Con sentenza n. 938, pubblicata in data 11 marzo 2024, il TAR della Sicilia ha affermato che i crediti di lavoro dei professori universitari soggiacciono alla prescrizione quinquennale ex art. 2 Legge n. 428/1985.
Nel caso di specie, il ricorrente chiedeva la condanna dell’Università degli Studi di Messina al pagamento della retribuzione per gli incarichi di docenza svolti negli anni dal 2004 al 2008 per il corso di laurea in chimica industriale presso la sede del Consorzio Universitario Megara-Ibleo di Priolo.
L’Ateneo peloritano si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l’intervenuta prescrizione del credito azionato e contestando l’an e il quantum delle somme richieste.
Il TAR della Sicilia ha ritenuto meritevole di accoglimento l’eccezione formulata dall’Amministrazione resistente osservando che “dopo l’entrata in vigore dell’art. 2 della legge 7 agosto 1985 n. 428, che ha elevato da due a cinque anni il termine prescrizionale delle rate di stipendio e delle differenze arretrate dei dipendenti pubblici, e ha quindi equiparato il regime dei loro crediti alla disciplina generale sui crediti di lavoro di cui all’art. 2948 n. 4 c.c., tutti gli emolumenti corrisposti ai pubblici dipendenti in funzione dell’esercizio dell’attività lavorativa sono soggetti alla prescrizione quinquennale, senza alcuna distinzione per l’ipotesi che il credito retributivo sia contestato, o comunque richieda un formale atto di accertamento da parte dell’Amministrazione, e non assumendo più alcun valore neppure la distinzione giurisprudenziale fondata sulla natura del presupposto (legislativo, normativo o provvedimentale) che aveva costituito, in precedenza, il discrimine tra l’applicazione del termine quinquennale e quello decennale”.
Poiché, tra la prima diffida notificata il 24 agosto 2011 e il successivo atto di messa in mora notificato solamente in data 12 dicembre 2017, era trascorso il termine quinquennale di prescrizione senza che si fosse verificato alcun atto interruttivo della stessa, il Collegio siciliano ha rilevato la prescrizione del credito retributivo oggetto della domanda del ricorrente, rigettando, per questa ragione, il ricorso del professore ordinario.