Con sentenza del 12 giugno 2023, n. 9954, il TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, si è pronunciato in un giudizio avente a oggetto l’impugnazione del diniego di abilitazione scientifica nazionale, rigettando il ricorso anche alla luce della legittimità dell’uso del criterio, da parte della Commissione e al fine di valutare le pubblicazioni, della ripetitività dei temi trattati.
In particolare, a fronte delle censura del ricorrente secondo cui il criterio della ripetitività dei temi trattati non possa essere utilizzato in quanto non menzionato fra i criteri di valutazione delle pubblicazioni previsti dal D.M. n. 120/2016, il Collegio ha evidenziato il nesso strettamente sussistente tra la ripetitività dei temi trattati e i criteri medesimi, affermando che, nel caso in esame, “corrisponde a logica e a comune buon senso che le pubblicazioni da sottoporre alla Commissione in sede di valutazione non possano risolversi in duplicazioni di medesimi lavori, venendo di fatto meno, diversamente, gli stessi caratteri della originalità e della innovativa di cui all’art. 4, comma 1, lett c) del D.M. n. 120/2016, nonché la molteplicità stessa dei lavori (la lett. e) del richiamato art. 4, che prevede che la Commissione valuti, per le pubblicazioni scientifiche, “il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate” (con richiamo anche a TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 5896/2020).