 11, con ISSN n. 1127-3496 “Liste aggiornate delle riviste ai fini della Abilitazione Scientifica Nazionale” (delibera dell’A.N.V.U.R. n. 17 del 20 febbraio 2013): sicché, in conclusione, le doglianze dell’appellante non colgono nel segno neppure da questo punto di vista.
Passando ora alla disamina del secondo motivo d’appello, con lo stesso la sentenza impugnata viene censurata per non avere accolto il terzo motivo del ricorso introduttivo, a mezzo del quale era stata dedotta l’illegittimità delle valutazioni espresse dalla Commissione sui titoli e sulle pubblicazioni dei candidati, in quanto tutte conseguenti al giudizio di congruenza o incongruenza rispetto al “profilo” indicato [#OMISSIS#] scheda n. 8 del bando di concorso.
Sostiene, sul punto, l’appellante che la specificazione di un “profilo” potrebbe avvenire solo tramite il riferimento ai settori scientifico-disciplinari presi [#OMISSIS#] loro globalità, senza ulteriori specificazioni, come del resto si evincerebbe dall’art. 24, comma 2, della l. n. 240/2010, dall’art. 2, comma 1, del d.m. n. 243/2011 e dall’art. 12 del bando di concorso. Di conseguenza, l’unico criterio di valutazione della congruenza dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati avrebbe dovuto essere la congruenza di questi con il S.S.D. AGR/07 (Genetica agraria), senza altre indicazioni. I riferimenti contenuti [#OMISSIS#] scheda n. 8 del bando, non concorrendo alla determinazione del profilo, non avrebbero perciò potuto rappresentare parametro di giudizio dei titoli e delle pubblicazioni, avendo essi solo il fine di rendere edotti i candidati sulle esigenze di ricerca e didattica e sui compiti che il futuro docente sarebbe andato a svolgere: a questo limitato scopo mirerebbe il riferimento alla ricerca sulla vite contenuto [#OMISSIS#] citata scheda n. 8, che, dunque, avrebbe il valore di un’informazione resa ai candidati al pari di quelle sul trattamento economico e previdenziale.
Al contrario, la Commissione avrebbe valutato i titoli e le pubblicazioni alla stregua della loro congruenza o meno proprio con la tematica della ricerca sulla vite indicata [#OMISSIS#] scheda n. 8 (ai fini ben diversi allegati dall’appellante) e in questo modo avrebbe attribuito ai candidati punteggi errati, perché basati su un’unità di misura collidente con la normativa primaria e con il bando: ove, invece, la Commissione si fosse attenuta a questi ultimi, la dr.ssa -OMISSIS- avrebbe conseguito una valutazione più favorevole, che le avrebbe consentito di sopravanzare la vincitrice.
In altre parole, né la Commissione, né il T.A.R. che ha respinto il motivo, si sarebbero avveduti del fatto che la viticoltura e l’enologia costituirebbero soltanto l’oggetto della ricerca e della didattica da svolgersi da parte del vincitore del concorso, ma non potrebbero contribuire a delineare il profilo del vincitore.
Da [#OMISSIS#], l’appellante reitera l’operazione di ri-attribuzione dei punteggi secondo una prospettiva di (asserita) fedeltà al bando, già compiuta in primo grado, che avrebbe implicato un diverso esito della procedura, permettendole di superare la vincitrice: tale operazione non è stata condivisa dal T.A.R., in forza dell’alta discrezionalità tecnica che connota l’attività della Commissione, ma è riproposta in appello, al fine sia di fornire a questo [#OMISSIS#] la necessaria prova di resistenza, sia di dimostrare che il giudizio della Commissione sarebbe viziato da eccesso di potere per manifesta illogicità, erroneità ed irragionevolezza riscontrabili ictu oculi dalla mera lettura degli atti e che, pertanto, esso sarebbe sindacabile dal G.A. in sede di giudizio di legittimità.
Così riassunte le doglianze in cui è articolato il secondo motivo dell’appello, esse risultano – al pari del primo motivo – in parte inammissibili e per il resto infondate.
In particolare, il Collegio reputa infondate tutte le censure volte ad affermare che il “profilo” (rispetto al quale valutare la congruenza dei titoli e delle pubblicazioni) coinciderebbe con il settore scientifico-disciplinare (S.S.D.) AGR/07 (Genetica agraria) senza ulteriori specificazioni.
La scheda n. 8 allegata al bando di concorso, infatti, reca un’inequivoca indicazione su quali siano le esigenze di ricerca per le quali è indetta la selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore nel settore ora in esame e cioè la “genomica strutturale e funzionale della vite”. Analogamente, la scheda n. 8 precisa che le esigenze di didattica si manifestano in relazione all’insegnamento di Genetica agraria nell’ambito della Laurea in Viticoltura ed Enologia e all’insegnamento di Biotecnologie per il miglioramento genetico della vite nell’ambito della Laurea magistrale in Scienze enologiche. Non si tratta, [#OMISSIS#], di informazioni paragonabili a quelle fornite ai candidati sul trattamento economico e previdenziale, come cerca inutilmente di sostenere l’appellante, al vano fine di sminuirne il valore: al contrario, si tratta di elementi che, nel delineare i confini dell’attività didattica e di ricerca per cui si è proceduto all’interpello, ben possono influire sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione ad esso e, in specie, sulla congruenza dei titoli e delle pubblicazioni rispetto a tale settore di didattica e di ricerca, allo scopo di individuare il candidato migliore.
D’altronde, è del tutto ragionevole e logico, se si indice una procedura di reclutamento per esigenze di ricerca e di didattica nel settore della vite, valutare la congruenza con tale settore dei titoli e delle pubblicazioni presentate dai candidati.
Per quanto riguarda, invece, i calcoli fatti dall’appellante, che ha rivisto in pejus i punteggi assegnati alla controinteressata ed in melius i punteggi che le sono stati attribuiti, si tratta con ogni evidenza di uno sconfinamento nel merito delle valutazioni ampiamente discrezionali della Commissione, che è del tutto inammissibile. Al riguardo è d’uopo richiamare il [#OMISSIS#] orientamento giurisprudenziale, per il quale nelle procedure concorsuali la Commissione è titolare di un’ampia discrezionalità, oltre che in ordine all’individuazione dei criteri per l’attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell’ambito del punteggio [#OMISSIS#] stabilito dal bando, anche con riguardo alla valutazione dei titoli: conseguentemente, il giudizio amministrativo non è la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla Commissione d’esame, [#OMISSIS#] il [#OMISSIS#] in cui questi ultimi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari (cfr., ex multis, C.d.S., Sez V, 6 [#OMISSIS#] 2015, n. 2269; id., 22 gennaio 2015, n. 284; id., 26 giugno 2014, n. 3229). D’altronde è regola generale (valevole anche nel settore dei concorsi a pubblici impieghi) quella per cui, fatto [#OMISSIS#] il [#OMISSIS#] limite (qui non rinvenibile) dell’abnormità della scelta tecnica, sono inammissibili le censure che si sostanziano nel tentativo di sostituzione del punteggio attribuito dalla Commissione, perché sollecitano il G.A. ad esercitare un sindacato sostitutorio al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a. (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. III, 5 novembre 2020, n. 6820).
Ad abundantiam, si sottolinea che i calcoli dell’appellante sono erronei, perché non tengono conto del diverso arco temporale in cui si è dipanata la produzione scientifica dei candidati (com’è ovvio che fosse, vista la loro diversa età anagrafica), laddove, invece, il paragrafo sulla “Valutazione della produzione scientifica” di cui al ricordato allegato n. 1 del verbale n. 1 imponeva alla Commissione di valutare la produzione scientifica dei candidati alla luce dell’intensità e continuità temporale della stessa.
In conclusione, l’appello risulta in parte inammissibile e per il resto infondato nel merito e deve, per conseguenza, essere respinto.
Le spese del giudizio d’appello seguono la soccombenza e vengono liquidate [#OMISSIS#] misura di cui al dispositivo in favore delle controparti costituite, mentre non si fa luogo a pronuncia sulle spese nei confronti del dr. [#OMISSIS#], non costituitosi in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e per il resto lo respinge in quanto infondato nel merito, come da motivazione.
Condanna l’appellante a rifondere all’Università “[#OMISSIS#] II” di Napoli e alla dr.ssa -OMISSIS- le spese del giudizio d’appello, che liquida in misura forfettaria in € 1.500,00 (millecinquecento/00) per ciascuna delle riferite controparti, per complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre spese generali ed accessori di legge.
[#OMISSIS#] spese nei confronti del dr. -OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (ed [#OMISSIS#] artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle persone fisiche citate in sentenza.
Così deciso in Roma, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 25 gennaio 2022, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
L’ESTENSORE | IL [#OMISSIS#] | |
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] | [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] | |
IL SEGRETARIO
In [#OMISSIS#] di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 08/04/2022