Con sentenza n. 3237 del 9 aprile 2024, il Consiglio di Stato ha condannato, ribaltando la sentenza di primo grado, l’Università di Torino a restituire oltre 39 milioni di euro agli studenti per aver imposto tasse di studio troppo care.
I supremi giudici amministrativi hanno dato ragione all’Unione degli universitari (Udu) a parere della quale la contribuzione studentesca a titolo di tasse universitarie avrebbe ecceduto la misura massima del 20% del finanziamento ordinario dello Stato, in violazione del regolamento recante la disciplina in materia di contributi universitari, di cui al DPR 25 luglio 1997, n. 306.
La prospettazione dell’Udu non era stata condivisa, inizialmente, dal TAR del Piemonte che aveva, invece, ritenuto non accertato il superamento del limite alla contribuzione studentesca del 20%.
Le tesi del TAR del Piemonte sono state giudicate prive di fondamento dai Giudici di Palazzo Spada che, avallando quanto sostenuto dall’Udu, hanno stabilito che la quota di contribuzione a carico degli studenti dell’Ateneo torinese era in eccedenza rispetto alla percentuale del 20% stabilita dall’art. 5 DPR 25 luglio 1997, n. 306.
Il massimo Consesso della giustizia amministrativa ha, quindi, evidenziato che il “mantenimento del limite alla contribuzione studentesca fissato a livello normativo secondario va ricondotto all’esigenza di conservare un attributo essenziale dell’università pubblica, che vale a distinguerla da quella privata. Esso è dato dal fatto che nella prima i costi per la formazione superiore post-scolastica sono principalmente posti a carico della fiscalità generale. Il contributo statale ha evidentemente lo scopo di facilitare l’accesso a tutti i più alti livelli di istruzione, e dunque va ricondotto al principio fondamentale di uguaglianza sostanziale ex art. 3, comma 2, Cost., oltre che all’art. 34, comma 3, Cost., secondo cui i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Ai fini dell’accesso all’università pubblica viene fatta salva una compartecipazione solo parziale all’interessato, laddove in quella privata l’onere economico è interamente a carico di quest’ultimo, sulla base di una sua libera scelta rivolta all’offerta di formazione post-scolastica non rivolta a quella organizzata dai pubblici poteri”.
Pertanto, per effetto dell’accoglimento dell’appello, l’Università degli Studi di Torino dovrà rideterminare l’importo della contribuzione dovuta da ciascuno studente iscritto nell’anno 2018 in modo da non superare il limite generale di legge, risultato nel caso di specie violato, e disporre i necessari conguagli.