L’art. 1, comma 7, della legge n. 230 del 2005 va inteso nel senso che, nell’ambito di un giudizio complessivo sostanzialmente equivalente, il possesso del titolo di dottore di ricerca può costituire l’elemento di preferenza nella scelta del vincitore della procedura concorsuale.
TAR Abruzzo, Sez. I, 27 maggio 2024, n. 274
Il dottorato di ricerca costituisce titolo preferenziale
00274/2024 REG.PROV.COLL.
00218/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 218 del 2019, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato OMISSIS in L’Aquila, via OMISSIS;
contro
Università degli Studi dell’Aquila, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via OMISSIS, complesso monumentale di San Domenico, è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato OMISSIS in L’Aquila, OMISSIS;
per l’annullamento
e per la declaratoria di nullità
– del decreto n. 114/2019 del 15 febbraio 2019, pubblicato in data 27 febbraio 2019 e mai comunicato al ricorrente, con il quale il Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila ha approvato gli atti della procedura per la valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario di ruolo, per il settore scientifico disciplinare SECS-P/02 – Politica Economica, presso la Facoltà di Economia e ha confermato nel ruolo di vincitrice della predetta selezione la dottoressa OMISSIS;
– di tutti i verbali della commissione nominata con decreto rettorale n. 556/2018 (verbale n. 1 del 5 ottobre 2018, verbale n. 2 del 9 novembre 2018, verbale n. 3 del 22 novembre 2018, verbale n. 4 del 30 novembre 2018) e della relazione finale delle operazioni della valutazione comparativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi dell’Aquila e di OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2024 la dott.ssa OMISSIS;
Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto rettorale n. 1472/2006 del 12 giugno 2006 l’Università degli Studi dell’Aquila (d’ora in avanti solo l’Università) ha indetto, ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, una procedura di valutazione comparativa per la copertura di tredici posti di ricercatore universitario di ruolo, di cui uno per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 – Politica Economica presso la Facoltà di Economia.
La procedura selettiva, alla quale il dottor OMISSIS (d’ora in avanti solo il ricorrente) ha partecipato, si è conclusa con il decreto rettorale n. 149 del 9 gennaio 2008, con cui sono stati approvati gli atti della procedura concorsuale ed è stata nominata nel ruolo di ricercatore per il settore scientifico disciplinare SECS-P/02 – Politica Economica la dottoressa OMISSIS (d’ora in avanti solo la controinteressata).
Con ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 183 del 2008, il ricorrente ha domandato l’annullamento del predetto decreto rettorale e degli atti ad esso presupposti; il giudizio è stato definito da questo Tribunale con sentenza n. 255 del 3 giugno 2009, con la quale sono stati parzialmente annullati gli atti della procedura concorsuale.
L’effetto conformativo della predetta sentenza di annullamento si è tradotto nell’ordine impartito all’Università di rivalutare, mediante la riconvocazione della medesima commissione di concorso, i titoli di tutti i candidati, tenendo conto della preferenzialità attribuita dall’articolo 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230, al titolo di dottore di ricerca, posseduto dal ricorrente ma non dalla controinteressata.
La sentenza di questo Tribunale n. 255 del 3 giugno 2009 non è stata appellata e l’Università ne ha curato l’esecuzione mediante l’annullamento del decreto rettorale n. 149 del 9 gennaio 2008 e la rinnovazione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati da parte della medesima commissione d’esame.
La commissione esaminatrice, all’esito delle rinnovate operazioni di valutazione comparativa dei candidati, ha nuovamente individuato la controinteressata quale candidata maggiormente qualificata per la copertura del posto di ricercatore messo a concorso.
Con decreto rettorale n. 2380 del 21 dicembre 2009 sono stati quindi approvati gli atti della rinnovata procedura comparativa e la controinteressata è stata confermata nel ruolo di ricercatore per il settore scientifico disciplinare SECS-P/02 – Politica Economica.
Con ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 127 del 2010, il ricorrente ha domandato l’annullamento anche del predetto decreto rettorale e degli atti ad esso presupposti; il giudizio è stato definito da questo Tribunale con sentenza n. 179 del 23 marzo 2016, con la quale sono stati annullati gli atti impugnati.
L’effetto conformativo della predetta sentenza di annullamento si è tradotto nell’ordine impartito all’Università di ripetere le operazioni di valutazione comparativa dei candidati da parte di una commissione esaminatrice in diversa composizione, sempre tenendo conto della preferenzialità dei titoli indicati dall’articolo 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dichiarati dal ricorrente e dalla controinteressata.
La sentenza di questo Tribunale n. 179 del 23 marzo 2016 è stata appellata dalla controinteressata, ma la sua esecutività non è stata sospesa; pertanto l’Università ne ha curato l’esecuzione mediante l’annullamento del decreto rettorale n. 2380 del 21 dicembre 2009, la nomina di una commissione esaminatrice in diversa composizione e la rinnovazione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni del ricorrente e della controinteressata.
All’esito delle rinnovate operazioni di valutazione dei candidati, la commissione ha individuato la controinteressata come candidata maggiormente qualificata per la copertura del posto di ricercatore messo a concorso.
Con decreto rettorale n. 114/2019 del 15 febbraio 2019, pubblicato in data 27 febbraio 2019, sono stati approvati gli atti della procedura comparativa e la controinteressata è stata nuovamente confermata nel ruolo di ricercatore per il settore scientifico disciplinare SECS-P/02 – Politica Economica.
Con sentenza n. 2580 del 23 aprile 2019 la sesta sezione del Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione, l’appello proposto dalla controinteressata avverso la sentenza di questo Tribunale n. 179 del 23 marzo 2016, la quale ha dunque acquistato efficacia di giudicato.
1.1. Con ricorso notificato il 29 aprile 2019 e depositato il 27 maggio 2019, il ricorrente ha domandato l’annullamento nonché la declaratoria di nullità del decreto rettorale n. 114/2019 del 15 febbraio 2019 e di tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti.
1.1.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la nullità degli atti impugnati per violazione ed elusione del giudicato formatosi sulle sentenze di questo Tribunale n. 255 del 3 giugno 2009 e n. 179 del 23 marzo 2016, per reiterata violazione dell’articolo 10 del bando di concorso, dell’articolo 4 del d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, dell’articolo 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230, del decreto del MIUR del 18 marzo 2005, degli articoli 3 e 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione e dei principi generali in materia di procedimenti di valutazione comparativa nei concorsi universitari nonché lo sviamento dell’atto dal fine, l’apparente applicazione dei criteri normativi e della lex specialis, la carenza di motivazione, il difetto di istruttoria, l’ingiustizia manifesta e la contraddittorietà dei giudizi espressi dalla commissione e dai singoli commissari in sede di valutazione comparativa dei titoli e dei profili di carriera, con conseguente disparità di trattamento tra i candidati.
Secondo la prospettazione fornita dal ricorrente, la commissione, all’esito della valutazione “preferenziale” del dottorato di ricerca imposta dalla sentenza n. 179 del 23 marzo 2016, avrebbe dovuto limitarsi a riconoscere, a prescindere dalla valutazione degli altri titoli dichiarati dai concorrenti, la “evidente supremazia” del candidato che ha conseguito il dottorato di ricerca rispetto al candidato privo di tale titolo.
1.1.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’articolo 10 del bando, dell’articolo 4, commi 2, 3 e 4, del d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, la carenza di motivazione, il difetto di istruttoria, l’ingiustizia manifesta, lo sviamento dell’atto dal fine, la contraddittorietà dei giudizi espressi dalla commissione in sede di comparazione dei titoli e dei profili di carriera, con conseguente disparità di trattamento tra i candidati, nonché l’omessa valutazione di tutti i titoli dallo stesso dichiarati.
1.1.3. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’articolo 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché la carenza di motivazione, il difetto di istruttoria, l’ingiustizia manifesta, lo sviamento dell’atto dal fine, nonché la contraddittorietà nella composizione della commissione.
1.1.4. Con il quarto motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’articolo 5 del d.P.R. 23 marzo 2000 n. 117, poiché il Rettore avrebbe approvato gli atti della procedura concorsuale nonostante le palesi irregolarità formali e sostanziali compiute dalla commissione esaminatrice.
1.1.5. Con il quinto motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’articolo 1 del bando, dell’articolo 4, commi 2, 3 e 4, del d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, la carenza di motivazione, il difetto di istruttoria, l’ingiustizia manifesta, la contraddittorietà e lo sviamento dell’atto dal fine, dal momento che la commissione esaminatrice avrebbe omesso di valutare la conoscenza della lingua straniera da parte dei candidati.
1.1.6. Con il sesto motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la carenza di istruttoria e il travisamento dei fatti nonché lo sviamento dell’atto dal fine, allegando l’impossibilità di ricostruire l’iter logico seguito dalla commissione nella formulazione dei giudizi finali dei candidati.
1.2. Hanno resistito al ricorso l’Università e la controinteressata.
1.3. In vista della trattazione del merito del ricorso, il ricorrente e la controinteressata hanno depositato memorie difensive e memorie di replica.
1.4. Alla pubblica udienza del 10 aprile 2024 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. Il primo motivo di ricorso, con il quale viene censurata la nullità degli atti impugnati per violazione ed elusione del giudicato formatosi sulle sentenze di questo Tribunale n. 255 del 3 giugno 2009 e n. 179 del 23 marzo 2016, è in parte inammissibile e in parte infondato.
2.1. Le censure aventi ad oggetto la contrarietà dell’attività svolta dalla nuova commissione esaminatrice con l’effetto conformativo specificato nella sentenza n. 255 del 3 giugno 2009 devono ritenersi inammissibili, dal momento che in quella sentenza vengono indicati i criteri che l’originaria commissione esaminatrice avrebbe dovuto utilizzare per ripetere la valutazione dei titoli di tutti i candidati, attività che è già stata censurata da questo Tribunale con la sentenza n. 179 del 23 marzo 2016.
2.2. L’oggetto del presente giudizio attiene invece alla verifica della correttezza dell’attività valutativa dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dichiarati dal ricorrente e dalla controinteressata, effettuata dalla nuova commissione esaminatrice, in relazione all’effetto conformativo specificato nel giudicato formatosi sulla sentenza n. 179 del 23 marzo 2016, il quale si articola nei seguenti punti essenziali:
a) l’obbligo – contenuto nell’articolo 4, comma 4, lettera d), del d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, e nell’articolo 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230, quest’ultimo espressamente richiamato dall’articolo 10, comma 3, del bando di concorso – di effettuare una valutazione autonoma e specifica del possesso del titolo “preferenziale” di dottore di ricerca, con divieto di introdurre, nel giudizio di valutazione comparativa, altri criteri non espressamente previsti dalle norme, dal bando o dalla commissione esaminatrice, quali la congruità dei contenuti del dottorato di ricerca con il settore scientifico disciplinare oggetto di concorso;
b) l’obbligo, contenuto nell’articolo 4, comma 4, lettera c), del d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, di effettuare una valutazione autonoma e specifica dell’attività di ricerca svolta, in qualsiasi modo e presso qualsiasi soggetto, con divieto di assorbimento, nel giudizio di valutazione comparativa, con altri titoli o prove d’esame.
2.3. Il Collegio ritiene che la nuova commissione esaminatrice, nominata con i decreti rettorali n. 665 del 26 settembre 2017 e n. 601 del 18 maggio 2018, abbia correttamente adempiuto al dictum della sentenza di questo Tribunale n. 179 del 23 marzo 2016.
2.4. Nel verbale n. 1 della riunione preliminare tenutasi in data 5 ottobre 2018, la commissione ha provveduto a specificare ulteriormente i criteri di valutazione indicati dalla normativa che disciplinava – all’epoca dell’indizione della procedura – il reclutamento dei ricercatori universitari.
L’esercizio di tale facoltà non risulta affatto precluso dall’effetto conformativo della sentenza da eseguire, il quale, come correttamente evidenziato dalla commissione, comporta la formulazione di “una nuova valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dei titoli dei candidati OMISSIS e OMISSIS”, all’esito della quale “la Commissione acquisirà i giudizi formulati dalla precedente Commissione sulle due prove scritte e sulla prova orale, e procederà quindi alla formulazione della valutazione comparativa finale dei candidati e ad indicare il vincitore.”
In virtù del predetto effetto conformativo, la nuova commissione esaminatrice è vincolata a tenere conto delle valutazioni dei candidati espresse dalla vecchia commissione esaminatrice nelle prove scritte e nella prova orale, mentre, per quanto riguarda la valutazione delle pubblicazioni, dei curricula e dei titoli, è rimessa alla nuova commissione l’espressione del giudizio tecnico valutativo dei candidati OMISSIS e OMISSIS, con l’unico limite di rispettare la gerarchia dei titoli delineata dall’articolo 10, comma 3, del bando di concorso, a tenore del quale “Ai fini della valutazione del curriculum complessivo dei candidati e delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione si atterrà ai criteri previsti nei commi 2 e 3 dell’art. 4 del D.P.R. 23.03.2000, n. 117. Costituiscono in ogni caso titoli da valutare specificatamente quelli riportati nel comma 4 dell’art. 4 del D.P.R. 117/2000. Ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 230 del 04.11.2005, le Commissioni Giudicatrici sono tenute a valutare come titoli preferenziali il dottorato di ricerca e le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti…”.
2.5. Il Collegio ritiene che la commissione esaminatrice abbia operato nel pieno rispetto di detta gerarchia, come risulta dai giudizi individuali e collegiali espressi sui candidati nel verbale n. 3 della riunione tenutasi in data 22 novembre 2018.
La commissione esaminatrice ha correttamente valutato il conseguimento del dottorato di ricerca in favore del candidato OMISSIS, assegnandogli un giudizio “positivo” per il percorso formativo, ritenuto superiore rispetto a quello “appena positivo” assegnato alla candidata OMISSIS, in ragione del mancato conseguimento, da parte di quest’ultima, del dottorato di ricerca.
La commissione ha dunque correttamente interpretato ed applicato l’articolo 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230, in relazione alla “preferenzialità” del titolo di dottorato di ricerca, il quale non può risolversi – come sostenuto dal ricorrente – in un giudizio di automatica ed evidente supremazia dei titoli dallo stesso posseduti, comunque valutati con un giudizio superiore rispetto a quello espresso nei confronti della controinteressata.
Tale interpretazione è, d’altro canto, espressamente smentita dalla motivazione della sentenza di questo Tribunale n. 179 del 23 marzo 2016, in cui il Collegio specifica che non ha inteso “affermare che il titolo di dottore di ricerca imponesse senz’altro un’irretrattabile condizione di prevalenza, senza alcuna valutazione dei risultati delle prove scritte”.
2.6. Il Collegio ritiene che la nuova commissione abbia specificamente considerato, nella valutazione del candidato OMISSIS, anche lo svolgimento dell’attività di ricerca e di collaborazione dallo stesso svolta presso l’ABI e la BCE, come risulta dai giudizi individuali espressi dalla professoressa OMISSIS e dalla professoressa OMISSIS, conformandosi in tal modo al dictum giudiziale che imponeva alla nuova commissione, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera c), del d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, di effettuare una valutazione autonoma e specifica dell’attività di ricerca svolta, in qualsiasi modo e presso qualsiasi soggetto.
2.7. La commissione ha pertanto correttamente effettuato la valutazione specifica dei titoli del ricorrente, attribuendogli un giudizio positivo per il dottorato di ricerca e un giudizio sufficiente per le collaborazioni professionali.
2.7. Tutte le censure che il ricorrente rivolge all’operato della commissione esaminatrice, in relazione alla disparità di trattamento afferente alla comparazione dei titoli e dei profili di carriera dei candidati nonché all’omessa valutazione dei titoli dallo stesso dichiarati, attengono ai c.d. tratti liberi dell’azione amministrativa, non coperti da un effetto conformativo stringente, e devono pertanto essere esaminate come vizi propri degli atti impugnati, in relazione al secondo motivo di ricorso.
3. Con il secondo motivo il ricorrente contesta il giudizio espresso dalla commissione di non congruenza dell’attività di ricerca e di collaborazione dallo stesso svolta presso l’ABI e la BCE con il settore scientifico disciplinare di Politica Economica, posto che essa sarebbe afferente al diverso settore dell’Econometria.
Tale attività, secondo la prospettazione fornita dal ricorrente, sarebbe invece “estremamente pertinente” alla classe di concorso, in quanto attinente ai temi delle politiche monetarie e bancarie.
3.1. Secondo la classificazione adottata dal decreto MIUR del 4 ottobre 2000, applicabile alla presente fattispecie ratione temporis, la commissione ha ricondotto l’attività di ricerca svolta dal ricorrente presso l’ABI e il tirocinio dallo stesso espletato presso il Settore Statistiche monetarie e bancarie della BCE al diverso settore scientifico-disciplinare SECS-P/05 dell’Econometria e, per tale ragione, l’ha sinteticamente valutata come “sufficiente”.
Tale qualificazione è coerente con il criterio di valutazione fissato dall’articolo 4, comma 2, lettera c), del d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, relativo alla “congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano”, atteso che la commissione ha ritenuto afferenti esclusivamente al diverso settore scientifico disciplinare dell’Econometria i risultati dell’attività di ricerca del ricorrente, aventi prevalentemente ad oggetto la produzione di statistiche (cfr. giudizio individuale della professoressa OMISSIS).
3.2. La non congruenza con il settore scientifico disciplinare di riferimento non ha tuttavia inciso sulla valutazione complessiva del percorso formativo del ricorrente, al quale, in ragione della preferenza ex lege accordata al titolo di dottorato di ricerca (a prescindere dal settore scientifico-disciplinare nel quale è stato conseguito), è stato attribuito un giudizio di prevalenza (positivo) rispetto al giudizio attribuito alla controinteressata (appena positivo).
3.3. Anche per le collaborazioni professionali ritenute non congruenti con il settore scientifico disciplinare della Politica Economica il ricorrente si è visto attribuire un giudizio (sufficiente) comunque superiore rispetto alla mancata valutazione di tale titolo nei confronti della controinteressata, la quale non ha svolto attività di ricerca ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera c), del d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117.
3.4. Il ricorrente ha altresì censurato la valutazione delle pubblicazioni scientifiche effettuata dalla commissione, la quale avrebbe sottovalutato le proprie pubblicazioni, attribuendogli il giudizio “appena positivo”, e sopravvalutato le pubblicazioni della controinteressata, attribuendogli il giudizio “molto positivo”.
3.5. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati non risulta viziata da evidenti errori fattuali o da manifesta irragionevolezza.
3.6. La commissione ha non irragionevolmente attribuito alle due pubblicazioni del ricorrente (una terza pubblicazione è stata ritenuta non valutabile siccome priva della certificazione richiesta dall’articolo 5 del bando di concorso) il giudizio “appena positivo”, in applicazione non solo del criterio della scarsa inerenza al settore scientifico disciplinare della Politica Economica (entrambe le pubblicazioni hanno ad oggetto l’analisi econometrica e statistico-quantitativa e non l’analisi di Politica Economica), ma anche del criterio dell’originalità e innovatività della produzione scientifica e del rigore metodologico (i contenuti di entrambe le pubblicazioni sono stati ritenuti non innovativi) e del criterio, sia pure sussidiario rispetto ai precedenti, della rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e della loro diffusione all’interno della comunità scientifica (entrambe le pubblicazioni sono collocate su riviste o collane non classificate, a limitata diffusione).
3.7. Ai sensi dell’articolo 5 del bando di concorso, “Le pubblicazioni redatte in collaborazione con membri della Commissione giudicatrice o con terzi saranno preliminarmente esaminate dalla Commissione al solo fine di verificare la possibilità di enucleare l’apporto del candidato sulla base di criteri predeterminati. Nella ipotesi positiva il contributo del candidato sarà sottoposto alla valutazione di merito”.
Nel verbale n. 1 della riunione preliminare del 5 ottobre 2018 la commissione ha specificato i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, tra i quali quello relativo alla “determinazione analitica…dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori di collaborazione”, mediante l’esplicita attribuzione o l’autocertificazione del contributo al candidato e delle peculiari caratteristiche “degli sforzi di ricerca e dell’attività redazionale” del settore scientifico disciplinare di riferimento.
Sulla scorta di tali criteri selettivi, la commissione ha ritenuto valutabili solo tre delle sei pubblicazioni presentate dalla controinteressata, scritte in collaborazione con altri autori (tre pubblicazioni sono state ritenute non valutabili siccome coincidenti con le altre tre pubblicazioni ritenute valutabili) e ha individuato l’apporto della candidata alle pubblicazioni, alle quali ha attribuito il giudizio “molto positivo”.
3.8. Il ricorrente ha censurato sia l’ammissione alla valutazione delle tre pubblicazioni della controinteressata, in quanto ritenuta contrastante con il giudicato formatosi sul punto, che la loro valutazione nel merito.
3.9. Le censure sono entrambe infondate.
3.10. La sentenza di questo Tribunale n. 179 del 23 marzo 2016 ha annullato, per difetto di motivazione, la valutazione comparativa dei candidati OMISSIS e OMISSIS effettuata dalla prima commissione, anche con riferimento alla “non valutabilità” delle pubblicazioni della controinteressata, sicché la nuova commissione ha correttamente provveduto a fissare e ad applicare i criteri afferenti all’individuazione dell’apporto individuale alle pubblicazioni collettanee, all’esito delle quali – contrariamente a quanto ritenuto dalla prima commissione – ha ritenuto valutabili tre pubblicazioni della controinteressata in relazione dell’apporto dalla stessa fornito.
3.11. Il ricorrente sostiene altresì l’irragionevolezza dell’attribuzione del giudizio molto positivo alle pubblicazioni della ricorrente, in quanto esse sarebbero delle mere proposte di pubblicazione (working papers), in quanto tali non valutabili.
Le tre pubblicazioni della controinteressata risultano invece pubblicate in collane di working papers specificamente individuate (CEIS Working Paper n. 219, ottobre 2005 e n. 238, luglio 2006; ECINEQ Working Paper n. 50 del 2006) e sono state pertanto correttamente valutate, al pari della pubblicazione del ricorrente edita nel Quaderno di Dipartimento dell’Area economica dell’Università degli Studi dell’Aquila E1.3.18 dell’agosto 2005.
4. All’accertata infondatezza del secondo motivo di ricorso consegue l’infondatezza del quarto e del sesto motivo di ricorso, aventi rispettivamente ad oggetto l’illegittimità del sub procedimento di verifica della regolarità formale e sostanziale degli atti della procedura da parte del Rettore e il difetto di motivazione dei giudizi comparativi espressi dalla commissione esaminatrice.
La prevalenza della controinteressata, la quale ha riportato un giudizio deteriore in relazione alla valutazione dei titoli e del curriculum, risulta infatti non irragionevolmente giustificata dalla migliore valutazione, dalla stessa conseguita, in relazione alle pubblicazioni scientifiche e alle prove scritte.
5. Con il terzo motivo di ricorso è stata censurata la nomina della commissione d’esame per conflitto di interessi della professoressa OMISSIS, con la quale la candidata OMISSIS aveva in corso un rapporto di collaborazione accademica.
5.1. Il motivo è infondato.
5.2. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nei concorsi universitari la mera sussistenza di rapporti accademici o d’ufficio tra commissari e candidati rappresenta un’eventualità del tutto fisiologica, inidonea, in ragione della specificità e della complessità dei temi di ricerca che caratterizzano l’ambito accademico, a configurare una causa di incompatibilità (Consiglio di Stato, sezione VI, 10 luglio 2017, n. 3373, richiamata dallo stesso ricorrente).
5.3. Il ricorrente, nell’escludere espressamente che il rapporto di collaborazione accademica tra la professoressa OMISSIS e la candidata OMISSIS configuri una delle cause di astensione di cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, non ha, d’altro canto, allegato la sussistenza di un sodalizio professionale tra le stesse, caratterizzato da sistematicità, stabilità e continuità, tale da far sospettare che la candidata OMISSIS sia stata giudicata, in violazione del principio di imparzialità, in virtù del rapporto privilegiato intercorrente con la professoressa OMISSIS e non del proprio percorso scientifico e professionale (Consiglio di Stato, sezione VII, 2 maggio 2022, n. 3417).
Il ricorrente si è infatti limitato ad invocare l’applicazione dell’articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, in ragione dell’opportunità di evitare che le operazioni di valutazione dei candidati, in una particolare situazione come quella creatasi a seguito di un doppio annullamento delle operazioni concorsuali ad opera di questo Tribunale, fosse espletata da commissari che, in qualsiasi modo, fossero collegati ad uno dei candidati.
5.4. Il Collegio, in considerazione della sostanziale corrispondenza dei giudizi individuali espressi dai tre commissari per ciascuno dei due candidati e in assenza di allegazioni su un possibile condizionamento degli altri due commissari da parte della professoressa OMISSIS, ritiene che, nel caso di specie, la commissione esaminatrice non sia incorsa nella violazione del principio di imparzialità di cui all’articolo 97 della Costituzione.
6. Anche il quinto motivo di ricorso, con il quale è stata censurata l’omessa valutazione della conoscenza della lingua straniera posseduta dai candidati, è infondato.
6.1. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, né l’articolo 4, commi 1, 2 e 3, del d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, né l’articolo 1 del bando di concorso prevedono, tra i criteri di valutazione delle pubblicazioni, dei curricula e dei titoli dei candidati, la conoscenza della lingua straniera.
6.2. Ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), del bando di concorso, la prova di conoscenza della lingua straniera è ricompresa nella prova orale dei candidati, per la cui la valutazione la commissione, in esecuzione della sentenza questo Tribunale n. 179 del 23 marzo 2016, ha correttamente utilizzato i giudizi espressi dalla vecchia commissione nel verbale n. 6 del 18 dicembre 2007, i quali, oltre ad essere sostanzialmente equivalenti (per entrambi i candidati la prova orale è stata valutata con un giudizio positivo) non contengono alcun espresso riferimento alla conoscenza della lingua straniera (cfr. verbale n. 4 della seduta del 30 novembre 2018).
6.3. Il motivo, oltre che infondato, è comunque inammissibile, atteso che, come espressamente contestato dalla controinteressata, il giudizio espresso dalla vecchia commissione sulla prova orale, è rimasto inoppugnato.
7. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
8. Le alterne e complesse vicende che hanno caratterizzato la procedura concorsuale in oggetto giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti, in deroga alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Primo Referendario, Estensore
OMISSIS, Primo Referendario
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato il 27 maggio 2024