Abilitazione scientifica nazionale: è illegittimo il diniego di abilitazione laddove la Commissione faccia applicazione di criteri non previsti dall’art. 4 del D.M. n. 120/2016

18 Novembre 2023

Con sentenza del 14 novembre 2023, n. 17006, il TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, ha chiarito, in un giudizio di impugnazione di un diniego di abilitazione scientifica nazionale, che è legittimo il diniego laddove la Commissione faccia applicazione di criteri diversi da quelli previsti dalla normativa di riferimento (art. 4 del D.M. n. 120/2016).

Nel caso di specie, infatti, la Commissione aveva denegato l’abilitazione in relazione, in primo luogo, alla ”mancanza di un apporto del candidato, nei lavori in collaborazione, di natura “preminente” […] e l’assenza di “un ruolo di guida scientifica” e, in secondo luogo, alla ”mancanza di una “piena maturità scientifica” o di un ruolo di leadership finanche a livello “internazionale”.

Il Giudice amministrativo ha accolto il ricorso, ritenendo illegittimo il diniego, sul presupposto: da un lato, che la Commissione avesse violato l’art. 4 del D.M. n. 120/2016, che, nell’elencare i criteri cui la Commissione deve uniformare la propria valutazione sulla bontà delle pubblicazioni, non contempla quelli richiamati nel giudizio dalla Commissione; dall’altro, che la stessa avesse anche erroneamente introdotto – in una valutazione che riguardava candidati all’abilitazione come professori di seconda fascia – elementi di valutazione propri dei giudizi inerenti i professori di prima fascia.

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