TAR Lazio, Sez. III ter, 5 giugno 2024, n. 11481

Il giudizio del Collegio dei docenti è connotato da discrezionalità tecnica

Data Documento: 2024-06-05
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Il giudizio del Collegio dei docenti è connotato da discrezionalità tecnica, per cui il provvedimento di non ammissione al secondo anno del dottorato di ricerca è sottratto al sindacato del giudice amministrativo, laddove l’uso del potere discrezionale non risulti caratterizzato da evidenti vizi di illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento.

Contenuto sentenza

11481/2024 REG.PROV.COLL.

06189/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6189 del 2023, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento, previa concessione delle opportune misure cautelari:

– del Verbale del Collegio docenti del 7.2.2023, con cui è stata dichiarata la non ammissione del Dott. OMISSIS al secondo anno del dottorato di ricerca;

– del Decreto Rettorale n. 247/2023 – Prot. N. 0010905 del 27.2.2023 – che ha recepito il verbale del Collegio docenti del 7.2.2023 rendendo efficaci gli effetti;

– di ogni altro provvedimento connesso, presupposto o conseguente ai provvedimenti già espressamente impugnati, ancorché se sconosciuti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e del Ministero dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 aprile 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. A seguito della selezione indetta dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” con Decreto Rettorale n. 2222/2021, il Dott. OMISSIS risultava vincitore con borsa di studio del dottorato di ricerca in “Teoria dei Contratti, dei Servizi e dei Mercati”, istituito presso il dipartimento di Management e Diritto della Facoltà di Economia. La borsa di studio era a valere sulle risorse destinate al Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” (PON), ai sensi del Decreto del MUR n. 1061 del 10 agosto 2021.

2. Il bando di selezione si chiude all’art. 15 (Norme finali e transitorie)con una disposizione generale di rinvio che richiama, per quanto non previsto e disciplinato nel presente bando, anche il Decreto Rettorale n. 1127/2016, recante il Regolamento per l’istituzione e l’organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca e al DM 1061 del 10/08/2021.

3. Il Decreto Rettorale n. 1127/2016 è stato sostituito dal D.R. n. 706/2022 (doc. 6 prodotto dal ricorrente), le cui disposizioni si applicano a “tutti i cicli attivi alla data del Decreto di emanazione del Regolamento e per i successivi” (art. 2 del D.R. 706/2022).

4. Per quanto di interesse ai fini della presente controversia, il D.R. 706/2022 in parola prevede che: (i) “Il Collegio delibera alla fine di ogni anno di corso l’ammissione degli iscritti all’anno di corso successivo o all’esame finale sulla base delle prove di esame eventualmente da questi sostenute e/o sulla base di particolareggiate relazioni sulla loro attività di studio e ricerca” (art. 6, comma 2, ultimo periodo); (ii) “Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l’anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal Collegio dei docenti, fermo restando l’obbligo della erogazione della borsa di studio a seguito del superamento della verifica. Il Collegio dei docenti comunica non oltre il 31 ottobre di ciascun anno all’ufficio competente l’ammissione o meno all’anno successivo di corso motivando debitamente l’eventuale esclusione dal corso” (art. 12, comma 1).

5. Il Dott. OMISSIS si immatricolava all’anno accademico 2021/2022 in data 3 febbraio 2022.

6. In data 11 luglio 2022, in qualità di vincitore del concorso da funzionario presso l’Avvocatura dello Stato chiedeva l’autorizzazione allo svolgimento di attività retribuita da lavoro dipendente, la quale veniva concessa dal Collegio dei docenti.

7. In data 6 ottobre 2022, la segreteria didattica della scuola di dottorato trasmetteva una comunicazione via e-mail ai dottorandi del XXXVII ciclo, con la quale li invitava a presentare il “report particolareggiato sull’attività di studio e ricerca svolto nell’anno accademico 21/22, con una descrizione dello stato di avanzamento dei lavori di ricerca”.

8. Con mail in data 24 ottobre 2022 il Dott. OMISSIS trasmetteva il report alla tutor prof. OMISSIS, la quale invitava l’attuale ricorrente a inviarlo “subito a OMISSIS e OMISSIS con me in copia, affinché io possa rispondere che per me è ok”.

9. Il Collegio dei docenti avviava il procedimento di annullamento dell’autorizzazione allo svolgimento di attività retribuita, che si concludeva con la revoca della stessa.

10. Il Dott. OMISSIS presentava richiesta di sospensione dalla frequenza del dottorato.

11. Con mail in data 23 gennaio 2023 la coordinatrice prof. OMISSIS invitava il Dott. OMISSIS alla trasmissione della rendicontazione annuale, cui faceva seguito il riscontro dello stesso in data 3 febbraio 2023.

12. La relazione del Dott. OMISSIS veniva esaminata in data 7 febbraio 2023 dal Collegio dei docenti, di cui sia la tutor prof. OMISSIS che la coordinatrice prof. OMISSIS erano componenti. In base a quanto illustrato dalla tutor prof. OMISSIS: (i) le attività “si sono interrotte nel mese di ottobre 2022”; (ii) “il dottorando è stato da subito coinvolto nella presentazione di un intervento attinente al diritto tedesco e al suo tema di ricerca nell’ambito di un seminario dottorale” (…). “Di ciò il dottorando dà conto nella sua rendicontazione, omettendo tuttavia di specificare che il suo intervento si è limitato, senza ulteriore originale apporto, ad una esposizione dei risultati sul diritto tedesco della più ampia ricerca svolta dalla Prof. OMISSIS e pubblicata nel volume (…), messa a disposizione del medesimo dottorando dalla tutor”; (iii) “Lo stesso è a dirsi dell’abstract presentato in tema di “inquinamento digitale”. (…) “In tale abstract, il dott. OMISSIS si è limitato ad esporre il contenuto di una conversazione tenuta con la stessa Prof. OMISSIS, senza nulla aggiungere quale riflessione personale o quale risultato di ricerca bibliografica”; (iv) “Non avendo ricevuto né una bozza di indice né un elenco bibliografico, (…) sul piano scientifico la valutazione del dottorando circa il lavoro di tesi può basarsi esclusivamente sulla rendicontazione finale dal medesimo presentata e messa a disposizione del Collegio nei giorni precedenti l’odierna seduta”; (v) “Entrando nel merito di quella parte della rendicontazione che riguarda il progetto di ricerca, (…) in essa il dottorando dimostra una scarsa consapevolezza di ciò di cui tratta”; (vi) il Dott. OMISSIS “Ha dimostrato gravi lacune nelle modalità di approccio epistemologico e nel ragionamento giuridico-interpretativo”; (vii) “mostra la grave assenza di una preliminare indagine ricostruttiva”; (viii) ha un “atteggiamento evasivo con tentativi continui di sottrarsi alle sollecitazioni di carattere scientifico”.

Inoltre, “La Coordinatrice, prof.ssa OMISSIS, in qualità di co-tutor, rileva di non essere mai stata contattata dal dott. OMISSIS per un confronto sul tema della ricerca né di aver ricevuto dallo stesso altro che non fossero le succinte relazioni bimestrali. Peraltro, invitato a partecipare alla riunione finalizzata alla discussione sullo stato di avanzamento del lavoro di tesi nel dicembre scorso, il dott. OMISSIS ha giustificato la propria assenza per ragioni di salute e si è rimesso alle relazioni già consegnate, perdendo l’ennesima occasione di un confronto costruttivo”.

Alla luce della rendicontazione presentata dal dottorando il Collegio dei docenti deliberava di non ammettere il dott. OMISSIS all’anno accademico successivo, “considerato che la rendicontazione non riporta alcun dato significativo relativo alle ricerche svolte, con particolare riferimento al lavoro di tesi, né riferimenti espressi ad ulteriori pubblicazioni scientifiche”.

Il Collegio riteneva di non doversi esprimere sulla richiesta di sospensione del dottorato, in quanto assorbita “dalla odierna delibera di mancata ammissione al nuovo anno accademico”.

13. Con D.R. n. 247/2023 si dichiarava la decadenza del Dott. OMISSIS dal dottorato e si sospendeva il versamento della borsa di studio, preannunciando il recupero dei ratei della borsa indebitamente percepiti.

14. Tali atti venivano impugnati con ricorso affidato ai seguenti motivi:

I. Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 del regolamento per i corsi di dottorato di ricerca. Illegittimità della richiesta della seconda rendicontazione annuale.

La seconda richiesta di rendicontazione annuale ricevuta dalla coordinatrice sarebbe priva di base normativa.

II. Eccesso di potere per contraddittorietà. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.

A fronte di due rendicontazioni annuali, che il ricorrente ritiene sostanzialmente identiche, vi sarebbe contraddittorietà tra il giudizio positivo espresso con riferimento alla prima dalla tutor e la valutazione negativa riguardante la seconda.

III. Eccesso di potere per arbitrarietà. Sull’assenza di qualsivoglia predeterminazione dei criteri valutativi.

L’Università non avrebbe predeterminato i criteri di valutazione del report annuale e le uniche indicazioni in merito proverrebbero dallo scambio di mail con la coordinatrice agli inizi del 2023.

IV. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria. Mancanza di proporzionalità. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.

La valutazione del Collegio dei docenti si fonderebbe su presupposti fattuali errati. L’esclusione basata sulla mancanza dell’“indice” e dell’“elenco bibliografico” non sarebbe proporzionata, non essendo stato attivato il soccorso istruttorio.

Il ricorso si conclude con la riserva di formulare domanda di risarcimento del danno e con la richiesta di tutela cautelare.

15. Si costituiva l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” a mezzo di propri legali per resistere al ricorso e depositava documenti.

16. Il ricorrente produceva memoria in vista della camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare.

17. Con ordinanza n. 2561/2023 veniva respinta la richiesta di tutela cautelare.

18. Parte ricorrente presentava istanza di prelievo.

19. In vista dell’udienza pubblica del 24 aprile 2024 il ricorrente depositava documenti e memoria difensiva. Le produzioni documentali includono la prova della restituzione dell’importo della borsa di studio, pari a euro 15.116,29, a seguito della nota di diffida e messa in mora dell’Ateneo. Nella memoria difensiva si chiede il risarcimento in via equitativa del danno curriculare, da perdita di chancee del danno all’immagine.

20. Faceva seguito lo scambio di repliche con l’Ateneo.

21. In data 23 aprile 2024 la difesa erariale si costituiva in rappresentanza dell’Ateneo, già costituito a mezzo dei propri legali, e del Ministero dell’Università e della Ricerca.

22. All’udienza del 24 aprile 2024 la causa veniva introitata ai fini della decisione.

DIRITTO

1. Il dottorato di ricerca è regolato dall’art. 4 della L. 210/1998, come modificato dalla L. 240/2010, che attribuisce ad un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottarsi su proposta dell’Anvur, la definizione delle modalità di accreditamento e la determinazione dei criteri sulla base dei quali i soggetti accreditati disciplinano, con proprio regolamento, l’istituzione dei corsi di dottorato.

2. Il decreto in argomento da ultimo adottato è il D.M. n. 226/2021, recante “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”, che conferma il rapporto tra normativa generale e regolamento di Ateneo delineato dal previgente D.M. 45/2013, facendo salva l’autonomia universitaria con riguardo alla disciplina delle ipotesi di esclusione dal corso.

3. Nell’esercizio della propria autonomia, l’Ateneo ha emanato il Regolamento per i corsi di dottorato di ricerca, D.R. 706/2022, ove si stabilisce che: (i) “Il Collegio delibera alla fine di ogni anno di corso l’ammissione degli iscritti all’anno di corso successivo o all’esame finale sulla base delle prove di esame eventualmente da questi sostenute e/o sulla base di particolareggiate relazioni sulla loro attività di studio e ricerca” (art. 6, comma 2); (ii) “Il Collegio dei docenti può escludere dal corso, con la decadenza dalla borsa di studio, i dottorandi che sospendano senza giustificazione l’attività di ricerca, di studio o la frequenza delle lezioni o dei seminari per un periodo superiore a trenta giorni ovvero i dottorandi che non conseguano risultati sufficienti o tali da non consentire il soddisfacimento delle condizioni fissate per il passaggio all’anno successivo. I dottorandi che non superino la verifica per il passaggio da un anno all’altro o l’ammissione all’esame finale decadono dal corso di dottorato con provvedimento rettorale” (art. 12, comma 6).

4. L’obbligo dei dottorandi di “compiere attività di studio e di ricerca nell’ambito delle strutture indicate dal Collegio dei docenti e/o dal Coordinatore” è ripreso dal bando del dottorato de quo(art. 12, comma 1).

5. Con il primo motivo di ricorso si sostiene che la seconda richiesta di rendicontazione annuale, ricevuta dalla coordinatrice del dottorato, sarebbe priva di base normativa.

Dalla lettura congiunta tra l’art. 12, comma 1 e l’art. 6, comma 2 del Regolamento per i corsi di dottorato di ricerca si evince che al Collegio dei docenti è attribuito il potere di verifica dei risultati dell’attività di studio e di ricerca dei dottorandi e che tale verifica ha ad oggetto “particolareggiate relazioni” presentate dagli interessati. Nel caso specifico, la trasmissione preliminare della relazione annuale alla tutor costituisce un adempimento non espressamente previsto e si inserisce nel contesto di carattere interlocutorio e collaborativo che caratterizza i rapporti tra tutor e dottorando, ove il primo svolge un ruolo di guida nei confronti dell’altro nell’ambito del percorso di studio e di ricerca, ruolo che, secondo buona fede, comprende anche la disponibilità a fornire le informazioni utili alla predisposizione della documentazione inerente al dottorato. In tale contesto si inquadrano le interlocuzioni tra il dott. OMISSIS e la prof. OMISSIS (doc. 16a e 16b prodotti dal ricorrente), consistenti in uno scambio di e-mail di carattere informale, con invito della tutor a trasmettere la relazione “subito a OMISSIS e OMISSIS con me in copia, affinché io possa rispondere che per me è ok”, ovverosia a formalizzarne la comunicazione.

Diverso è invece il tenore del successivo scambio di mail con la coordinatrice OMISSIS, dove ad una richiesta di carattere formale di quest’ultima segue il riscontro, parimenti formale, del dottorando.

Si osserva che il giudizio sulla relazione del dottorando rientra nelle attribuzioni del Collegio dei docenti e, pertanto, non può essere espresso dal tutor, il cui benestare di carattere informale riguarda le modalità di redazione della reportistica ai fini della successiva presentazione all’organo competente, senza valutazioni di carattere qualitativo in ordine al contenuto.

Il motivo è infondato.

7. Con il secondo motivo, parte ricorrente si duole del fatto che a fronte di due rendicontazioni annuali, che parte ricorrente ritiene sostanzialmente identiche, vi sarebbe contraddittorietà tra il giudizio positivo espresso con riferimento alla prima dalla tutor e la valutazione negativa riguardante la seconda.

Come illustrato nella trattazione del primo motivo, il tutor e il Collegio dei docenti sono titolari di attribuzioni differenti. Le interlocuzioni tra il tutor e il dottorando in merito alla presentazione della relazione hanno un contenuto informativo e collaborativo, non potendo sostituirsi il tutor al Collegio dei docenti nella valutazione dell’attività del dottorando finalizzata all’ammissione al successivo anno accademico. Nel verbale del Collegio dei docenti il tutor, che è uno dei componenti dello stesso, illustra la relazione e le caratteristiche dell’attività di studio e di ricerca svolte dal dottorando, restando riservata al Collegio dei docenti la valutazione finale sulla documentazione prodotta dal dottorando. Il tutor fornisce quindi una illustrazione della documentazione sottoposta all’esame dell’organo collegiale competente per la decisione. Questa distinzione di funzioni all’interno del procedimento di valutazione si evince dalle premesse che precedono il dispositivo di non ammissione, le quali tengono conto della relazione del dottorando e delle valutazioni espresse dalla tutor e dalla coordinatrice e precisano che il Collegio dei docenti ha considerato che “la rendicontazione non riporta alcun dato significativo relativo alle ricerche svolte, con particolare riferimento al lavoro di tesi, né riferimenti espressi ad ulteriori pubblicazioni scientifiche”.

Il giudizio finale di non ammissione è espressione della volontà dell’organo collegiale e consiste in un apprezzamento globale e sintetico delle attività svolte dal dottorando nell’anno accademico di riferimento.

Non è pertanto possibile ravvisare alcuna contraddittorietà tra il giudizio del Collegio dei docenti e il contenuto dello scambio di e-mail di carattere informale tra il tutor e il dottorando, poiché al tutor non è attribuita dal Regolamento di Ateneo la funzione di esprimere pareri preliminari sulla relazione annuale né di formulare una proposta sull’ammissione all’organo collegiale, che decide sulla base della documentazione prodotta dall’interessato.

Il motivo è infondato.

8. Con il terzo motivo parte ricorrente si duole del fatto che l’Università non avrebbe predeterminato i criteri di valutazione del report annuale e che le uniche indicazioni in merito proverrebbero dallo scambio di mail con la coordinatrice, avvenuto agli inizi del 2023.

Trattandosi del risultato di un giudizio globale e sintetico sulla qualità delle attività svolte dal candidato, il provvedimento del Collegio dei docenti è espressione della verifica del livello di maturità scientifica raggiunto dal dottorando.

La valutazione dell’attività di studio e di ricerca è funzionale a stabilire l’idoneità del candidato alla prosecuzione del corso attraverso l’ammissione al successivo anno accademico.

Il giudizio del Collegio dei docenti è connotato da discrezionalità tecnica, per cui il provvedimento impugnato è sottratto al sindacato del giudice amministrativo, laddove l’uso del potere discrezionale non risulti caratterizzato da evidenti vizi di illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento (TAR Lombardia, Brescia, n. 264/2020).

Il motivo è infondato.

9. Parimenti infondato è il quarto motivo, in base al quale la valutazione del Collegio dei docenti si fonderebbe su presupposti fattuali errati. La mancata produzione dell’“indice” e dell’“elenco bibliografico” non sarebbe proporzionata al provvedimento adottato in assenza di soccorso istruttorio.

Si osserva che il giudizio globale espresso dal Collegio dei docenti sulla rendicontazione non è limitato alla mancata produzione dell’indice e dell’elenco bibliografico da parte del candidato ma ha un ambito molto più ampio, riguardando l’assenza di dati significativi sulle “ricerche svolte, con particolare riferimento al lavoro di tesi” e di “riferimenti espressi ad ulteriori pubblicazioni scientifiche”. Una valutazione che involge la metodologia dell’attività svolta nel primo anno di corso e che è funzionale a stabilire se la maturità scientifica del candidato consenta l’ammissione all’anno accademico successivo.

La correttezza dei presupposti su cui si fonda il deliberato del Collegio dei docenti è desumibile dal verbale della seduta, nel quale è riportato che oggetto della valutazione è stata la rendicontazione presentata dall’interessato. In disparte la questione del rispetto dei termini di presentazione della documentazione, nel caso specifico eventuali integrazioni documentali da parte dell’interessato si sarebbero risolte in un aggravio procedimentale, essendo state rilevate dall’organo collegiale plurime criticità quanto alla metodologia osservata dal candidato, criticità poi confluite nel giudizio globale di carattere negativo sull’attività di ricerca espletata.

10. All’accertamento della legittimità degli atti impugnati conseguono, da un lato, la legittimità, in via derivata, della richiesta di restituzione dell’importo della borsa di studio e, dall’altro, l’infondatezza della domanda risarcitoria. Con riguardo alla restituzione della borsa, la nota trasmessa dall’Ateneo rappresenta un atto dovuto. La decadenza dal dottorato fa venir meno ex tuncil titolo della borsa di studio, in assenza del quale gli importi percepiti sono da qualificarsi come indebiti ai sensi dell’art. 2033 cod. civ.

11. In conclusione, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei rapporti con l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, mentre sono compensate nei confronti del Ministero dell’Università e della Ricerca in ragione del differente impegno difensivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, liquidate in euro 1.500 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge, mentre le compensa nei confronti del Ministero dell’Università e della Ricerca.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:

Omissis, Presidente

Omissis, Referendario

Omissis, Referendario, Estensore

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 5 giugno 2024