TAR Lazio, Roma, Sez. III, 12 giugno 2015, n. 8258

Abilitazione scientifica nazionale – Valutazione a carattere quantitativo e qualitativo – Obbligo di motivazione - Contraddittorietà della motivazione

Data Documento: 2015-06-12
Area: Giurisprudenza
Massima

Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale risulta preminente, rispetto al superamento delle mediane, il giudizio di merito della commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati. Risulta viziato, per carenza di motivazione, il giudizio finale di non idoneità qualora due commissari concludano per l’idoneità, mentre gli altri tre commissari concludano per l’inidoneità della ricorrente, pur avendo giudicato di rilievo i titoli conseguiti e positiva la produzione. Poiché fondato su tali premesse e non supportato pertanto da idonea e congrua motivazione, l’esito finale non risulta coerente, ed anzi si pone in contraddizione con quanto emerso in sede di valutazione delle pubblicazioni e dei titoli del ricorrente.
 

Contenuto sentenza

N. 08258/2015 REG.PROV.COLL.
N. 04523/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4523 del 2014, proposto da: [#OMISSIS#] Chiara Monaco, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Molino, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Via Panama, 58;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Barbanera;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore di I fascia, settore concorsuale 10/A1 “archeologia”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra [#OMISSIS#] Chiara Monaco, Professore associato presso l’Università della Basilicata, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore di I fascia, settore concorsuale 10/A1 “archeologia”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.16 e ss. della Legge n.240 del 2010, degli artt.4, 8 del D.P.R. n.222 del 2011, del D.M. n.76 del 2012, del D.D. n.222 del 2012, degli artt.1, 2 della Legge n.210 del 1998, degli artt.4, 5 del D.P.R. n.117 del 2000, del principio della parità di trattamento nonché l’eccesso di potere sotto il profilo dell’errore nei presupposti, del travisamento, del difetto di istruttoria e di motivazione, della contraddittorietà ed illogicità dell’azione, della perplessità.
La ricorrente in particolare ha fatto presente che nel D.M. n.76 del 2012 era mancata la differenzazione dei criteri e parametri per aree disciplinari; che inoltre la Commissione aveva omesso di ponderare i suddetti criteri e parametri; che vi erano state carenze procedimentali sulla verbalizzazione degli interventi dei commissari e delle attività in generale della Commissione; che non era stato tenuto in debita considerazione il superamento di due “mediane” su tre; che nel giudizio collegiale le conclusioni di inidoneità erano in contrasto con le premesse, che sussistevano contraddizioni anche tra i giudizi individuali, che le pubblicazioni scientifiche erano state ben valutate e che anche gli altri titoli erano di rilievo.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n.3773 del 2014 il Tribunale fissava l’udienza di merito, ex art.55, comma 10 c.p.a..
Nell’udienza dell’8 aprile 2015 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento del giudizio di non idoneità impugnato.
Al riguardo va precisato che gli indici correlati alle mediane, essendo a carattere quantitativo (cfr. all.A, B al D.M. n.76 del 2012), non potevano comunque assumere un ruolo decisivo ai fini dell’abilitazione medesima, risultando preminente ai suddetti fini il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dagli abilitandi (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Occorre nondimeno rilevare che i giudizi risultano viziati sotto i profili dedotti (cfr. all.2 al ricorso); che in particolare l’interessata veniva ritenuta meritevole dell’abilitazione da parte di due commissari (Cerchiai, Rizzardi); che nondimeno anche gli altri tre commissari (Guidi, Tomasello, Van Dommelen), pur concludendo per l’inidoneità, reputavano di rilievo i titoli conseguiti e due di questi (Guidi, Van Dommelen) giudicavano positivamente anche le pubblicazioni; che inoltre e conseguentemente nelle premesse del giudizio collegiale si dava conto, per la produzione scientifica, della coerenza dei temi affrontati, dell’apporto individuale ben distinguibile e degli spunti interessanti in essa contenuti, per gli altri titoli, dell’attività di docenza universitaria svolta, della partecipazione a scavi e al comitato editoriale di una rivista, del conseguimento di premi, di curatele, dell’organizzazione di convegni e mostre; che in definitiva dunque veniva riconosciuto il rilievo delle pubblicazioni e dei titoli della ricorrente, non coincidente con un esito finale di inidoneità, non supportato pertanto da idonea e congrua motivazione.
L’Amministrazione dovrà quindi procedere ad un riesame dei giudizi individuali e collegiale, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.4523/2014 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)