Con sentenza del 7 aprile 2022, la sezione VII del Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che il sistema di comunicazione a mezzo PEC, diversamente dalla posta elettronica ordinaria, è il solo sistema informatico di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili a terzi (ex art. 1, lett.v-bis, del D.lgs. n. 82 del 2005) e, in quanto tale, l’unico idoneo a garantire la conoscenza delle comunicazioni a valenza individuale, con carattere recettizio.
Riprendendo quanto sottolineato dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. sesta, n. 6132/2021), seppure in altro contesto, il Supremo Consesso della giustizia amministrativa ha quindi rammentato che “le modalità di comunicazione si pongono in rapporto biunivoco con l’esclusione, e dunque proprio con effetto (potenzialmente) lesivo o sfavorevole (…) con riguardo a provvedimenti importanti in relazione agli effetti (favorevoli o sfavorevoli) che producono”.
Ha ritenuto pertanto improprio che atti essenziali per lo svolgimento della procedura di valutazione per professori di seconda fascia, come deve considerarsi la convocazione di un candidato per sostenere una prova di accertamento delle competenze scientifico-linguistiche, possano essere previsti dagli atenei con modalità non atte a certificare l’effettiva ricezione della comunicazione, secondo regole generali universalmente riconosciute necessarie in chiave di garanzia.
Per queste ragioni, ha ritenuto illegittima l’esclusione del candidato con la motivazione dell’intervenuta rinuncia alla partecipazione, ritenuta implicita nella mancata presentazione alla prova di accertamento delle competenze scientifico-linguistiche, dal momento in cui non sussiste la prova dell’avvenuta ricezione della convocazione da parte dell’appellato, poiché la comunicazione risultava effettuata a un indirizzo di posta elettronica ordinario e non a un indirizzo di posta elettronica certificata.
Il giudicante ha quindi ritenuto ”elementare regola di correttezza” quella che avrebbe imposto comunque all’amministrazione di accertarsi dell’avvenuta ricezione, eventualmente convocando il candidato con altro mezzo.