In materia di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall’acquisizione della notizia dell’infrazione (ex art. 55-bis, comma 4, del D.lgs. n. 165 del 2001), in conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte cost. (sentenza n. 310 del 5 novembre 2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell’ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una ‘notizia di infrazione’ di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione
Cons. Stato, Sez. VII, 7 giugno 2024, n. 5138
Decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare
05138/2024 REG.PROV.COLL.
00099/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 99 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via OMISSIS;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 maggio 2024 il Cons. OMISSIS e uditi per le parti gli avvocati OMISSIS e OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’originario ricorrente, -OMISSIS-e ordinario dell’-OMISSIS–OMISSIS- (d’ora innanzi -OMISSIS- o -OMISSIS–OMISSIS-), ha impugnato il provvedimento del -OMISSIS-, con il quale gli è stata irrogata, ai sensi dell’art. 10 l. 240/2010, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per un anno a far data dal 1° luglio 2023, con corresponsione di “un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, secondo quanto previsto dall’art. 82 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3”.
Il procedimento disciplinare è stato avviato dal Rettore ex art. 10, co. 2, l. 240/2010 in data -OMISSIS-, a seguito della ricezione di segnalazioni di alcune ex studentesse universitarie, con le quali il -OMISSIS-e avrebbe intrattenuto «intime e prolungate frequentazioni personali mentre seguivano il corso delle sue lezioni o preparavano sotto la sua supervisione la tesi finale presso l’-OMISSIS–OMISSIS-», avendo, almeno nei confronti di una di tali studentesse, «destinato […] elargizioni economiche (ad es. attraverso il pagamento di spese per viaggi e alberghi in sua compagnia e bonifici sul suo conto corrente) [e …] messo a disposizione abituale […] un ufficio dell’Ateneo presso -OMISSIS-, in violazione delle policy che disciplinano l’uso degli uffici da parte dei docenti» .
Con la contestazione disciplinare, che aveva ad oggetto la violazione di una serie di previsioni (artt. 2, 4, 6 e 15) del codice etico dei -OMISSIS-i e dei ricercatori, nonché del -OMISSIS- dell’ateneo è stata proposta l’irrogazione della sospensione annuale dal servizio e dallo stipendio.
Il 5 maggio 2023 il collegio di disciplina dell’-OMISSIS-, facendo seguito all’istruttoria in contraddittorio con il docente, ha espresso, ai sensi dell’art. 10, co. 3, l. 240/2010, parere favorevole in ordine alle incolpazioni e alla sanzione.
Il -OMISSIS- si è tenuta, ai sensi dell’art. 10, co. 4, l. 240/2010, la riunione del consiglio di amministrazione dell’-OMISSIS-, all’esito della quale è stata evidenziata la fondatezza delle contestazioni (riferibili all’art. 4 del codice etico e alle previsioni del -OMISSIS-), avendo l’appellato tenuto «un comportamento incivile e irresponsabile nei confronti di studentesse che si trovavano in una situazione di dipendenza relazionale nei suoi confronti, abusando del proprio ruolo accademico nell’-OMISSIS–OMISSIS-», nonché «un comportamento irrispettoso della funzionalità e del decoro degli uffici dell’-OMISSIS–OMISSIS-, utilizzandoli per finalità esclusivamente personali e comunque non ricollegabili a esigenze istituzionali», nonché avendo «danneggiato il decoro e la reputazione dell’-OMISSIS–OMISSIS-». All’esito della riunione il consiglio di amministrazione ha impartito al docente la sospensione dal servizio e dallo stipendio per un anno a decorrere dal 1° luglio 2023.
Impugnato il provvedimento il Tar per la Lombardia accoglieva i primi due motivi di ricorso ritenendo tardiva la contestazione disciplinare sul rilievo che l’-OMISSIS–OMISSIS- avesse esaurito il proprio potere attraverso un primo procedimento disciplinare informale, conclusosi con l’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, essendo l’-OMISSIS- incorsa in due decadenze sancite dall’art. 10 l. 240/2010, in relazione allo spirare del termine di centottanta giorni tra l’avvio del procedimento e l’irrogazione della sanzione e del termine di trenta giorni tra la conoscenza dei fatti e l’avvio del procedimento sanzionatorio.
L’-OMISSIS- appellava ritualmente la sentenza. Resisteva -OMISSIS-.
Con ordinanza n. -OMISSIS- il Consiglio di Stato sospendeva l’esecutività e l’efficacia della sentenza impugnata.
Giusta decreto presidenziale n. -OMISSIS- , nel contraddittorio delle parti il consigliere delegato ha provveduto agli incombenti di cui all’istanza 15.2.2024 dell’appellato.
All’udienza del 28 maggio la causa passava in decisione.
DIRITTO
1.Con il primo motivo di appello, articolato in tre distinte censure l’-OMISSIS- appellante deduce error in iudicando et in procedendo in relazione al primo motivo del ricorso (Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 5, della legge n. 240/2010; omessa pronuncia su eccezione processuale).
Deduce che con il primo motivo di ricorso al Tar aveva dedotto l’illegittimità della sanzione sotto un duplice profilo: (i) per violazione del principio del ne bis in idem; (ii) in via subordinata, per superamento del termine massimo di conclusione del procedimento dall’art. 10, comma 5, della legge n. 240/2010, fissato in 180 giorni.
Il Tar aveva ritenuto sussistere la violazione del termine di cui all’art. 10, co. 5, l. 240/2010 sul rilievo che “nonostante l’avvio del procedimento sia stato formalizzato il -OMISSIS-, ben prima, all’incirca a partire dall’autunno del 2022, il ricorrente è stato sottoposto ad accertamenti in ordine ai medesimi fatti che hanno portato all’irrogazione della sospensione disciplinare, accertamenti condotti dagli stessi organi implicati nel procedimento sanzionatorio. Attraverso il proprio agere ufficioso, l’-OMISSIS- ha eluso il termine perentorio di centottanta giorni per la durata massima del procedimento disciplinare e ha tradito la ratio della sua fissazione, cioè l’esigenza di non prolungare eccessivamente il procedimento sanzionatorio”.
Evidenzia l’erroneità della pronuncia che aveva affermato la violazione dei termini di cui all’art. 10, comma 5, l. n. 240/2010 sul presupposto che le interlocuzioni tra il Collegio di Disciplina e il -OMISSIS- -OMISSIS-, intervenute nell’intervallo di tempo ricompreso tra l’autunno del 2022 e la primavera successiva, dovessero essere inscritte in un procedimento disciplinare ‘ufficioso’.
Inoltre il Tar aveva ritenuto che l’-OMISSIS- avrebbe eluso il termine perentorio di centottanta giorni per la durata massima del procedimento disciplinare, travisando l’art. 10, comma 5, poiché il termine di 180 giorni ivi indicato non decorre dal ricevimento delle segnalazioni, bensì (come si evince chiaramente dal testo della disposizione) dalla “data di avvio del procedimento”.
Da ultimo il Tar non aveva riconosciuto l’acquiescenza di -OMISSIS- rispetto al metodo di conduzione del procedimento e, comunque, non aveva pronunciato sulla violazione del divieto di venire contra factum proprium.
2.Con il secondo motivo di appello l’-OMISSIS- deduce error in iudicando e in procedendo in relazione al secondo motivo di ricorso di primo grado (Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 5, della legge n. 240/2010; omessa pronuncia su eccezione processuale).
Espone che con il secondo motivo di ricorso di primo grado, aveva dedotto l’illegittimità della sanzione sotto l’ulteriore profilo che il Rettore dell’-OMISSIS–OMISSIS- non avrebbe osservato il termine (in tesi perentorio) di 30 giorni dalla conoscenza del fatto per l’avvio del procedimento disciplinare a suo carico e che il Tar aveva erroneamente accolto anche il secondo motivo di ricorso di primo grado, ravvisando la violazione del termine di trenta giorni per l’avvio del procedimento ex art. 10, comma 2, l. 240/2010.
Le censure, suscettibili di trattazione congiunta sono fondate.
Per comprendere meglio le ragioni della decisione è necessario ripercorrere i fatti di causa.
Nell’autunno 2022, il Collegio di disciplina riceveva delle segnalazioni relative a condotte del -OMISSIS- -OMISSIS- passibili di assumere rilevanza disciplinare.
Il 29 settembre 2022, (email del 29 settembre 2022) il presidente del Collegio di disciplina ha convocato l’appellante per un incontro informale e confidenziale con il collegio per discutere di lamentele concernenti una condotta inappropriata del docente. A fronte della richiesta di quest’ultimo di specificare cosa si intendesse con “condotta inappropriata” il presidente del Collegio di disciplina, con email del 3 ottobre 2022, dopo aver premesso l’intenzione di procedere in via informale, ha dato atto che l’-OMISSIS- aveva ricevuto multiple lamentele di ex studentesse, specificando che era stata già stata compiuta una prima istruttoria del caso, anche mediante l’ascolto delle segnalanti. Nella stessa mail il -OMISSIS- -OMISSIS- rassicurava il -OMISSIS- -OMISSIS- circa la natura informale dell’incontro del successivo 10 ottobre, nonché sull’assenza di un procedimento disciplinare avviato a suo carico (“Please, be reassured that our upcoming meeting will be completely informal and it does not mean that any disciplinary procedure has been started”).
Ne è seguita l’audizione del docente, dinanzi al collegio di disciplina, in data 11 ottobre 2022.
La riunione non è stata verbalizzata, ma è comprovata dall’email del presidente del Collegio, inviata al ricorrente lo stesso giorno, con il quale lo si ringrazia per l’atteggiamento cooperativo assunto alla riunione e gli si prospetta la programmazione di un ulteriore incontro (doc. 9 -OMISSIS-), nonché dalla risposta del docente che, il giorno successivo, ha chiesto di avere il testo dei codici universitari contenenti le prescrizioni in tesi violate (doc. 13 ricorrente).
In uno scambio di email intervenuto tra il 12 e il 13 ottobre 2022 (doc. 9), nel cui contesto il -OMISSIS- -OMISSIS- stigmatizzava atteggiamenti del -OMISSIS- -OMISSIS- di carattere dilatorio e scarsamente coerenti con l’impostazione informale delle interlocuzioni avute fino a quel momento, l’odierno appellato ribadiva non solo la propria disponibilità, ma anche il sostegno alla gestione informale della vicenda (così recita un estratto del testo originale in inglese del messaggio del -OMISSIS- -OMISSIS-: “For absolute clarity, I am extremely committed to the informal approach you set out (…). I truly appreciate your help in resolving this as quickly and informally as possibile”).
Successivamente, il 9 gennaio 2023, un altro membro del collegio di disciplina comunicava al ricorrente di aver programmato un incontro con il Rettore, chiedendo la disponibilità del docente a presenziare; ne è seguita una interlocuzione relativa alle possibili date in cui tenere la riunione (doc. 14 ricorrente).
Il 20 febbraio 2023 è stato lo stesso Rettore a scrivere al docente per informarlo che, in osservanza di un parere del collegio di disciplina, questi avrebbe dovuto partecipare a un incontro il 14 marzo 2023 (doc. 15 ricorrente, ove si legge: «due to the advice delivered by the Disciplinary Board for-OMISSIS- Faculty, your presence is urgently required at the Rector’s Office, on March 14, at 1:30 P.M.»).
Infine, secondo la convergente narrazione delle parti, alla programmata data del 14 marzo 2023 si è tenuta la riunione tra il docente, il Rettore e il collegio di disciplina.
A valle della predetta riunione, il Rettore si determinava nei trenta giorni successivi, con la nota del -OMISSIS- ad avviare il procedimento disciplinare a carico dell’appellato.
Con comunicazione prot. -OMISSIS- indirizzata al Collegio di disciplina dei docenti il Rettore dell’-OMISSIS–OMISSIS- disponeva l’avvio del procedimento disciplinare per cui è causa a carico del -OMISSIS- -OMISSIS-. I fatti ascritti al -OMISSIS- -OMISSIS- riguardavano la condotta disciplinarmente rilevante dell’avere intrattenuto prolungati rapporti intimi con studentesse dei propri corsi di laurea in potenziale violazione dei doveri previsti dagli artt. 2, 4, 6, 15 del Codice Etico dei Professori e dei Ricercatori-OMISSIS- (di seguito “Codice Etico”), nonché dal-OMISSIS- -OMISSIS-, adottato con Decreto Rettorale -OMISSIS- (di seguito “-OMISSIS-”).
Seguiva, l’11 aprile, a cura del competente Collegio di Disciplina, la comunicazione al docente circa l’avvenuta apertura del procedimento a suo carico e la fissazione per il 2 maggio successivo dell’audizione ai sensi dell’art. 20, terzo comma, del Codice Etico (doc. 4, fascicolo primo grado). In data 28 aprile, in vista della convocazione ricevuta formulava e inoltrava, per il tramite di propri legali, difese scritte e ai relativi contenuti alle quali rimandava interamente in sede di audizione (doc. 5).
Il 5 maggio, al termine della fase istruttoria del procedimento, il Collegio di disciplina redigeva il proprio parere vincolante e ivi concludeva che l’incolpato non avesse fornito elementi sufficienti a escludere la propria responsabilità disciplinare e, per l’effetto, proponeva l’irrogazione della “sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per dodici mesi” (doc. 6 fascicolo primo grado). Uniformandosi alla proposta dell’organo istruttorio, con delibera del -OMISSIS- (doc. 7), il Consiglio di Amministrazione comminava nei confronti del Prof. -OMISSIS- la citata sanzione disciplinare. L’-OMISSIS- comunicava quindi all’odierno appellato le deliberazioni assunte nei suoi confronti con nota del 29 giugno successivo.
Il Tar ha osservato “L ‘-OMISSIS- si è mossa al di fuori del quadro normativo previsto dall’art. 10 l. 240/2010 espletando una istruttoria de facto della condotta del docente, nel deliberato intento di non formalizzare le accuse e di gestire la vicenda internamente e in via confidenziale. Ebbene, con questo modus operandi, l’-OMISSIS- ha dato vita a un procedimento disciplinare ufficioso, durato pressoché sei mesi, avente ad oggetto le medesime condotte poi solennemente contestate al ricorrente con l’atto del -OMISSIS-, a seguito del quale il procedimento si è prolungato, questa volta in via formale, sino al -OMISSIS-. Per appurare la consistenza del quadro istruttorio anteriore e posteriore all’avvio del procedimento disciplinare formale, questo Collegio ha ordinato all’-OMISSIS- di depositare ogni documento rilevante in suo possesso. Dall’analisi della produzione è, per l’appunto, emerso che il materiale probatorio pervenuto all’-OMISSIS- alla fine dell’estate del 2022 (composto, essenzialmente, da messaggi privati tra le due studentesse coinvolte e tra queste e il -OMISSIS-e) è rimasto immutato nel tempo. Risulta, inoltre, che, nell’agosto del 2022, si sia tenuta una riunione telematica tra membri dell’-OMISSIS- e le due segnalanti, all’esito della quale – come osservato dal presidente del collegio di disciplina nell’email spedita al docente il 3 ottobre 2022 (doc. 12 ricorrente) – sarebbe maturata la convinzione della fondatezza delle narrazioni delle ex studentesse. In definitiva, già al termine dell’estate del 2022, l’-OMISSIS- era a conoscenza di tutti gli elementi fattuali necessari a muovere al docente una puntuale contestazione disciplinare, ma non l’ha fatto, nella speranza che la vicenda si risolvesse aliunde.
Ai sensi dell’art. 10, L. n. 240 del 2010: 1 Presso ogni -OMISSIS- è istituito un collegio di disciplina, composto esclusivamente da -OMISSIS-i universitari in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, secondo modalità definite dallo statuto, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.”2. L’avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all’irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall’articolo 87 del T.U. delle leggi sull’istruzione superiore di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta; 3. Il collegio di disciplina, uditi il rettore ovvero un suo delegato, nonché il -OMISSIS-e o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l’assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente; 4. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l’archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina; 5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio”.
Essendo per legge il Rettore l’organo titolare del potere di esercizio dell’azione disciplinare è solo dal momento in cui questi o il suo delegato ha avuto conoscenza dei fatti che può iniziare a decorrere il termine in questione.
Il Tar ha errato nel ritenere che il Rettore avesse avuto conoscenza dei fatti prima del 14 marzo 2023 sostanziandosi, il concetto giuridico di conoscenza, di due fondamentali elementi: l’esistenza di una notizia soggettivamente ed oggettivamente qualificata in quanto pervenuta nella disponibilità dell’organo preposto istituzionalmente all’avvio del procedimento disciplinare, e l’esistenza di una notizia il più possibile circostanziata, sia ai fini del consapevole esercizio dell’azione disciplinare da parte del suddetto organo, sia nell’interesse dell’incolpato al fine di garantirgli il pieno esercizio del diritto di difesa.
Deve con ciò ribadirsi il principio generale seguito dalla giurisprudenza amministrativa in tema di addebiti disciplinari, secondo il quale la formulazione dell’avviso di avvio procedimentale può richiedere integrazioni successive dopo la prima notizia, al fine di pervenire alla redazione del medesimo avviso in termini il più possibile articolati, con un sufficiente grado di completezza, chiarezza e coerenza.
Solo dal momento della chiara e precisa conoscenza dei fatti posti alla base dell’addebito è infatti possibile far decorrere il previsto termine di 30 giorni, per l’avvio del procedimento disciplinare perché, altrimenti, sarebbe impossibile apprezzare compiutamente i fatti stessi e quindi l’opportunità di dar avvio o meno al procedimento disciplinare stesso.
Anche in materia di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall’acquisizione della notizia dell’infrazione (ex art. 55-bis, comma 4, del D.lgs. n. 165 del 2001), in conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte cost. (sentenza n. 310 del 5 novembre 2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell’ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una ‘notizia di infrazione’ di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione (v. anche, Cass. 13 luglio 2020, n. 14886).
Un fatto è rilevante sul piano disciplinare soltanto se corredato da elementi narrativi e conoscitivi sufficientemente articolati, dettagliati e circostanziati in quanto “è a tutela dello stesso lavoratore evitare che vengano promosse iniziative disciplinari ancora prive di sufficienti dati conoscitivi; né risponde ad un’esigenza di economia ed efficienza dell’agire amministrativo l’apertura di procedimenti disciplinari in assenza di significativi elementi di riscontro della responsabilità”(Cass. n. 33236/2022).
Dunque, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la contestazione dell’addebito dal D.lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, comma 4, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l’ufficio competente abbia acquisito una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento mediante la contestazione, la quale può essere ritenuta tardiva solo qualora la P.A. rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere, sicché il suddetto termine non può decorrere a fronte di una notizia che non consenta la formulazione dell’incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l’addebito (Cass., n. 16706 del 2018).
La Corte di Cassazione, inoltre, ha ripetutamente affermato che, ai fini della decorrenza del termine per la contestazione dell’addebito, la contestazione essere ritenuta tardiva solo qualora l’Amministrazione rimanga ingiustificatamente inerte, e non proceda ad avviare il procedimento, pur essendo in possesso degli elementi necessari per il suo valido avvio, mentre il termine non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell’incolpazione, ma richieda accertamenti di carattere preliminare, volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l’addebito (Cass. n. 22075/2018; Cass. n. 12662/2019; Cass. n. 11949/2019; Cass. n. 22379/2022; Cass. n. 33236/2022).
E’ stato infatti ribadito il principio secondo cui ai fini di una contestazione disciplinare è necessaria una notizia “circostanziata” dell’illecito ovvero una conoscenza certa, da parte dei titolari dell’azione disciplinare, di tutti gli elementi costitutivi dello stesso (Cass. n. 9313/2021).
Anche alla luce di ciò, la “completa ed esauriente cognizione” richiesta dalla giurisprudenza amministrativa ai fini della decorrenza del termine per l’inizio dell’azione disciplinare, non poteva che derivare dalla formale trasmissione di tutto il materiale raccolto sulla base di questi specifici criteri, e quindi in data 14 marzo 2023 e non prima.
Se ne deve dunque concludere che il procedimento disciplinare originato da detta segnalazione e avviato, dopo apposita istruttoria, al Collegio di disciplina nella successiva data del -OMISSIS- sia stato assolutamente tempestivo.
Diventa, pertanto, irrilevante la discussione circa la natura ordinatoria o perentoria del termine per la contestazione degli addebiti, per la semplice ragione che nel caso di specie il termine è stato osservato: il Rettore ha avuto piena conoscenza dell’illecito in data 14 marzo 2023, all’esito della riunione con il docente e il Collegio di disciplina; il Rettorato ha comunicato all’interessato l’avviso di avvio del procedimento il successivo -OMISSIS- entro il previsto termine di 30 gg e il procedimento si è concluso nel giugno 2023 nel pieno rispetto del termine perentorio di 180 gg.
Siffatta interpretazione, oltre a essere conforme all’orientamento giurisprudenziale citato, è giustificata dal principio costituzionale di buon andamento e dal principio di efficienza dell’azione amministrativa, per cui non può pretendersi che ogni elemento di informazione, determini l’insorgenza della conoscibilità dei presupposti per procedere disciplinarmente.
Devono essere a questo punto esaminati i motivi assorbiti dal primo giudice e ritualmente riproposti.
3.Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduceva, in via subordinata, la violazione dell’art. 10 l. 240/2010 sub specie della competenza all’avvio del procedimento sanzionatorio; violazione artt. 10 bis e 21 octies l. 241/90 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.
Esponeva che l’art. 10, comma 2, L. 240/2010 individua nel Rettore la competenza all’avvio del procedimento disciplinare, da attuarsi attraverso la comunicazione della contestazione degli addebiti e la contestuale formulazione al Collegio di Disciplina dell’ipotesi sanzionatoria. Nella specie, in violazione di tale disposizione il procedimento era stato avviato dal Collegio di disciplina, il quale aveva formulato, contestato e comunicato la contestazione di addebiti, senza che il ricorrente avesse mai ricevuto prima altra contestazione da alcun altro soggetto.
3.1. La censura non è fondata.
Per quanto sopra esposto è stato il Rettore a promuove l’azione disciplinare: è agli atti di causa, infatti, la nota prot. -OMISSIS- con la quale il Rettore dell’-OMISSIS–OMISSIS-, nell’esercizio delle proprie funzioni, ha avviato il procedimento disciplinare per cui è causa a carico del -OMISSIS- -OMISSIS-.
4. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione del principio di legalità. Violazione della effettività della difesa. violazione del principio di specificità della contestazione. violazione del principio di immutabilità della contestazione. travisamento.
Espone di non aver mai avuto comportamenti inappropriati con i suoi studenti e che in una logica di correttezza, buona fede e di leale collaborazione, aveva chiesto al Collegio di Disciplina di precisare le contestazioni e di indicare le norme che si ritenevano violate senza ottenere informazioni circostanziate sui fatti.
4.1. Come è noto, in tema di sanzioni disciplinari, la contestazione dell’addebito ha lo scopo di fornire al lavoratore la possibilità di difendersi sicché la specificità della contestazione sussiste quando sono fornite le indicazioni necessarie ad individuare nella sua materialità il fatto nel quale il datore di lavoro abbia ravvisato la sussistenza di infrazioni disciplinari (cfr., ex multis, Cass., Sez. lav., 31/05/2022, n. 17597).
Nell’apprezzare la sussistenza del requisito della specificità della contestazione in sede giurisdizionale, pertanto, occorre verificare, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, se la contestazione offre le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati, tenuto conto del loro contesto, e verificare altresì se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato un’insuperabile incertezza nell’individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa.
Condivisibilmente, la giurisprudenza ha conseguentemente affermato che la completezza della difesa esercitata in sede di giustificazioni costituisce elemento sintomatico, concretamente valutabile, per ritenere provata la assenza di genericità della contestazione (ex multis, Cass., Sez. lav., 10/12/2021, n. 39397; id., 18/4/2018, n. 9590).
La contestazione disciplinare pertanto risulta strettamente funzionale all’esercizio del diritto di difesa.
Nel -OMISSIS- riportato integralmente nella comunicazione del Collegio di Disciplina al ricorrente dell’11 aprile successivo, sono descritte le condotte oggetto di accertamento disciplinare nei termini che seguono: “(i) Sono stati segnalati all’Ateneo i seguenti fatti e circostanze riguardanti la condotta che il -OMISSIS-, -OMISSIS-e ordinario afferente al -OMISSIS-, ha tenuto nello svolgimento dell’attività didattica e accademica presso l’-OMISSIS–OMISSIS-: egli ha intrattenuto con più studentesse intime e prolungate frequentazioni personali mentre seguivano il corso delle sue lezioni o preparavano sotto la sua supervisione la tesi finale presso l’-OMISSIS–OMISSIS-. Durante tali frequentazioni, il docente ha destinato ad almeno una di tali studentesse elargizioni economiche (ad es. attraverso il pagamento di spese per viaggi e alberghi in sua compagnia e bonifici sul suo conto corrente) e ha messo a disposizione abituale di almeno una di tali studentesse un ufficio dell’Ateneo presso l’edificio di via -OMISSIS-, in violazione delle policy che disciplinano l’uso degli uffici da parte dei docenti. (ii) I fatti e le circostanze innanzi descritti sono supportati dalla documentazione trasmessa dalle studentesse coinvolte, consistente in email, messaggi e foto scambiati – inter alia – tra il docente e le studentesse. Tali fatti e circostanze non sono stati smentiti dal docente, che ne ha però negato la rilevanza dal punto di vista disciplinare.
Considerato che (iii) La condotta del docente innanzi descritta è suscettibile di integrare una violazione dei doveri previsti dagli artt. 2, 4, 6, 15 del Codice Etico dei Professori e dei Ricercatori-OMISSIS- nonché dal-OMISSIS- -OMISSIS-, adottato con Decreto Rettorale -OMISSIS-, (…)”.
La condotta come contestata si sottrae, all’evidenza, alla censura di genericità e riassume la vicenda in modo da consentire i diritti di difesa dell’incolpato.
4.2. Passando alla censura relativa alla mancata tassatività delle norme regolamentari osserva il Collegio che l’art. 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che ha recepito il testo dell’art. 2, commi 4 e 5, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, esclude alcune categorie di dipendenti pubblici, in considerazione delle attività svolte o delle funzioni esercitate, dalla contrattualizzazione del rapporto di lavoro, stabilendo che le stesse rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti.
Tra di esse, anche i -OMISSIS-i e ricercatori universitari, per i quali la versione originaria del d.lgs. n. 29/1993, nel silenzio della legge delega, prevedeva un rinvio della privatizzazione”.
Solo in seguito l’art. 2, d.lgs. n. 546/1993, che ha inserito nel d.lgs. n. 29/1993 l’attuale comma 2 dell’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001, ha definitivamente escluso i docenti universitari dall’ambito di operatività della riforma.
L’esclusione viene ribadita dalla legge di riforma dell’-OMISSIS- del 30 dicembre 2010, n. 240 (riforma Gelmini), ed in particolare dall’art. 6, specificamente rubricato “stato giuridico” dei -OMISSIS-i e dei ricercatori di ruolo.
Il rapporto d’impiego dei docenti universitari non è pertanto soggetto all’applicazione né delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa né del d.lgs. n. 165/2001 ed è invece regolato dalle leggi speciali di diritto pubblico.
La sottoposizione al regime di diritto pubblico del rapporto di lavoro dei docenti universitari consente di configurare il provvedimento che irroga la sanzione disciplinare come atto di natura autoritativa, che deve contenere una dettagliata motivazione con la quale si esplicitano « i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione» ai sensi dell’art. 3, legge n. 241/1990. L’ulteriore conseguenza riguarda il fatto che l’impugnazione degli atti relativi al procedimento disciplinare dei docenti deve essere proposta secondo i vizi tipici degli atti amministrativi (violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere) davanti al giudice amministrativo (in sede di giurisdizione esclusiva).
Il sistema disciplinare di illeciti e sanzioni individuato dal legislatore per i docenti universitari è caratterizzato da un elevato grado di indeterminatezza ed elasticità: si tratta di un sistema di illeciti, molto diverso sotto questo aspetto dai codici disciplinari dell’impiego pubblico privatizzato e del settore privato, che prevede solo alcune clausole generali, quali la grave insubordinazione, l’abituale mancanza ai doveri di ufficio, l’abituale irregolarità di condotta, gli atti in genere, che comunque ledano la dignità o l’onore del -OMISSIS-e,
Nel quadro delineato si inserisce la innovativa previsione della legge n. 240/2010 relativa all’introduzione dell’obbligo per tutte le -OMISSIS- di adottare un proprio codice etico (art. 2, comma 4). Tale circostanza consente di attribuire alle disposizioni contenute nei codici etici delle -OMISSIS- carattere di giuridicità; i codici pertanto hanno valore non solo etico, ma anche giuridico e definiscono obblighi giuridicamente rilevanti per tutti gli appartenenti alla comunità universitaria (docenti, personale amministrativo, studenti), la cui violazione può assumere rilievo disciplinare. Per quanto concerne il contenuto dei codici, si osserva come la legge n. 240/2010 individua una serie di principi e valori per la redazione degli stessi (art. 2, comma 4, secondo periodo): il codice determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l’accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell’istituzione di appartenenza, e detta le regole di condotta nell’ambito della comunità. Le norme dei codici devono essere volte ad evitare forme di discriminazione e di abuso, nonché a regolare gli eventuali casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale.
Il codice etico delle università è in sostanza l’insieme di norme e principi che guidano il comportamento della comunità accademica all’interno dell’istituzione e nelle relazioni con l’esterno.
Nella specie sono state contestate all’appellato condotte ritenute suscettibili di integrare una violazione dei doveri previsti dagli artt. 2, 4, 6, 15 del Codice Etico dei Professori e dei Ricercatori-OMISSIS- nonché dal-OMISSIS- -OMISSIS-, adottato con Decreto Rettorale -OMISSIS-, (…)”.
Si riproducono le norme richiamate:
Art. 2 (Principi generali) I docenti e i ricercatori si impegnano a rispettare i principî generali stabiliti dall’-OMISSIS- dell’-OMISSIS–OMISSIS-, il quale è pubblicato sul sito Internet dell’Ateneo.
Art. 4 (Specifici doveri dei docenti e ricercatori di ruolo) 1. I docenti e i ricercatori di cui alle lettere a), b) dell’art. 1, comma 1, hanno specificamente il dovere di: a) essere presenti alle riunioni del Consiglio di Dipartimento e del Collegio dei Docenti, a meno che non abbiano preventivamente comunicato una giusta causa per la loro assenza; b) partecipare agli altri organi accademici o alle commissioni nei quali siano stati nominati o designati dall’-OMISSIS–OMISSIS-, ovvero dal MIUR, ovvero da altri Atenei per lo svolgimento di attività istituzionali rientranti nei doveri istituzionali connessi al ruolo pubblico; c) tenere un comportamento civile e responsabile nei confronti degli altri, in qualunque luogo o situazione essi si trovino; d) tenere un comportamento che rispetti la funzionalità e il decoro dei luoghi di lavoro, di ricerca e di studio.
Art. 6 (Molestie sessuali o morali) I docenti e i ricercatori hanno il dovere di astenersi da qualsiasi molestia sessuale o morale, ossia da qualsiasi comportamento che abbia un carattere oggettivamente discriminatorio o lesivo dell’altrui dignità personale e che sia indesiderato da parte di chi lo subisce.
Art. 15 (Libertà d’insegnamento e valori fondamentali) 1. Nell’esercizio della propria libertà di insegnamento, i docenti e i ricercatori si impegnano a promuovere il rispetto per i diritti fondamentali dell’uomo, la diversità, la libertà e la democrazia, nonché il rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione secondo i principî generali del Codice deontologico dell’-OMISSIS–OMISSIS-. 2. Si impegnano altresì a osservare scrupolosamente le Linee guida sulle responsabilità e i doveri dei docenti pubblicate nell’Agenda Docente per ciascun anno accademico.
Nella delibera assunta nella seduta del -OMISSIS- il Consiglio di Amministrazione della-OMISSIS- ha escluso la sussistenza di atti o comportamenti di molestia fisica o morale, di aver conferito vantaggi ad alcuna studentessa in esami di profitto, di laurea o nel percorso accademico: sono stati esclusi, inoltre, comportamenti discriminatori.
Si riporta, a tal fine, testo della delibera: “Il Consiglio ha d’altro canto ritenuto che: 4. non vi sia prova alcuna di molestie sessuali o morali nei confronti delle suddette studentesse, …; 5. Non vi sia prova alcuna che l’incolpato abbia influito o tentato direttamente di influire sulle valutazioni universitarie o sugli esiti del percorso accademico delle studentesse suddette; 6. Non vi sia prova alcuna che l’incolpato abbia tenuto comportamenti discriminatori nei confronti delle suddette studentesse”.
Come detto, la condotta contestata e accertata nei confronti dell’odierno appellato è consistita nell’aver intrattenuto relazioni di carattere intimo con delle studentesse, in costanza del rapporto di docenza, accompagnate da favori di vario genere (quale la messa a disposizione di aule dell’università riservate all’utilizzo dei docenti). Tale condotta è l’oggetto della sanzione disciplinare irrogata dall’-OMISSIS- ed essa è stata chiaramente enucleata fin dai primi atti istruttori del procedimento, sicché non è avvenuto alcun mutamento della contestazione disciplinare.
Il -OMISSIS- -OMISSIS- ha ammesso di aver avuto due relazioni con due studentesse maggiorenni (26 anni) e consenzienti. Con loro, prima con una (2017), poi con l’altra (nel 2022, a distanza di 5 anni), ha avuto una relazione genuina, come tale riconosciuta dalla -OMISSIS–OMISSIS-. A nessuna delle due studentesse ha attribuito vantaggi nel loro percorso universitario; nessuna delle due donne è stata vittima di un comportamento “indesiderato da parte di chi lo subisce”.
La condotta relativa all’avere intrattenuto relazioni con due studentesse non è, dunque, storicamente contestata, mentre ne è contestata la rilevanza disciplinare.
4.3. Il Collegio ritiene di soffermarsi sulla contestazione di cui al punto c) dell’art. 4 del Codice etico: “tenere un comportamento civile e responsabile nei confronti degli altri, in qualunque luogo o situazione essi si trovino” ….
La norma non tipizza i comportamenti che include nel divieto ma esplicita la sua funzione. Si proibisce ogni comportamento che integrando un rapporto docente discente, appare contrario ai principi di responsabilità e civiltà. L’-OMISSIS- nella specie ha ritenuto che stabilire ed intrattenere una relazione tipicamente interindividuale e personale, quale è quella di amore ed intima, tra docente e discente, sia contrario a tali principi.
4.4. Responsabilità, osserva il Collegio, è un termine che nella nostra cultura, non solo giuridica, caratterizza la consapevolezza delle conseguenze del proprio agire, Una consapevolezza che si storicizza e materializza a seconda dal tipo di dovere che grava sul soggetto obbligato. In questo caso è la consapevolezza delle conseguenze del proprio agire che grava sul docente nei confronti di uno studente (studentessa) per effetto dello stabilirsi di una relazione intima e tipicamente intersoggettiva.
La creazione del rapporto personale, nata nell’ambito della funzione magistrale, alla quale il -OMISSIS-e ha dato luogo la travolge.
La norma disciplinare non presuppone la irresponsabilità dell’allievo, né richiede se ne dimostri la debolezza o la sudditanza psicologica. Considera l’abbandono della funzione magistrale evidente nell’instaurarsi una relazione intima, per quanto libera, con la ragione della esistenza di una Scuola e di un rapporto tra essa ed il docente.
La mancanza di una tipizzazione della condotta tiene conto della ampiezza dei doveri didattici e dunque, della responsabilità che essa, appunto, impone.
Il rapporto intimo con lo studente dell’ateneo nel quale si esercita la funzione di docente, quali ne siano le specifiche modalità storiche, è mancanza disciplinare che integra una violazione di elementari doveri professionali.
4.5.E’ evidente che non si possono regolamentare i sentimenti di adulti consenzienti solo sulla base di un Codice etico.
Tuttavia, il dovere di responsabilità, come sopra delineato, imponeva al docente di dare quantomeno comunicazione formale delle relazioni con le studentesse, in modo da consentire all’Ateneo di adottare opportune misure per la tutela della propria immagine, per evitare sospetti di terzietà o di imparzialità o anche solo semplici pettegolezzi. Nella specie nulla di questo è avvenuto.
5. Con il quinto motivo dell’originario ricorso l’appellante deduceva difetto di istruttoria. violazione dell’art. 10, comma 3, l. 240/2010, dell’art. 20 del codice disciplinare e dell’art. 37 dello statuto della-OMISSIS-.
Esponeva che già il verbale del CdA rendeva evidente che il Collegio di disciplina non aveva condotto alcuna istruttoria nel corso del procedimento disciplinare in esame. In esso il Presidente del Collegio di disciplina ha esposto d’aver svolto la seguente attività: – in data 2 maggio 2023 hanno udito il -OMISSIS- -OMISSIS-; in data 5 maggio 2023, appena 3 giorni dopo, era stato già redatto il parere che proponeva la sospensione di 1 anno.
La censura non è fondata.
La cronologia degli eventi rilevanti esclude per tabulas la censura: il -OMISSIS-, con proprio decreto, il Rettore avviava il procedimento per cui è causa; il successivo 11 aprile, il Collegio di Disciplina comunicava all’incolpato l’apertura del procedimento a suo carico e la fissazione per il 2 maggio successivo dell’audizione ai sensi dell’art. 20, comma terzo, del Codice Etico; in data 28 aprile, il -OMISSIS- -OMISSIS- presentava difese scritte ai quali si rifaceva interamente, come si evince dal verbale dell’audizione del 2 maggio; il 5 maggio, al termine della fase istruttoria del procedimento, il Collegio di disciplina redigeva il proprio parere vincolante e ivi concludeva che l’incolpato non avesse fornito elementi sufficienti a escludere la propria responsabilità disciplinare e, per l’effetto, proponeva l’irrogazione della sanzione della sospensione “dall’ufficio e dallo stipendio per dodici mesi”; uniformandosi alla proposta dell’organo istruttorio, con delibera del -OMISSIS- il Consiglio di Amministrazione comminava nei confronti di -OMISSIS- la citata sanzione disciplinare, comunicata con nota del 29 giugno successivo.
Risulta pertanto evidente che l’istruttoria non si è svolta nello spazio compreso tra il 2 maggio (data dell’audizione) e il 5 maggio (data della formulazione del parere da parte del Collegio di disciplina). Nei fatti, l’istruttoria è iniziata il 7 aprile e si è conclusa il 5 maggio.
6. Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente deduceva eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità. manifesta irragionevolezza e illogicità, palese incongruità e abnormità. contraddittorietà. Violazione dell’art. 19 codice etico. Difetto di motivazione.
La censura non è fondata.
L’art. 19 del Codice Etico prevede: “1. Per quanto riguarda i docenti e i ricercatori di cui alla lettera a) dell’art. 1, la violazione di alcuno dei doveri previsti dal presente Codice di condotta può comportare la sanzione della censura scritta, ovvero, in proporzione della gravità della colpa, la sanzione della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio fino a un anno, ovvero della revocazione, ovvero della destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni”.
È quindi evidente che la sanzione della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio fino a un anno prevista, è da commisurare alla gravità della colpa. Gravità che nella specie è chiaramente individuata nella rottura, definitiva, del rapporto docente – discente e dalla sua evidente sottovalutazione per effetto dell’instaurarsi di altro tipo di rapporto, confliggente con la funzione della docenza.
Il docente è tenuto a relazionarsi agli studenti con la maturità di un soggetto chiamato a svolgere un fondamentale ruolo accademico. Instaurare una relazione sentimentale e sessuale con diverse studentesse, nel tempo, disvela una certa incapacità a isolare la sfera professionale da quella personale e la sfera etica da quella sentimentale. In ogni caso il docente aveva un preciso dovere di correttezza e responsabilità nei confronti del proprio datore di lavoro che doveva essere messo in condizioni di valutare la compatibilità di tali vicende private con il proprio ruolo istituzionale e di adottare, ove ritenuto utile, ogni possibile accorgimento al fine di tutelare l’-OMISSIS- ( ma anche le stesse persone protagoniste della relazione, per il vero) da possibili pettegolezzi, gossip, etc, in grado potenzialmente di ledere il prestigio dell’Istituzione, o sollevare dubbi sull’imparzialità e correttezza della medesima .
7. Con il settimo motivo di ricorso il ricorrente deduceva la mancata affissione del codice disciplinare. violazione dell’art. 7 della legge n. 300/1970 come richiamato dall’art. 22 del codice di comportamento.
Lamenta l’illegittimità del provvedimento per la mancata affissione delle norme di cui è stata accertata la violazione nei luoghi di transito dell’-OMISSIS-.
La censura deve essere disattesa.
Il Consiglio di Stato ha già affermato che lo “(…) lo statuto dei lavoratori, invocato dall’appellante (…), non è applicabile ai -OMISSIS-i universitari” (Cons. Stato, n. 9075/2010).
In ogni caso, alla questione dell’estensibilità o meno anche alle sanzioni conservative del principio secondo il quale in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al c.d. minimo etico o a norme di rilevanza penale, non sia necessario provvedere all’affissione del codice disciplinare, è stata data soluzione positiva anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Si è in proposito rilevato che in tali casi il lavoratore ben può rendersi conto, anche al di là di una analitica predeterminazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte del codice disciplinare, della illiceità e gravità della propria condotta (Cass. 13414 del 2013, n. 1926 del 2011, n. 17763 del 2004). Ed infatti «la funzione della pregressa previsione in un testo che sia affisso o pubblicato nelle forme del caso non è quella di fondare in assoluto il potere disciplinare, (…) ma è invece quella di predisporre e regolare le sanzioni rispetto a fatti di diversa caratura, la cui mancata previsione potrebbe far ritenere che la reazione datoriale risponda a criteri repressivi che inopinatamente valorizzino ex post e strumentalmente taluni comportamenti del lavoratore. Esigenza che non ricorre nei casi in cui la gravità derivi dal contrasto con il predetto “minimo etico”, proprio perché il lavoratore, come reiteratamente affermato da tale giurisprudenza sul lavoro privato, in tali evenienze, non può non percepire ex ante che il proprio comportamento sia illecito e tale da pregiudicare anche il rapporto di lavoro in essere». (Cass. 11120/2021).
Inoltre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare recante l’indicazione delle sanzioni e delle infrazioni equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro.
Nella specie tanto il codice etico che l’-OMISSIS- sono reperibili sul sito internet dell’-OMISSIS-, nonché sul portale intranet liberamente accessibile da parte dei docenti.
L’appello deve essere, pertanto, accolto e, in riforma della sentenza appellata, l’originario ricorso respinto
In considerazione della novità della questione trattata le spese processuali del doppio grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza appellata, respinge l’originario ricorso di primo grado, con salvezza degli atti impugnati.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell’interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2024 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere, Estensore
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato il 7 giugno 2024