Non può dirsi incongrua la scelta di preferire un candidato le cui pubblicazioni tocchino una più ampia gamma di tematiche, rispetto ad un candidato la cui produzione scientifica si concentri intorno ad un unico argomento.
TAR Friuli Venezia Giulia,. Sez. I, 7 maggio 2024, n. 157
Legittima la scelta di preferire un candidato la cui produzione scientifica affronti più tematiche
00157/2024 REG.PROV.COLL.
00381/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia [#OMISSIS#]
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 381 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Uniud – Università degli Studi di Udine, in persona del rettore in carica, e Ministero dell’Istruzione e del Merito, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
– del Decreto Rettorale -OMISSIS- del 27.9.2023 (doc. 9), di approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata per un posto di professore associato per il settore concorsuale 06/D4 Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell”apparato digerente, settore scientifico disciplinare MED/17 Malattie infettive, presso il Dipartimento di Area Medica, ai sensi dell”art. 18, comma 4, L. n. 240/2010;
– dei verbali di valutazione della Commissione nominata per il concorso del 12/13.9.2023 (doc. 6) e del 22.9.2023 (doc. 7) e della relativa relazione finale del 25.9.2023 (doc. 8);
– dei provvedimenti -OMISSIS-del 4.10.2023 (doc. 14) con cui si è formulata “la proposta di chiamata del dott. -OMISSIS-, in qualità di professore associato ai sensi dell”art. 18, comma 4, della L. 240/10 per il settore concorsuale 06/D4 Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell”apparato digerente, settore scientifico-disciplinare MED/17 Malattie infettive” nonché si è disposta l”attribuzione di “un totale di 73 ore di carico didattico istituzionale” e -OMISSIS- del 4.10.2023 (doc. 15), con cui si è preso atto dell”assenza di incompatibilità del dott. -OMISSIS-
– per quanto occorrer possa, del decreto Rettorale -OMISSIS- del 13.7.2023 di nomina della Commissione giudicatrice (doc. 5);
– di ogni ulteriore atto conseguente e/o presupposto, ancorché non conosciuto, comunque lesivo per la ricorrente
nonché per il risarcimento del danno
da disporsi in forma specifica mediante annullamento delle operazioni di gara e individuazione della ricorrente quale candidato idoneo e/o, in subordine, mediante ripetizione delle operazioni di valutazione nonché per equivalente, in misura pari agli emolumenti stipendiali eventualmente non goduti sino all”effettivo momento di presa in servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-, del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Università degli Studi di Udine;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha preso parte alla procedura selettiva indetta dall’Università degli Studi di Udine per la chiamata di un professore associato nel Dipartimento di Area Medica, settore concorsuale 06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, all’esito della quale è stato individuato quale vincitore altro candidato, odierno controinteressato.
1.1. Con ricorso notificato il 13 novembre 2023 e depositato il successivo 27 novembre, la ricorrente ha impugnato il decreto rettorale -OMISSIS- di approvazione degli atti della procedura selettiva, unitamente ai presupposti verbali di valutazione della Commissione giudicatrice e il decreto di nomina della medesima, nonché i successivi provvedimenti che hanno disposto la chiamata in servizio del controinteressato.
1.2. Sono formulati i seguenti motivi:
I. “Violazione di legge. violazione e falsa applicazione dell’art. 18, commi 1 e 4, l. n. 240/2010. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 bando in tema di valutazione. Eccesso di potere per carenza di motivazione e/o motivazione apparente. Illogicità dei giudizi. Disparità di trattamento”, per l’erroneità dei giudizi espressi dalla Commissione relativamente ai quattro parametri (produzione scientifica, curriculum, attività didattica, attività assistenziale) oggetto di valutazione.
II. “Violazione dell’art. 16 comma 3, lett. o), e) ed f) della l. n. 240 del 2010, degli artt. 5 e 8 del d.p.r. n. 222 del 2011, del decreto del rettore n. 258/2023 di indizione della procedura, violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, segretezza, violazione dell’art. 97 cost., violazione degli artt. 1, 3 e 21 septies della l. n. 241 del 1990; violazione del d. lgs. n. 52 del 2005 e, in particolare, dell’art. 71; inesistenza dei verbali, eccesso di potere per manifesta arbitrarietà, irragionevolezza, sviamento”, per l’emersione di gravi profili di irregolarità concernenti le modalità di nomina della Commissione e le modalità di svolgimento dei relativi lavori.
1.3. La ricorrente domanda, inoltre, il risarcimento del danno in forma specifica, attraverso la sua individuazione quale candidato vincitore o, in subordine, mediante rinnovazione delle operazioni di gara.
2. La resistente Università e il controinteressato, con memorie entrambe depositate in data 11 dicembre 2023, hanno argomentato per il rigetto del ricorso, prendendo posizione su ciascuna delle censure formulate nell’ambito dei due motivi.
3. Nella memoria da ultimo depositata, in data 14 febbraio 2024, la ricorrente argomenta diffusamente circa la mancata predisposizione di criteri di valutazione sufficientemente specifici, come sarebbe invece previsto dal bando e dalla normativa di settore.
3.1. Di tali rilievi il controinteressato eccepisce, nella successiva memoria di replica, l’inammissibilità, ritenendo che essi individuino un motivo di ricorso nuovo, irritualmente proposto in una memoria difensiva.
4. All’udienza pubblica del 20 marzo 2024, dopo breve discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Preliminarmente, deve dichiararsi l’inammissibilità dell’ultima memoria della ricorrente nella parte in cui lamenta la mancanza di criteri di giudizio sufficientemente specifici, trattandosi – come eccepito dal controinteressato – di un motivo di ricorso nuovo, proposto tardivamente e per mezzo di una semplice memoria non notificata (ex multis, Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 18 settembre 2020, n. 1670).
5.1. Si osserva, infatti, che l’originaria impugnazione non ha ad oggetto i criteri predisposti dalla Commissione, ma soltanto la loro concreta applicazione nel contesto delle operazioni di giudizio e quindi l’attività valutativa in senso proprio. Nel testo del ricorso non è dato rinvenire alcuna argomentazione volta a contestare la genericità dei parametri di valutazione. Anzi, in senso diametralmente opposto, si chiede al giudice di sovvertire il giudizio della Commissione e dichiarare la ricorrente vincitrice della procedura (“Codesto Ecc.mo TAR già dispone di tutti gli elementi necessari e sufficienti per dichiarare l’idoneità della dott.sa OMISSIS, senza che sia necessaria una rinnovazione delle operazioni di valutazione”), il che appare logicamente incompatibile con la tesi della genericità dei parametri. Solo la possibilità di operare, in applicazione della lex specialis e dei relativi criteri, un confronto tendenzialmente “oggettivo” tra i due profili avrebbe, infatti, permesso al giudice di sostituirsi all’amministrazione nell’ambito di un’attività di valutativa discrezionale, come richiesto.
5.2. Non può quindi ritenersi che la contestazione dei parametri di valutazione sia contenuta, anche solo in forma embrionale, nel ricorso originario, né, quindi, che la memoria della ricorrente del 14 febbraio possa costituirne, in parte qua, un naturale sviluppo. Si tratta, al contrario, di un irrituale ampliamento del thema decidendum, rispetto ad un provvedimento già consolidato e senza il rispetto delle forme previste dalla normativa processuale.
6. Giungendo all’esame del primo motivo di ricorso, attraverso di esso sono contestate le operazioni di valutazione compiute dalla Commissione con riferimento a ciascuno dei quattro parametri (produzione scientifica, curriculum, attività didattica, attività assistenziale), la cui “combinazione ponderata”ha condotto ad un “giudizio comparativo favorevole al candidato dott. -OMISSIS-”(cfr. la relazione finale di cui al doc. 8).
6.1. È evidenziato, in primo luogo, il mancato svolgimento da parte del controinteressato di un’attività didattica nel settore delle Malattie infettive e quindi il difetto di un titolo necessario ai fini del presente concorso, non rilevato dalla Commissione.
6.1.1. La doglianza non coglie nel segno. Pur rientrando l’attività didattica tra quelle che il vincitore sarà chiamato a svolgere (cfr. art. 1 del bando), il suo previo svolgimento nel settore concorsuale cui la procedura si riferisce non rientra tra i requisiti di ammissibilità prescritti dall’art. 2 del bando.
6.1.2. L’attività didattica esercitata dai candidati costituiva, invece, uno dei parametri di valutazione dei candidati. In tale contesto, la maggiore congruenza e consistenza dell’attività didattica esercitata dalla ricorrente è stata senz’altro considerata dalla Commissione, che ha infatti riconosciuto, per il criterio relativo all’attività didattica, la sua “sostanziale prevalenza” sul controinteressato (cfr. verbale n. 2 del 22 settembre 2023, pag. 3).
6.2. La ricorrente contesta, quindi, la valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati, al cui esito è stato espresso un giudizio di “sostanziale prevalenza” del profilo del controinteressato.
6.2.1. Viene, in primo luogo, contestata l’incongruità del rilievo negativo formulato dalla Commissione circa la produzione scientifica presentata dalla ricorrente. La Commissione ha rilevato, infatti, che essa è concentrata in un intervallo di tempo più ridotto rispetto a quella del controinteressato, il che sarebbe in contrasto con la preferenza per le pubblicazioni più recenti, espressa dal bando all’art. 4.
6.2.2. Il rilievo non persuade, non potendosi ritenere che la preferenza per le pubblicazioni più recenti costituisca un criterio di giudizio del profilo scientifico del candidato. Infatti, l’art. 4 ultimo par. del bando considera tale criterio solo al fine di selezionare le pubblicazioni valutabili per il caso in cui il candidato, discostandosi dalle chiare indicazioni di cui all’art. 1 del bando stesso, abbia presentato più di 12 pubblicazioni.
6.2.3. Al contrario, con riferimento al fattore temporale, era considerata fattore premiante la “continuità” della produzione scientifica (cfr. verbale n. 1 del 12 settembre 2023). Pertanto, i rilievi della Commissione sul punto – nel sottolineare la concentrazione negli ultimi 6 anni delle pubblicazioni presentate della ricorrente, contro i 14 del controinteressato – risultano del tutto ragionevoli e conformi alla lex specialis. Del resto, la circostanza che anche la ricorrente vanti una produzione scientifica estesa in un rilevante ambito temporale (dal 2005) non può rilevare nell’ambito di questo parametro, essendo la Commissione chiamata a valutare le sole pubblicazioni presentate che per la ricorrente risultano, indiscutibilmente, concentrate nel periodo 2017-2023 (cfr. elenco di cui al doc. 2 della ricorrente).
6.3. Ancora, la ricorrente lamenta l’erroneità e l’irragionevolezza del giudizio circa la congruenza dei temi trattati nelle pubblicazioni (essa sarebbe stata, in particolare, penalizzata dal rilievo di una certa “omogeneità tematica” nella sua produzione scientifica) e circa il loro impact factor (la commissione non avrebbe considerato la maggiore rilevanza media delle pubblicazioni della ricorrente). Si tratta di censure che sconfinano nel merito della discrezionalità tecnica esercitata dalla Commissione, che rimane insindacabile se conforme a canoni di logicità e ragionevolezza. A tale proposito:
– non può dirsi incongrua la scelta di preferire un candidato le cui pubblicazioni tocchino una più ampia gamma di tematiche, rispetto ad un candidato la cui produzione scientifica si concentri intorno ad un unico argomento (8 delle 12 pubblicazioni della ricorrente sono in tema di epatiti), peraltro non rientrante tra quelli che saranno oggetto dell’impegno scientifico del docente selezionato (cfr. art. 1 del bando);
– nemmeno appare irragionevole la scelta di dare particolare peso all’intervenuta pubblicazione di due contributi all’interno di una rivista di estremo prestigio (ad impact factor molto elevato), ritenendo tale elemento prevalente su quello relativo al numero di pubblicazioni – tra quelle presentate – intervenuto su riviste a basso a basso impact factor.
6.3.1. Quanto alle censure relative al rilievo attribuito ai diversi criteri di valutazione della produzione scientifica, esse investono parimenti l’attività altamente discrezionale della Commissione. Nessuno dei criteri di valutazione delle pubblicazioni di cui all’art. 7 del bando è stato, infatti, trascurato dalla Commissione, mentre appare insindacabile – perché del tutto opinabile e spettante in via esclusiva all’organo preposto – il giudizio circa il “peso” da attribuirsi a ciascuno di tali criteri ai fini della formulazione del giudizio sintetico relativo al parametro.
6.3.2. Quanto poi alla critica della ricorrente circa la scelta di considerare l’impact factor tra i criteri di valutazione, essa involge, nuovamente, profili di mera e insindacabile condivisibilità delle scelte dell’amministrazione, peraltro già cristallizzate nel bando di concorso (non impugnato).
6.4. Ancora, si censura il fatto che due tra le pubblicazioni del vincitore (nn. 5 e 7 del relativo elenco) non siano lavori originali “ma due review di argomenti tra loro affini su alcuni aspetti metodologico-statistici sul disegno e la validità di trial clinici”, peraltro non attinenti alle malattie infettive.
6.4.1. Anche in questo caso, la censura – accennata e non adeguatamente sviluppata – sconfina pienamente nel merito delle valutazioni discrezionali operate dalla Commissione in punto di congruenza della produzione scientifica con il profilo richiesto, senza far emergere alcun profilo di irragionevolezza.
7. La ricorrente lamenta, poi, l’erronea valutazione dei curriculadei candidati, profilo nel quale il controinteressato è risultato “lievemente prevalente”.
7.1. In primo luogo, rileva che la sua attività sarebbe stata riportata dai Commissari in maniera “superficiale e confusa”, trascurando o non adeguatamente pesando specifiche esperienze (attività nel terzo settore, partecipazioni a convegni, collaborazione in un brevetto ecc.).
7.1.1. Anche questa censura, oltre a peccare di genericità e si risolve nell’ennesima critica in punto di condivisibilità delle valutazioni operate dalla Commissione. È del tutto normale del resto che, nel contesto della verbalizzazione di un giudizio sintetico, non siano singolarmente riportate e valutate ognuna e ciascuna delle esperienze del candidato, ma si selezionino quelle ritenute di maggior interesse e attinenza con la procedura. Non si comprende, poi, come la ricorrente possa affermare che taluni elementi curriculari, pur menzionati nel verbale, siano stati trascurati dalla Commissione ai fini del giudizio sintetico, il che potrebbe affermarsi – in via di mera ipotesi – solo laddove si individuino esperienze di consistenza e rilievo tale da poter automaticamente orientare, esse sole, il giudizio a favore di un candidato (quali non si rinvengono nel CV della ricorrente).
7.2. Ancora, la ricorrente rappresenta che è stato trascurato l’assegno di ricerca di durata annuale vinto dalla medesima, giacché risulta menzionato il solo titolo di dottore di ricerca. Evidenzia, inoltre, la mancanza di una carriera universitaria il capo al controinteressato.
7.2.1. Anche in questo caso, ferma la natura discrezionale delle relative valutazioni, si rileva che il mancato rinvenimento, nel verbale delle attività di giudizio, di un titolo o di un’esperienza curriculare non ne implica l’omessa considerazione, ma al più la scelta di non ritenerlo elemento particolarmente significativo e meritevole di espressa menzione. A tale proposito, come evidenziato dalla difesa erariale, l’assegno di ricerca non comporta il rilascio di alcun titolo, il che giustifica pienamente la scelta della Commissione di valutare la sola attività di studio svolta sulla base del relativo contratto. Risulta, inoltre, che anche il controinteressato ha beneficiato di assegni di ricerca, parimenti non menzionati nel verbale, e ha conseguito il titolo di dottore di ricerca.
8. È lamentata poi l’asserita superficialità della Commissione nel valutare l’attività scientifica dei candidati, secondo l’elenco di pubblicazioni è riportato nei rispettivi curricula vitae. La ricorrente rileva, infatti, che ben 10 delle pubblicazioni del controinteressato sarebbero mere “lettere all’editore”, sei sarebbero “note”, quattordici “review”, una il capitolo di un libro, da ciò derivandone che le pubblicazioni realmente originali sarebbero solo 71, contro le 77 da lei presentate. Contesta, inoltre, le modalità con cui la rilevanza di tali pubblicazioni è stata valutata.
8.1. Nuovamente la ricorrente pretende di sostituire al giudizio altamente discrezionale formulato dalla Commissione il proprio – altrettanto opinabile – giudizio, individuando un diverso insieme di fattori di valutazione alternativi che avrebbero dovuto essere considerati con priorità, portando ad attribuire la preferenza al proprio profilo scientifico.
8.2. Non appaiono, infatti, irragionevoli né la scelta di trascurare la “forma” (note, review ecc.) che tali pubblicazioni hanno assunto, attribuendo prevalenza al giudizio circa il loro impatto scientifico, né la scelta di misurare quest’ultimo secondo le informazioni e gli indici bibliometrici desunti dalla banca dati Scopus (H-index, citazioni, impact factor, ordine nell’elenco degli autori), piattaforma di valutazione riconosciuta a livello internazionale.
9. Infine, la ricorrente censura le modalità di formulazione del giudizio sintetico complessivo per i quattro parametri e per la loro combinazione ponderata, poiché le espressioni di valore utilizzate non rispecchierebbero la consistenza dei due profili valutati.
9.1. La doglianza rappresenta una sorta di “sintesi” di quelle formulate nel corso del motivo, che si sono già singolarmente disattese. Nessuno dei rilievi della ricorrente – che, in un motivo dal contenuto disorganico e parcellizzato, ha contestato praticamente ogni passaggio della valutazione della Commissione – fa emergere, infatti, profili che vadano oltre una, del tutto soggettiva e quindi inammissibile, non condivisione del giudizio espresso dall’organo a ciò esclusivamente deputato.
10. Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto, invece, l’operato della commissione sotto il profilo formale e procedurale. Il motivo racchiude in sé una pluralità di censure tra loro del tutto disomogenee, talvolta articolate in forma ipotetica e dubitativa (o comunque senza fare riferimento a specifici parametri normativi), all’apparente scopo di insinuare il dubbio sulla generale “correttezza” delle operazioni di valutazione. Esso risulta, pertanto, inammissibile per violazione del principio di specificità, essendo censurate, disordinatamente, una pluralità di asserite irregolarità, tra loro accomunate solo dalla natura formale/procedurale.
10.1. Nel merito, il motivo è comunque manifestamente infondato. Infatti:
– quanto alle modalità di nomina dei componenti, che non sarebbero “chiare” a detta della ricorrente, esse sono state compiute in conformità all’art. 6 del bando (che richiama il regolamento n. 350/2020 per la chiamata dei professori ordinati e associati), quindi attraverso la designazione di un componente e il sorteggio (verbalizzato, cfr. doc. 9) degli altri due;
– quanto allo svolgimento delle operazioni in una sede “diversa da quella prevista dalla legge, dalle altre fonti di rango secondario e dalla lex specialis” (riferimenti normativi peraltro non specificati) e alla illegittimità della modalità telematica adottata, si evidenzia, al contrario che – pur nel silenzio del bando sul punto – la modalità telematica di conduzione delle operazioni appare pienamente conforme al decreto rettorale n. 344/2022 (“svolgimento delle procedure di reclutamento dei professori ordinari e associati e dei ricercatori a tempo determinato in modalità di videoconferenza”) che consente, tra l’altro, l’utilizzo della piattaforma di collegamento Zoom, nonché all’art. 3, comma 6, del citato regolamento n. 350/2022;
– quanto alla mancata sottoscrizione, da parte dei Commissari, di una dichiarazione circa l’insussistenza delle cause di astensione e di incompatibilità, risulta invero sottoscritto – con effetti del tutto equipollenti – il verbale della seduta nel corso della quale tale dichiarazione è stata rilasciata (verbale n. 1 del 12 settembre 2023);
– quanto all’anticipazione della sottoscrizione del verbale, rispetto al momento in cui avrebbe avuto fine la riunione della Commissione, essa risulta in realtà solo apparante e riconducibile al diverso fuso orario impostato nel software di sottoscrizione digitale dei Commissari (GMT +1.00 in un caso, GMT + 0.00 nell’altro), diverso da quello in vigore in Italia in quel momento (GMT +2.00);
– quanto all’asserita lettura troppo frettolosa lettura delle pubblicazioni, che sarebbe avvenuta per entrambi i candidati nell’arco di meno di tre ore, la censura non considera che le pubblicazioni erano a disposizione dei Commissari già da diversi giorni, come risulta dalla mail (doc. 24 dell’Università) con la quale è stato loro attribuito l’accesso alla piattaforma, 9 giorni prima della seduta in cui le pubblicazioni sono stato valutate. È evidente, infatti, che la lettura di 24 produzioni scientifiche non può che avvenire anticipatamente, riservando al momento collegiale solo la fase dell’espressione del giudizio. Superflua ed esplorativa appare, quindi, la richiesta di produrre i log di accesso alla piattaforma. Deve, in ogni caso, richiamarsi la [#OMISSIS#] giurisprudenza che ritiene non sindacabile la congruità dei tempi di valutazione delle prove di esame o concorsuali (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 21 dicembre 2022, n. 11160; sez. VII, 2 febbraio 2022, n. 743), che – oltre a non essere oggetto di definizione normativa specifica – sfuggono ad un preciso accertamento e ciò tantopiù quando, come nel caso di specie, risulti acclarata la disponibilità anticipata degli elementi da valutare;
– quanto al mancato coinvolgimento della “struttura amministrativa della sede istituzionale selezionata per lo svolgimento della procedura”, risulta oscuro lo stesso contenuto della doglianza, articolata senza alcun riferimento a disposizioni normative o della lex specialis che prevedano espressamente tale coinvolgimento (e specifichino in cosa esso dovrebbe concretamente consistere).
11. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
11.1. Le particolarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia [#OMISSIS#] (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Primo Referendario, Estensore
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato il 7 maggio 2024