La lamentata attribuzione di alcuni titoli risulta inammissibile per carenza di interesse quando il candidato ottiene il riconoscimento di un numero comunque sufficiente ai fini dell’ottenimento dell’abilitazione, secondo il disposto dell’art. 6 del D.M. n. 120/2016.
TAR Lazio, Sez. III bis, 3 maggio 2024, n. 8878
La lamentata attribuzione di alcuni titoli risulta inammissibile per carenza di interesse quando il candidato ottiene il riconoscimento di un numero comunque sufficiente ai fini dell’ottenimento dell’abilitazione
08878/2024 REG.PROV.COLL.
12389/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12389 del 2023, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
Richiesta annullamento Provvedimento recante il giudizio collegiale ed i giudizi individuali di tenore negativo ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di docente di prima fascia del settore concorsuale 08/B1 “Geotecnica” – diritto nuova valutazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2024 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente espone di aver presentato la propria candidatura per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia per il Settore concorsuale 08/B1 “Geotecnica”, nell’ambito della procedura di abilitazione indetta con Decreto Direttoriale n. 553/2021.
1.1 All’esito della procedura la Commissione giudicatrice ha ritenuto la non idoneità del ricorrente, il quale, ritenendone l’illegittimità, ha impugnato il giudizio collegiale, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, affidando il ricorso ai seguenti motivi di diritto:
“I. Violazione e/o falsa applicazione art. 3 del D.M. n. 210/2016. Eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica. Violazione dell’art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241: difetto di motivazione. Contraddittorietà dell’azione amministrativa”;
“II. Violazione e/o falsa applicazione dei criteri di cui al D.M. 120/2016. Eccesso di potere per travisamento di elementi di fatto e di diritto. Illogicità manifesta. Omessa valutazione e difetto di motivazione”;
“III. Eccesso di potere per travisamento di fatti e disparità di trattamento”.
1.2 In data 15.10.2023 si è costituito il Ministero resistente depositando documenti e chiedendo il rigetto del ricorso.
1.3 In data 21.3.2024, il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha insistito per l’accoglimento delle proprie domande.
1.4 All’udienza pubblica del 23 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente, ritiene il Collegio necessario inquadrare normativamente la fattispecie.
2.1 La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati possiedono e il cui accertamento è svolto sulla base di parametri e indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità c.d. tecnica della Commissione “nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (Tar Lazio, Roma, sez. III, 4.5.2020 n. 4617).
In particolare la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n.120, il quale prevede all’art. 3, rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, che “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.
2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza. La disposizione fissa già i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica” (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”, e quelli per l’accertamento della “maturità scientifica” (per la seconda fascia), la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità o mera maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.
I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).
In particolare la valutazione dei titoli si compone di due momenti:
a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A;
b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione”.
La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari adesso pertinenti;
b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 ai soli candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il riconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) la valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale.”
2.2 Nel caso di specie, la Commissione ha riconosciuto al candidato il possesso cinque titoli tra quelli selezionati, ma ha espresso (a maggioranza di quattro componenti su cinque) valutazione negativa sulle pubblicazioni.
3. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente si duole del fatto che solo una parte delle pubblicazioni sarebbe stata valutata e che il giudizio della Commissione non sarebbe sufficientemente motivato.
Il giudizio collegiale sarebbe una mera riproduzione testuale dei quattro giudizi negativi e in esso non vi sarebbe alcun accenno al giudizio positivo.
Le affermazioni della Commissione circa la non sufficiente rilevanza di alcune pubblicazioni e circa la collocazione editoriale ritenuta “non di rilievo” apparirebbero apodittiche e generiche.
L’eventuale mancanza di originalità o di innovatività avrebbe dovuto essere motivata valutando il contenuto delle singole pubblicazioni e non sulla base di un generico giudizio complessivo.
3.1 L’Amministrazione replica che l’Organo di valutazione, a maggioranza di 4/5 dei suoi membri, ha negato il conseguimento del titolo abilitativo all’esito di una analitica disamina delle pubblicazioni del ricorrente, ritenute prive di rigore metodologico, originalità ed innovatività.
Contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, il giudizio impugnato risulterebbe fondato su una motivazione esaustiva, al pari dei giudizi individuali.
L’intensità della produzione scientifica del candidato si sarebbe notevolmente ridotta nel corso della propria carriera accademica e la collocazione editoriale dei lavori sarebbe risultata non sempre pienamente centrata sul settore.
Sarebbe peraltro errato l’assunto del ricorrente secondo cui la collocazione editoriale delle pubblicazioni consentirebbe di evincerne la rilevanza in termini di innovatività, originalità e rigore metodologico, stante l’insussistenza di un collegamento necessario.
4. Così sintetizzate le censure del ricorrente e le difese svolte dall’Amministrazione resistente, il Collegio in via preliminare deve rammentare che il giudizio di valore, rimesso all’apprezzamento della Commissione, è intangibile da parte del Giudice se non nei ristretti confini della manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1662/2017; Sez. IV, n. 5016/2016; Sez. VI, n. 871/2011; Id. n. 5880/2010; T.A.R. Lazio-Roma, I sez., n. 4237/2013).
Posto questo principio, il giudizio reso dalla Commissione nel caso di specie non appare affetto dai vizi dedotti da parte ricorrente, risultando un giudizio finale da cui emergono chiaramente le ragioni a supporto della negativa valutazione delle pubblicazioni ai fini dell’abilitazione.
4.1 Ritiene il Collegio che la valutazione delle pubblicazioni del candidato sia avvenuta nel rispetto dei criteri di legge (in particolare artt. 3, 4 e 6 del D.M. n. 120 del 2016) e che gli esiti dello scrutinio siano stati congruamente motivati.
La motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell’enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell’Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata, sicché la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l’ampliamento (cfr. Tar Bologna, sez. II, 15 febbraio 2017, n.127).
Nel caso di specie, la motivazione del giudizio collegiale appare idonea a descrivere le ragioni che hanno spinto la Commissione a pervenire all’esito negativo.
Nel giudizio collegiale si legge che: “Solo una parte minoritaria delle pubblicazioni sottoposte a valutazione (5, 7, 12 e 13) è caratterizzata da rigore metodologico e sufficienti elementi di originalità ed innovatività. Le rimanenti pubblicazioni, soprattutto quelle più recenti, ripercorrono temi già trattati nelle altre e utilizzano approcci convenzionali e già ampiamente discussi nei precedenti lavori e ciò non conferisce ad esse sufficiente rilevanza all’interno del settore concorsuale. Inoltre la continuità e l’intensità della produzione scientifica sono diminuite nel corso della sua carriera accademica e la collocazione editoriale delle pubblicazioni sottoposte a valutazione non è sempre di rilievo per il settore concorsuale”.
Pare evidente al Collegio, che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, tutte le sue pubblicazioni sono state esaminate e che, tuttavia, solo una parte minoritaria di queste è risultata “caratterizzata da rigore metodologico e sufficienti elementi di originalità ed innovatività”, mentre le altre e più recenti pubblicazioni sono risultate affrontare gli stessi argomenti e non essere, dunque, originali.
4.2 Tra i giudizi individuali, risulta particolarmente analitico quello espresso dal Prof. OMISSIS, secondo il quale la produzione scientifica del candidato è, nel complesso, piuttosto ripetitiva e non particolarmente innovativa sia in termini di approccio adottato al problema, sia in riferimento agli strumenti di analisi ed alla elaborazione delle conclusioni proposte.
Segue l’analitica indicazione dei lavori che vengono specificamente esaminati e con riferimento ai quali viene ogni volta argomentata, in particolare, l’assenza di originalità e di rigore metodologico.
Si riportano, a titolo di esempio, i seguenti passaggi:
– “La seconda propone il confronto tra analisi 1D e 2D della risposta sismica locale di un pendio poco acclive per evidenziare gli effetti topografici: anche in questo caso gli strumenti di calcolo adottati, sviluppati originariamente negli anni ’70, non consentono agli Autori di proporre indicazioni di carattere generale sufficientemente diverse e originali rispetto a quanto già ampiamente consolidato in letteratura”;
– “la pubblicazione n. 2, dedicata al tema dell’interazione dinamica terreno-fondazione-struttura, appare dispersiva nei contenuti, in quanto mette insieme risultati di prove su modelli fisici, analisi numeriche, risultati di prove su strutture in vera grandezza ed analisi di previsione del comportamento di altre strutture”.
Conclusivamente, a parere del Commissario, la produzione scientifica del candidato appare ripetitiva, poco originale e circoscritta a specifici casi.
A parere del Prof. OMISSIS, non sempre l’apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione risulta riconoscibile e gli ultimi cinque anni denotano un rallentamento nella produzione scientifica.
Gli argomenti trattati nei singoli lavori, che vengono anche in questo caso analiticamente valutati, “sono quasi sempre affrontati con metodologie di tipo convenzionale. A giudizio dello scrivente, solo una parte limitata delle pubblicazioni sottoposte a valutazione è caratterizzata da sufficiente originalità e innovatività, mentre la maggior parte di esse appare a volte ripetitiva e tale da non determinare un impatto significativo sulla disciplina”.
Analogamente strutturati e parimenti analitici risultano i giudizi del prof. OMISSIS e del Prof. OMISSIS.
4.3 I giudizi individuali dei Commissari, prodromici alla redazione del giudizio conclusivo, sono quindi tutti dotati di una propria motivazione idonea a comprendere il relativo percorso motivazionale che ha trovato sintesi nel giudizio collegiale e che pertanto lo sorregge ed integra anche sul piano delle ragioni di fatto presupposte.
4.4 Per tutti i motivi esposti, la negativa valutazione delle pubblicazioni risulta esente dai vizi prospettati dalla parte ricorrente, in quanto adottata nel pieno ossequio degli artt. 3, 4 e 6 del D.M. n. 120/2016, non irragionevole e congruamente motivata.
5. Con il secondo motivo di diritto, parte ricorrente lamenta l’avvenuto riconoscimento di soli cinque tra gli otto titoli presentati, mentre la Commissione ne avrebbe dovuto riconoscere almeno altri due.
Le omesse valutazioni costituirebbero chiaro sintomo di travisamento.
5.1 L’Amministrazione replica adducendo l’irrilevanza della mancata attribuzione degli ulteriori titoli, avendone comunque l’Organo valutativo riconosciuti tre.
5.2 Il motivo risulta inammissibile per carenza di interesse, avendo il candidato – come eccepito dall’Amministrazione resistente – ottenuto il riconoscimento dei titoli in un numero (cinque) comunque sufficiente ai fini dell’ottenimento dell’abilitazione, secondo il disposto del sopra visto art. 6 del D.M. n. 120/2016 (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, sent. n. 7412/2024).
6. Con il terzo motivo di diritto, il ricorrente sostiene che sia il giudizio finale che i quattro giudizi negativi sarebbero basati sulla considerazione che le pubblicazioni del candidato siano concentrate “esclusivamente nel settore della ingegneria geotecnica sismica”.
In riferimento a tale profilo, altro candidato sarebbe stato valutato diversamente.
6.1 L’Amministrazione replica che la procedura abilitativa non riveste carattere comparativo e che ciò impedirebbe di porre a confronto le valutazioni espresse nei riguardi di candidati diversi.
6.2 Il motivo non è fondato.
I dedotti profili di disparità di trattamento rispetto ad altri candidati, stante la loro estrapolazione dal più ampio contesto dei giudizi formulati dalla Commissione in un ambito procedimentale che, tuttavia, non riveste natura comparativo competitiva, non sono in grado di inficiare la legittimità degli atti impugnati (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, sent. n. 3183/2024).
7. Conclusivamente, il ricorso risulta infondato e deve pertanto essere rigettato.
8. La peculiare natura della questione e degli interessi coinvolti giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente FF
OMISSIS, Referendario
OMISSIS, Referendario, Estensore
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato il 3 maggio 2024