Con la sentenza del 16 giugno 2022 (causa C-577/2020), la prima Sezione della Corte di Giustizia ha chiarito le condizioni in presenza delle quali l’autorità di uno Stato membro può mettere in discussione il livello di conoscenze e delle qualifiche attestate dal diploma rilasciato da un istituto di un altro Stato membro.
Nel caso di specie, a una cittadina finlandese era stato negato il diritto di utilizzare in Finlandia il proprio titolo professionale di psicoterapeuta sulla base di un diploma post-laurea rilasciatole nel 2017 da un’Università inglese, all’esito di un corso che tale università aveva organizzato in Finlandia e in lingua finlandese.
L’autorità competente aveva rigettato la domanda in ragione di dubbi sulla effettiva equipollenza della formazione attestata dal diploma con i requisiti previsti dalla normativa finlandese per l’accesso alla professione di psicoterapeuta (dubbi, questi, sorti dopo che l’autorità competente era stata contattata da alcuni ex partecipanti a tale programma di formazione che avevano segnalato rilevanti carenze didattiche del corso).
La Corte, nel rispondere ai quesiti posti dai giudici amministrativi finlandesi, riguardanti la tipologia di verifiche che uno Stato membro può condurre per verificare se il diploma straniero attesti il possesso di conoscenze e di qualifiche equipollenti a quelle attestate dal diploma nazionale, ha affermato: (i) in via preliminare, che la formazione oggetto del procedimento, sebbene concretamente erogata in Finlandia, dovesse intendersi come compiuta nel Regno Unito, dato che il diploma era stato rilasciato da un’Università con sede in territorio inglese; (ii) che la procedura di valutazione dell’equipollenza del diploma straniero presupponesse la fiducia reciproca tra gli Stati membri, pertanto l’autorità dello Stato membro ospitante è in linea di principio tenuta a considerare come veritiero un diploma rilasciato dall’autorità di un altro Stato membro; (iii) tuttavia, quando l’autorità nutra gravi dubbi in merito all’autenticità o alla veridicità del diploma, essa può chiedere all’istituto che l’ha emesso di riesaminare la fondatezza del documento e, se del caso, di revocarlo; (iv) se il riesame non si dovesse concludere con la revoca del documento, l’autorità dello Stato membro ospitante può rimettere in discussione la fondatezza del rilascio del diploma solo in via eccezionale, allorché le circostanze del caso concreto rivelassero manifestamente l’assenza di veridicità del documento.