II potere della Commissione di prevedere propri criteri di valutazione deve essere esercitato coerentemente con i criteri previsti in via generale, non potendosi ammettere che questi ultimi possano essere derogati e resi inapplicabili oppure stravolti da quelli individuati dalla Commissione.
TAR Lazio, Sez. III bis, 2 aprile 2024, n. 6350
Sui limiti del potere della Commissione di prevedere propri criteri di valutazione nell'ambito di una procedura di Asn
06350/2024 REG.PROV.COLL.
08070/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8070 del 2023, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio OMISSIS in Roma, via Cola di [#OMISSIS#] 212;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
– del giudizio di “non abilitato” alle funzioni di professore universitario di prima fascia Settore Concorsuale 06/A3 (Microbiologia e Microbiologia Clinica), reso dalla Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale nominata con D.D. MUR n. 1618 dell’8 luglio 2021 (successivamente integrata con D.D. MUR n. 65 del 27 gennaio 2023), pubblicato sul sito internet https://abilitazione.miur.it/ a far data dal giorno 24 marzo 2023;
– dei verbali relativi ai lavori della predetta Commissione, e in particolare:
i. verbale n. 1 del 3 febbraio 2023;
ii. verbale n. 2 del 14 febbraio 2023;
iii. verbale n. 3 del 20 febbraio 2023;
iv. verbale n. 4 del 2 marzo 2023;
v. verbale n. 5 del 16 marzo 2023;
nei limiti dell’interesse della ricorrente alla rivalutazione della propria candidatura da parte di una nuova Commissione in diversa composizione;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, sempre nei limiti dell’interesse della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2024 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La ricorrente espone di aver presentato la propria candidatura per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia per il Settore concorsuale 06/A3 “Microbiologia e microbiologia clinica”, nell’ambito della procedura di abilitazione indetta con Decreto Direttoriale n. 553/2021.
1.1 All’esito della procedura la Commissione giudicatrice ha ritenuto la non idoneità della ricorrente, la quale, ritenendone l’illegittimità, ha impugnato il giudizio collegiale, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, affidando il ricorso ai seguenti motivi:
I. Violazione/falsa applicazione degli artt. 3 e 4 del d.m. miur n. 120/2016, dell’art. 8 del d.p.r. n. 95/2016 e dell’art. 3 della l. n. 241/1990 – eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza e illogicità manifesta in relazione alla identificazione di un unico ambito di ricerca;
II. Violazione/falsa applicazione degli artt. 3 e 4 del d.m. miur n. 120/2016, dell’art. 8 del d.p.r. n. 95/2016 e dell’art. 3 della l. n. 241/1990 – eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione in relazione al mancato esame delle singole pubblicazioni;
III. violazione/falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 – eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione in relazione alla rilevata assenza di caratterizzazione progettuale;
IV. violazione/falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 – eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza e difetto di motivazione in relazione alla collocazione editoriale delle pubblicazioni;
V. Violazione/falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 – eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità manifesta e difetto di motivazione in relazione alla mancata rappresentazione nel giudizio collegiale degli elementi favorevoli individuati dai commissari.
1.2 In data 29.5.2023 si è costituito il Ministero resistente con atto di stile.
1.3 In data 16.2.2024 la ricorrente ha depositato scritto difensivo insistendo per l’accoglimento delle proprie domande.
1.4 All’udienza pubblica del 19 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei sensi che seguono.
2.1 La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati possiedono e il cui accertamento è svolto sulla base di parametri e indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità c.d. tecnica della Commissione “nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (Tar Lazio, Roma, sez. III, 4.5.2020 n. 4617).
In particolare la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n.120, il quale prevede all’art. 3, rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, che “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.
2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza. La disposizione fissa già i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica” (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”, e quelli per l’accertamento della “maturità scientifica” (per la seconda fascia), la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità o mera maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.
I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).
In particolare la valutazione dei titoli si compone di due momenti:
a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A;
b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione”.
La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari adesso pertinenti;
b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 ai soli candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il riconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) la valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale.”
2.2 Nel caso di specie, la Commissione ha riconosciuto alla candidata il possesso di 6 titoli tra quelli selezionati, ma ha valutato negativamente le pubblicazioni, conclusivamente dichiarando che “la Candidata possiede almeno tre titoli, e possiede tre parametri bibliometrici. Detto ciò, dalla documentazione presentata, sia in termini di pubblicazioni, ma anche di coinvolgimento progettuale e finanziamenti alla ricerca, risulta molto difficile identificare l’ambito di ricerca in cui la candidata dimostri una caratterizzazione progettuale. Tale caratteristica, assolutamente necessaria per aspirare a una posizione di prima fascia, è a giudizio unanime della commissione, il fattore che non consente di dichiarare una piena maturità scientifica per questa candidata per una posizione di prima fascia in MED/07”.
2.3 I motivi di ricorso possono essere congiuntamente scrutinati attesa la loro oggettiva omogeneità e stretta connessione.
2.4 La candidata lamenta l’inosservanza da parte della Commissione e dei singoli Commissari delle diposizioni di cui al D.M. n. 120 del 2016, le quali non contemplano la necessità dell’individuazione di un unico percorso di ricerca nel quale il candidato dimostri una “caratterizzazione progettuale”.
Neppure la Commissione si era autovincolata al rispetto di tale parametro in occasione della riunione per la predeterminazione dei criteri.
L’organo valutatore si sarebbe, quindi, illegittimamente avvalso di un criterio non previsto dalla normativa di riferimento, né dallo stesso predeterminato.
Peraltro, la ritenuta difficoltà di individuare una “caratterizzazione progettuale” nell’attività di ricerca della candidata sarebbe frutto di un evidente difetto di istruttoria, poiché nell’elenco dei titoli prodotti dalla ricorrente sono invece chiaramente evidenziate le rilevanti e numerose esperienze dalla stessa maturate nell’ambito di progetti di ricerca anche internazionali.
La ricorrente lamenta, inoltre, l’omessa valutazione delle pubblicazioni nella misura in cui, nell’inosservanza degli artt. 3 e 4 del D.M. n. 120/2016, la Commissione non ha proceduto neppure ad una sintetica descrizione del contenuto dei singoli prodotti scientifici.
I giudizi della Commissione risulterebbero viziati anche a cagione della sottovalutazione della collocazione editoriale dei contributi della ricorrente, i cui lavori risultano tutti collocati nei quartili Q1 o Q2, e dunque sono di livello alto o medio/alto.
Il giudizio collegiale sulle pubblicazioni sarebbe inoltre irragionevole nella misura in cui si porrebbe in contraddizione con le espressioni elogiative contenute nei giudizi individuali.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
3.1 Con riferimento alla lamentata intervenuta introduzione da parte della Commissione di un criterio non previsto dalla disciplina normativa di riferimento, né predeterminato dalla Commissione in occasione del proprio insediamento, il Collegio ritiene la fondatezza della doglianza sulla base dell’orientamento espresso da questo Tribunale che, in casi analoghi, ha dichiarato illegittima l’introduzione di criteri di giudizio del tutto avulsi rispetto al quadro dettato dalle disposizioni di riferimento, essendo ammissibili soltanto criteri di carattere integrativo volti a specificare quelli già normativamente previsti.
Nella materia delle abilitazioni scientifiche occorre tener conto “che i criteri di valutazione sono già stati previamente previsti dalle disposizioni regolamentari al fine di circoscrivere la discrezionalità dell’organo valutativo; in simile contesto, quindi, il potere della Commissione di prevedere propri criteri di valutazione deve essere esercitato coerentemente con i criteri previsti in via generale, non potendosi ammettere che questi ultimi possano essere derogati e resi inapplicabili oppure stravolti da quelli individuati dalla Commissione” (Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 5633/2019).
3.2 Con riferimento alla lamentata omessa valutazione contenutistica delle pubblicazioni, osserva il Collegio che nessuno dei lavori della candidata risulta essere stato specificamente analizzato.
I contributi non sono neppure richiamati con l’indicazione dei titoli, essendosi la Commissione e i singoli Commissari limitati a formulare una lapidaria e apodittica valutazione sulle pubblicazioni nel loro complesso.
Tuttavia, per giurisprudenza consolidata, “è necessario che un eventuale giudizio negativo debba essere congruamente motivato, … in particolare, occorre procedere sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate sia ad un sintetico esame delle stesse, …, ed individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo” (TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 10.2.2020, n.1758).
3.3 Alla luce di quanto sopra, pur rammentando in via preliminare che il giudizio di valore, rimesso all’apprezzamento della Commissione, è intangibile da parte del Giudice se non nei ristretti confini della manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1662/2017; Sez. IV, n. 5016/2016; Sez. VI, n. 871/2011; Id. n. 5880/2010; T.A.R. Lazio-Roma, I sez., n. 4237/2013), ritiene il Collegio che il giudizio reso dalla Commissione nel caso di specie risulti affetto dai vizi dedotti da parte ricorrente, risultando un giudizio finale da cui non emergono le ragioni a supporto della negativa valutazione delle pubblicazioni ai fini dell’abilitazione.
La motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell’enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell’Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata, sicché la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l’ampliamento (cfr. Tar Bologna, sez. II, 15 febbraio 2017, n.127).
Nella fattispecie concreta, la motivazione dei giudizi (collegiale e individuali) non risulta idonea a descrivere le ragioni che hanno spinto la Commissione a pervenire all’esito negativo e, pertanto, gli atti impugnati devono considerarsi formulati non in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 120/2016, dovendosene ritenere l’irragionevolezza, la contraddittorietà e la mancanza di adeguata motivazione.
Secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, che il Collegio condivide, la sinteticità del giudizio, con cui legittimamente la Commissione può esprimersi, non può in alcun modo tramutarsi nell’assoluta acriticità e apoditticità delle conclusioni, se non incorrendo nella violazione dell’obbligo di adeguata e congrua motivazione sancito dall’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 e dall’art. 3 del D.M. n. 120 del 2016.
4. Conclusivamente, il Collegio ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento nei sensi di cui in motivazione con conseguente annullamento degli atti impugnati e obbligo dell’Amministrazione di procedere ad una nuova valutazione della candidata, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e) c.p.a., a cura di una Commissione in diversa composizione.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo mentre il contributo unificato deve essere rimborsato per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla gli atti impugnati,
– ordina all’Amministrazione la rivalutazione del ricorrente a cura di una Commissione esaminatrice in diversa composizione che dovrà essere compiuta entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione della presente sentenza a cura del ricorrente.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 2.000,00 (duemila/00), oltre spese e accessori di legge se dovuti, in favore di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente, FF
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Referendario, Estensore
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato il 2 aprile 2024