Ai ricercatori a tempo determinato non è attribuito il diritto di scegliere tra il regime a tempo pieno e il regime a tempo definito

09 Gennaio 2024

Con sentenza n. 31 del 4 gennaio 2024, il TAR Sicilia ha stabilito che l’art. 6 della Legge n. 240 del 2010 non attribuisce ai ricercatori a tempo determinato il diritto di scegliere tra il regime a tempo pieno e il regime a tempo definito, riconoscendo tale prerogativa soltanto ai ricercatori di ruolo.

A fronte di questa considerazione, il Collegio ha respinto il ricorso della candidata risultata vincitrice di una procedura finalizzata alla copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato che aveva impugnato la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Palermo aveva rigettato la richiesta di opzione per il regime di impegno a tempo definito.

Leggi il testo della sentenza