Sussiste una ontologica differenza fra un corso di studio, che conduce al rilascio del titolo conseguenziale, ed un corso abilitante, che conduce al conseguimento di una abilitazione, dovuta alla circostanza che il primo è un percorso di studi su base, principalmente, se non esclusivamente teorica, che è finalizzato a dare al discente una preparazione nozionale e culturale sulle materie di elezione. Quando e se, una volta laureato, costui deciderà di insegnare nelle scuole le suddette materie, assumendo il diverso profilo di docente, avrà bisogno di frequentare un corso abilitante (appunto alla professione di docente). Quest’ultimo profilo nel nostro ordinamento si ottiene solo dopo la frequenza di un apposito corso abilitante che da un punto di vista giuridico così come da quello pratico rappresenta una ben diversa nozione, così come è diverso l’abilitato dal semplice laureato. Il corso di abilitazione prevede infatti un percorso teorico pratico che serve a dare, innanzitutto nozioni generali di didattica, di pedagogia e di psicopedagogia legata ai problemi dell’apprendimento nelle varie fasi dell’adolescenza che sono per l’appunto generali e comuni. In secondo luogo per ciascuna delle materie di elezione, il corso per l’abilitazione prevede percorsi specifici e dedicati, anche con tirocini formatici presso gli istituti scolastici.
TAR Lazio, Sez. IV ter, 29 aprile 2024, n. 8443
Ontologica differenza fra un corso di studio ed un corso abilitante
08443/2024 REG.PROV.COLL.
04685/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4685 del 2023, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dagli Avvocati OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Roma, via Varrone n. 9;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente Amministrazione sull’istanza del 24.05.2022 con cui parte ricorrente domandava, ai sensi della legge n. 148 del 2002, il riconoscimento del proprio titolo accademico rilasciato dall’Universidad [#OMISSIS#] de Nebrija, Spagna in data 24.02.2022;
e per la condanna
della resistente Amministrazione a provvedere sull’anzidetta istanza, stante lo spirare del termine di conclusione del procedimento ex art. 3 della legge n. 148 del 2002, pari a giorni 90.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2024 il Presidente OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con il ricorso in epigrafe, proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., parte ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’asserito silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Università e della Ricerca sulla propria istanza, avanzata in data 24 maggio 2022, ai sensi della legge n. 148 del 2002, per il riconoscimento del proprio titolo accademico rilasciato dall’Universidad [#OMISSIS#] de Nebrija, Spagna;
– si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell’Università e della Ricerca, non svolgendo alcuna difesa;
Rilevato che:
– all’esito della camera di consiglio del 5 marzo 2024, dopo il passaggio in decisione della causa, con ordinanza collegiale n. 6506 del 4 aprile 2024, è stata rilevata d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso “atteso che con lo stesso si censura il silenzio serbato dall’intimato Ministero dell’Università e della Ricerca sull’istanza di riconoscimento del “titolo accademico rilasciato dall’Universidad [#OMISSIS#] de Nebrija” (di Madrid), mentre in giudizio viene prodotta copia di altro titolo recante la data del 29.06.2022 di cui la ricorrente pare essere in possesso – “Master en Educación Especial + 60 Créditos ECTS” rilasciato dalla INESEM Business School di Granada”, assegnando alle parti, a norma dell’art. 73, comma 3 c.p.a., termine per il deposito di memorie vertenti su tale unica questione;
– parte ricorrente ha depositato in data 22 aprile 2024 la propria memoria difensiva autorizzata e documentazione a corredo, evidenziando, in particolare, che fra le due istituzioni citate (Università Nebrija e Instituto Europeo de Estudios Empresariales, S.A.U., o INESEM) sussisterebbe un accordo preesistente, di seguito formalizzato dalla convenzione n. 007202306, allegata tradotta, per cui il master di cui viene chiesto il riconoscimento è erogato da INESEM ed accreditato dall’Università Nebrija, in quanto ente universitario riconosciuto in Spagna per effetto della l. n. 23 del 17 luglio 1995;
Ritenuto:
che, alla luce dei documentati su riportati chiarimenti forniti da parte ricorrente il ricorso sia ammissibile;
che, tuttavia, esso sia infondato e da respingere;
Considerato al riguardo che la legge n. 148/2002, ad oggetto “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”, dispone:
– all’articolo 2 che “La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia”;
– all’articolo 3 che “Ai fini dell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 2, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria si pronunciano sulle domande di riconoscimento, debitamente documentate, presentate ai sensi della Convenzione di cui all’articolo 1, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione delle domande stesse”;
– all’articolo 5 che “Il riconoscimento dei titoli accademici per finalità diverse da quelle indicate nell’articolo 2, è operato da amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo procedure da stabilire con successivo regolamento di esecuzione”;
Considerato, dunque, che la legge n. 148/2002, ai sensi della quale la parte ricorrente ha formulato la sua istanza, disciplina esclusivamente il procedimento di riconoscimento della equipollenza di titoli superiori conseguiti all’estero ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani e non ai fini professionali, fattispecie per la quale rinvia ad altra fonte regolatoria;
Rilevato che:
– il titolo oggetto della istanza di riconoscimento presentata dalla parte ricorrente non identifica un titolo di studio accademico, del quale si chiede il riconoscimento per il proseguimento degli studi o il conseguimento di titoli universitari; esso è costituito da certificazioni conseguite in uno Stato appartenente all’Unione europea in esito a percorsi specializzanti nella materia del sostegno didattico ai fini dell’insegnamento, con la ridetta specializzazione, nello Stato italiano;
– fra un corso di studio, che conduce al rilascio del titolo conseguenziale, ed un corso abilitante, che conduce al conseguimento di una abilitazione, sussiste una ontologica differenza dovuta alla circostanza che “il primo è un percorso di studi su base, principalmente, se non esclusivamente teorica, che è finalizzato a dare al discente una preparazione nozionale e culturale sulle materie di elezione. Quando e se, una volta laureato, costui deciderà di insegnare nelle scuole le suddette materie, assumendo il diverso profilo di docente, avrà bisogno di frequentare un corso abilitante (appunto alla professione di docente). Quest’ultimo profilo nel nostro ordinamento si ottiene solo dopo la frequenza di un apposito corso abilitante che da un punto di vista giuridico così come da quello pratico rappresenta una ben diversa nozione, così come è diverso l’abilitato dal semplice laureato. Il corso di abilitazione prevede infatti un percorso teorico pratico che serve a dare, innanzitutto nozioni generali di didattica, di pedagogia e di psicopedagogia legata ai problemi dell’apprendimento nelle varie fasi dell’adolescenza che sono per l’appunto generali e comuni. In secondo luogo per ciascuna delle materie di elezione, il corso per l’abilitazione prevede percorsi specifici e dedicati, anche con tirocini formatici presso gli istituti scolastici” (cfr. Consiglio di Stato, sezione VII, 8 agosto 2023 n. 7715);
– attesa la natura abilitante del titolo posseduto dalla parte ricorrente ed al cui riconoscimento aspira, il procedimento di riconoscimento di tale titolo non può che essere quello di cui al d.lgs 9 novembre 2007 n. 206, decreto che, nel dare attuazione alla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, è rivolto ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell’Unione europea e che, nello Stato d’origine, li abilita all’esercizio di detta professione;
Rispetto allo specifico procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti della scuola di ogni ordine e grado, conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’art. 5 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206 (che individua l’autorità competente nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) deve essere, oggi, interpretato alla luce del riparto di attribuzioni delineato dal sopravvenuto art. 2, comma 1, del decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 (convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12), il quale ha istituito il Ministero dell’Istruzione. Al riguardo, l’art. 2 del decreto legge n. 1 del 2020 (che ha sostituito l’art. 50 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300), in vigore dal 10 marzo 2020, attribuisce al Ministero dell’Istruzione la competenza, tra l’altro, in materia di “definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell’Università e della ricerca”. La competenza a concludere il procedimento di riconoscimento di titoli di abilitazione all’insegnamento, pertanto, è attribuita dalla legge al Ministero dell’Istruzione (che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604), mentre il Ministero dell’Università e della Ricerca è tenuto a rendere un parere endoprocedimentale;
Considerato che:
– un eventuale diverso ulteriore utilizzo, quale titolo idoneo all’attribuzione di un qualche punteggio, per esempio, nell’ambito di una procedura concorsuale, non muta comunque la natura propria del titolo, che è appunto quella di un titolo professionale, il cui riconoscimento avviene con modalità diverse rispetto al titolo accademico e a cura unicamente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, secondo la competenza individuata per materia;
– perciò non è nella disponibilità del soggetto richiedente il riconoscimento del titolo – nella specie relativo al sostegno didattico – la sua qualificazione ai fini della successiva individuazione del procedimento da seguire per la sua validità nel nostro ordinamento e dell’Autorità a ciò preposta, essendo la qualificazione stessa connaturata nel medesimo;
Ritenuto pertanto:
che, in ragione di quanto innanzi, l’istanza formulata dalla parte ricorrente al Ministero dell’Università e della Ricerca, ai sensi della legge n. 148/2002, non sia idonea a far sorgere in capo a quest’ultimo l’obbligo di provvedere, non rientrando nella sfera di competenza di tale Ministero il riconoscimento di equipollenza dei titoli professionali ed abilitanti conseguiti all’estero, qual è quello posseduto dalla stessa, per il quale è, invece, competente il Ministero dell’Istruzione e del Merito;
che il ricorso sia infondato e vada rigettato;
Ritenuto infine che le spese del presente giudizio possano essere compensate, attesa la peculiarità della questione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta ter), definitivamente pronunciando:
– respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;
– compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 5 marzo 2024 e 23 aprile 2024, con l’intervento dei Magistrati:
OMISSIS, Presidente, Estensore
OMISSIS, Referendario
OMISSIS, Referendario
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato il 26 aprile 2024