Con sentenza n. 277 del 22 aprile 2024, il TAR dell’Emilia Romagna ha affermato che il principio dell’obbligo di scorrimento delle graduatorie si applica anche ai concorsi per professori e ricercatori universitari.
Come ricordato, peraltro, anche dal Consiglio di Stato, non giustifica una diversa conclusione la portata del principio costituzionale dell’autonomia delle università, per come concretamente declinato nella legge n. 240 del 2010 e, in particolare, negli artt. 18 e 24. E ciò “sia perché tali disposizioni non prevedono espressamente una deroga al principio generale del favor per lo scorrimento della graduatoria, sia perché esse stesse recano altre norme puntuali volte al contenimento della spesa pubblica, a dimostrazione che l’autonomia istituzionale e organizzativa non può tradursi nella insensibilità alle ragioni e ai principi di coordinamento della finanza pubblica e al principio della parità di trattamento”.
Da queste premesse consegue, a parere del Collegio bolognese, che integra una elusione delle disposizioni normative sopra richiamate la circostanza che la concreta tematica di ricerca venga utilizzata quale ragione posta a fondamento della decisione di non fare ricorso allo scorrimento di una vigente graduatoria di ricercatori in relazione ad un concorso bandito per il medesimo settore scientifico disciplinare, optando invece per l’indizione di una nuova procedura.