Il fatto che per motivi di sintesi e speditezza dei lavori della Commissione, il giudizio collegiale riprende passaggi di giudizi individuali non assume carattere lesivo né decisivo ai fini della valutazione della legittimità del giudizio stesso
TAR Lazio, Sez. III bis, 23 aprile 2024, n. 8128
Il giudizio collegiale può riprendere passaggi di giudizi individuali
08128/2024 REG.PROV.COLL.
11238/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11238 del 2023, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio OMISSIS in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione di Valutazione per L’Abilitazione Scientifica Nazionale per il Settore Concorsuale 12/G1 – Diritto Penale, non costituito in giudizio;
nei confronti
OMISSIS, non costituito in giudizio;
annullare il giudizio di diniego dell’abilitazione della ricorrente per il settore concorsuale 12/G1, Diritto Penale – Fascia I, V quadrimestre, bando ex d.d. n. 553 del 2021, come rettificato dal d.d. n. 589 del 2021, nonché ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, disponendo il riesame della domanda da lei presentata da parte di una seconda Commissione valutatrice in composizione integralmente diversa dalla prima;
– in via cautelare, sospendere i provvedimenti impugnati e adottare ogni altro atto idoneo a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale della ricorrente, ivi compresa l’attribuzione con riserva alla ricorrente dell’abilitazione scientifica nazionale di prima fascia o l’ordine di riesame della domanda presentata dalla ricorrente da parte di una seconda Commissione valutatrice in composizione integralmente diversa dalla prima, ovvero, in subordine, l’accoglimento della domanda cautelare nelle forme previste dall’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca e di Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente espone di aver presentato la propria candidatura per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia per il Settore concorsuale 12/G1 “Diritto penale”, nell’ambito della procedura di abilitazione indetta con Decreto Direttoriale n. 553/2021.
All’esito della procedura la Commissione giudicatrice ha ritenuto la non idoneità della ricorrente, la quale, ritenendone l’illegittimità, ha impugnato il giudizio collegiale, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, affidando il ricorso al seguente motivo di diritto:
“Eccesso di potere per errore di fatto, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, difetto d’istruttoria e di motivazione. Violazione dell’art. 16, comma 3, della l. n. 240 del 2010. Violazione degli artt. 3, 4 e 5, 6 e 7 e degli All. B e D) del d.m. n. 120 del 2016”.
In data 1.09.2023 si è costituito il Ministero resistente, successivamente depositando relazione e documenti, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 19 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.
I motivi, stante la loro intima connessione, possono essere trattati congiuntamente.
Il Collegio osserva che gli artt. 16, comma 3, lett. a), L. n. 240/2010, 3 del D.M. n. 120/2016 prevedono che, nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, la Commissione formuli un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate.
Inoltre, per le funzioni di professore di prima fascia, l’art. 3, comma 2, lett. a) del D.M. n. 120/2016 specifica che “la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate è volta ad accertare, per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca.
Secondo il disposto dell’art. 4 del D.M. n. 120/2016 la Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri: a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.
L’Allegato B al citato D.M. n. 120/2016 chiarisce, inoltre, che per pubblicazione di qualità elevata deve intendersi la pubblicazione che, per livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale.
Infine l’art. 6 del D.M. n. 120/2016 dispone che “la Commissione conferisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfino entrambi le seguenti condizioni: a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’art. 5; b) presentano, ai sensi dell’art. 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’art. 4 e giudicate complessivamente di qualità elevata secondo la definizione di cui all’Allegato B.”
In sostanza, l’abilitazione può essere rilasciata ai candidati che, oltre a possedere almeno tre titoli, ottengano una valutazione positiva sull’impatto, della propria produzione scientifica.
È poi da rilevare che il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame, che mira a verificare l’idoneità a partecipare al concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale.
Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr. Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).
Ciò premesso, il giudizio negativo espresso dalla Commissione non è affetto dalle censure prospettate poiché sorretto da adeguata e articolata motivazione.
La Commissione risulta aver valutato le pubblicazioni presentate dalla candidata nel pieno rispetto e nella corretta applicazione degli artt. 3, 4 e 6 del D.M. n. 120/2016.
Appare effettivamente dirimente a tali fini quanto evidenziato dalla commissione sia nel giudizio collegiale che in quelli individuali con riferimento a un analitico esame critico delle pubblicazioni, pur evidenziando aspetti positivi delle medesime pubblicazioni e il rispetto di alcuni dei criteri fissati dall’art 4 del D.M. 120/2016.
In particolare si dà conto che le pubblicazioni sono coerenti con il settore rilevante o con connesse tematiche interdisciplinari; sono caratterizzate da continuità temporale e consentono sempre di individuare l’apporto individuale; quanto alla relativa collocazione editoriale sono edite in Collane che sottopongono i lavori accettati alle procedure di referaggio anonimo e preventivo.
Rispetto agli altri criteri di cui all’art 4 D.M. 129/2016, nel caso di specie l’Organo di valutazione, a maggioranza di 3/5 dei suoi componenti, ha negato il conseguimento del titolo abilitativo all’esito di una attenta ed analitica disamina delle pubblicazioni della ricorrente, ritenute di qualità “non elevata” sotto i profili del rigore metodologico, dell’originalità e dell’innovatività.
I singoli giudizi individuali e quello collegiale appaiono plurimotivati, riferendosi sia alla non originalità, sia al mancato rispetto del rigore metodologico per concludere a maggioranza “considerando i rilievi di non pieno rigore metodologico delle monografie, ritiene che gli ulteriori lavori, per lo più di brevissimo sviluppo per la natura stessa del contributo e solo in casi limitati con apporti di originalità alla riflessione su temi considerati, non riescano a fare raggiungere alla produzione scientifica il livello di qualità complessivamente elevato nei termini previsti per l’abilitazione a professore di prima fascia”.
Il giudizio collegiale (la decisione è stata assunta a maggioranza) rappresenta poi la sintesi dei giudizi individuali, espressi dai vari componenti della commissione, pur essendo da questo distinguibile.
I giudizi individuali dei Commissari, prodromici alla redazione del giudizio conclusivo sono tutti dotati di una propria motivazione idonea a ripercorrere il relativo percorso motivazionale che ha trovato sintesi nel giudizio collegiale.
Ciascuno dei Commissari si sofferma sui lavori della candidata, mettendone in evidenza aspetti positivi e negativi e consentendo di comprendere l’iter logico seguito dalla Commissione per poi concludere per la non idoneità sempre in ragione della qualità non elevata delle pubblicazioni scientifiche.
Dunque, il giudizio collegiale, al pari di quelli individuali, è formulato in modo ampiamente articolato, dando conto della variegata produzione scientifica della ricorrente, dei titoli da questa posseduti e del superamento delle mediane; le specifiche valutazioni (sul metodo, sul livello di approfondimento, sulla innovatività, sugli esiti della ricerca e sull’originalità) sono ancorate all’approfondimento di ciascuna pubblicazione, rendendo palese l’iter logico seguito dai Commissari per addivenire al giudizio di non abilitazione.
La ricorrente lamenta il difetto di collegialità, assumendo che il giudizio collegiale riprodurrebbe quello individuale del Commissario OMISSIS.
Sennonché, come correttamente rilevato dall’amministrazione resistente, è agevole replicare che il giudizio collegiale si differenzia da quello del Commissario OMISSIS, laddove vengono presi in considerazione – sia pur sinteticamente – anche i giudizi degli altri Commissari.
Il giudizio collegiale rappresenta infatti adeguata e convergente sintesi dei giudizi individuali, i quali pervengono alle medesime conclusioni e riportano valutazioni sulle singole pubblicazioni pienamente coerenti con quanto poi esposto nel giudizio finale, specialmente da quelli espressi dai Commissari di minoranza.
In ogni caso come affermato dal Consiglio di Stato “Il fatto che per motivi di sintesi e speditezza dei lavori della Commissione, il giudizio collegiale riprende passaggi di giudizi individuali non assume carattere lesivo nè decisivo ai fini della valutazione della legittimità del giudizio stesso” (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 5947/2023).
Ne discende il rigetto del ricorso.
In considerazione delle peculiarità del giudizio e della natura delle situazioni giuridiche interessate devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente FF, Estensore
OMISSIS, Referendario
OMISSIS, Referendario
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato il 23 aprile 2024