Il d.P.R. n. 222/2011, che regola il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, precisa che “la commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti”. Poiché il giudizio di idoneità o non idoneità è formulato all’esito di una valutazione individuale e collegiale, è illegittimo il giudizio di non idoneità qualora i giudizi individuali non abbiano trovato un adeguato e necessario grado di sintesi in quello collegiale, come emerge dalla circostanza per la quale, a fronte di tre giudizi individuali di abilitazione e di due di non abilitazione, la commissione si sia “schiacciata”, nel giudizio collegiale, sull’unica valutazione del tutto negativa, senza dare rilievo a quelle positive.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 4 giugno 2015, n. 7826
Abilitazione scientifica nazionale – Obbligo di motivazione
N. 07826/2015 REG.PROV.COLL.
N. 04675/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4675 del 2014, proposto da:
Esposito [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso o studio dei mdesimi in Roma, largo Arenula, 34, come da procura a margine del ricorso;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro p.t., Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente p.t., Anvur in persona dl legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Amarelli, [#OMISSIS#] Argirò, n.c.;
per l’annullamento
mancato conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Anvur;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2015 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 3 aprile 2014 e depositato il successivo giorno 10, la professoressa [#OMISSIS#] Esposito ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il negativo giudizio riportato nella procedura di abilitazione scientifica nazionale – tornata dell’anno 2012, prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 2010 e disciplinata dal regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 76 del 2012 e, infine, dal bando della selezione, costituito dal decreto direttoriale MIUR n. 222 del 2012.
2. – In particolare, la ricorrente ha proposto domanda per ottenere l’abilitazione scientifica nazionale di II fascia per il settore concorsuale 12G1 – Diritto penale.
Solo uno dei cinque membri che componevano la commissione di valutazione all’uopo nominata ha concluso per l’abilitazione della ricorrente, così che il giudizio finale collegiale è stato di non abilitazione.
3. – La prof. Esposito premette ai motivi di ricorso di avere evocato in giudizio altri partecipanti alla procedura dell’anno 2012 per il settore scientifico disciplinare di suo interesse, ma non perché costoro rivestano la posizione di controinteressati, non trattandosi di procedura concorsuale ma abilitativa; la notificazione del ricorso ai terzi dipesa, invece, dal fatto che talune censure si soffermano sulla comparazione della situazione della ricorrente con quella dei professori evocati, e che la prima, al pari di essi, avrebbe dovuto conseguire l’abilitazione (pagg. 13-14 del ricorso).
Ciò premesso, la ricorrente affida l’impugnazione del negativo esito della valutazione ai seguenti motivi:
1) La motivazione del giudizio negativo sarebbe contraddittoria, in quanto contrastante con la valutazione ottenuta dalla ricorrente in sede di Valutazione di Qualità della Ricerca 2004-2010, in cui due delle tre monografie presentate dalla professoressa Esposito hanno riportato la valutazione di “eccellente” e la terza quella di “buono”: si tratta delle medesime opere che la ricorrente ha sottoposto a valutazione nella procedura di abilitazione scientifica nazionale; la medesima motivazione ricalcherebbe, poi, quella individualmente espressa da un solo commissario, e non raggiungerebbe adeguato grado di sintesi, e, ancora, non presenterebbe il prescritto grado di analiticità, anche per l’esiguo tempo dedicato a ciascuno di candidati.
2) Violazione dell’iter tipico procedimentale sotto svariati aspetti.
3) Violazione dell’art. 16 L. 2402010 e dei relativi atti applicativi, in quanto la Commissione non avrebbe dovuto procedere come in una procedura di valutazione comparativa, essendo l’abilitazione scientifica nazionale funzionale ad attestare la maturità scientifica dei candidati.
4) In via subordinata, violazione dell’art. 1 comma 394 della L. 2282012, che ha disposto la proroga della Commissione di valutazione.
4. – Si è costituito in giudizio il MIUR, che ha chiesto il rigetto del gravame.
La ricorrente ha depositato una memoria conclusionale.
5. – In occasione della pubblica udienza del 25 febbraio 2015 il ricorso è stato posto in decisione.
6. – Esso è fondato, e va accolto.
Premesso che vanno esaminate in via prioritaria, secondo le intenzioni della ricorrente, le censure che porterebbero ad una nuova valutazione della medesima, piuttosto che quelle idonee a travolgere la posizione degli altri abilitati, risulta fondato, con valore assorbente sul resto, il motivo con cui la professoressa Esposito denuncia la contraddittorietà della motivazione del diniego.
Al riguardo il Collegio rileva che detta contraddittorietà emerge nell’ambito delle valutazioni espresse dalla stessa Commissione di valutazione, così che il giudizio collegiale non raggiunge l’adeguato grado di sintesi più volte indicato dalla giurisprudenza della Sezione come necessario.
Infatti, mentre il commissario De Faria Costa elogia le pubblicazioni della ricorrente ed afferma espressamente la sufficiente maturità scientifica della candidata, eguale elogio si rinviene -nella sostanza- all’altezza del giudizio del commissario Manna, in particolare con riferimento all’opera monografica ”Il diritto penale flessibile. Quando i diritti umani incontrano i sistemi penali”, di cui egli riconosce il merito scientifico di fare emergere -con significativi elementi di novità- le logiche generali sottese al sistema CEDU; positivo è anche il giudizio del prof. Manna verso gli scritti minori; e dunque contraddittoria con tali premesse è la conclusione di non abilitazione.
Anche il Commissario Pavarini valuta espressamente come “buona” l’opera citata ed accettabili (valutazione positiva secondo il DM n. 762912) gli altri scritti, e ciononostante ritiene non abilitabile la candidata.
Pure il commissario Musco ascrive all’opera il giudizio di “accettabile”, sebbene ne metta in risalto soprattutto la natura compilativa.
Solo il commissario Ronco fa derivare da detta natura compilativa una valutazione pienamente negativa della ricorrente.
Insomma, i giudizi individuali non trovano un adeguato e necessario grado di sintesi in quello collegiale, ma, come denunziato dalla ricorrente, la Commissione si è “schiacciata”, nel giudizio collegiale, sull’unica valutazione del tutto negativa, senza dare rilievo a quelle positive.
Al riguardo occorre rammentare che l’art. 8 del d.P.R. 14 settembre 2011, n. 222 con cui è stato approvato il “Regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, al quinto comma precisa che “la commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti”.
Dunque, il giudizio di idoneità o non idoneità è formulato all’esito di una valutazione individuale e collegiale, e per conseguire l’abilitazione occorre che ciascun candidato raggiunga la maggioranza qualificata pari a quattro quinti dei componenti della commissione esaminatrice.
Tale obbligo è stato poi ribadito dall’articolo 4, comma 5, del bando di concorso indetto con decreto direttoriale 20 luglio 2012, n. 222.
Come già rilevato dalla Sezione (ad esempio, tra tante, sentenza n. 71112015), perché si giunga alla formazione di tale maggioranza ai fini dell’idoneità o ad un giudizio di non idoneità è necessario che ciascun commissario si esprima chiaramente in termini favorevoli o negativi nei confronti di ciascun candidato, e che in seguito la commissione rielabori collegialmente tali giudizi individuali in una valutazione complessiva del candidato, che costituisca – per quanto possibile – una sintesi dei singoli pareri.
Nel caso in esame tale sintesi, come detto, manca del tutto; anzi, i quattro quinti della Commissione, seppure con sfumature differenti, hanno mostrato di apprezzare la candidata.
7. – Pertanto, il giudizio finale di non abilitazione è illegittimo, e va annullato, ed in esecuzione della presente sentenza (art. 34 comma I, lettera “e”, del c.p.a.), la Commissione, in composizione del tutto differente da quella che ha operato, procederà ad una rinnovata valutazione della candidata entro giorni trenta dalla ricezione della presente sentenza.
8. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che forfetariamente complessivamente liquida in euro 1.000,00 (mille0) oltre IVA, CPA e contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)