I criteri di valutazione delle pubblicazioni devono essere tutti soddisfatti affinché la Commissione possa giustificare la formulazione di un giudizio positivo, non essendo possibile alcuna forma di compensazione tra i suddetti criteri.
TAR Lazio, Sez. III bis, 28 maggio 2024, n. 10802
I criteri di valutazione delle pubblicazioni sono autonomi
10802/2024 REG.PROV.COLL.
09215/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9215 del 2023, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Direzione Generale per la Programmazione, il Coordinamento e il Finanziamento, non costituiti in giudizio;
nei confronti
OMISSIS, non costituito in giudizio;
per
l’ottemperanza delle sentenze TAR Lazio, Sezione III bis, del 31 marzo 2023, n. 5512, TAR Lazio, Sezione III bis, del 13 dicembre 2019, n. 14356, TAR Lazio, Sezione IV, del 28 aprile 2022, n. 5196 e, per l’effetto, la dichiarazione del dott. OMISSIS quale idoneo al superamento della procedura per l’insegnamento a Professore di II fascia;
in alternativa, per l’adozione del provvedimento di idoneità richiesto in luogo dell’amministrazione e/o la determinazione del relativo contenuto.
In via subordinata,
si chiede l’autonomo annullamento del provvedimento prot. n. 2123 del 22 febbraio 2023 nella parte in cui contiene valutazioni collegiali e individuali negative ai fini del superamento della procedura concorsuale all”insegnamento di II Fascia da parte del dott. OMISSIS.
In via ulteriormente subordinata, infine, si chiede di imporre alla medesima amministrazione inadempiente il pagamento delle c.d. penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. a titolo sanzionatorio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca e di Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente impugna gli atti evidenziati in epigrafe e domanda l’accertamento del loro carattere elusivo del giudicato oppure, in via subordinata, l’autonomo annullamento degli stessi nella parte in cui contengono valutazioni collegiali e individuali negative ai fini del superamento della procedura di abilitazione scientifica nazionale di II Fascia.
In particolare si lamenta il mancato conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 06/m2, medicina legale e del lavoro, che avrebbe invece dovuto essere riconosciuta in esecuzione del giudicato delle sentenze TAR Lazio, Sezione III bis, del 31 marzo 2023, n. 5512, Sezione III bis, del 13 dicembre 2019, n. 14356, Sezione IV, del 28 aprile 2022, n. 5196.
2. In sintesi, la tesi ricorsuale è nel senso che assumerebbe rilevanza nel caso di specie il fatto che questo TAR si sarebbe pronunciato per ben tre volte a favore dell’odierno ricorrente, dichiarando espressamente illegittimo l’operato dell’amministrazione e annullando, per l’effetto, gli atti lesivi degli interessi del dott. OMISSIS.
3. Nello specifico, il provvedimento impugnato con l’odierno ricorso, al pari di quelli già annullati da questo Tribunale sarebbe illegittimo per diverse e concomitanti ragioni, le stesse già riconosciute come fondate nelle precedenti pronunzie: (i) in primo luogo, quando il Ministero insiste nell’affermare che il dott. OMISSIS non può essere dichiarato idoneo all’insegnamento perché non possiede un numero sufficiente di titoli a tal fine necessari (nel provvedimento impugnato si parla di una presunta assenza del titolo di cui alla lett. g) del Decreto n. 120 del 2016), vengono reiterate valutazioni che sono già state accertate come illegittime con sentenza passata in giudicato (cfr. sentenza n. 14356 del 2019); (ii) in secondo luogo, il fatto che il giudizio negativo circa il superamento della procedura continui ad essere determinato dallo scarso “impatto complessivo” delle pubblicazioni dell’odierno ricorrente, oltreché dall’esiguità e dalla discontinuità temporale della medesima produzione scientifica, determinerebbe una ulteriore illegittimità perché, ancora una volta, l’amministrazione si porrebbe in palese e macroscopica violazione dei precedenti giudicati di cui alle sentenze n. 14356 del 2019, e n. 5196 del 2022; (iii) infine, le valutazioni negative rese per la prima volta con il provvedimento impugnato (cfr. III motivo del ricorso introduttivo) sarebbero illegittime perché l’amministrazione avrebbe esercitato un potere ormai esaurito, andando peraltro a rimettere in discussione aspetti che le precedenti commissioni avevano valutato come positivi e, soprattutto, eccedendo oltre ogni limite il perimetro disegnato dalle precedenti sentenze.
Da quanto sopra emergerebbe con evidenza che anche il provvedimento qui impugnato sarebbe illegittimo e pertanto meritevole di annullamento.
4. L’amministrazione si è costituita chiedendo il respingimento del ricorso e depositando una relazione illustrativa oltre agli atti impugnati col ricorso.
5. Con ordinanza del 3 ottobre 2023, n. 15686, la Sezione ha ritenuto che “Con l’atto introduttivo del presente ricorso si domanda di accertare l’inottemperanza alle pronunzie indicate in epigrafe e di disporre le necessarie misure per la sua esecuzione.
Tuttavia, appaiono essere stati emanati dall’amministrazione ulteriori provvedimenti che non sembrano rientrare nell’ambito conformativo delle pronunzie indicate in epigrafe.
In particolare con il provvedimento prot. n. 2123 del 22 febbraio 2023 sono state espresse nuove valutazioni collegiali e individuali negative ai fini del superamento della procedura concorsuale all’insegnamento di II Fascia da parte del dott. OMISSIS.
Alla luce dei motivi di ricorso formulati da parte ricorrente e degli argomenti sviluppati, la questione appare riguardare l’annullamento di un nuovo provvedimento con conseguente necessità di conversione del rito ex art. 32 c.p.a., da rito ottemperanza a ordinario, e di fissazione dell’udienza pubblica, nel corso della quale potranno essere altresì trattati tutti i profili e argomenti sviluppati da parte ricorrente in ordine alla dedotta violazione del giudicato nonché in ordine ai vizi autonomi dei provvedimenti adottati dalla p.a. e contestati in questa sede.
Rimane salva ogni valutazione del Collegio anche in rito e con riguardo alle spese.”.
6. All’udienza pubblica indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione quale ricorso ex art. 29 c.p.a..
7. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, mentre deve essere respinto per il resto, alla stregua delle ragioni che seguono.
8. Con riguardo alla contestata nuova valutazione dei titoli, il ricorrente si duole del mancato riconoscimento del titolo sub lett. g), invece riscontrato nelle precedenti valutazioni ASN e nei precedenti giudizi.
La censura è fondata, pur se, come meglio si dirà oltre, insufficiente per l’accoglimento del ricorso nel senso di precipuo interesse del ricorrente.
Al riguardo va rilevato che con la sentenza n. 14356/2019 è stato espressamente affermato che “il giudizio collegiale, nella parte in cui nega al ricorrente il riconoscimento dei tioli di cui alla lettera g) ed l) è illegittimo e va annullato, discendendone che sommando tali due titoli ai due già autonomamente riconosciuti dalla Commissione, viene meno la principale ragione ostativa eretta dalla commissione giudicatrice a fondamento del diniego di abilitazione al dott. OMISSIS”.
Pertanto, “in ossequio al principio di matrice civilistica dello utile per inutile non vitiatur, il giudizio collegiale va tenuto fermo per quanto riguarda l’avvenuto riconoscimento in capo al 9 ricorrente dei titoli di cui alle lettere a) ed f)” e, inoltre, “i titoli di cui alle lettere g) ed l) devono essere considerati posseduti dal dott. OMISSIS per effetto dell’accertamento compiuto dal Collegio con la presente sentenza, ragion per cui il medesimo supera il vaglio del possesso di almeno tre titoli ai sensi dell’art. 6, lett. a) D.M. n. 120/2016”.
Il motivo è pertanto fondato e deve essere accolto, dal momento che la Commissione valutatrice non ha tenuto conto degli accertamenti sopra citati ed ha ingiustamente negato al ricorrente il menzionato titolo sub g).
9. L’esito negativo dell’abilitazione è stato tuttavia determinato in via autonoma dalla valutazione della Commissione valutatrice sulle pubblicazioni del ricorrente, dal momento che i provvedimenti impugnati riconoscono comunque al candidato n. 3 titoli, sufficienti a ritenere soddisfatto il parametro dall’art. 5, comma 1, lett. b) del D.M. n. 120/2016 e pertanto il rinnovato giudizio è stato espresso anche sulla qualità delle pubblicazioni con gli esiti di cui si dirà a breve.
Neppure può dirsi che l’illegittimità riscontrata abbia viziato le successive valutazioni, posto che il giudizio e la relativa motivazione non hanno riguardato l’assenza del titolo citato.
10. Per ciò che concerne il rinnovo della valutazione relativa alla produzione scientifica, di cui ai motivi II e III del ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, le doglianze del ricorrente non sono fondate.
Infatti, la sentenza di questo Tribunale n. 14356/2019 non ha spogliato la nuova Commissione della possibilità di valutare la produzione scientifica del candidato ma ha invece affidato alla stessa lo svolgimento di una attività rinnovatoria della valutazione dell’intero profilo scientifico del candidato statuendo: “Con riferimento alle pubblicazioni, immotivatamente giudicate dalla commissione “per gli argomenti trattati e per la collocazione editoriale” non presentare “caratteristiche di originalità e innovatività”, in esecuzione della presente sentenza la valutazione del candidato dovrà essere rinnovata ad opera di una commissione in diversa composizione che il Miur dovrà nominare entro giorni 60 dalla notifica della presente decisione, e che avrà il compito di rivalutare il dott. OMISSIS alla luce dei principi – specie in ordine al livello delle riviste su cui ha pubblicato – più sopra enunciati.”.
Parimenti, alla stregua della menzionata sentenza n. 5196 del 2022: “Nel caso di specie, tenuto conto che il mancato conseguimento dell’ASN è basato esclusivamente sulla valutazione negativa delle pubblicazioni, pare opportuno che la rivalutazione delle stesse, conformemente a quanto indicato in questa sentenza, sia effettuata da una diversa Commissione, reiterando l’ordine rivolto al MIUR, già impartito con la sentenza da ottemperare (nel rispetto dei criteri e delle modalità sopra evidenziate), da svolgere nell’ulteriore termine di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di comunicazione o notifica della presente pronuncia.”.
Quest’ultima pronunzia reitera quindi il dictum della precedente.
12. Tuttavia, nella rinnovata valutazione i commissari, in effetti, riconoscono che il dott. OMISSIS “in riferimento al titolo 1 dell’Allegato A al D.M. 120/2016 è valutato positivamente poiché raggiunge due valori soglia (pubblicazioni=3 e h-index=2) e supera un valore soglia (citazioni=17) previsti dal D.M. 602/2016”; inoltre, sempre nella motivazione della rinnovata valutazione si legge che è stato riconosciuto che 4 delle pubblicazioni allegate dal candidato sono edite su riviste di fascia A, munite di impact factor.
Al tempo stesso la Commissione ha rilevato che dei quattro prodotti editi su riviste munite di impact factor, solo due rientrano nel novero delle riviste del settore concorsuale mentre le altre afferiscono ad altri settori concorsuali (Area 12 o area medica).
Nel giudizio si aggiunge che, a prescindere dalla sede editoriale e dal superamento degli indicatori di attività scientifica, i lavori prodotti dal candidato rivestono scarso rilievo scientifico essendo, per la maggior parte, di carattere sostanzialmente ricognitivo e insufficienti al fine di offrire elementi nuovi alla ricerca di settore.
Ne consegue che la Commissione, per il profilo in esame, non ha eluso o violato il giudicato, in quanto ha riscontrato gli accertamenti di cui alla sentenza n. 14356/2019, ossia le circostanze relative agli indicatori ed alla classificazione delle riviste scientifiche, oltre che all’impatto, ma ha valutato il livello e gli attributi delle pubblicazioni attraverso un’analisi dettagliata e analitica dei loro contenuti qualitativi assente nei precedenti giudizi.
13. Non sussistono nemmeno le denunziate illegittimità, giacché il rinnovato giudizio si è basato precipuamente sulla insufficiente qualità della produzione scientifica, e tale parte del giudizio non è stata contestata specificamente dal ricorrente.
In effetti, al punto III.4. del ricorso, ci si limita a sostenere che le pubblicazioni del candidato sarebbero già state considerate idonee ai fini dell’ASN, ma in realtà nelle precedenti pronunzie ci si era limitati a contestare la motivazione fondata (a) sullo scarso impatto e rilevanza delle riviste su cui erano stati pubblicati i lavori, e (b) sulla carenza di originalità ed innovatività dei temi trattati.
Ma un conto sono i temi trattati in una pubblicazione e la rispettiva sede altra cosa è la qualità della pubblicazione medesima.
Si tratta di concetti ben diversi.
Pur a voler considerare corrette le deduzioni del ricorrente con riguardo alle pubblicazioni n. 2, n. 5, n. 7, n. 9 e n. 10, in cui si mette in luce sostanzialmente la novità dei temi nelle stesse trattati, rimangono prive di censura specifica le seguenti motivazioni del giudizio negativo di ASN:
(i) nel lavoro n.1, è stato utilizzato un solo database per la ricerca bibliografica e non è chiaro se sono stati inclusi articoli pubblicati solo in lingua inglese o in tutte le lingue;
(ii) nel lavoro n.2, si riscontra buona originalità ed innovatività, ma la tematica non è stata particolarmente approfondita;
(iii) il lavoro n.3, non ha un carattere particolarmente innovativo e approfondimenti tematici dottrinari, ma soprattutto presenta diverse parti uguali con il lavoro n.7 pubblicato successivamente;
(iv) il lavoro n.4, non è particolarmente originale e innovativo, ed il questionario utilizzato non è validato e somministrato ad un campione non random di soli 72 soggetti, con solo un’analisi statistica bivariata e non un’analisi multivariata per correggere per potenziali variabili di confondimento;
(v) il lavoro n.7, non ha un carattere particolarmente innovativo e comunque presenta diverse parti uguali col n. 3;
(vi) il lavoro n. 8 è sintetico e non approfondito;
(vii) i lavori nn. 9 e 10 sono carenti di approfondimenti;
(viii) il lavoro n.11, non è stato possibile valutarlo in quanto è stato allegato solo l’indice;
(ix) il lavoro n.12 descrive un caso, con una limitata originalità e rilevanza scientifica.
Neppure sono state depositate in giudizio le pubblicazioni del ricorrente di cui si sostiene l’elevata qualità, e che comunque dovrebbero avere tale attributo, sicché non è nemmeno possibile un accertamento giurisdizionale, eventualmente mercé verificazione o CTU, di quanto asserito dal ricorrente.
Vale ulteriormente osservare che i nove punti motivazionali sopra indicati non erano già stati espressi nei precedenti giudizi di cui al provvedimento adottato dalla Commissione nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale recante giudizio di inidoneità del 7 novembre 2018 e di cui al provvedimento adottato dalla Commissione nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale recante giudizio di inidoneità del mese di luglio 2020.
Al contrario, si tratta di giudizi espressi precipuamente negli atti odiernamente impugnati, rispetto ai quali, come detto, manca una contestazione specifica ex art. 40, comma 1, lett. d) e comma 2 c.p.a..
14. Da quanto sopra consegue la infondatezza del ricorso, risultando dal quadro complessivo sopra tratteggiato la mancata dimostrazione da parte del ricorrente della maggiore plausibilità della sua tesi rispetto a quella della Commissione, nell’ambito del giudizio di discrezionalità tecnica effettuato da quest’ultima e non coperto, in quanto legittimamente diverso, nuovo e rinnovato, dalle precedenti pronunzie.
Anche a voler adoperare il criterio della manifesta irragionevolezza, occorre comunque riscontrare l’assenza di sufficienti elementi in tal senso addotti dal ricorrente.
Infatti, la circostanza che le pubblicazioni del ricorrente evidenziate al punto III.4 del ricorso siano intervenute su temi poco, o non ancora, arati dall’analisi scientifica non implica necessariamente che le stesse debbano essere ritenute di sufficiente qualità ai fini dell’ASN, trattandosi di questioni concettualmente diverse. Conseguentemente il profilo evidenziato dal ricorrente non dimostra la manifesta irragionevolezza della lamentata mancata attribuzione dell’ASN.
15. Del resto, la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare l’autonomia dei criteri di valutazione delle pubblicazioni “che devono essere tutti soddisfatti affinché la Commissione possa giustificare la formulazione di un giudizio positivo, non essendo possibile alcuna forma di compensazione tra i suddetti criteri (T.a.r. Lazio – Roma, sez. III bis, n° 5633 del 2019 e n° 5667 del 2021). Un ipotetico accoglimento delle doglianze relative agli altri criteri, dunque, non sarebbe comunque idoneo a determinare l’annullamento del provvedimento impugnato, essendo quest’ultimo autonomamente e sufficientemente motivato con il riferimento all’insufficiente innovatività e rigore metodologico delle pubblicazioni (cd. assorbimento per ragioni di economia processuale: cfr. Consiglio di Stato, Ad. Pl. n. 5 del 2015)”(e.g. Tar Lazio, sez. IV, 17 ottobre 2022, n. 13151).
16. Il quarto motivo, alla luce del respingimento del secondo e del terzo, è appena il caso di precisarlo, risulta anche esso infondato, oltre che logicamente assorbito, non potendosi riconoscere in sede giurisdizionale l’ASN nelle condizioni sopra tratteggiate.
17. Conclusivamente e complessivamente, confermando la conversione del rito, il ricorso va accolto quanto al primo motivo (e tale pronunzia può risultare comunque di interesse del ricorrente eventualmente per successive tornate abilitative), mentre va respinto in relazione ai restanti, in quanto
18. Vista la complessiva vicenda che ha interessato la richiesta di ASN del ricorrente anche nei precedenti passaggi giurisdizionali e la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa conversione del rito, lo accoglie quanto al primo motivo, lo respinge in relazione a tutti gli altri.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente FF
OMISSIS, Referendario, Estensore
OMISSIS, Referendario
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato il 28 maggio 2024