Con sentenza del 20 aprile 2023, n. 6806, il TAR Lazio, Roma, Sez. III-ter, ha rigettato il ricorso proposto da un partecipante a un concorso di accesso al dottorato di ricerca. Quest’ultimo, vincitore senza borsa e ricorrente, riteneva che l’ateneo resistente avesse provveduto illegittimamente alla luce della mancata applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio, che gli avrebbe consentito, in particolare, di regolarizzare i propri titoli e di allegare la partecipazione al programma erasmus fra le ”esperienze estere”, con conseguente attribuzione di un punteggio superiore e collocazione utile in graduatoria per essere classificato fra i ”vincitori con borsa”.
Il giudice amministrativo ha rigettato il ricorso, rilevando che ”il bando onerava i candidati di dichiarare il possesso dei titoli in seno alla domanda di partecipazione mediante l’utilizzo della piattaforma Infostud, stabilendo che non sarebbero state ammesse domande presentate con modalità diverse da quelle indicate nella lex specialis, mentre è incontestato che il ricorrente abbia omesso di dichiarare il titolo in questione […] compilando la specifica sezione della domanda nell’apposita piattaforma, chiedendo solo ex post che venisse valutato”. Al riguardo, come chiarisce il giudice, ”non può essere invocato il soccorso istruttorio, atteso che […] non si tratterebbe di regolarizzare la domanda di partecipazione, bensì di sanare l’omissione di un adempimento che l’interessato aveva l’onere di porre in essere in spregio al principio della par condicio e dell’autoresponsabilità che caratterizzano le procedure concorsuali”.
Infatti, riprendendo la giurisprudenza pregressa, il giudice ha chiarito: da un lato, che occorre individuare ”il limite all’attivazione del soccorso istruttorio […] con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati, in palese violazione della par condicio” (Consiglio di Stato, sent. n. 7975/2019)”; dall’altro, che, di fronte a previsioni del bando chiare e univoche come quelle in esame, viene in rilievo anche ”il principio generale di autoresponsabilità, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali propri errori commessi nella presentazione della domanda e della documentazione”.