TAR Lazio, Roma, Sez. III stralcio, 1 dicembre 2022, n. 16031

riparto di giurisdizione - controversie con ASL

Data Documento: 2022-12-03
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

È principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa e in quella ordinaria che “appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l’azienda Sanitaria poiché l’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 517/1999 distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l’università da quello instaurato dagli stessi con l’azienda ospedaliera e dispone che, sia per l’esercizio dell’attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale, con la conseguenza che, quando la parte datoriale si identifichi nell’azienda Sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l’attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell’organizzazione dell’azienda, determinandosi perciò l’operatività del principio generale di cui all’art. 63, comma 1, D.lgs. n. 165/2001, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale” (Cons. Stato, Sez. VI, 6 aprile 2020, n. 2259; Cons. Stato, Sez. VI, 23 gennaio 2020, n. 554; Cons. Stato, Sez. III, 1° luglio 2019, n. 4484; Cons. Stato, Sez. III, 17 ottobre 2017, n. 4800). Anche per le Sezioni Unite della Suprema Corte “ai sensi dell’art. 63, comma 4, del D.lgs. n. 165 del 2001, sono attratte alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie che riguardano direttamente il rapporto di lavoro del professore con l’Università, mentre restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti sia l’esercizio dell’attività assistenziale svolta dai professori e dai ricercatori universitari, sia il loro rapporto con le Aziende sanitarie. Tanto sul rilievo che, rispetto a queste ultime controversie, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo, perché l’attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell’organizzazione dell’Azienda sanitaria, con conseguente operatività del principio generale di cui al D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 1” (così, da ultimo, Cass., Sez. Un., 24 novembre 2020 n. 26673; Cass., Sez. Un., 7 maggio 5020, n. 8633; Cass., Sez. Un.,15 maggio 2012, n. 7503; Cass., Sez. Un., 5 maggio 2011, n. 9847; Cass., Sez. Un., 22 dicembre 2009, n. 26960).

Contenuto sentenza

N. 16031/2022 REG.PROV.COLL.
N. 05779/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5779 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via G. Avezzana, 31 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Fondazione Ptv Policlinico Tor Vergata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie, 114;
Università degli Studi Tor Vergata di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Ereddia e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via [#OMISSIS#], 31;

per l’accertamento

della responsabilità solidale della Università degli Studi di Roma Tor Vergata e del Policlinico Tor Vergata per i danni derivanti da demansionamento e da comportamenti mobbizzanti nei confronti del ricorrente, nonché per omesso controllo e vigilanza da cui è derivata la lesione all’integrità psicofisica dello stesso;

e per la conseguente condanna

in solido della Università degli Studi di Roma Tor Vergata e del Policlinico Tor Vergata al risarcimento in favore del ricorrente dei danni patrimoniali e di quelli non patrimoniali derivanti da demansionamento e da comportamenti mobbizzanti, nonché per omesso controllo e vigilanza da cui è derivata la lesione all’integrità psicofisica dello stesso ricorrente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Fondazione Ptv Policlinico Tor Vergata e dell’Universita’ degli Studi Tor Vergata di Roma;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 25 novembre 2022 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato il Prof. -OMISSIS-, riferendo di essere stato demansionato con riferimento alle attività svolte presso l’Azienda Sanitaria Policlinico Tor Vergata e limitato nell’attività assistenziale, di didattica e di ricerca per effetto di comportamenti vessatori posti in essere dal -OMISSIS- del PTV, ha chiesto la condanna dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e del Policlinico Tor Vergata al risarcimento dei danni derivatigli. Si costituivano in giudizio l’Azienda Sanitaria Policlinico Tor Vergata e l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del g.a. e il difetto di legittimazione passiva dell’Università

All’udienza del 25 novembre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisone.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del [#OMISSIS#] amministrativo in favore del [#OMISSIS#] ordinario.

È principio consolidato [#OMISSIS#] giurisprudenza amministrativa e in quella ordinaria che “appartiene alla giurisdizione del [#OMISSIS#] ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l’azienda Sanitaria poiché l’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 517/1999 distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l’università da quello instaurato dagli stessi con l’azienda ospedaliera e dispone che, sia per l’esercizio dell’attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale, con la conseguenza che, quando la parte datoriale si identifichi nell’azienda Sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l’attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell’organizzazione dell’azienda, determinandosi perciò l’operatività del principio generale di cui all’art. 63, comma 1, D.lgs. n. 165/2001, che sottopone al [#OMISSIS#] ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale” (Cons. Stato, Sez. VI, 6 aprile 2020, n. 2259; Cons. Stato, Sez. VI, 23 gennaio 2020, n. 554; Cons. Stato, Sez. III, 1° luglio 2019, n. 4484; Cons. Stato, Sez. III, 17 ottobre 2017, n. 4800). Anche per le Sezioni Unite della Suprema Corte “ai sensi dell’art. 63, comma 4, del D.lgs. n. 165 del 2001, sono attratte alla giurisdizione del [#OMISSIS#] amministrativo le controversie che riguardano direttamente il rapporto di lavoro del professore con l’Università, mentre restano devolute alla giurisdizione del [#OMISSIS#] ordinario le controversie riguardanti sia l’esercizio dell’attività assistenziale svolta dai professori e dai ricercatori universitari, sia il loro rapporto con le Aziende sanitarie. Tanto sul rilievo che, rispetto a queste ultime controversie, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo, perché l’attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell’organizzazione dell’Azienda sanitaria, con conseguente operatività del principio generale di cui al D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 1” (così, da [#OMISSIS#], Cass., Sez. Un., 24 novembre 2020 n. 26673; Cass., Sez. Un., 7 [#OMISSIS#] 5020, n. 8633; Cass., Sez. Un.,15 [#OMISSIS#] 2012, n. 7503; Cass., Sez. Un., 5 [#OMISSIS#] 2011, n. 9847; Cass., Sez. Un., 22 dicembre 2009, n. 26960).

Il presente giudizio non ha ad oggetto la dinamica universitaria, bensì l’accertamento dell’asserito mobbing (o in subordine straining) che sarebbe stato esercitato nei confronti del ricorrente dal -OMISSIS- del Policlinico Tor Vergata presso cui il Prof. -OMISSIS- ha prestato servizio e suo diretto superiore gerarchico.

Le domande in questione ineriscono, dunque, non già al rapporto del ricorrente con l’Università, ma esclusivamente al rapporto di lavoro con il Policlinico Tor Vergata, dovendo distinguersi non solo ai fini della giurisdizione, ma anche ai fini della individuazione del soggetto datore di lavoro e dunque ai fini della giurisdizione il rapporto dei professori e ricercatori con le Università (mero presupposto del rapporto lavorativo) dal rapporto lavorativo degli stessi con l’azienda ospedaliera, come chiarito dalla giurisprudenza citata.

L’art. 5, comma 2, D.lgs. n. 517 del 1999 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università), dispone infatti che ai professori ed ai ricercatori universitari, che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliere, “si applicano, per quanto attiene all’esercizio dell’attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale“. I professori e ricercatori universitari afferiscono ad un “dipartimento ad attività integrata” che è “organizzato in modo da garantire l’ottimale collegamento tra assistenza, didattica e ricerca” (art. 3, comma 5) e rispondono gerarchicamente al Direttore di Dipartimento ed al Direttore Generale dell’azienda ospedaliera. I dipartimenti sono inseriti [#OMISSIS#] struttura organizzativa dell’azienda ospedaliera, [#OMISSIS#] restando lo stato giuridico di professore o ricercatore, la “parte datoriale” considerata a tutti gli effetti l’azienda ospedaliera.

E ciò vale non solo per l’attività assistenziale, ma anche per quella didattica e di ricerca, integrata nell’attività assistenziale. L’organizzazione dipartimentale delle aziende ospedaliere assicura l’esercizio integrato delle attività assistenziali didattiche e di ricerca (art. 3, comma 1).

Nel ricorso il ricorrente imputa all’interessato i pregiudizi discesi dal mobbing contestato sulla propria attività didattica e di ricerca, integrata con l’attività assistenziale, svolta all’interno dei dipartimenti dell’azienda ospedaliera.

Per le attività svolte sotto la direzione del Direttore del Dipartimento e del Direttore Generale del Policlinico Tor Vergata il Consiglio di Stato e le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato: “la parte datoriale si identifica nell’azienda sanitaria” mentre “la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo” (Cons. Stato Sez. VI, 6 aprile 2020, n. 2258): rapporto di lavoro privatizzato, e, per questo, assoggettato al D.lgs. n. 165 del 2001 (ed all’art.63, comma 1) ed al D.lgs. n. 502 del 1992.

Le contestate condotte del -OMISSIS- in questione, che coprono l’arco temporale dal 2006 al 2015, riguardano l’attività assistenziale ed il rapporto lavorativo in senso stretto, cui l’Università resistente deve ritenersi estranea.

Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

In considerazione della definizione in rito del giudizio sussistono eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente e delle altre persone menzionate nel ricorso.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 25 novembre 2022 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater, disp. att. c.p.a. con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario

Pubblicato il 01/12/2022