Con sentenza n. 3 del 2024, pubblicata in data 8 gennaio 2024, la Corte Costituzionale ha giudicato inammissibile, per difetto di motivazione in punto di non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 10, Legge 240/2010, nella parte in cui non consente ai docenti universitari delle università statali lo svolgimento di incarichi anche in società a scopo di lucro.
Chiamato a decidere sul ricorso proposto da un professore ordinario a tempo pieno contro l’università statale che gli aveva negato l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico extra-istituzionale di amministratore indipendente, senza deleghe gestionali, del C.d.A. di una società di assicurazioni, il TAR di Trento aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 10, Legge 240/2010, in riferimento all’art. 3 Cost., in combinato disposto con l’art. 33 Cost., nella parte in cui non consente ai docenti delle università statali, a differenza di quanto avverrebbe per i docenti di Università non statali, di ricoprire l’incarico di amministratore indipendente presso società aventi scopo di lucro.
Con particolare riferimento ai regimi di incompatibilità previsti per i docenti universitari, il Giudice delle Leggi ha evidenziato che la Legge 240/2010 ha distinto, rispettivamente, tra attività totalmente incompatibili, attività liberamente esercitabili e attività consentite previa autorizzazione del rettore, e, più in particolare, tra: attività extra-istituzionali incompatibili con la carriera universitaria; attività che i professori e i ricercatori a tempo pieno non possono svolgere ovvero possono svolgere liberamente «anche con retribuzione» senza necessità di autorizzazione; possono svolgere previa autorizzazione del rettore.
Dopo avere osservato che la Legge 240/2010 ha ad oggetto il sistema universitario nel suo complesso, comprensivo, dunque, delle università statali e non statali, la Consulta ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità posta, osservando che il giudice a quo avrebbe dovuto spiegare le ragioni in virtù delle quali riteneva che l’art. 6, comma 10, Legge 240/2010, che non fa riferimento alcuno a una data tipologia di università, trovasse applicazione unicamente per i docenti delle università statali.