Con sentenza n. 2147 del 2 aprile 2024, il TAR della Campania ha affermato che nel provvedimento applicativo della sanzione disciplinare devono essere esaminati gli elementi di prova addotti dall’incolpato.
Nel caso di specie, un ricercatore universitario impugnava la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” gli aveva irrogato una sanzione disciplinare lamentando, tra l’altro, che l’Ateneo resistente non avrebbe tenuto conto di alcune circostanze emerse in sede istruttoria.
Il Collegio napoletano ha ritenuto meritevoli di accoglimento le doglianze del ricorrente osservando che, pur non essendoci un obbligo di dare espresso conto in motivazione delle ragioni per cui ogni singolo elemento probatorio portato dall’incolpato non sia stato ritenuto determinate, è tuttavia necessario che siano esaminati e valutati gli elementi di prova addotti dal soggetto incolpato nel corso dell’istruttoria procedimentale.
Il TAR della Campania, pertanto, ha ritenuto viziato da carenza di istruttoria e di motivazione il provvedimento gravato in quanto quest’ultimo non faceva alcuna menzione degli elementi fattuali portati all’attenzione dal ricercatore.