I ricercatori del CNR non rientrano nella categoria dei professori e ricercatori universitari di cui all’art. 3, comma 2, D.lgs. 165/2001, ragion per cui il loro rapporto di lavoro è privatizzato, discendendone che esso è soggetto alla omnicomprensiva devoluzione al giudice ordinario stabilita dall’art. 63, comma 1, d.lgs. cit.
TAR Campania, Sez. IV, 22 maggio 2024, n. 3303
I ricercatori del CNR non rientrano nella categoria dei professori e ricercatori universitari di cui all'art. 3, comma 2, D.lgs. 165/2001
03303/2024 REG.PROV.COLL.
01333/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1333 del 2024, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Cnr Consiglio Nazionale Ricerche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’annullamento
della determina del Direttore CNR – Istituto di Bioscienze e Biorisorse del Consiglio Nazionale delle ricerche a protocollo dell’ente n.0416114 del 22.12.2023 – UOR201 con il quale il detto direttore disponeva:
“Che la stanza n. 22, sita al piano rialzato Ed. 01, liberata da apparecchiature non funzionanti e/o ad uso esclusivo, sarà utilizzata per ospitare parte delle apparecchiature comuni di IBISBA-IT
che le postazioni studio nella stanza n. 22, sita al piano rialzato Ed. 01, siano assegnate ai Dott.ri OMISSIS e OMISSIS
che il 50% circa della stanza n. 26 sita al piano rialzato sia assegnato come spazio laboratorio in via esclusiva al gruppo della Dott.ssa OMISSIS, comprese le due postazioni studio in essere, mentre il restante 50% sia reso disponibile per apparecchi comuni.
Si richiede che la disponibilità delle postazioni studio sia garantita entro il 15 gennaio 2024.
Per quanto riguarda gli spazi laboratorio delle stanze n. 22 e n. 26, si richiede la collaborazione della Commissione apparecchiature per tutte le procedure necessarie a rendere gli spazi idonei per l”allocazione della strumentazione della IR entro il 31 gennaio 2024”.
Nonché per la declaratoria di nullità, di ogni atto a questa presupposto e susseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Cnr Consiglio Nazionale delle Ricerche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di consiglio del giorno 3 aprile 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione la ricorrente, qualificatasi dirigente del CNR, sede di Napoli, ha impugnato la determina del Direttore CNR – Istituto di Bioscienze e Biorisorse del Consiglio Nazionale delle ricerche a protocollo dell’ente n.0416114 del 22.12.2023 – UOR201 con il quale il detto direttore disponeva:
“Che la stanza n. 22, sita al piano rialzato Ed. 01, liberata da apparecchiature non funzionanti e/o ad uso esclusivo, sarà utilizzata per ospitare parte delle apparecchiature comuni di IBISBA-IT
che le postazioni studio nella stanza n. 22, sita al piano rialzato Ed. 01, siano assegnate ai Dott.ri OMISSIS e OMISSIS
che il 50% circa della stanza n. 26 sita al piano rialzato sia assegnato come spazio laboratorio in via esclusiva al gruppo della Dott.ssa OMISSIS, comprese le due postazioni studio in essere, mentre il restante 50% sia reso disponibile per apparecchi comuni.
La deducente ha richiesto che la disponibilità delle postazioni studio sia garantita entro il 15 gennaio 202 e che per quanto riguarda gli spazi laboratorio delle stanze n. 22 e n. 26, si richiede la collaborazione della Commissione apparecchiature per tutte le procedure necessarie a rendere gli spazi idonei per l’allocazione della strumentazione della IR entro il 31 gennaio 2024”.
1.1. Con Decreto presidenziale 19 marzo 2024, n. 543 la domanda di misura cautelare monocratica è stata respinta.
2. Si è costituito il CNR a mezzo della difesa erariale, che con memoria prodotta il 25 marzo 2024 ha sollevato in limine litisl’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul rilievo, in sintesi, che l’atto impugnato è atto concernente l’assegnazione di spazi e postazioni ai dipendenti e, pertanto, costituisce atto di micro organizzazione, esulante dalla giurisdizione del giudice amministrativo, cui il comma 4 dell’art. 63, d.lgs. n. 165/2001 attribuisce esclusivamente le procedure concorsuali, che risultano propedeutiche e strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A.
2.1. Alla Camera di consiglio del 3 aprile 2024, udita la discussione dei procuratori delle parti indicati in verbale, il ricorso è stato ritenuto per la decisione previo rituale avviso, riportato in verbale, in ordine alla possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60, c.p.a.
3. Ritiene il Collegio di non poter procedere allo scrutinio del ricorso nel merito (con cui la ricorrente deduce la violazione di varie disposizioni di legge e diversi profili di eccesso di potere), dovendo accogliere l’eccezione di difetto di giurisdizione, sopra sintetizzata, svolta dalla difesa erariale.
Invero, l’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 ha un tenore omnicomprensivo, involgente tutti gli atti della gestione del rapporto di lavoro privatizzato, attribuito alla giurisdizione ordinaria, assunti dall’ente pubblico con i poteri del datore di lavoro privato, a valle dell’espletamento della procedura concorsuale intesa alla copertura di posti di pubblico impiego.
Dispone, infatti, l’art. 63, co.1, d.lgs. cit., che “Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4”, i quali sono, per rinvio, i “rapporti di lavoro di cui all’articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.
Tali rapporti di lavoro, che restano attratti alla giurisdizione del giudice amministrativo, sono quelli del personale in regime di diritto pubblico, c.d. non contrattualizzato ma regolato da fonti legislative.
Tra i dipendenti pubblici in regime di diritto pubblico, l’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001 annovera al comma 1 “i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia”, e al comma 2, i “professori e dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato”, il cui rapporto di lavoro “resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti”.
Ebbene, i ricercatori del CNR non rientrano nella categoria dei professori e ricercatori universitari di cui al richiamato comma 2, non essendo dipendenti di Università e non essendo l’artt. 3 del d.lgs. n. 165/2001, suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; ragion per cui il loro rapporto di lavoro è privatizzato, discendendone che esso è soggetto alla omnicomprensiva devoluzione al giudice ordinario stabilita dall’art. 63, comma 1, d.lgs. cit., sopra riportato.
Segnala il Collegio che la giurisprudenza si è già espressa in tal senso, affermando condivisibilmente che “La disposizione di cui all’art. 3 comma 2 d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, che pone una disciplina di specie per il rapporto di impiego di docenti e ricercatori universitari, deve essere interpretata restrittivamente e non può essere estesa analogicamente ad altre categorie (nella specie, personale del C.N.R.)” (T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 10 maggio 2006, n.1182).
3.1. Nel caso si specie, come correttamente rileva l’Avvocatura di Stato, l’atto impugnato è di mera organizzazione logistica della funzionalità di spazi e uffici e non un atto di macro-organizzazione di cui agli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, del citato decreto legislativo.
Evidenzia sul punto il Collegio che gli atti di macro organizzazione per eccellenza, devoluti alla giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, 9/9/2020, n.9439; T.A.R. Molise, 4.01.2019, n. 2, secondo cui “Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la cognizione degli atti di macro-organizzazione delle Pubbliche amministrazioni, in quanto nell’emanazione di atti organizzativi di carattere generale viene esercitato un potere di natura autoritativa e non gestionale, cosicché non trova applicazione la riserva di giurisdizione del giudice ordinario di cui all’art. 63, d.lg. n. 165 del 2001), sono individuati all’art. 2, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 che li indica negli atti con cui “Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive”; caratteristiche che, all’evidenza, non possiede l’atto impugnato, recante una mera, materiale, assegnazione di spazi e postazioni ai dipendenti.
Invero, nel caso all’esame, come rappresenta la difesa erariale, dall’art. 12 del vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento (All.3, produzione del 25 marzo 2024) si evince che, a valle dell’atto di costituzione dell’Istituto e delle eventuali sedi secondarie, l’organizzazione delle attività lavorative esula dalla macro-organizzazione, conseguendone che gli atti di organizzazione “minore” degli uffici si caratterizzano quali atti di “micro-organizzazione”.
Condivisibile, dunque, risulta il recente arresto della giurisprudenza, secondo cui “Del resto, l’assegnazione delle sedi al personale, da parte di un ente pubblico, afferisce ad uno dei tanti aspetti riconducibili nell’ambito della gestione del rapporto di lavoro che nulla ha a che vedere con i provvedimenti amministrativi con cui la p.a. delinea le linee fondamentali della propria organizzazione o con cui fissa il contingente complessivo del proprio personale dipendente. Trattandosi chiaramente nel caso di specie di problematiche riguardanti un rapporto di lavoro già in essere la competenza è senza ombra di dubbio radicata in capo al giudice ordinario” (T.A.R. Lazio, sez. V, 14/02/2024, n. 3027).
4. In definitiva, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso si profila inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Ai sensi dell’art. 11 cod.proc.amm, si indica quale Giudice il Tribunale ordinario di Napoli in funzione di giudice del lavoro.
Sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ove il giudizio venga riassunto presso il predetto giudice entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione.
Le spese di lite possono essere compensate sussistendovi giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del giorno 3 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Consigliere
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato il 22 maggio 2024