TAR Calabria, Sez. I, 3 maggio 2024, n. 720

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale medico investito anche di funzioni docenti

Data Documento: 2024-05-03
Autorità Emanante: TAR Calabria
Area: Giurisprudenza
Massima

La disciplina del personale del Servizio Sanitario Nazionale non si applica per quanto riguarda lo stato giuridico dei Professori e Ricercatori Universitari, che rimane quello universitario, anche quando questi svolgono attività assistenziale.

Contenuto sentenza

00720/2024 REG.PROV.COLL.

00023/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 23 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio OMISSIS in Catanzaro, via P.A. Da Olivadi, 27;

contro

Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

A O U Mater Domini di Catanzaro, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la dichiarazione di illegittimità

1) del silenzio illegittimamente serbato dalla UMG di Catanzaro, sulle diverse istanze presentate dal ricorrente in data -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, e da ultimo in data -OMISSIS- volta all’attivazione sostanziale, e quindi non solo formale, dell’attività didattica e del risarcimento dei danni subiti a seguito del ritardo nell’immissione in ruolo, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso e per il risarcimento del danno da ritardo;

2) del silenzio illegittimamente serbato dall’AOU “Mater Domini” di Catanzaro sull’istanza presentata dal ricorrente in data -OMISSIS- volta all’attivazione dell’attività assistenziale, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso e per il risarcimento del danno da ritardo;

nonché per la condanna al risarcimento dei danni

derivanti dalla ritardata presa di servizio e, in seguito all’assegnazione, all’evidente irregolarità e inadeguatezza dell’incarico per non aver provveduto all’inserimento nell’attività didattica e mancato coordinamento con l’attività assistenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e dell’A O U Mater Domini di Catanzaro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2024 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 29.12.2021 e depositato il 07.01.2022 il Dr. -OMISSIS- ha agito chiedendo a questo Tribunale Amministrativo di dichiarare l’illegittimità:

1) del silenzio illegittimamente serbato dalla UMG di Catanzaro sulle diverse istanze presentate dal ricorrente via PEC in data -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, e da ultimo, sempre a mezzo PEC, in data -OMISSIS- volta all’attivazione sostanziale, e quindi non solo formale, dell’attività didattica e del risarcimento dei danni subiti a seguito del ritardo nell’immissione in ruolo; nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso e per il risarcimento del danno da ritardo;

2) del silenzio illegittimamente serbato dall’AOU “Mater Domini” di Catanzaro, amministrazione intimata, all’istanza presentata dal ricorrente a mezzo PEC in data -OMISSIS- volta all’attivazione dell’attività assistenziale; nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso e per il risarcimento del danno da ritardo; nonché tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali con la revoca e la riforma degli effetti pregiudizievoli prodotti.

2. Il ricorso è affidato ad un unico ed articolato motivo di gravame.

I ECCESSO DI POTERE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, EGUAGLIANZA, BUON ANDAMENTO E RAGIONEVOLEZZA, DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA’ DI TRATTAMENTO, CONTRADDITTORIETA’, ILLOGICITA’ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI OMOGENEITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. DANNO INGIUSTO CON CONSEGUENTE OBBLIGAZIONE RISARCITORIA.

3. Con atto di costituzione ritualmente notificato e depositato si sono costituite in resistenza l’Università di Catanzaro e l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Mater Domini” confutando le opposte doglianze e chiedendo la reiezione del gravame. La prima ha, inoltre, sollevato il vizio di parziale difetto di giurisdizione in riferimento alle doglianze prospettate nei confronti dell’AOU.

4. Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata disposta la conversione del [#OMISSIS#], atteso che “le pretese non sono riconducibili in tutte o in parte a posizioni di interesse legittimo tutelabili con l’azione per silenzio (v. per l’ammissibilità di tale azione solo per gli interessi legittimi Cons. Stato, Sez. VI, 2 luglio 2015 n. 3286 e Cons. Stato, Sez. V, 6 febbraio 2017 n. 513), bensì in tutto o in parte a posizione di diritto soggettivo (strettamente connesse a posizioni di interesse legittimo) tutelabili con le azioni di accertamento e condanna conoscibili dall’adito G.A. nella giurisdizione esclusiva di cui agli artt. 133 co. 1 lett. 1) c.p.a. e art. 3 d.lgs. n. 165/2001;- che, parimenti, l’azione risarcitoria proposta non possa trattarsi con il [#OMISSIS#] speciale del silenzio;

5. All’udienza pubblica del 10 aprile 2024, dopo lunga ed articolata discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Preliminarmente, viene esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione prospettata dall’Università resistente con riferimento all’attivazione assistenziale.

6.1. L’eccezione è infondata.

6.2. Va premesso che la disciplina del personale del Servizio Sanitario Nazionale non si applica per quanto riguarda lo stato giuridico dei Professori e Ricercatori Universitari, che rimane quello universitario, anche quando questi svolgono attività assistenziale.

6.3. Come rileva consolidata giurisprudenza “Sussiste, ai sensi degli artt. 3 e 63, comma 4, d.lg. n. 165/2001, la giurisdizione del giudice amministrativo, in relazione alla domanda svolta da un professore universitario associato volta al riconoscimento di diritti e pretese connessi alla sua posizione lavorativa, dovendosi senz’altro escludere la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro, in quanto limitata al personale universitario con esclusione del rapporto d’impiego relativo ai professori e ricercatori universitari, affidato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo” (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I , 24.7.2020, n. 1038).

6.4. E’ vero che le pretesa dichiarazione di illegittimità domandata dal ricorrente riguarda tanto la mancata attivazione dell’attività didattica da parte dell’Università quanto il mancato coordinamento per rendere effettiva quella assistenziale, con presunto concorso di responsabilità anche in capo all’AOU “Mater Domini”, ma per ragioni di economia processuale nonché per il rapporto di integrazione/complementarietà che può ravvisarsi tra le due compatibili attività, si ritiene che nella specifica fattispecie per cui è causa possa affermarsi l’esistenza di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, venendo comunque in rilievo profili di (asserito) cattivo uso di poteri pubblicistici ed un intreccio difficilmente districabile tra posizioni di interesse legittimo e di diritto soggettivo che giustifica la cognizione esclusiva, estesa a tutta la complessa vicenda, di questo plesso giurisdizionale.

7. Sempre preliminarmente viene esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per sforamento dei limiti dimensionali.

7.1. L’eccezione, per come formulata, non può trovare accoglimento, pur con le precisazioni di seguito svolte.

7.2. Osserva la giurisprudenza che “L’art. 13 -ter delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo stabilisce che il limite dimensionale di sinteticità entro cui deve essere redatto l’atto processuale rappresenta un precetto giuridico la cui violazione non comporta l’inammissibilità dell’atto, tuttavia il giudice non è obbligato ad esaminare la parte dell’atto eccedente i limiti, essendo in merito prevista la mera facoltà di analizzare la parte in eccesso” (Consiglio di Stato, Sez. V, 11.4.2018, n. 2190).

7.3. Consegue da ciò che lo sforamento dei limiti dimensionali in assenza di specifica autorizzazione presidenziale previa verifica di adeguate ragioni giustificative, pur essendo un comportamento fortemente stigmatizzabile, non è elemento idoneo, di per sé, ad inficiare l’ammissibilità del ricorso, potendo eventualmente incidere la evidente prolissità del ricorso (che non trova giustificazione nella specificità della controversia) sul regime delle spese processuali ai sensi dell’art. 26 c.p.a.

8. Tanto chiarito, il ricorso è infondato per i motivi che seguono.

8.1. Occorre rammentare, in apertura, che “Il [#OMISSIS#] speciale in tema di silenzio serbato dalla P.A. non ha lo scopo di tutelare, come rimedio di carattere generale, la posizione del privato di fronte a qualsiasi tipo di inerzia comportamentale della P.A., bensì quello di apprestare una garanzia avverso il mancato esercizio di potestà provvedimentali. Conseguentemente, tale rimedio non può essere attivato per la tutela di una posizione di diritto soggettivo, per la quale deve essere proposta un’azione di accertamento e di condanna, valendo ciò anche quando la controversia è devoluta alla giurisdizione del G.A., dal momento che anche in sede di giurisdizione esclusiva non è ammessa la tutela di diritti soggettivi mediante il ricorso avverso il silenzio” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 16.7.2020, n.1337).

8.2. Dal recesso del ricorrente dal rapporto di lavoro con l’Università Magna Graecia di Catanzaro in data -OMISSIS- e dalla conseguente presa di servizio presso -OMISSIS- a partire dal settembre 2022, discenderebbe l’improcedibilità del ricorso per l’inutilità di una sentenza sulla domanda relativa al silenzio, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) a norma del quale: “1. Il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso: (…) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito.

8.3. Nondimeno, secondo la ricostruzione offerta dalla difesa del ricorrente, permane l’interesse all’accertamento della legittimità o meno delle condotte ascritte alle amministrazioni resistenti, sebbene circoscritto ai soli fini risarcitori.

9. Ciò posto, giova anzitutto ricostruire la vicenda su cui si imperniano le domande attoree, riepilogando in estrema sintesi le vicende processuali pregresse che hanno poi condotto alla presa di servizio in data -OMISSIS- per poi verificare se, come asserito dal ricorrente, le condotte contestate alle amministrazioni resistenti siano state la causa dei danni patrimoniali e non patrimoniali ingiustamente subiti e, pertanto, risarcibili.

9.1. Con sentenza n. -OMISSIS-, questo TAR ha condannato l’Ateneo ad immettere il Prof. -OMISSIS- nel ruolo di professore associato non confermato di -OMISSIS-, per cui il citato Ateneo ha avviato l’iter di esecuzione dell’ordine di condanna, con delibera del consiglio d’Amministrazione assunta in data -OMISSIS-.

9.2. Ha fatto seguito la sentenza n. -OMISSIS- emessa su due ricorsi riuniti:

il primo (ricorso RG n. -OMISSIS-), proposto per ottenere l’ottemperanza al giudicato del 2015 ed integrato poi da motivi aggiunti, è stato rigettato integralmente, perché questo TAR ha evidenziato che l’Amministrazione non è rimasta inerte “avendo invece esercitato il potere diretto all’assunzione dell’interessato, sia pure concludendo il procedimento in senso pregiudizievole per l’interessato”.

Il secondo (RG n. -OMISSIS-) è stato invece accolto per motivi formali ritenendosi che il ricorrente avesse diritto, in virtù della sentenza del 2015, all’assunzione in servizio, dovendosi escludere una correlazione tra dichiarazione mendace (oggetto di separato giudizio penale) e “beneficio” della chiamata in ruolo.

9.3. In quell’occasione è stato, altresì, fatto salvo il potere dell’amministrazione di valutare la sussistenza dei requisiti di moralità in capo all’interessato.

9.4. Veniva invece rigettata la domanda risarcitoria per genericità.

9.5. Orbene, questo collegio intende anticipare che con riferimento a questo profilo la domanda risarcitoria risulta inammissibile per violazione del ne bis in idem non potendosi avallare la tesi della difesa del ricorrente che tenterebbe di configurare la fattispecie all’esame come una ipotesi di danno diverso da quello richiesto in quella sede e la cui tutela giurisdizionale non poteva essere attivata prima della sua conoscenza, coincidente con la data della presa di servizio (-OMISSIS-) ma la cui insorgenza sarebbe da collocare fin dal momento del superamento del concorso del 2010.

Pare, piuttosto, a questo giudicante che la domanda, in parte qua, come si dirà nel prosieguo, pur articolata in modo apparentemente diverso, non faccia altro che doppiare le ragioni sottese alla pretesa avanzata in quella sede contenziosa incentrandosi sula mancata o ritardata presa di servizio, ottenuta dall’avente diritto unicamente a seguito di defatiganti anni di contenzioso.

9.6. La sentenza n. -OMISSIS-, impugnata dall’Università, è stata poi confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. -OMISSIS- della quale, ai fini che interessano, va evidenziato un passaggio della motivazione in cui il giudice di seconde cure afferma che “Per le esposte ragioni, di natura assorbente, s’impone la reiezione dell’appello e la conferma dell’impugnata sentenza, con la precisazione che non risulta proposto appello incidentale avverso la statuizione reiettiva della domanda risarcitoria, sicché ogni relativa questione esula dai limiti oggettivi del devolutum e nulla è dato statuire al riguardo.”

9.7. E, dunque, quella parte della sentenza di primo grado, non essendo stato proposto appello incidentale dall’interessato, può ritenersi passata in giudicato, valendo nuovamente il doveroso rispetto del principio del ne bis in idem.

9.8. Anche la sentenza n. -OMISSIS- è stata impugnata dall’Università calabrese ed il Consiglio di Stato, con sentenza n. -OMISSIS- ha rigettato l’appello, confermando le valutazioni espresse dal TAR.

9.9. Successivamente il Dr. -OMISSIS-, lamentando il mancato adempimento del giudicato contenuto nella sentenza del 2015, ha presentato ricorso in ottemperanza, definito con la sentenza di questo TAR n. -OMISSIS- dichiarativa della cessata materia del contendere stante il riconoscimento dell’avvenuto adempimento, sebbene tardivo, da parte dell’amministrazione, intervenuto nelle more con il decreto del rettore n. -OMISSIS-.

9.10. La citata sentenza si è premurata di precisare che “la questione della natura meramente formale dell’ottemperanza esula dal dictum della sentenza di cui viene chiesta l’ottemperanza”.

10. Orbene, è nel composito quadro appena sunteggiato che si innesta il ricorso all’esame con cui il ricorrente prospetta un silenzio/inadempimento da parte dell’amministrazione universitaria e dell’Azienda ospedaliera compulsata, per aver solo formalmente dato seguito alla pronuncia passata in giudicato con cui è stato riconosciuto il diritto dell’interessato alla presa di servizio.

10.1. Sostiene il ricorrente che, nonostante il riepilogato lungo e complesso contenzioso, l’UMG di Catanzaro avrebbe dato luogo ad una ottemperanza solo formale al deliberato delle sentenze di questo TAR confermate dal Consiglio di Stato, perdurando nel suo atteggiamento silente e inadempiente anche di fronte ad apposita sollecitazione in tal senso con atti stragiudiziali, mancando di adottare tutte le necessarie iniziative per consentire lo svolgimento di adeguata attività didattica nonché assistenziale in struttura convenzionata, in tal modo violando i principi che regolano l’inserimento del personale medico universitario nel sistema assistenziale di cui alla Legge n. 230/2005 ed al D.Lgs. 517/1999.

10.2. Ritiene il deducente che la condotta tenuta dall’UMG non possa configurarsi come mancato adempimento di attività discrezionale dovendosi piuttosto qualificare come mancata adozione di atti dovuti. Difatti, secondo la normativa appena citata, per come nel tempo interpretata dalla giurisprudenza, da un lato, il medico universitario deve poter svolgere la propria attività di ricerca e didattica integrandola con quella assistenziale, perché solo così potrà contribuire, nell’ottica della tutela del paziente, all’innovazione della cura. Dall’altro, ove il medico universitario si trovi a subire una ingiustificata privazione o limitazione della possibilità di svolgere i compiti assistenziali, questi avrà diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti. Richiama, al riguardo, il principio di integrazione tra assistenza, didattica e ricerca riconosciuto dalla nostra Corte Costituzionale e, successivamente, sancito dalla legge 517/99. Rappresenta poi di aver dovuto subire ulteriori ingenti danni per aver dovuto abbandonare la Calabria accettando un nuovo incarico in -OMISSIS-, ed ha chiesto, in definitiva, nei confronti dell’UMG e dell’AOU “Mater domini” un risarcimento del danno per complessivi 3.900.000,00 circa depositando una serie di certificazioni mediche e di consulenze di parte.

11. Gli assunti sono infondati e non meritano condivisione.

11.1. Alla luce delle allegazioni di causa, i riscontri forniti dall’Ateneo al ricorrente possiedono tutti i connotati per ritenere che sia stata fornita una chiara risposta rispetto alle varie istanze e sollecitazioni di parte ricorrente, ciò che induce a ritenere non censurabile l’operato della resistente Università in ragione del disposto del citato art.5, comma 1, del D. Lgs. n.517/1999 in base al quale l’individuazione dei docenti e ricercatori universitari cui conferire compiti di attività assistenziale avviene sulla base del Protocollo d’Intesa Regione/Università che rappresenta, ai sensi dell’art.1 del D.Lgs. n.517/1999, l’atto con cui viene determinata “l’attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Università (…) nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca”.

11.2. A sostenere tale esito valutativo, militano le circostanze addotte dall’Ateneo e rappresentate dalla costatazione che lo stesso abbia compiuto una serie di azioni che rientravano nella sua sfera di potere e competenza idonee ad escludere il carattere dolosamente o colposamente solo formale della immissione in servizio oggetto delle riconosciute aspirazioni del ricorrente.

Significativo, difatti, risulta che:

– con mail del -OMISSIS- l’Ateneo comunicava al dr. -OMISSIS- le modalità per la materiale presa di servizio, convocandolo per il -OMISSIS-, presso il Rettorato, e chiedendogli di compilare ed inoltrare il modulo debitamente sottoscritto per il perfezionamento della nomina;

– seguiva corrispondenza via e-mail con cui il Prof. -OMISSIS-, all’epoca impegnato presso il -OMISSIS-, “comunica(va) che potrà prendere servizio presso l’Azienda Universitaria “Mater Domini” o il giorno -OMISSIS- o il -OMISSIS-;

– la richiesta di inserimento tra i docenti di riferimento per la Scuola di Specializzazione è stata riscontrata, con mail del -OMISSIS- del prof. – OMISSIS- dell’Università Magna Graecia, in cui si comunicava che non era possibile il suo inserimento nel Consiglio della scuola prima dell’apertura dell’osservatorio ANVUR (lasciando dunque intendere che tale inserimento fosse stato solo differito ad un momento successivo a tale apertura);

– nella seduta del -OMISSIS-, il Consiglio della Scuola di Specializzazione -OMISSIS- a seguito di apposita verifica con il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, struttura deputata dalla L. n. 240/2010 e dallo Statuto d’Ateneo all’assegnazione dei compiti didattici relativi al SSD MED/40, ha espresso parere favorevole all’assegnazione di 2 CFU di didattica frontale per gli anni I, II, III e IV e di 1 CFU per il V anno (numero di CFU che, sebbene per il ricorrente non risulti pienamente satisfattivo, appare come il frutto di una valutazione tecnico discrezionale di congruità e proporzionalità operata dal Consiglio);

– l’Ateneo ha provveduto ad affidare al Prof. -OMISSIS- attività didattiche per l’anno accademico 2021/2022, contrariamente a quanto sostenuto dalla sua difesa;

– quanto alla stanza per lo svolgimento dei propri compiti didattico-scientifici, dopochè con nota -OMISSIS- è stata resa nota all’interessato la difficoltà di individuarla (non soltanto per lui, ma anche per altri docenti in considerazione della criticità degli spazi assegnati al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica), nella seduta del -OMISSIS-, dunque, in un lasso temporale ragionevole, si è provveduto all’assegnazione di una stanza nelle more liberatasi e, successivamente, a dotare il locale degli arredi disponibili, nonché di una linea telefonica;

– quanto ai computer, l’Università ha esternato le ragioni del mancato accoglimento dell’istanza facendo presente che i docenti utilizzano la strumentazione informatica propria e, solo nel caso in cui vi siano esigenze didattiche o di ricerca, limitate e circoscritte, possono richiedere in uso temporaneo macchine di proprietà dell’Ateneo.

Sul diverso versante dell’attivazione assistenziale risulta che l’Ateneo abbia:

– manifestato con nota del -OMISSIS- rivolta ai Commissari Straordinari dell’Azienda [#OMISSIS#] Ciaccio e dell’Azienda Ospedaliera “Mater Domini” l’intendimento di attivare assistenzialmente il Prof. -OMISSIS- presso l’U.O. di -OMISSIS- ai fini dell’intesa prevista dall’art. 5 D.Lgs. n. 517/1999;

– successivamente, con il D.R. n. -OMISSIS- (giorno della presa in servizio del ricorrente per sua stessa volontà atteso che l’Ateneo si era reso a tanto disponibile fin dal -OMISSIS-) risulta che sia stata confermata tale volontà all’Azienda, dichiarando l’Ateneo di voler procedere all’attivazione, ai fini dell’intesa prevista dall’art. 5 D.Lgs. n. 517/1999;

– infine, con le due note del -OMISSIS- e -OMISSIS- , risulta siano stati richiesti aggiornamenti sullo stato della citata e più volte sollecitata richiesta di attivazione.

11.3. Consegue da ciò che, a prescindere dalla satisfattività o meno delle azioni effettivamente intraprese dall’UMG su di un piano di soggettivo e personale apprezzamento e a prescindere da successive comunicazioni da parte dell’Istituzione universitaria in argomento, deve ritenersi comunque fornita alla parte ricorrente una risposta rispetto alle istanze che il ricorrente ha rivolto all’Ateneo nel periodo intercorrente tra la presa di servizio e il mese di giugno 2021, con conseguente improcedibilità del ricorso in ordine all’accertamento del diritto alla presa di servizio in quanto, per ciò che sinora si è osservato, risulta a questo collegio che le azioni concrete poste in essere dall’Università siano idonee ad escludere una condotta ostruzionistica o colposamente inadempiente al giudicato amministrativo di condanna all’assunzione.

11.4. Ne discende, sostanzialmente, che non può predicarsi una attivazione didattica ed assistenziale solo formale o una logica punitivo-sanzionatoria nei confronti dell’interessato, potendosi piuttosto condividere la tesi difensiva dell’Ateneo resistente incentrata sulla circostanza obiettiva che, per ragioni organizzative, come avvenuto in molti altri casi analoghi, la causa di una tempistica non confacente alle esigenze ed ai desiderata del ricorrente sia da ricercare in altri, più generali, fattori impeditivi, indipendenti dalla sfera di controllo/responsabilità dell’Ateneo calabrese come pure della singola Azienda Ospedaliera.

12. Alla luce di tale conclusione, va rigettata altresì la domanda risarcitoria nei termini di cui si dirà.

12.1. Va precisato che il ricorrente distingue in due fasi gli accadimenti ed i conseguenti danni asseritamente patiti e patendi: in una prima fase il danno sarebbe derivato dalla mancata o ritardata attivazione e coprirebbe temporalmente il periodo ricompreso tra il 2010 (anno al quale risale il superamento della procedura comparativa esitata con la chiamata a Professore Associato non confermato) ed una seconda fase in cui il danno, qualificato come permanente, deriverebbe dall’inadeguatezza delle azioni volte alla presa di servizio che, dunque, risulterebbe solo formale.

Ciò posto, premesso che delle due domande può essere esaminata unicamente la parte ulteriore rispetto a quella che trova titolo nei fatti pregressi la presa di servizio (c.d. danno da ritardo) atteso che la stessa era stata esitata dal TAR con un rigetto per mancata piena prova circa la natura e l’entità del pregiudizio, ragion per cui, come anticipato, opererebbe il principio del ne bis in idem formale e sostanziale (per non aver il ricorrente impugnato, sia pur incidentalmente, il capo di sentenza che ha statuito nel senso anzidetto in occasione dell’appello che venne proposto dall’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e definito con sentenza n. -OMISSIS-), la residua parte della domanda, in applicazione dell’art. 30, comma 3, sarebbe irricevibile per tardività.

12.2. Difatti, dovendosi qualificare questa fattispecie di danno come danno da lesione di interesse legittimo (all’attivazione didattica ed assistenziale in seguito alla presa di servizio) e dovendosi far coincidere il dies a quo per la decorrenza del relativo termine decadenziale di 120 giorni con la data del -OMISSIS-, corrispondente alla data della presa di servizio, tanto la notifica (29.12.2021) che il deposito del ricorso (07.01.2022) risultano eseguiti ben oltre il citato termine anche alla luce delle date delle istanze e sollecitazioni rivolte all’Ateneo nei mesi seguenti la presa di servizio (mail del -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-).

12.3. Il ricorso, pertanto, anche aderendo all’espressa eccezione proposta dalla Avvocatura erariale con la memoria depositata in data 14.02.2022, andrebbe dichiarato irricevibile.

14. In disparte il (fondato) profilo di irricevibilità, il ricorso in esame s’appalesa comunque infondato.

14.1. Per giurisprudenza consolidata (tra le tante Consiglio di Stato, sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5143 Cons. Stato, Sez. V, 4 agosto 2015, n. 3854), il danno da ritardo risarcibile non può essere presunto juris et de jure, quale effetto automatico del semplice scorrere del tempo, ma è necessaria la verifica della sussistenza dei presupposti di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante) e oggettivo (ingiustizia del danno, nesso causale, prova del pregiudizio subito), richiesti dalla menzionata norma codicistica per fondare la responsabilità ex art. 2043 c.c. (sulla natura aquiliana del danno da ritardo, si cita per tutte Consiglio di Stato, A.P., sentenza 23 aprile 2021, n. 7); del pari, si è raggiunta una piena concordanza di opinioni, in giurisprudenza, nell’affermare che sul piano delle conseguenze, il fatto lesivo deve essere collegato da un nesso da causalità ai pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali lamentati; dal punto di vista dell’onere probatorio, il mero superamento del termine per la conclusione del procedimento non integra, inoltre, piena prova del danno.

14.2. È stato affermato, in proposito, che ricorre la necessità che, ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’Amministrazione per il ritardo e, più in generale, per la cattiva gestione del procedimento, il danneggiato provi:

– la violazione dei termini procedimentali;

– il dolo o la colpa dell’Amministrazione procedente;

– il danno ingiusto, inteso come lesione dell’interesse legittimo al rispetto dei predetti termini;

– il nesso di causalità materiale o strutturale;

– sul piano delle conseguenze, poi, il fatto lesivo deve essere collegato da un nesso di causalità ai pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali lamentati.

14.3. Nel caso in esame, al netto delle difficoltà di individuare un termine entro il quale andava concluso dagli organi competenti il procedimento volto all’attivazione (didattica ed assistenziale), atteso che tale tempistica impatta necessariamente su esigenze di organizzazione, quand’anche fosse predicabile che il procedimento abbia avuto un iter eccessivamente lungo in via generale ed astratta e che, pertanto, sempre in linea astratta non vada negato a priori il diritto al risarcimento del danno da ritardo, tuttavia, nel caso di specie, deve escludersi che possa essere liquidato il danno da mero ritardo (come anche il danno da mancato conseguimento del bene della vita), in quanto:

– non risulta comprovato l’elemento soggettivo della colpa in capo all’amministrazione;

– non è stata dalle resistenti posta in discussione la spettanza del bene della vita riconosciuta con le sentenze di questo TAR e del Consiglio di Stato ed, anzi, ex adverso, con il decreto del -OMISSIS- si è inteso darvi finalmente attuazione a seguito di un contenzioso che non sempre ha visto vittorioso il ricorrente e che, anche per l’Ateneo è certamente risultato defatigante e dispendioso, pur essendo necessario a difendere le valutazioni e determinazioni assunte nel tempo;

– non risulta predicabile la sussistenza del nesso causale tra la lesione patrimoniale e non patrimoniale subita dal ricorrente e le condotte specificamente contestate con il presente ricorso.

14.4. Difatti, per sostenere la domanda di risarcimento nella parte riferita ai “danni prodotti in seguito alla mancata presa di servizio, per evidente irregolarità e inadeguatezza dell’incarico, per non aver provveduto all’inserimento nell’attività didattica e per il mancato coordinamento con l’attività assistenziale con conseguente danno sull’attività scientifica per impossibilità formale e sostanziale di effettuare e partecipare a studi clinici anche multicentrici”, parte ricorrente si è limitata ad affermare che nonostante la sussistenza del giudicato di condanna alla presa di servizio, le amministrazioni resistenti abbiano dato vita ad una ottemperanza solo formale sostanziandosi le varie condotte in un silenzio-inadempimento rispetto alle istanze e sollecitazioni ripetutamente inoltrate dal ricorrente.

14.5. La suddetta conclusione è però apodittica nel momento in cui fa discendere – in termini sostanzialmente automatici – dal silenzio (che tale non è per quanto sopra riferito e ritenuto), o comunque, da riscontri non satisfattivi, secondo un giudizio soggettivo del ricorrente, la pretesa al risarcimento dei danni, non risultando alcun elemento utile a poter dedurre in concreto, né l’illegittima privazione del beneficio della effettiva presa di servizio (id est della mancata attivazione sia della didattica che assistenziale), né la reale sussistenza di danni patrimoniali e non patrimoniali risarcibili.

Sul punto, ritiene il collegio che non sia pertinente il richiamo alla sentenza del TAR Campania Napoli n. 03442/2017 atteso che tale pronuncia si è occupata del diverso caso in cui l’Ateneo partenopeo aveva espressamente denegato lo svolgimento di attività assistenziale mentre nel caso che ci occupa l’Università non solo ha dato avvio al relativo procedimento ma ha mostrato anche di seguirne gli sviluppi accogliendo in tal senso le sollecitazioni dell’interessato.

15. Le considerazioni che precedono inducono alle seguenti conclusioni.

15.1. La prima, è che, parte ricorrente non è riuscita a dimostrare la natura meramente “formale” dell’ottemperanza prestata al giudicato amministrativo da parte delle amministrazioni compulsate, alla luce delle condotte da esse esigibili e concretamente svolte.

15.2. La seconda, è che l’istante neppure ha comprovato il nesso di causalità tra le condotte contestate (id est, inadeguate azioni per ottemperare) e l’evento asseritamente dannoso (mancata realizzazione “sostanziale” della attivazione didattica ed assistenziale con conseguente danno patrimoniale e non patrimoniale), in termini di causalità efficiente.

In disparte ogni altro profilo, va evidenziato che negli anni della sua carriera il ricorrente ha avuto modo di accettare prestigiose occasioni professionali che hanno arricchito il suo curriculum e che, da ultimo, lo hanno portato ad accettare di instaurare un nuovo rapporto di lavoro con l’Ospedale -OMISSIS-, ciò che consente di inferire che manchi la prova che la causa della ricerca e dell’accettazione delle varie e prestigiose occasioni professionali, sia il frutto di una “induzione” ad abbandonare la terra di origine dove risulterebbe altamente probabile che il Professor -OMISSIS-, qualora l’Ateneo avesse operato correttamente, sarebbe stato chiamato a ricoprire il ruolo di Professore di I fascia -OMISSIS- da parte dell’Ateneo.

15.3. La terza conclusione, è che il deducente non ha comunque comprovato l’elemento soggettivo della colpa tenuto conto: a) delle iniziative intraprese dall’Ateneo per l’attivazione didattica e delle iniziative in funzione di coordinamento assunte nei confronti dell’AOU anche a fini sollecitatori; b) della complessità organizzativa e delle criticità in generale gravanti sul sistema sanitario soprattutto in determinate zone del territorio nazionale; c) che, dunque, il ritardo è dipeso, non da una condotta negligente né tanto meno è stato consigliato da una sottesa logica punitivo-discriminatoria, bensì, da circostanze estranee alle amministrazioni resistenti e di ben altra difficile soluzione che, coinvolgendo una serie di professori universitari in situazioni assolutamente analoghe, consente, anche sotto tale profilo, di escludere la configurabilità della colpa.

16. Per tutto quanto precede, prescindendo dall’irricevibilità di parte della domanda di risarcimento dei danni, il ricorso, anche con riferimento a tali aspetti, non merita accoglimento.

17. La peculiarità e la complessità della controversia, evincibile anche dall’andamento in sede processuale, giustifica tuttavia la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

– dichiara improcedibile la domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere;

– in parte dichiara inammissibile ed in parte rigetta la domanda risarcitoria;

– Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Primo Referendario

OMISSIS, Referendario, Estensore

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 3 maggio 2024