Con sentenza n. 8184 del 24 aprile 2024, il TAR del Lazio si è pronunciato sul mancato riconoscimento di alcuni titoli nell’ambito di un contenzioso sorto a seguito dell’impugnazione di un giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale.
Il ricorrente, in particolare, eccepiva di aver ampiamento provato il possesso dei titoli concernenti la “formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali” e il “conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore”.
Nel primo caso, l’Amministrazione difendeva l’operato dell’organo valutativo sulla base del fatto che la data di decorrenza dell’incarico di professore a contratto, idonea a integrare il requisito dei due anni di durata richiesto dal titolo in questione, risultasse soltanto dalla domanda di partecipazione allegata dal candidato e non dalla documentazione dallo stesso prodotta.
Tali rilievi non venivano condivisi dal Collegio capitolino a detta del quale la circostanza che la documentazione allegata alla domanda non contenesse tale indicazione non aveva portata tale da giustificare una conclusione diversa poiché, in base ad una disposizione del bando, assumeva valore primario la dichiarazione con valore di autocertificazione contenuta nella domanda e, solo alla luce di questa, andava interpretato il contratto prodotto.
Nel secondo caso, l’Amministrazione avallava il diniego di riconoscimento del titolo sostenendo che la mera affiliazione (anche se ad una società internazionale di riconosciuto prestigio) fosse di per sé insufficiente, occorrendo anche la dimostrazione che la suddetta affiliazione fosse avvenuta a titolo di premio, in tal senso dovendosi interpretare la definizione del titolo in questione come stabilita dal D.M. n. 120/2016.
Secondo il TAR del Lazio, invece, la distinzione tra affiliazione tout-court e affiliazione a titolo di premio operata dalla Commissione non appare conforme al criterio normativamente definito (né aderente al criterio come specificato nel verbale di insediamento), specialmente laddove si consideri che la stessa affiliazione avviene, di norma, ad esito di un processo valutativo da parte della associazione stessa che presuppone il possesso di determinati requisiti e che racchiude in sé un valore di indubbio riconoscimento del percorso scientifico svolto.
Dunque, a fronte dell’accertata illegittimità del mancato riconoscimento di alcuni titoli, il TAR del Lazio ha annullato il gravato giudizio di inidoneità e, pertanto, ha ordinato alla Commissione di provvedere ad una rivalutazione del ricorrente da effettuarsi, fermo il giudizio formalmente e sostanzialmente positivo sulle pubblicazioni e sulla qualità della produzione scientifica, tenendo conto della accertata sussistenza di titoli riguardanti la “formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali” e il “conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore”.