Nell’ambito delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, in base la normativa di riferimento (d.m. 7 giugno 2012, n. 76), la commissione può legittimamente ritenere di attribuire una maggior rilevanza ad uno dei criteri e dei parametri indicati, purché la conseguente ponderazione sia equilibrata e motivata. Viceversa, è una alterazione irragionevole dei criteri e dei parametri valutativi la scelta di non concedere l’abilitazione al mancato raggiungimento del punteggio minimo di 80/100, laddove l’applicazione di tale scelta rende palesemente incoerente il giudizio di non idoneità determinato da tale mancato raggiungimento a fronte di giudizi sostanzialmente positivi (sia il giudizio collegiale, che quelli individuali). Oltre a ciò, rileva anche il peso marginale riconosciuto nella griglia di valutazione numerica (solo 25 punti su 100) alle opere monografiche (cioè alla produzione scientifica più importante), rispetto a quello di articoli e saggi (ben 35 punti su 100), che rappresentano, in definitiva, una produzione scientifica meno significativa.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 2 luglio 2015, n. 8827
Abilitazione scientifica nazionale-Valutazione titoli e pubblicazioni-Ponderazione dei criteri di valutazione-Obbligo di motivazione
N. 08827/2015 REG.PROV.COLL.
N. 04892/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2015, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo Studio Legale [#OMISSIS#] in Roma, largo Arenula, 34;
contro
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Pinto;
per l’annullamento previa sospensiva
della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di I e II fascia per il settore concorsuale 12/B2;
del provvedimento finale di non abilitazione e di tutti gli atti istruttori, ivi inclusi i verbali della Commissione e, se del caso, il D.D. di indizione della stessa, il D.P.R. n. 222/2011 e il D.M. 7 giugno 2012, n. 76;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
– con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente impugna il giudizio negativo in merito alla abilitazione scientifica nazionale di prima fascia per il settore concorsuale 12/B2 – diritto del lavoro;
– il giudizio negativo è sostanzialmente stato basato da parte della Commissione sul fatto che il ricorrente, seppure valutato in termini sostanzialmente positivi con riferimento a pressoché tutti gli aspetti rilevanti della sua attività scientifica, non ha “raggiunto il livello minimo previsto dal verbale n. 2 del 22 aprile 2013, derivante dall’applicazione dei parametri e criteri ivi stabiliti”;
Dato atto che:
– si è costituita in giudizio l’amministrazione chiedendo che il ricorso sia respinto;
– alla camera di consiglio del 21 maggio 2015 il collegio ha dato l’avviso in ordine alla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 e 75 cod. proc. amm.;
Ritenuto che siano fondate ed assorbenti le censure mosse da parte ricorrente in merito:
a) alla mancata valutazione dei titoli del prof. [#OMISSIS#];
b) all’evidente incoerenza tra il carattere sostanzialmente positivo dei giudizi (sia individuali, sia collegiale) espressi dalla Commissione nei suoi riguardi e la decisione di negare l’abilitazione, espressamente ricondotta al mancato raggiungimento del punteggio minimo di 80/100 fissato nella seduta del 22 aprile 2014 (verbale n. 2, impugnato);
c) all’arbitrarietà e manifesta incongruenza della predetta soglia di 80/100 – che ha determinato la cennata incoerenza tra giudizi espressi e punteggi attribuiti – nonché al peso marginale riconosciuto nella griglia di valutazione numerica (solo 25 punti su 100) alle opere monografiche (cioè alla produzione scientifica più importante), anche rispetto a quello di articoli e saggi (ben 35 punti su 100), che rappresentano in definitiva una produzione scientifica secondaria e comunque meno significativa;
d) alla conseguente alterazione irragionevole dei criteri e dei parametri valutativi dettati dal D.M. n. 76/2012;
Ritenuto pertanto da parte del Collegio che:
– il ricorso vada accolto con conseguente annullamento del giudizio valutativo formulato nei confronti del ricorrente;
– ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettera c), in esecuzione della presente sentenza la posizione dell’interessata debba essere riesaminata da parte di una commissione in diversa composizione entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla sua notificazione se antecedente;
– le spese del giudizio seguano, come di regola, il criterio della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla – ai sensi di cui in motivazione – il provvedimento di diniego di abilitazione impugnato ed ordina all’amministrazione di disporre la rivalutazione del ricorrente, da parte di commissione in diversa composizione, nel termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
Condanna il MIUR al pagamento delle spese del giudizio a favore del ricorrente, forfetariamente liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori e rifusione del contributo unificato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)