N. 07623/2015 REG.PROV.COLL.
N. 07474/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7474 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] Nestico’, rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Grandi, con domicilio eletto presso il primo in Roma, Via [#OMISSIS#] Gramsci, 24;
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
per l’annullamento
– del giudizio di non idoneità del ricorrente espresso dalla Commissione nazionale per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 08/A3 — Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione, del quale si è avuto conoscenza in data 2 aprile 2014,
– di tutti gli atti della procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale 08/A3 e, in particolare dei verbali delle riunioni della Commissione relativi alle sedute nelle quali sono stati formulati i giudizi individuali e il giudizio collettivo del ricorrente, nonché del verbale n. 8 in data 12 dicembre 2013 e pubblicato in data 2 aprile 2014,
– di ogni altro atto, comunque connesso o coordinato a quelli su indicati, al momento non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 [#OMISSIS#] 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Ing. [#OMISSIS#] Nesticò ha presentato domanda per conseguire l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel SC 08/A3 — “Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione”.
L’esito del giudizio è stato negativo.
Avverso gli atti indicati in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 4, comma 5 del d.d. n. 222/2012. Eccesso di potere per carenza di motivazione o illogicità.
Il ricorrente non ha conseguito l’abilitazione a professore di seconda fascia, sebbene due Commissari abbiano espresso un giudizio positivo di idoneità (Commissari [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#]); altri due giudizi considerato negativi, sarebbero in realtà positivi (Commissari [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#]).
Il giudizio collegiale, quindi, sarebbe stato formulato dalla Commissione prescindendo dai giudizi individuali dei commissari, con conseguente illogicità dello stesso;
2) Eccesso di potere illogicità, indeterminatezza e contraddittorietà manifeste. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, mancanza dei presupposti di fatto e di diritto; violazione dell’art. 5, del d.m. 76/2012.
Il giudizio di non idoneità formulato dalla Commissione nei confronti del ricorrente è altresì illegittimo, in quanto i due giudizi individuali formalmente “negativi” espressi dai commissari [#OMISSIS#] e Stamadiatis, sarebbero affetti da contraddittorietà, difetto d’istruttoria, nonché da una palese erroneità sui presupposti di fatto.
Il giudizio individuale formalmente “negativo” espresso dal commissario [#OMISSIS#] sarebbe contraddittorio affetto da difetto di istruttoria e erronea valutazione dei presupposti di fatto.
Il commissario Stamadiatis, pur avendo evidenziato la maturità scientifica del candidato emergente dalla partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed internazionali, il “rigore metodologico”, nonché la “padronanza delle tecniche adottate” e ancora “autonomia, capacità [#OMISSIS#] ricerca scientifica ed attitudine all’attività accademica”, continuità [#OMISSIS#] produzione, rilevanza internazionale della medesima, “buona padronanza delle tecniche utilizzate” ed “eccellente capacità di ricerca scientifica”, concluda in senso formalmente negativo.
Il giudizio del commissario [#OMISSIS#] e del commissario Stamadiatis, in violazione dell’art. 5 del d.m. n. 76/2012 e dei criteri di valutazione fatti propri dalla Commissione, non fanno riferimento alle singole pubblicazioni presentate dall’Ing. Nesticò e alla loro coerenza con il SSD 08/A3; non forniscono alcuna indicazione in ordine all’apporto individuale fornito dal ricorrente nei lavori in collaborazione.
Il commissario [#OMISSIS#] ha espresso considerazioni negative, che sarebbero contraddette dal curriculum del ricorrente e dallo stesso giudizio collegiale.
Il giudizio dello stesso commissario [#OMISSIS#] sarebbe illogico e contraddittorio, in quanto, dopo aver sottolineato che “il candidato partecipa a comitati editoriali di riviste ed ha conseguito alcuni riconoscimenti per l’attività scientifica… (e) che il candidato ha svolto attività didattica nelle tematiche SSD di riferimento, presso atenei italiani”, esprime una valutazione negativa non supportata da alcuna idonea motivazione.
Il giudizio del commissario [#OMISSIS#], in violazione dell’art. 5 del d.m. n. 76/2012, non farebbe riferimento alle singole pubblicazioni presentate dal ricorrente e alla loro coerenza con il SSD 08/A3; non fornirebbee alcuna indicazione in ordine all’apporto individuale fornito dall’Ing. Nesticò nei lavori in collaborazione;
3) Violazione dell’art. 5 del d.m. 76/2012. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifeste. Travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, mancanza dei presupposti di fatto e di diritto.
Il giudizio collegiale deve essere censurato per la sua manifesta illogicità e contraddittorietà.
Le pubblicazioni del ricorrente sarebbero coerenti con il settore di riferimento
L’illegittimità del giudizio collegiale formulato nei confronti dell’Ing. Nesticò sarebbe confermata dall’esame di alcuni dei giudizi collegiali positivi formulati dalla Commissione in favore di altri candidati che hanno ottenuto l’ASN.
Sussisterebbe disparità di trattamento rispetto ad altri candidati che hanno conseguito l’abilitazione pur non avendo superato alcuna mediana come la ricorrente e con titoli inferiori;
4) Violazione dell’art. 16 della legge n. 240/2011 e dell’art. 8, comma 4 del d.P.R. n. 222/2011 e degli artt. 3 e 5 del d.m. n. 76/2012. Violazione dei principi del [#OMISSIS#] procedimento e di buona amministrazione. Eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto assoluto di istruttoria.
I giudizi individuali e collegiali espressi sarebbero ripetitivi.
Non si baserebbero su una valutazione analitica delle pubblicazioni e dei titoli e non darebbero conto degli elementi che la Commissione avrebbe dovuto valutare, alla luce dei criteri che essa stessa aveva adottato in base alle previsioni dell’art. 5 del d.m. n. 76/2012.
Dai verbali delle operazioni concorsuali emergerebbe che la Commissione ha dedicato alla valutazione di ciascun candidato un tempo molto ridotto.
Il tempo dedicato a ciascun candidato sarebbe pari a circa 9 minuti, insufficiente per formulare un giudizio individuale per ogni commissario ed esprimere un giudizio collegiale.
La commissione non avrebbe proceduto ad una valutazione analitica delle pubblicazioni.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 4737 del 25 settembre 2015 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato disponendo la rivalutazione del ricorrente da parte della Commissione in diversa composizione.
Con memoria depositata in vista dell’udienza di merito, l’interessato ha insistito per l’accoglimento del ricorso ribadendo alcune delle censure dedotte nell’atto introduttivo del giudizio.
All’udienza del 6 [#OMISSIS#] 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con i primi due motivi la ricorrente deduce il incongruità e contraddittorietà del giudizio della Commissione che pur avendo espresso valutazioni positive sulle pubblicazioni indicate dall’istante ai fini della valutazione, avrebbe concluso viceversa con un giudizio negativo.
Al fine di verificare la fondatezza delle censure occorre descrivere in sintesi il quadro normativo che regola le procedure di abilitazione scientifica.
L’art. 16 della Legge n. 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”) ha istituito l’ “abilitazione scientifica nazionale”, quale requisito necessario per la partecipazione alle procedure di accesso alla prima ed alla seconda fascia dei professori universitari.
L’abilitazione viene attribuita, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte dal candidato, con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso “sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro” (art. 16, comma 3, lett. a), L. n. 240/2010).
Il D.M. n. 76 del 7 giugno 2012 definisce i suddetti criteri, parametri e gli indicatori di attività scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all’abilitazione, nonché le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e parametri indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
In particolare l’art. 3 del menzionato D.M. n. 76/2012 prevede che “nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia [#OMISSIS#] articoli 4 e 5”, i quali, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, stabiliscono che la Commissione si attiene, tra gli altri parametri, all’impatto della produzione scientifica complessiva all’interno del settore concorsuale valutata mediante gli indicatori di cui all’art. 6 e [#OMISSIS#] allegati A e E.
Il successivo art. 5 che individua i criteri e i parametri per l’attribuzione dell’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, stabilisce che “nelle procedure di abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è volta ad accertare la maturità scientifica dei candidati, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca. Sono ulteriori criteri di valutazione la comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca, la capacità di attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualità di responsabile locale e la capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico. La commissione può stabilire, con le modalità di cui all’articolo 3, comma 3, di non utilizzare uno o più di tali ulteriori criteri in relazione alla specificità del settore concorsuale”.
Di seguito l’art. 6 del medesimo D.M. n. 76/2012 (“Indicatori di attività scientifica”) in riferimento [#OMISSIS#] indicatori bibliometrici, stabilisce che “i valori delle mediane degli indicatori di cui [#OMISSIS#] allegati A e B” siano definiti dall’ANVUR “secondo modalità stabilite con propria delibera”.
Il comma 5, dell’art. 6 citato, stabilisce che le Commissioni possono discostarsi dai criteri e parametri disciplinati dal D.M. 76/2012, incluso quello della valutazione dell’impatto della produzione scientifica mediante l’utilizzo degli indicatori di attività scientifica, dandone motivazione sia al momento della fissazione dei criteri di valutazione dei candidati sia nel giudizio finale espresso sui medesimi.
Alla luce di tali premesse merita adesione la tesi del ricorrente, secondo cui la commissione, pur a fronte dei positivi giudizi espressi sulla produzione scientifica, ha concluso con una valutazione negativa, senza indicare in modo adeguato le ragioni dello scostamento dalle valutazioni positive sulle pubblicazioni rese nei giudizi individuali dei commissari.
Nel disciplinare la procedura introdotta dall’art. 16 della legge n. 240/2010 il legislatore ha chiarito più volte che il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale non si sarebbe potuto limitare ad una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici (cd. mediane) misurate dall’Anvur.
Invero, l’Amministrazione con la circolare dell’11 gennaio 2013, n. 754 ha chiarito le modalità di valutazione alle quali devono attenersi le commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale dei candidati, affermando, in particolare, che la valutazione complessiva del candidato deve fondarsi sull’analisi di merito della produzione scientifica dello stesso.
Secondo la menzionata circolare, quindi, il superamento degli indicatori numerici specifici non costituisce di per sé condizione sufficiente ai fini del conseguimento dell’abilitazione.
Di [#OMISSIS#], pertanto, l’abilitazione deve essere attribuita esclusivamente candidati che abbiano soddisfatto entrambe le condizioni (superamento degli indicatori di impatto della produzione scientifica e positivo giudizio di merito). Tuttavia, le commissioni, come già osservato, ai sensi dell’art. 6, comma 5 del decreto ministeriale 76/2012, possono discostarsi da tale regola generale.
Ciò comporta che le commissioni possono non attribuire l’abilitazione ai candidati che superino le mediane per il settore di appartenenza, ma sulla base di un giudizio di merito negativo della commissione, ovvero possono attribuire l’abilitazione candidati che, pur non avendo superato le mediane prescritte, siano valutati dalla commissione con un giudizio di merito estremamente positivo.
L’articolata disciplina in esame è espressione di un principio generale volto a selezionare i docenti che siano al di sopra della media nazionale degli insegnati del settore di riferimento; ciò al fine evidente di evitare un appiattimento [#OMISSIS#] selezione dei professori di prima e di seconda fascia e del ruolo peculiare che i candidati andranno a rivestire.
Nel [#OMISSIS#] di specie, dunque, la Commissione avrebbe dovuto indicare le ragioni per cui non ha concesso l’abilitazione all’interessato sebbene essa avesse riportato giudizi positivi espressi in termini: di contributo complessivamente significativo nell’ambito della attività di ricerca, di rigore metodologico dei lavori, di riconoscibilità dell’apporto individuale del candidato nel lavoro di collaborazione, di partecipazione a progetti FARB, di capacità della ricerca scientifica e attitudine all’attività accademica, partecipazioni a comitati editoriali di riviste, conseguimento di premi e riconoscimenti, supervisione e collaborazioni a tutoraggio di tesi di dottorato.
L’unico elemento, nell’ambito del giudizio collegiale, dal quale evincere le ragioni del giudizio finale negativo appare quello del mancato superamento della mediane.
Tale elemento tuttavia si rivela del tutto incongruo a fronte delle più significative e numerose espressioni favorevoli rese nei confronti della candidato nei termini sopra indicati.
Nelle ipotesi, come quella in esame, in cui è attribuita all’Amministrazione un’ampia discrezionalità, è necessaria una ancor più rigorosa motivazione che dia conto in concreto degli elementi sui quali la Commissione ha fondato il proprio giudizio, in modo da comprendere quale sia stato l’iter logico seguito.
Tale motivazione sarebbe dovuta essere ancora più stringente nel [#OMISSIS#] in esame in cui il ricorrente ha comunque conseguito a livello individuale due giudizi favorevoli. Tutto ciò non senza considerare la perplessità della valutazione degli altri due commissari ([#OMISSIS#] e Stramatiadis) che, pur giungendo ad una giudizio negativa, nel motivare il proprio giudizio si sono, comunque, espressi in termini del tutto positivi affermando che il ricorrente ha partecipato a progetti di ricerca nazionali e internazionali, ha svolto attività didattica, mostra una consolidata produzione scientifica dal 2002 e attitudine all’attività accademica ([#OMISSIS#]); ha evidenziato rigore metodologico con padronanza delle tecniche adottate, continuità della ricerca dal 2002 (Stramatiadis).
Ciò premesso non può non essere considerata l’intrinseca contraddittorietà del giudizio individuale dei suddetti Commissari, dai quali si evince che la Commissione non è pervenuta, [#OMISSIS#] pur ammissibile e fisiologica disparità delle opinioni a confronto, ad un sufficiente grado di sintesi tra le diverse e contrastanti posizioni dei suoi componenti, formulando un giudizio collegiale sintomatico di contraddittorietà e inadeguatezza della motivazione.
Dai predetti giudizi non è dato comprendere, quindi, come a fronte di espressioni in prevalenza positive, il ricorrente abbia, viceversa, ottenuto un giudizio negativo.
Va respinto invece il terzo motivo, nel quale il dott. Nesticò assume di avere subìto un trattamento deteriore rispetto ad altri candidati che avrebbero conseguito l’abilitazione pur versando [#OMISSIS#] medesima situazione.
Invero, anche volendo considerare l’ipotesi di un errore della Commissione nell’attribuire un punteggio per tali titoli [#OMISSIS#] altri partecipanti alla procedura, la censura egualmente non coglierebbe nel segno, in quanto un’eventuale illegittimità [#OMISSIS#] valutazione di altri candidati non può essere fatta valere, quale [#OMISSIS#] di paragone, da altro candidato che aspiri a giovarsi della medesima condotta illegittima; tale modo di procedere, infatti, condurrebbe l’Amministrazione, invece che ad una correzione del proprio eventuale agire illegittimo mediante gli strumenti dell’autotutela (ove esperibili), a perpetuare e ripetere atti illegittimi anche con riguardo ad altri candidati (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 18.4.2011, n. 3359; T.A.R. Lazio, Roma sez. II, 6.4.2009, n. 3705).
Con l’[#OMISSIS#] motivo il ricorrente deduce un’eccessiva brevità dei tempi dedicati dalla commissione per esanimare i titoli presentati dai candidati, che l’avrebbe privata così di un’adeguata ed approfondita valutazione.
La censura non convince alla luce della consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui “non è sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d’esame di candidati; in primo luogo, infatti, [#OMISSIS#] una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti; in secondo luogo, non è possibile, di [#OMISSIS#], stabilire quali concorrenti abbiano fruito di [#OMISSIS#] o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato; inoltre, i calcoli risultano scarsamente significativi laddove siano stati effettuati in base ad un computo meramente presuntivo, derivante dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o degli elaborati esaminati” (cfr. ex multis, Cons. Stato, VI, 11 dicembre 2013, n. 5947).
[#OMISSIS#] specie non risultano addotti elementi tali da fare ritenere che i tempi siano stati talmente ridotti da superare i rilievi contenuti [#OMISSIS#] sentenza sopra riportata, considerato – tra l’altro – che appare verosimile quanto osservato dall’Amministrazione secondo cui molte delle pubblicazioni presentate dai candidati sarebbero state già conosciute dai singoli componenti della commissione, a prescindere dall’attività valutativa svolta in sede di abilitazione.
Quanto alla dedotta omessa valutazione analitica delle pubblicazioni il collegio ritiene di poter richiamare un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa il quale, sebbene riferito a procedure di valutazione comparativa, può essere applicato anche al [#OMISSIS#] di specie (che riguarda la valutazione della idoneità di un candidato a partecipare ad una successiva procedura selettiva per il conferimento di una docenza universitaria), secondo cui “la valutazione comparativa di professori universitari concerne la procedura nel suo complesso, nel senso che questa deve svolgersi in modo da consentire che emergano, nel raffronto tra i vari giudizi, individuali e collegiali, i candidati da ascrivere al novero degli idonei, rispetto a quelli che tale idoneità non conseguano o la conseguano in misura relativamente insufficiente (Cons. di Stato, Sez. VI, 7 [#OMISSIS#] 2010, n. 2674; idem, n. 2705/2009 e richiami ivi indicati).
Ma non è condivisibile l’approccio secondo cui ogni singolo giudizio espresso nei confronti di ciascun candidato, relativamente al curriculum, ai titoli e alle prove, debba recare una valutazione comparativa, perché tale procedimento sarebbe farraginoso e porterebbe a risultati illogici (Cons. di Stato, sez. VI, n. 4824 del 2008).
Maggiormente aderente alla ratio della procedura e dotato di [#OMISSIS#] trasparenza appare invece il procedimento logico di muovere dalla formulazione di giudizi assoluti (individuali e collegiali) per ciascun candidato, giacché un siffatto criterio consente alla Commissione di raffrontare le valutazioni globali ed esprimere quel giudizio conclusivo di prevalenza di uno o più candidati rispetto [#OMISSIS#] altri, che costituisce l’essenza della procedura comparativa”.
In altri termini, secondo la menzionata giurisprudenza, nei concorsi per il conferimento delle docenze universitarie non è necessario che la Commissione giudicatrice elenchi tutti i singoli titoli e le pubblicazioni del concorrente, potendo legittimamente limitarsi ad esprimere una valutazione di sintesi giacché il livello della funzione da attribuire implica l’esigenza per la stessa Commissione di accertare il grado di maturità scientifica dei candidati, risultato a cui si perviene a mezzo della valutazione complessiva dei loro titoli e della loro attività scientifica, non necessariamente fondata sull’analitica disamina degli stessi.
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di seconda fascia nel settore concorsuale 08/A3 – “Infrastrutture e Sistemi di Trasporto, Estimo e valutazione” e delle valutazioni operate dalla commissione per l’abilitazione scientifica nazionale in questione.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs. 104/2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il [#OMISSIS#] di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza [#OMISSIS#] misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo il ricorrente;
– ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessato entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, con una commissione composta nei sensi di cui in motivazione;
– condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida complessivamente in € 1500,00 (millecinquecento/00) oltre I.V.A. e C.P.A.-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 6 [#OMISSIS#] 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)