Alcuni chiarimenti sulla procedura valutativa prevista dall’art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010

18 Marzo 2023

Con sentenza del 17 marzo 2023, n. 4699, il TAR Lazio, Roma, Sez. III-ter, pronunciandosi nell’ambito di un giudizio avverso l’esito di una procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima fascia, ha accolto il ricorso in quanto la Commissione, pur essendo specificamente obbligata dal bando, non ha provveduto alla predeterminazione dei criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum complessivo e dell’attività didattica dei candidati, limitandosi a replicare pedissequamente quanto previsto, in termini generali, dal bando medesimo. In altre parole – secondo il Collegio – la Commissione si è limitata a ribadire gli stessi criteri previsti dal bando senza l’attribuzione di singoli e specifici pesi o punteggi né in relazione agli stessi, né per i diversi ulteriori elementi costituenti oggetto della valutazione (titoli, curriculum, pubblicazioni), e senza effettuare alcun chiarimento su quali fossero i titoli valutabili. ”Tale modus procedendi – per il Collegio – si pone in aperto contrasto con il bando, oltre che con i generali principi dell’azione amministrativa”.

Diversamente, il Collegio non è stato persuaso dagli altri motivi di ricorso, avendo affermato:
– in primo luogo, relativamente alla censura secondo cui la composizione della Commissione sarebbe stata illegittima in ragione del fatto che la sostituzione di un suo componente è stata disposta senza motivazione in contrasto con l’art. 3, comma 12, del d.P.R. n. 117/2000, che ”l’invocato d.P.R. n. 117/2000, disciplinante le procedure per il reclutamento dei professori universitari e di ruolo a norma dell’articolo 1 della Legge n. 210/1998, non può trovare applicazione al caso di specie, atteso che, a seguito dell’emanazione della legge n. 240/2010, tali procedure sono disciplinate dalla fonte regolamentare interna”, che, nel caso concreto, non prevede un particolare onere motivazionale per la sostituzione di un componente dimissionario.
– in secondo luogo, in riferimento alla censura in base alla quale il Regolamento d’Ateneo (con riferimento alla disciplina della nomina delle commissioni nell’ambito dei concorsi universitari) sarebbe stata contrastante con l’atto di indirizzo del MIUR n. 39/2018 e con la delibera ANAC n. 1208/2017, che ”le indicazioni contenute in tali atti non costituiscono […] ex se parametri di legittimità di atti e comportamenti delle pubbliche amministrazioni, dovendosi escludere che le previsioni contenute […] abbiano un contenuto vincolante” (analogamente, Cons. di Stato, sez. VI, 14 dicembre 2021 n. 8336; in termini analoghi, anche TAR Sicilia, sez. I, 19 dicembre 2022 n. 3663 e TAR Friuli Venezia Giulia, 26 febbraio 2022 n. 105).

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