In mancanza di una motivazione particolarmente accurata […] la possibilità di una mera enunciazione di non idoneità del candidato renderebbe possibili conclusioni indimostrabili e potenzialmente arbitrarie, apparendo perplesse e irrisolte le ragioni del negativo giudizio sulle pubblicazioni, in ragione della mancata specificazione, nemmeno in forma sintetica, dei presunti limiti e delle asserite insufficienze che connoterebbero i singoli lavori del ricorrente».
L’unico vero “limite” ravvisato dalla Commissione nella produzione scientifica del candidato è rappresentato dalla ripetitività dei temi trattatati, elemento, tuttavia, non rientrante tra i parametri previsti dall’art. 4 del d.m. n. 120/2016 per valutare la qualità delle pubblicazioni; e perciò inidoneo, di per sé, a giustificare il diniego dell’abilitazione scientifica nazionale (in tal senso cfr. ex plurimis TAR Lazio – Roma, sez. III bis, n. 7732 del 2021).
TAR Lazio, Roma, Sez. VI, 15 dicembre 2022, n. 16867
Abilitazione scientifica nazionale - Onere motivazionale - Ripetitività dei temi trattati
N. 16867/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01328/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1328 del 2021, proposto da [#OMISSIS#] Adornato, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca e Ministero dell’Istruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento:
– del giudizio di non idoneità con il quale è stata negata al dott. [#OMISSIS#] Adornato l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia nel settore concorsuale 10/A1 “Archeologia”, richiesta con domanda n. 33750, nell’ambito della “Procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia (Tornata 2018 -2020)”, indetta con decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 2175 del 9 agosto 2018, giudizio di non idoneità pubblicato sul [#OMISSIS#] internet https://asn18.cineca.it/pubblico/miur/esito/10%252FA1/1/5 in data 10 novembre 2020;
– di tutti gli atti della procedura per il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale sopramenzionata;
– di tutti i verbali della Commissione giudicatrice e in particolare dei verbali relativi alla determinazione dei criteri (verbale n. 1 del 27 novembre 2018), nonché dei verbali relativi alle sedute nelle quali sono stati formulati i giudizi individuali e il giudizio collettivo (verbali 22 luglio, 27 luglio, 15 settembre, 16 ottobre e 10 novembre 2020);
– del giudizio collegiale della Commissione giudicatrice e dei giudizi individuali espressi dai singoli Commissari e pubblicati sul [#OMISSIS#] internet https://asn18.cineca.it/pubblico/miur/esito/10%252FA1/1/5 in data 10 novembre 2020;
– di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso con la procedura, quand’anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca e del Ministero dell’Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2022 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il dott. [#OMISSIS#] Adornato ha partecipato alla procedura di abilitazione scientifica nazionale (ASN) per la prima fascia di professore universitario, in relazione al settore concorsuale 10/G1 (“Archeologia”), indetta con decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 2175 del 9 agosto 2018.
Il candidato, all’unanimità, è stato giudicato non idoneo al conseguimento dell’abilitazione in ragione dell’insufficiente qualità della produzione scientifica, sulla base della seguente motivazione: “Ai fini degli indicatori presenta 39 pubblicazioni negli anni 2005-2020, apparse con continuità solo dal 2007. Le quindici pubblicazioni presentate ai fini dell’art. 7, All. B, D.M. 120/2016, in lingua italiana e [#OMISSIS#], apparse in sedi editoriali e riviste scientifiche di buon livello, sono composte da una monografia (n. 13) quattro articoli in rivista (nn. 2, 10, 12 15) e dieci contributi – 3 – (nn. 1, 3-9, 11, 14). I lavori presentati sono dedicati prevalentemente a artefici e sculture greche e romane e a proposte di definizione di fasi stilistiche tra la tarda età arcaica e l’età classica, con un nucleo minore relativo alla storia e ai contesti di Agrigento tardo arcaica. Considerata la produzione scientifica e i titoli presentati, emerge nel complesso la seguente valutazione del Candidato. La sua produzione scientifica supera due valori soglia e non soddisfa il terzo. Nel merito di detta produzione, la monografia (n. 13) affronta l’analisi delle due tradizioni relative alla fondazione di Agrigento e alla tirannide di [#OMISSIS#], delle produzioni figurate e dei santuari, con particolare attenzione alla definizione culturale di questi contesti, di matrice geloa piuttosto che rodia. Parte degli stessi [#OMISSIS#] e discussioni sono riproposti nei lavori minori nn. 12 e 8. Il gruppo più consistente dei lavori presentati si riferisce, invece, a [#OMISSIS#] di scultura [#OMISSIS#]. Una diversa lettura della scultura del periodo severo, anche sulla base della riconsiderazione della documentazione letteraria ed epigrafica, è discussa nel contributo sulle basi di statue firmate (n. 9), nel contributo sull’invenzione dell’arte classica (n. 4) e nei lavori sul giudizio di [#OMISSIS#] su Policleto (n. 3) e su Kritios e Nesiotes (n. 1). Altri due lavori sono dedicati a una proposta di definizione di arte magno [#OMISSIS#] nel quadro di una riconsiderazione dell’approccio delle Bildhauserschulen (nn. 14, 5). Singole opere, anche solo citate [#OMISSIS#] tradizione letteraria, sono discusse nei lavori sull’Auriga di Delfi e sulla base iscritta ad esso tradizionalmente, e forse erroneamente, attribuita (n. 15), sulla statua di Filita di Kos opera di Ecateo (n. 11), su un rilievo da Torino nel quale si riconosce tradizionalmente la replica della scultura lisippea di Kairos (n. 10), sul cosiddetto [#OMISSIS#] di Prima [#OMISSIS#] e della sua eventuale relazione con l’opera di Policleto (n. 6). Restano isolati i due lavori su Winckelmann e la sua difficoltà a definire una storia dell’arte [#OMISSIS#] (n. 7) e sul mercato dell’arte nell’antichità esaminato alla luce del valore economico ed estetico delle opere attestati da Plinio il Vecchio (n.1). In conclusione, titoli e produzione scientifica del candidato soddisfano i requisiti formali minimi stabiliti dalla commissione e previsti dal bando. La produzione sottoposta a giudizio dal candidato comprende sia lavori storico-artistici che lavori più ampiamente archeologici. Il carattere che accomuna questa produzione è la [#OMISSIS#] propensione alla discussione delle valutazioni precedenti e l’esigenza di proporre nuove ipotesi interpretative, alcune delle quali, pur stimolanti, attendono adeguata discussione e riscontro nell’impatto scientifico dei singoli contributi, di cui va peraltro segnalata la frequente ripetitività. Pertanto, si ritiene che il candidato non sia ancora maturo per svolgere le funzioni di professore di I fascia in Archeologia”.
2. Con il presente gravame il ricorrente agisce avverso il predetto giudizio e gli atti ad esso presupposti, come in epigrafe specificati.
A fondamento del gravame ha posto i seguenti motivi di ricorso:
“1. Eccesso di potere. Violazione del procedimento, ingiustizia manifesta e travisamento dei fatti. Violazione di legge. Il prof. Adornato ha superato tutti e tre i valori soglia previsti dai d.m. nn. 120 del 2016 e 589 del 2018, posto che egli ha regolarmente indicato [#OMISSIS#] propria domanda di aver redatto una monografia pubblicata entro i 15 anni precedenti la domanda di abilitazione, per [#OMISSIS#] sottoponendola a valutazione”;
“2. Violazione dell’art. 3 d.m. n. 120 del 2016. Non è stato valutato il raggiungimento di una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale”;
“3. Difetto di motivazione. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, dell’art. 16, comma 3, lett. a) della legge n. 240 del 2010 nonché dell’art. 8, commi 6 e 8, d.p.r. n. 95 del 2016. Violazione dell’art. 4 e 6 d.m. 120 del 2016 per mancata valutazione dei singoli criteri previsti per le pubblicazioni scientifiche e, al contrario, considerazione di criteri non previsti. Difetto di istruttoria. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere”;
“4. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta e contraddittorietà. Il campo di indagine limitato non ha impedito l’abilitazione di altri candidati”.
3. L’Amministrazione si è costituita per resistere al ricorso con memoria di mero stile.
4. All’esito dell’udienza pubblica del 7 dicembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato.
6. Sussistono i dedotti vizi di difetto di motivazione e istruttoria per quel che riguarda il mancato riconoscimento del raggiungimento del valore soglia relativo al “Numero libri in 15 anni” (primo motivo di ricorso).
Rilevano in tal senso le previsioni di cui al d.m. n. 589 del 2018, il quale, per quanto di interesse, dispone quanto segue:
“in attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, e con riferimento all’allegato D del d.m. 7 giugno 2016, n. 120, sono definiti [#OMISSIS#] Tabella 2, relativamente ai candidati all’abilitazione scientifica nazionale per i settori non bibliometrici, i valori soglia, distintamente per la prima e la seconda fascia, dei seguenti indicatori: […] c) il numero di libri (escluse le curatele) a uno o più autori dotati di ISBN (o ISMN) e pubblicati, rispettivamente, nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti, di seguito denominato “numero libri”. Per i candidati, ai fini del calcolo di tale indicatore sono considerati i libri riportati in domanda e pubblicati dal 1° gennaio rispettivamente del quindicesimo anno (prima fascia) […] precedente la scadenza del quadrimestre di presentazione della domanda” (articolo 2, comma 2);
– per il settore 10/A1, Archeologia, il valore-soglia – c.d. “mediana” – previsto per il “Numero libri in 15 anni”, rilevante ai fini dell’abilitazione per professore di prima fascia, è pari ad 1 (tabella 2 allegata al predetto d.m.).
Dalle coordinate normative appena riportate emerge, linearmente, che il candidato all’abilitazione a professore di prima fascia soddisfa il valore-soglia relativo al numero libri ove dichiari almeno una monografia pubblicata nei 15 anni precedenti la domanda. Orbene, poiché il ricorrente, nel 2011, ha pubblicato la monografia a firma singola “Akragas arcaica. Modelli culturali e linguaggi artistici di una città [#OMISSIS#] d’Occidente”, edita dalla LED – Edizioni Universitarie e dotata di codice ISBN n. 978887916468 e ha indicato tale monografia tra le 15 pubblicazioni presentate per la valutazione ai sensi dell’art del d.m. n. 120 del 2016, la conclusione della Commissione che il dott. Adornato non abbia raggiunto tutti e tre i valori soglia – e segnatamente quello relativo al “numero di libri in 15 anni” (cfr. in particolare il giudizio della prof.ssa [#OMISSIS#], ove afferma che “Soddisfa 2/3 valori soglia, mancando lavori monografici”) – non appare comprensibile e si rivela contraddittoria anche alla luce del contenuto di alcuni dei giudizi impugnati, i quali più volte fanno riferimento a detta monografia (oltre al giudizio complessivo in premessa riportato (sui cui cfr. punto 1), si vedano, a titolo esemplificativo, il giudizio del prof. Gelichi il quale afferma che [#OMISSIS#] monografia presentata “si sviluppano più compiutamente e si riportano a sintesi [#OMISSIS#] già trattati e che riguardano i modelli artistici e i linguaggi culturali presenti [#OMISSIS#] colonia [#OMISSIS#]”; il giudizio del prof. Ebanista il quale rileva che “la monografia, dedicata ad Akragas arcaica, ha esaminato anche gli aspetti legati ai culti e ai santuari, allo scopo di ricostruire i modelli culturali e i linguaggi artistici”.
Ne consegue la fondatezza del primo motivo.
7. Ai fini dello scrutinio del secondo e del terzo motivo di ricorso, con cui si deducono vizi di difetto di motivazione dei giudizi negativi, nonché plurimi vizi di violazione di legge (nei termini indicati [#OMISSIS#] rubrica dei relativi motivi), occorre richiamare, per quanto di interesse, il contenuto del d.m. n. 120/2016, recante il regolamento per la valutazione dei candidati ai fini dell’ASN (di seguito anche solo regolamento).
7.1. L’art. 3 del regolamento, rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia“, dispone quanto segue: “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute [#OMISSIS#] domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. [#OMISSIS#] valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi. 2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca“.
L’art. 6 del regolamento statuisce poi come la Commissione attribuisca l’abilitazione ai candidati che:
1) ottengano una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica attestata dal possesso di parametri, in almeno due indicatori, almeno pari ai valori soglia determinati per il settore concorsuale dal d.m. n. 589/2018;
2) siano in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione [#OMISSIS#] prima riunione ai sensi del comma 2, dell’articolo 5, del medesimo regolamento.
3) presentino, ai sensi dell’articolo 7, pubblicazioni “valutate in base ai criteri di cui all’art. 4 e giudicate complessivamente di qualità elevata secondo la definizione di cui all’allegato B”.
L’articolo 8, comma 1, del d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95, a sua volta prevede che la Commissione “prima di accedere alle domande dei candidati, definisce le modalità organizzative e di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli per l’espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per fascia, nei limiti e secondo quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 4, comma 1.”.
7.2 Sussistono i dedotti vizi di difetto di motivazione del giudizio di inidoneità del candidato, nonché di violazione degli art. 4 e 6 del d.m. n. 120/2016.
Il giudizio impugnato, difatti, dopo una generica descrizione del contenuto della produzione scientifica del candidato, della quale si apprezzano la continuità temporale e la collocazione editoriale, conclude, in senso critico, che: “Il carattere che accomuna questa produzione è la [#OMISSIS#] propensione alla discussione delle valutazioni precedenti e l’esigenza di proporre nuove ipotesi interpretative, alcune delle quali, pur stimolanti, attendono adeguata discussione e riscontro nell’impatto scientifico dei singoli contributi, di cui va peraltro segnalata la frequente ripetitività. Pertanto, si ritiene che il candidato non sia ancora maturo per svolgere le funzioni di professore di I fascia in Archeologia”.
Tale valutazione, a giudizio del Collegio, è affetta da vizio di motivazione in quanto formulata senza tener conto della pluralità dei parametri, in precedenza riportati (cfr. punto 7.2), che devono essere presi a riferimento per valutare la qualità della produzione scientifica.
[#OMISSIS#], ad esempio, qualsiasi considerazione sulla rilevanza internazionale della produzione scientifica del candidato; ciò che impedisce di comprendere perché, nonostante le numerose pubblicazione in lingua [#OMISSIS#] su riviste di fascia A e i numerosi incarichi di docenza all’[#OMISSIS#] e di direzione scientifica di progetti di ricerca internazionale, la produzione scientifica del candidato non si ritenga avere raggiunto una a posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca.
Allo stesso modo, in senso critico, deve rilevarsi che quando il giudizio impugnato si confronta con i parametri normativamente previsti esprime note di apprezzamento; di talché anche sotto tale profilo si fatica a ricostruire l’iter logico seguito dai Commissari per addivenire alla conclusione dell’impugnata valutazione di inidoneità.
Nei giudizi individuali, difatti, si legge che:
– la produzione del candidato “ha un buon impianto metodologico” (prof. Carafa):
– il candidato è “in possesso di buone competenze e sensibile a riflessioni di carattere epistemologico collegate alla disciplina” (prof. Ebanista);
– “la produzione scientifica del candidato mostra indubbie capacità di approfondimento e di analisi”, risulta “continua e consistente” e collocata in sedi editoriali “di buona qualità a livello internazionale” (prof. [#OMISSIS#]).
Orbene, se pure è vero che si rinvengono pure alcuni rilievi critici nei giudizi – il prof. Todisco ritiene che le ipotesi formulate da prof. Adornato, “pur stimolanti attendono adeguata discussione e riscontro nell’impatto scientifico dei singoli contributi”, il prof. Carafa afferma che il candidato “non raggiunge risultati di particolare qualità e originalità”, il prof. Ebanista rileva che il candidato “non sembra aver realizzato ricerche di piena originalità e di [#OMISSIS#] impatto scientifico” – si tratta di affermazioni prive di qualsivoglia argomento a loro supporto, e non contestualizzate rispetto al contenuto delle singole pubblicazioni scientifiche, e perciò inidonee a soddisfare lo standard motivazionale richiesto per negare l’abilitazione scientifica nazionale (in argomento T.a.r. Lazio – Roma, sez. III, 14 ottobre 2019, n. 1185 «In mancanza di una motivazione particolarmente accurata […] la possibilità di una mera enunciazione di non idoneità del candidato renderebbe possibili conclusioni indimostrabili e potenzialmente arbitrarie, apparendo perplesse e irrisolte le ragioni del negativo giudizio sulle pubblicazioni, in ragione della mancata specificazione, nemmeno in forma sintetica, dei presunti limiti e delle asserite insufficienze che connoterebbero i singoli lavori del ricorrente»).
7.3. Se si escludono queste scarne considerazioni, l’unico vero “limite” ravvisato dalla Commissione [#OMISSIS#] produzione scientifica del candidato è rappresentato dalla ripetitività dei [#OMISSIS#] trattatati, elemento, tuttavia, non rientrante tra i parametri previsti dall’art. 4 del d.m. n. 120/2016 per valutare la qualità delle pubblicazioni; e perciò inidoneo, di per sé, a giustificare il diniego dell’abilitazione scientifica nazionale (in tal senso cfr. ex plurimis T.a.r. Lazio – Roma, sez. III bis, n. 7732 del 2021).
7.4. Del pari è censurabile la circostanza che il giudizio collegiale consista, in buona parte, [#OMISSIS#] pedissequa riproduzione letterale del giudizio di un solo Commissario, il prof. Todisco, senza quindi portare a sintesi la valutazione complessiva della Commissione, tenendo conto, quindi di tutti i numerosi aspetti positivi sottolineati da diversi Commissari (originalità, rigore metodologico); ciò che, invece, era necessario, al fine di assolvere compiutamente l’onere motivazionale imposto [#OMISSIS#] materia de qua (“il carattere sostanzialmente identico dei due giudizi in parola deve essere ritenuto inconciliabile con la natura personale delle singole valutazioni espresse da ciascun commissario, nonché alterativa sostanzialmente della successiva fase del confronto e della discussione collegiale, la quale non può, appunto, prescindere dall’apporto individuale dei singoli commissari (cfr. TAR Lazio, sez. III n. 309/2017, n. 2781/2018, n. 5916/2019)” così T.a.r. Lazio – Roma, 3 aprile 2020, n. 3761).
8. [#OMISSIS#] assorbito l’esame del quarto motivo, considerato che l’accoglimento delle censure contenute nei primi tre motivi soddisfa in maniera piena l’interesse al ricorrente ad un riesame della propria posizione ed un eventuale scrutinio ed accoglimento della quarta censura non determinerebbe effetti conformativi più ampi di quelli che già conseguono per effetto del riconoscimento della fondatezza delle censure già accolte.
9. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dei giudizi negativi impugnati. All’accoglimento del ricorso accede, nel quadro dei vincoli conformativi parimenti promananti dal dictum giudiziale, l’obbligo, in capo alla soccombente Amministrazione, di rinnovare il giudizio abilitativo nei confronti dell’odierno ricorrente, senza incorrere nei vizi accertati nel presente giudizio, a mezzo di organo avente composizione diversa, rispetto a quella che ha rassegnato la presente valutazione. Al rinnovato esame del candidato l’Amministrazione dovrà provvedere nel [#OMISSIS#] di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se antecedente.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dispone l’annullamento dei provvedimenti impugnati nei sensi e ai fini di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida [#OMISSIS#] misura di euro 2.500,00, oltre accessori come per legge e alla restituzione del contributo unificato [#OMISSIS#] misura di quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 7 dicembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 15/12/2022