TAR Lazio, Sez. III bis, 2 aprile 2024, n. 6354

L’attività di "lettore di lingua italiana" non risulta assimilabile all’attività didattica strettamente intesa

Data Documento: 2024-04-02
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

L’attività di “lettore di lingua italiana” non può essere assimilata all’attività didattica strettamente intesa.

Contenuto sentenza

06354/2024 REG.PROV.COLL.

10566/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10566 del 2023, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Verdi n. 9;

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

previa tutela cautelare,

– della nota del 19.05.2023, notificata il 23.05.2023, con cui la Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale -con riferimento al Bando di cui al Decreto direttoriale n. 553/2021 (rettificato con Decreto direttoriale n. 589/2021) per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di Seconda Fascia, nel settore concorsuale 10/L1 Lingue, Letterature e Culture Inglese E Anglo-Americana- ha comunicato la “non abilitazione” del ricorrente, nella parte in cui non ha riconosciuto -ai fini dell’abilitazione- la voce corrispondente al titolo sub g) “perché l’incarico indicato, un incarico di addestramento linguistico di italiano presso università straniera affidato dal Ministero degli Affari Esteri, riguarda un’attività non congruente con il settore concorsuale”, nonché nella parte in cui si dichiara che “il candidato, quindi, risulta in possesso di 2 titoli tra quelli individuati dalla Commissione nella prima riunione ai sensi dell’art. 8, comma 1, del DPR 95/2016, e pertanto la Commissione, all’unanimità, non ritiene soddisfatto il criterio”, nonché in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;

– del verbale n. 3 del 19/05/2023, nella parte in cui attesta la conformità dei giudizi espressi, nonché in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;

– di ogni altro atto, compresi i verbali della Commissione, di contenuto ed estremi sconosciuti, afferenti la procedura in parola ed, in particolare, le valutazioni ottenute dal dott. OMISSIS.

NONCHE’, OVE NECESSARIO,

– del Bando di cui al Decreto direttoriale n. 553/2021 (rettificato con Decreto direttoriale n. 589/2021) per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di Seconda Fascia, nel settore concorsuale 10/L1 Lingue, Letterature e Culture Inglese E Anglo-Americana

– di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca e di Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2024 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Il ricorrente espone di aver presentato la propria candidatura per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il Settore concorsuale 10/L1 “Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana”, nell’ambito della procedura di abilitazione indetta con Decreto Direttoriale n. 553/2021.

1.1 All’esito della procedura la Commissione giudicatrice ha ritenuto la non idoneità del ricorrente, il quale, ritenendone l’illegittimità, ha impugnato il giudizio collegiale, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, affidando il ricorso al seguente unico articolato motivo di diritto:

“Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 12 della legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione d.m. 95/2016. Violazione e falsa applicazione d.m. 120/2016. Violazione e falsa applicazione dpr 487/1994. Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, contraddittorieta’, incoerenza ed irragionevolezza della azione amministrativa. Violazione dei principi di uguaglianza, buon andamento ed imparzialità della p.a. di cui agli artt. 3 e 97 costituzione. Eccesso di potere per travisamento di atti e di fatti, erroneità dei presupposti, difetto d’istruttoria, difetto di motivazione, sviamento, manifesta ingiustizia, difetto di proporzionalità. Violazione dei generali principi di affidamento, trasparenza, favor partecipationis e par condicio tra i concorrenti”.

1.2 In data 15.3.2024 si sono costituite con atto di stile le Amministrazioni resistenti.

1.3 All’udienza pubblica del 19 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e non meritevole di accoglimento per i motivi che si vengono a illustrare.

2.1 La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati possiedono e il cui accertamento è svolto sulla base di parametri e indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità c.d. tecnica della Commissione “nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (Tar Lazio, Roma, sez. III, 4.5.2020 n. 4617).

In particolare la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n.120, il quale prevede all’art. 3, rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, che “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.

Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza. La disposizione fissa già i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica” (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”, e quelli per l’accertamento della “maturità scientifica” (per la seconda fascia), la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.

La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità o mera maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.

I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).

In particolare la valutazione dei titoli si compone di due momenti:

a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A;

b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione”.

La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:

a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari adesso pertinenti;

b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;

c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;

d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;

e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;

f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.

L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 ai soli candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il riconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) la valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale.”

2.2 Nel caso di specie, la Commissione ha riconosciuto al candidato il possesso di soli due titoli, numero non sufficiente ad ottenere l’abilitazione.

2.3 Con il motivo di diritto articolato nel ricorso, l’istante lamenta l’illegittimità del diniego di riconoscimento del titolo di cui alla lettera g) “Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali”, in quanto fondato sulla ritenuta non congruità con il settore concorsuale dell’incarico attestato dal ricorrente, pur non avendo la Commissione indicato tale parametro quale criterio di valutazione del titolo in questione.

La Commissione avrebbe dovuto attribuire valore alla sola capacità didattica del candidato, sulla base di un accertamento di carattere meramente formale in ordine al fatto che il candidato avesse specificato di aver ricevuto incarichi di insegnamento o di ricerca presso qualificati Atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali.

3. Il motivo non è fondato.

3.1 Il possesso del titolo di cui alla lettera g) “Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali” risulta essere stato negato dalla Commissione “perché l’incarico indicato, un incarico di addestramento linguistico di italiano presso università straniera affidato dal Ministero degli Affari Esteri, riguarda un’attività non congruente con il settore concorsuale”.

Il ricorrente non produce documentazione relativa all’incarico dichiarato.

Dalla lettura del ricorso si evince che trattasi di “attività di Lettore di lingua italiana presso l’Università di Stoccolma Department of French, Italian and Classical Languages Stockholm University SE – 10691, con mandato del Ministero degli Affari Esteri dal 25.02.2008 al 31.08.2014”.

In assenza di altre prove, che il ricorrente non fornisce, l’attività di “lettore di lingua italiana” non risulta assimilabile all’attività didattica strettamente intesa e non appare pertanto irragionevole la conclusione della Commissione secondo cui si sarebbe trattato di un mero incarico di “addestramento linguistico di italiano”.

Il fatto, poi, che la materia oggetto di attestazione sia stata la lingua italiana (peraltro “presso l’Università di Stoccolma Department of French, Italian and Classical Languages”) e non la lingua inglese, pare al Collegio pienamente giustificare il giudizio di non congruità.

Infondate devono essere ritenute le argomentazioni svolte dal ricorrente in relazione all’addotta mancata predeterminazione, da parte della Commissione, del criterio della congruenza con il settore concorsuale, in quanto il riferimento a tale requisito è contenuto nella stessa normativa ministeriale.

L’art. 5, comma 2, del D.M. n. 120 del 2016 prevede espressamente che la Commissione, nella seduta di insediamento, sceglie i titoli “in relazione alla specificità del settore concorsuale”.

Ritiene il Collegio che ciò sia sufficiente a fornire giuridico fondamento alla motivazione addotta dalla Commissione e, pertanto, il provvedimento impugnato deve considerarsi adottato in piena conformità alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 5 del D.M. n. 120/2016.

3.2 Per i motivi di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato.

4. In considerazione delle peculiarità del giudizio e della natura delle situazioni giuridiche interessate devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente, FF

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Referendario, Estensore

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 2 aprile 2024