Con sentenza n. 4028 del 3 maggio 2024, il Consiglio di Stato ha ribadito nuovamente che l’esistenza di rapporti di collaborazione scientifica tra i componenti della Commissione di concorso e i candidati non è causa automatica di astensione del commissario.
I Giudici di Palazzo Spada hanno sottolineato che tali rapporti sono funzionali a contribuire alla migliore formazione culturale e scientifica delle giovani generazioni (nell’ambito di distinte comunità scientifiche anche composte da un numero limitato di appartenenti) e non sono tali da inficiare il rispetto del principio di imparzialità dei commissari, specie laddove nel campo degli specialisti è assai difficile trovare un esperto che in qualche modo non abbia avuto contatti di tipo scientifico o didattico con uno dei candidati.
Secondo il Consiglio di Stato, l’obbligo di astensione non sussiste neppure quando la collaborazione scientifica non abbia un carattere di occasionalità, ma si caratterizzi per la perduranza di rapporti anche tali da far intendere che della commissione faccia parte un “maestro” che così valuterà anche un suo “allievo”.
Tale obbligo si ravvisa, dunque, solamente in presenza di una comunanza di interessi anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio.