TAR Lazio, Roma, Sez. III, 28 maggio 2015, n. 7629

Abilitazione scientifica nazionale – Obbligo di motivazione

Data Documento: 2015-05-28
Area: Giurisprudenza
Massima

Il d.P.R. n. 222/2011, che regola il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, precisa che “la commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti”. Poiché il giudizio di idoneità o non idoneità è formulato all’esito di una valutazione individuale e collegiale, è illegittimo il giudizio di non idoneità qualora i giudizi individuali non abbiano trovato un adeguato e necessario grado di sintesi in quello collegiale, come emerge dalla circostanza per la quale, a fronte di tre giudizi individuali di abilitazione e di due di non abilitazione, la commissione si sia “schiacciata”, nel giudizio collegiale, sulle due valutazioni negative, senza dare rilievo alle tre positive.

Contenuto sentenza

N. 07629/2015 REG.PROV.COLL.
N. 10226/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10226 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Via [#OMISSIS#], 7, come da procura in atti ;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro p.t., Universita’ degli Studi di Siena in parsona del Rettore p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Anvur e Cineca Consorzio Interuniversitario in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], n.c.;
per l’annullamento
mancato conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale 12/d1 diritto amministrativo – atto di costituzione ex art. 10 d.p.r. 1199/71.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi di Siena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2015 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato il 19 aprile 2014 e presentato al al Ministero competente il 23 aprile 2014, il prof. [#OMISSIS#] Tuccari ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il negativo giudizio riportato nella procedura di abilitazione scientifica nazionale – tornata dell’anno 2012, prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 2010 e disciplinata dal regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 76 del 2012 e, infine, dal bando della selezione, costituito dal decreto direttoriale MIUR n. 222 del 2012.
A seguito di opposizione di un controinteressato e del MIUR, notificate, rispettivamente, il 20 ed il 27 giugno 2014, il ricorrente si è costituito in giudizio.
2. – In particolare, il ricorrente ha proposto domanda per ottenere l’abilitazione scientifica nazionale di I fascia per il settore concorsuale 12D1 – Diritto amministrativo.
Tre dei cinque componenti la Commissione di valutazione hanno giudicato positivamente il ricorrente, che , tuttavia, non ha ottenuto l’abilitazione in quanto, secondo il giudizio collegiale, egli sarebbe risultato privo di “almeno una monografia e di altri due contributi di livello eccellente”, secondo il criterio posto dall’Organo di valutazione nella seduta del 5 aprile 2013.
3. – Il prof. Tuccari affida l’impugnazione del negativo esito della valutazione a quattro motivi, con i quali denunzia, in sintesi, l’irrazionalità della regola posta dall’art. 8 comma V del DPR n. 2222011, per cui la Commissione delibera con maggioranza qualificata pari a quattro quinti dei componenti, e non a maggioranza semplice, e che, peraltro, i giudizi di eccellenza espressi dai Commissari su di una delle monografie presentate dal ricorrente sarebbero quattro, e non cinque, compreso quello del commissario Longobardi, sicchè, in caso di annullamento della disposizione regolamentare citata, i tre voti positivi comporterebbero l’abilitazione del ricorrente (I motivo); che, comunque, la piena maturità scientifica del candidato sarebbe stata affermata da quattro commissari su cinque (II motivo); che comunque il giudizio di non abilitazione sarebbe calibrato essenzialmente sui due giudizi individuali negativi, e non terrebbe conto dei tre positivi (III motivo).
4. – Il Ministero dell’Università e della Ricerca si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, senza depositare tuttavia memorie difensive.
5. – Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2015 il ricorso è stato posto in decisione.
E’ fondato, con valore assorbente sul resto (perché il relativo accoglimento è pienamente satisfattivo per il ricorrente) il terzo motivo di ricorso, in quanto i giudizi individuali non trovano un adeguato e necessario grado di sintesi in quello collegiale, ma, come denunziato nel terzo motivo, a fronte di tre giudizi individuali di abilitazione e di due di non abilitazione la Commissione si è “schiacciata”, nel giudizio collegiale, sulle due valutazioni negative, senza dare rilievo alle tre positive.
L’art. 8 del d.P.R. 14 settembre 2011, n. 222 con cui è stato approvato il “Regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, al quinto comma precisa che “la commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti”.
Dunque, il giudizio di idoneità o non idoneità è formulato all’esito di una valutazione individuale e collegiale, e per conseguire l’abilitazione occorre che ciascun candidato raggiunga la maggioranza qualificata pari a quattro quinti dei componenti della commissione esaminatrice.
Tale obbligo è stato poi ribadito dall’articolo 4, comma 5, del bando di concorso indetto con decreto direttoriale 20 luglio 2012, n. 222.
Come già rilevato dalla Sezione (ad esempio, tra tante, sentenza n. 71112015), perché si giunga alla formazione di tale maggioranza ai fini dell’idoneità o ad un giudizio di non idoneità è necessario che ciascun commissario si esprima chiaramente in termini favorevoli o negativi nei confronti di ciascun candidato, e che in seguito la commissione rielabori collegialmente tali giudizi individuali in una valutazione complessiva del candidato, che costituisca – per quanto possibile – una sintesi dei singoli pareri.
Nel caso in esame tale sintesi, all’evidenza, manca del tutto, mentre emerge la vocazione, per così dire, “atomistica” del giudizio collegiale.
Infatti, con riguardo al criterio elaborato dalla Commissione per cui l’abilitazione avrebbe potuto essere conseguita dai candidati che potessero vantare “almeno una monografia ed altri due contributi di livello eccellente”, mentre i Commissari [#OMISSIS#], Cavallo [#OMISSIS#] e Ramajoli hanno ritenuto che detto criterio fosse stato superato dal Prof. Tuccari, altrettanto non hanno ritenuto i Commissari Longobardi e [#OMISSIS#] De Felipe.
Questi ultimi, tuttavia, con riguardo alla monografia “Profili e problemi della tutela risarcitoria extra ordinem” -che è lo scritto dalla cui valutazione è dipeso, in definitiva, il giudizio conclusivo- hanno espresso egualmente giudizio positivo, qualificando l’opera di livello buono.
In più, dei due, il solo prof. Longobardi si è espresso per la mancanza di maturità scientifica del candidato.
In questo modo, il ricorrente è stato l’unico aspirante non abilitato ad ottenere tre giudizi positivi si cinque.
Quest’ultima circostanza, unitamente alle valutazioni comunque positive dei due commissari che hanno espresso giudizio di non abilitazione, evidenzia la mancata ricerca della sintesi nel giudizio collegiale, che è pertanto illegittimo, e va annullato.
In esecuzione della presente sentenza (art. 34 comma I, lettera “e”, del c.p.a.), la Commissione, in composizione del tutto differente da quella che ha operato, procederà ad una rinnovata valutazione del candidato entro giorni novanta dalla ricezione della presente sentenza.
6. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 oltre contributo unificato, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)