Con sentenza del 16 febbraio 2023, n. 2799, il Tar Lazio, Roma, Sez, IV, ha accolto il ricorso con cui veniva impugnato un diniego di abilitazione scientifica nazionale, ritenendolo illegittimo alla luce della formulazione dei giudizi individuali.
In particolare, il Collegio ha chiarito che i giudizi individuali non possono essere formulati in maniera identica, come nel caso di specie, ove si riscontrava persino un’identità con riferimento alla terminologia utilizzata e a alla struttura espositiva della valutazione. Infatti, detta identità è censurabile in quanto “non fa emergere quale è stato il contributo di ogni singolo Commissario nell’articolato processo di valutazione finalizzato a valutare l’idoneità del candidato all’abilitazione in discussione” (con rinvio a TAR Lazio, sez. III, n. 3 aprile 2020, n. 5916/2019, n. 2781/2018, ove si afferma che “il carattere sostanzialmente identico dei due giudizi in parola deve essere ritenuto inconciliabile con la natura personale delle singole valutazioni espresse da ciascun commissario, nonché alterativa sostanzialmente della successiva fase del confronto e della discussione collegiale, la quale non può, appunto, prescindere dall’apporto individuale dei singoli commissari“).
Inoltre, secondo il Collegio, “pur non potendosi pretendere da parte dei Commissari una “recensione” di ogni singola pubblicazione, è però imprescindibile che i giudizi, sia pur letti nel loro complesso, prendano posizione sul contenuto, quantomeno, delle pubblicazioni di maggior rilievo, ovvero quelle che più caratterizzano la produzione scientifica del candidato; in assenza di ciò la motivazione, poiché non ancorata a specifici presupposti di fatto, si presenta apodittica, rendendo impossibile ricostruire l’iter logico seguito dalla Commissione” (con rinvio a Tar Lazio, Roma, III bis, 1° settembre 2021, n. 9480).