Con sentenza del 14 novembre 2023, n. 17006, il TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, ha chiarito, in un giudizio di impugnazione di un diniego di abilitazione scientifica nazionale, che è legittimo il diniego laddove la Commissione faccia applicazione di criteri diversi da quelli previsti dalla normativa di riferimento (art. 4 del D.M. n. 120/2016).
Nel caso di specie, infatti, la Commissione aveva denegato l’abilitazione in relazione, in primo luogo, alla ”mancanza di un apporto del candidato, nei lavori in collaborazione, di natura “preminente” […] e l’assenza di “un ruolo di guida scientifica” e, in secondo luogo, alla ”mancanza di una “piena maturità scientifica” o di un ruolo di leadership finanche a livello “internazionale”.
Il Giudice amministrativo ha accolto il ricorso, ritenendo illegittimo il diniego, sul presupposto: da un lato, che la Commissione avesse violato l’art. 4 del D.M. n. 120/2016, che, nell’elencare i criteri cui la Commissione deve uniformare la propria valutazione sulla bontà delle pubblicazioni, non contempla quelli richiamati nel giudizio dalla Commissione; dall’altro, che la stessa avesse anche erroneamente introdotto – in una valutazione che riguardava candidati all’abilitazione come professori di seconda fascia – elementi di valutazione propri dei giudizi inerenti i professori di prima fascia.