Con sentenza del 21 maggio 2022, n. 6591, il Tar Lazio, Roma, Sez. VI, ha annullato il giudizio espresso dalla Commissione in sede di abilitazione scientifica nazionale per professore di seconda fascia, in ragione del riscontrato difetto di motivazione, specie con riguardo all’applicazione dei criteri di valutazione delle pubblicazioni di cui all’art. 4, lett. c) e d) del D.M. 7 giugno 2016, n. 120, ovverosia, rispettivamente, la ”qualità della produzione scientifica, valutata […] sulla base dell’originalità […] e del carattere innovativo” e la ”collocazione editoriale dei prodotti scientifici”.
In particolare, il Giudice amministrativo – a fronte di un giudizio che riteneva la produzione scientifica del ricorrente non sufficientemente originale e innovativa sulla base di una valutazione delle pubblicazioni nel loro complesso – ha chiarito che il criterio citato va considerato valutando il ”contenuto delle pubblicazioni” (in questo senso, cfr. anche, Cons. St., sez. VII, 23 marzo 2022, n. 2121) e non le ”pubblicazioni prodotte nel loro complesso”, come invece hanno fatto i Commissari. Questi ultimi, infatti, ”non hanno compiuto alcuno specifico richiamo alle tematiche che evidenzierebbero un insufficiente grado di originalità e non hanno offerto alcuna indicazione a supporto della ritenuta natura divulgativa delle pubblicazioni”, con la conseguente ”impossibilità di comprendere quale sia stato il reale iter argomentativo che ha condotto i Commissari a ritenere non innovativa la produzione scientifica del ricorrente e a negare, su tale rilievo, il rilascio dell’abilitazione scientifica nazionale”.
Oltre a tale rilievo, il Giudice amministrativo – a fronte di un giudizio che negava l’abilitazione anche sulla base di una valutazione negativa circa la collocazione editoriale delle pubblicazioni, fondata sul non elevato livello di internazionalizzazione delle stesse – ha chiarito che attribuire ”valore dirimente al non elevato livello di internazionalizzazione” si pone in contrasto ”con l’art. 3 del d.m. medesimo, che opera una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, riferibili alla prima ed alla seconda fascia di docenza”: in particolare, detta disposizione prevede che mentre la “piena maturità scientifica” – per la prima fascia – deve risultare dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”, invece, la “maturità scientifica” – per la seconda fascia – discende dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
Leggi il testo completo: Tar Lazio, Roma, Sez. VI, 21 maggio 2022, n. 6591