Con sentenza del 23 maggio 2023, n. 8759, il TAR Lazio, Roma, Sez. III, ha chiarito, con riferimento all’accesso ai corsi di laurea a numero programmato, che le cause di annullamento della prova di ammissione previste dal bando devono ritenersi tassative e di stretta interpretazione.
Nel caso di specie, infatti, il ricorrente impugnava la non ammissione a un corso di laurea ad accesso programmato (nel caso di specie, al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a. 2022/2023), in ragione del fatto che l’amministrazione aveva deciso di annullare la sua prova in quanto lo stesso aveva ”erroneamente inserito […] la busta contenente il modulo risposto con la soluzione fornita ai quesiti somministrati, nell’urna destinata a raccogliere, anziché i moduli risposte, le schede anagrafiche indicative dei dati di identificazione dei concorrenti”.
In merito a tale censura, il Collegio ha rilevato, da un lato, la sproporzione fra la misura dell’annullamento della prova e l’evento occorso, in quanto ”tale errore riveste natura meramente formale e da esso stesso non è derivata alcuna lesione per gli altri concorrenti, né per la genuinità delle operazioni di correzione”.
Dall’altro, lo stesso ha riscontrato che l’inserimento del modulo risposte nell’urna dedicata alle schede anagrafiche non rientra nel novero delle causali di annullamento della prova definite dal bando di concorso (che ricalca quanto stabilito dal D.M. 24 giugno 2022, n. 58, che regola lo svolgimento della procedura). In merito a tale ultimo profilo, il giudice amministrativo ha chiarito che ”le fattispecie di esclusione elencate dal bando di concorso […] costituiscono un numerus clausus insuscettibile di interpretazione estensiva ad altre ipotesi non espressamente contemplate, in ossequio ai canoni di certezza del diritto e al principio generale vigente nell’ambito delle procedure concorsuali, secondo cui le cause di esclusione sono soggette ad interpretazione restrittiva nella debita considerazione del favor partecipationis (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 711; TAR Lazio, Roma, sez. III, 13 gennaio 2015, n. 404 e TAR Puglia, Bari, Sez. II , 13 dicembre 2006, n. 4344).
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