Con sentenza n. 19247 del 19 dicembre 2023, il TAR del Lazio ha statuito che la preventiva indicazione dello specifico settore scientifico disciplinare esternata dall’Università nel decreto di indizione della procedura selettiva comporta che il suddetto settore debba essere preso come riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti.
Con questa motivazione, il Collegio ha deciso di accogliere il ricorso di una docente universitaria che aveva agito in giudizio per domandare l’annullamento del decreto di approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia, all’esito della quale era stata dichiarata vincitrice un’altra professoressa.
Secondo la prospettazione della ricorrente, l’intera valutazione si era rivelata manifestamente illogica e palesemente arbitraria poiché la Commissione aveva espresso un giudizio in termini generali ed omnicomprensivi, applicando, peraltro, in maniera errata ed arbitraria i criteri di valutazione.
Il TAR del Lazio ha ritenuto il ricorso fondato sotto il profilo del denunciato vizio di travisamento dei fatti, rilevando che le dichiarazioni rese dalla docente vincitrice, relativamente ai progetti di ricerca e all’attività didattica, sono risultate non corrispondenti al vero, a seguito dell’accesso agli atti effettuato dalla ricorrente. Pertanto, ad avviso del TAR Lazio, il giudizio della Commissione si è formato in maniera macroscopicamente errata, atteso che la valutazione collegiale del profilo curriculare, poi confluita in quella complessiva, ha tenuto conto, per quanto riguarda in particolare l’attività didattica e i finanziamenti, di titoli in realtà non sussistenti.