Le Commissioni sono chiamate non solo a fissare criteri, parametri e indicatori, ma anche ad individuare la loro possibile incidenza ponderale. Criteri, parametri e indicatori sono fondamentali nel guidare il lavoro valutativo. Ma le loro incidenze ponderali ai fini del giudizio finale non devono diventare delle gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi. La previsione di un “peso” specifico per ogni criterio/parametro/indicatore (ammesso che sia possibile in concreto) porterebbe ad un automatismo assorbente e insuperabile che non necessariamente propizierebbe l’esito auspicato, ovvero l’individuazione del candidato migliore. Naturalmente questo non significa consegnare il lavoro delle Commissioni all’arbitrio. Ciò che i Commissari devono fare, una volta fissati criteri, parametri e indicatori, e la loro eventuale incidenza ponderale, è giustificare con una congrua motivazione la scelta finale così da far emergere in modo quanto più preciso ed esauriente possibile le ragioni della prevalenza di un candidato sull’altro.
Cons. Stato, Sez. VII, 4 giugno 2024, n. 5024
Gli indicatori non devono diventare delle gabbie meccanicistiche
05024/2024 REG.PROV.COLL.
01032/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2024, proposto da
Università degli Studi di -OMISSIS- (-OMISSIS-), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo, n. 101
nei confronti
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via dei Tre Orologi 12
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Prima) n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-, di -OMISSIS- e i rispettivi ricorsi incidentali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2024 il Cons. OMISSIS e uditi per le parti gli avvocati OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso del 22 luglio 2023 il dott. -OMISSIS- ha impugnato la procedura di chiamata per il reclutamento di un professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto per il settore concorsuale -OMISSIS- e, segnatamente, per il settore scientifico disciplinare -OMISSIS-, svolta mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 e conclusasi con la nomina e pedissequa integrazione nel servizio del dott. -OMISSIS-.
Con sentenza del 15 dicembre 2023, n. -OMISSIS-, il Tar ha annullato gli atti impugnati dal dott. -OMISSIS-accogliendo, due specifici profili contenuti nel secondo e nel quarto motivo di ricorso.
In particolare il Tar ha ritenuto fondata la seconda censura affermando l’illegittimità del modus operandi della Commissione, che ha conosciuto il nome dei candidati prima di predisporre il testo delle prove, ha redatto il testo di queste prevedendone una perfettamente aderente all’argomento della tesi di dottorato del candidato controinteressato, per poi attribuire allo stesso la possibilità di scegliere l’argomento a lui più confacente privilegiando, anziché l’estrazione a sorte dell’ordine di esame dei concorrenti, la loro chiamata in ordine alfabetico. Il Tar ha accolto anche la quarta censura affermando l’illegittimità della nomina dei membri della Commissione giudicatrice, avvenuta con decreto rettorale e non mediante sorteggio osservando che “l’Università, sebbene non fosse tenuta a prevedere il meccanismo del sorteggio nel Regolamento di Ateneo, tuttavia non ha poi indicato le ragioni per le quali in fattispecie ha ritenuto di non applicare il meccanismo del sorteggio, nonostante tale sistema di garanzia fosse stato già da qualche anno oggetto di un’espressa raccomandazione da parte di ANAC (nel PNA) e del MIUR (nell’atto di indirizzo n. 39/2018).”
L’Università degli Studi di -OMISSIS- appellava ritualmente la sentenza.
Resisteva -OMISSIS- il quale riproponeva il quinto e sesto motivo di ricorso, in quanto ritenuti assorbiti dall’accoglimento del secondo e quarto motivo e con appello incidentale censurava la sentenza nella parte in cui aveva respinto il primo e terzo motivo di ricorso.
Si costituiva -OMISSIS- il quale aderiva ai motivi di appello proposti dall’Ateneo e proponeva altresì appello incidentale.
All’udienza del 21 maggio 2024 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1.Con il primo motivo l’appellante principale deduce error in iudicando nella parte in cui il TAR ha ritenuto che la deliberazione ANAC n. 1208/2017 e l’atto di indirizzo MIUR n. 39/2018 definiscono come regola ordinaria il ricorso al sorteggio dei commissari con conseguente obbligo di motivazione del mancato ricorso al sorteggio.
Contesta l’interpretazione della deliberazione ANAC n. 1208/2017 e dell’atto di indirizzo MIUR n. 39/2018 perché: a) il sorteggio dei componenti della commissione non è raccomandato per le procedure attivate ex art. 18, lg. 240/2010, come è quella che ci occupa; b) il sorteggio non è, comunque, “ordinaria regola” a cui gli Atenei devono attenersi; c) conseguentemente, non sussiste un obbligo di “esplicitazioni delle ragioni” del mancato ricorso al sorteggio; d) l’Università ha, in ogni caso, applicato misure atte a prevenire paventati rischi corruttivi.
Il motivo è fondato.
La deliberazione n. 1208/2017 dell’ANAC suggerisce il ricorso al sorteggio dei commissari per “contrastare il diffuso fenomeno del «localismo» del reclutamento dei professori universitari, alimentato dal ricorso a procedure di chiamata riservate ai docenti interni all’ateneo, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240 del 2010”.
Nella specie quella che occupa è invece una procedura ex art. 18, lg. 240/2010, aperta a candidati esterni (sia -OMISSIS-che -OMISSIS-non erano incardinati nei ruoli dell’Università).
Inoltre, come già chiarito dal Consiglio di Stato (sez. VII, n. 7867/2022; 8100/2023), la delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, di approvazione del PNA 2017, costituisce, in forza di quanto stabilito all’art. 1, comma 2 bis, della L. 190/2012, “atto di indirizzo” per tutte le amministrazioni pubbliche indicate all’art. 1, comma 2, del D. L.vo 165/2001, e quindi anche per le istituzioni universitarie, “ai fini dell’adozione dei propri piani triennali anticorruzione”. Le misure ivi contenute sono indicate come “suggerite e non imposte”, ragione per cui “Rimane pertanto nella piena responsabilità delle amministrazioni individuare e declinare queste ed altre misure nel modo che più si attagli allo specifico contesto organizzativo, per prevenire i rischi corruttivi come identificati nel processo di analisi e gestione del rischio necessari per l’elaborazione dei PTPC“. Le varie misure indicate sono proposte come un elenco esemplificativo, e non tassativo, di “possibili” soluzioni alle problematiche rilevate ed analizzate dall’ANAC nel PNA, la cui adozione viene “raccomandata”. (Consiglio di Stato, sez. VII, n. 7867/2022).
Inoltre, anche senza considerare il dato testuale costituito dall’utilizzo del termine “raccomandazione”, la delibera suggerisce alle Università (pag. 64) di prevedere nei propri regolamenti le misure in discorso, con il corollario che, in mancanza del recepimento delle misure da parte degli Atenei, le stesse non possono trovare diretta applicazione per effetto della loro elencazione ad opera dell’ANAC; discorso analogo si può fare per l’atto di indirizzo del MIUR n. 39 del 14 maggio 2018, che in sostanza altro non fa che sintetizzare i contenuti della delibera dell’ANAC (v., per la formazione delle Commissioni, pag. 11 dell’atto), raccomandando alle istituzioni universitarie l’adozione di misure simili a quelle indicate dal PNA, nell’esplicitato intendimento di non interferire con l’autonomia statutaria ad esse riconosciuta (Consiglio di Stato, sez. VII, n. 7867/2022).
Ed invero, a fronte di simili previsioni, è evidente che le Università rimangono libere di adottare misure anche diverse, purché idonee a prevenire i rischi evidenziati dal PNA; l’atto del 14 maggio 2018 costituisce “atto di indirizzo” precisamente orientato nel senso che alle Istituzioni universitarie è implicitamente indicato, quale obiettivo da raggiungere, quello della concreta prevenzione dei rischi che il PNA indica come “rischi tipici” delle loro attività.
E ciò in quanto le Università devono poter godere di margini di autonomia nell’organizzazione dell’attività amministrativa: infatti, la libertà nella didattica e nella ricerca, garantita alle Università, è strettamente influenzata dalle risorse umane, finanziarie e strumentali di cui dispone l’ateneo, e tali risorse vengono appunto assicurate attraverso molteplici attività di carattere strettamente amministrativo.
Il Regolamento dell’Università di -OMISSIS- dispone che “La commissione è composta da tre professori di prima fascia appartenenti al medesimo settore concorsuale di cui almeno uno deve appartenere ad uno dei Settori scientifico disciplinari eventualmente indicati nel bando. Almeno due dei componenti debbono essere esterni all’ateneo…”.
La previsione regolamentare di “almeno due” commissari “esterni all’ateneo” porta ad escludere paventate pressioni indebite e rischi corruttivi collegati alla nomina di soli componenti interni e giustifica (implicitamente) il mancato ricorso al suggerito sorteggio dei commissari.
Nella specie, tutti i nominati commissari erano esterni all’Università di -OMISSIS- sicché sono state garantite idonee misure atte a prevenire paventati rischi corruttivi e non vi era obbligo di esplicitare ragioni che hanno indotto l’Ateneo a non ricorrente alla estrazione a sorte dei componenti, non prevista dal Regolamento di Ateneo.
2.Con il secondo motivo di appello l’Ateneo deduce error in iudicando nella parte in cui il Tar ha ritenuto lesivo del principio della par condicio la definizione del contenuto della prova orale dopo aver conosciuto i nominativi dei concorrenti, la mancata estrazione a sorte dell’ordine di esame dei concorrenti e la redazione di un testo di prova aderente all’argomento della tesi di dottorato di ricerca di uno dei candidati.
La censura è fondata.
La Commissione ha preso visione delle candidature in data 9 maggio 2023 quando erano già stati definiti i criteri di valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e della prova didattica nella seduta del 2 maggio 2023.
I candidati hanno potuto scegliere uno dei tre temi proposti, anche con eventuale possibilità di poter scegliere il medesimo argomento per la lezione. La Commissione aveva individuato tre argomenti per la prova didattica senza prevedere un meccanismo di eliminazione dell’argomento già scelto da un candidato, sicché il fatto che il dott. -OMISSIS-abbia scelto per primo l’argomento della prova didattica non altera la par condicio tra i candidati che avrebbero anche potuto scegliere la medesima traccia. Irrilevante è dunque l’ordine (alfabetico) con cui i candidati sono stati esaminati nella prova didattica.
Gli argomenti individuati dalla Commissione per la prova didattica, sono stati: emorragie intra-craniche; infarto del miocardio; neoplasie polmonari (come da verbale della terza seduta della Commissione).
I tre temi proposti dalla Commissione per la prova didattica erano dunque di portata generale, riguardavano temi generali in Anatomia Patologica tali da consentire ai candidati di esprimere le richieste capacità didattiche ed espositive.
Il curriculum vitae prodotto dal dott. -OMISSIS-riporta esclusivamente l’avvenuto conseguimento del “Dottorato di Ricerca in Patologia Oncologica e Fisiopatologia Rigenerativa Tissutale Umane, 7 aprile 2011 presso, Università di -OMISSIS-”. L’argomento della tesi di dottorato non è indicato nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae del candidato.
Come già evidenziato gli argomenti proposti erano di carattere generale e tali, quindi, da poter essere affrontati dai candidati, specialisti in Anatomia Patologica. Peraltro la prova didattica ha lo scopo precipuo non tanto di testare le conoscenze del candidato, ma di valutarne la capacità didattica ed espositiva.
Inoltre la Commissione ha comunicato in data 16 maggio 2023 le tracce e la convocazione per la prova didattica, che si è tenuta il giorno seguente, concedendo ai candidati, professionisti in possesso di abilitazione scientifica, l’eventuale tempo necessario per ragionare sul tema da esporre e, se necessario, di studiarlo ulteriormente.
La decisione TAR si basa su un presupposto di fatto errato confondendo, all’interno del concorso, la prova didattica eventuale, contemplata anch’essa nel Regolamento -OMISSIS-, all’art. 2 (combinato disposto dei commi 3, lett. b), e 4, lett. i)), oltre che nel bando di chiamata (artt. 1 e 6), con la prova orale di un comune concorso. Nel Regolamento, infatti, espressamente si prevede l’“eventuale previsione di una prova didattica per i candidati non già appartenenti ai ruoli universitari”, come nel caso di specie, in cui entrambi i candidati erano estranei alla docenza universitaria (seppur in possesso di abilitazione scientifica).
L’art. 18 comma 1 della legge n. 240/2010 rimette agli Atenei la regolamentazione delle chiamate dei professori. Il Regolamento -OMISSIS- prevede soltanto che la prova didattica sia subordinata all’eventualità che i candidati siano estranei alla docenza universitaria, e ne rimette il quando ed il quomodo alla Commissione valutatrice della singola procedura.
È del tutto logico che si conoscessero i nominativi dei candidati prima della predisposizione delle prove orali, perché qualora si fossero presentati candidati già in ruolo universitario, nessuna prova orale sarebbe stata da sostenere. Conoscere se i candidati fossero in ruolo era, pertanto, una informazione propedeutica alla predisposizione o meno della prova orale.
3. Passando ai motivi del ricorso introduttivo assorbiti, l’appellante incidentale -OMISSIS- ripropone il quinto motivo con il quale era stata dedotta la violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art.97 Cost., violazione degli artt.1 e 3 della legge 241/1990 e del principio di trasparenza e di imparzialità della Pubblica Amministrazione, violazione della lex specialisconcorsuale, violazione della normativa di regulation ANAC – l’eccesso di potere per manifesta illogicità, disparità di trattamento, conflitto di interessi per essere stati i membri della commissione a conoscenza dell’istanza di ricusazione, nonché per mancata astensione ai sensi dell’art.3 comma 7 D.P.R. 117/2000 per essere stato un commissario membro entro l’anno di una precedente commissione giudicatrice con partecipante il dott. -OMISSIS-.
Espone che aveva avanzato istanza di ricusazione, la quale era stata comunicata ai commissari i quali erano stati invitati dall’Ufficio Selezione e Sviluppo Risorse Umane a fornire chiarimenti. A seguito di istanza di accesso agli atti aveva appreso che nei chiarimenti forniti dai commissari erano contenute affermazioni che potevano essere qualificate alla stregua di inimicizia con conseguente obbligo di astensione.
In particolare nei chiarimenti era stato indicato come colui che adduce motivazioni che “sembrano assolutamente inconsistenti e prive di ogni fondamento logico” (prof. -OMISSIS-, condivise dalla prof.ssa -OMISSIS-), “inconsistenti” (prof.ssa -OMISSIS-) ovvero che “Ritengo che essere parte del Collegio Italiano dei Professori di Anatomia Patologica (CIPAP) non possa in alcun modo ritenersi ostativo e, anzi, mi chiedo qualora non se faccia parte come si potrebbe essere nel novero degli aspiranti Commissari? Probabilmente in candidato dovrebbe meglio informarsi e, in ogni caso, lascio al Magnifico Rettore ogni decisione a riguardo” (prof. -OMISSIS-).
Inoltre, ai sensi dell’art.3 comma 7 D.P.R. 117/2000, è fatto divieto ai professori di essere membri di un’altra commissione, per un periodo di un anno decorrente dalla data del decreto di nomina, per lo stesso settore scientifico-disciplinare (SSD) e per la stessa tipologia di valutazione comparativa: tale previsione era stata violata, poiché il prof. -OMISSIS- era stato membro di una precedente commissione nominata il 29 settembre 2022 in una procedura indetta presso l’Università -OMISSIS- per selezionare un professore ordinario nel-OMISSIS-, a cui lui stesso aveva partecipato.
Le censure non sono fondate.
Nei pubblici concorsi, per i componenti delle commissioni esaminatrici, l’obbligo di astenersi sussiste solamente in presenza di una delle condizioni previste dall’art. 51 del c.p.c., essendo vietata ogni estensione analogica. Ai sensi dell’art. 51, comma 2, c.p.c. la violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento può rinvenirsi laddove vi sia un potenziale conflitto di interessi per l’esistenza di una causa pendente tra le parti, o una di grave inimicizia tra di esse. Le ipotesi di ricusazione dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi universitari sono tassative e di stretta interpretazione; pertanto, non costituisce causa di incompatibilità nemmeno la circostanza che il membro di una commissione del concorso abbia espresso giudizio negativo nei confronti di un candidato, in occasioni e per fini diversi dal concorso, non rientrando tale ipotesi in quella di cui all’art. 51 n. 4 c.p.c. che si riferisce ai pareri espressi in ordine a questioni oggetto della pronunzia del giudice. La grave inimicizia deve riferirsi, infatti, a ragioni private di rancore o di avversione sorte nell’ambito di rapporti estranei ai compiti istituzionali, deve, trovare fondamento esclusivamente in rapporti personali ed estrinsecarsi in documentate e inequivocabili circostanze di conflittualità, nella specie non evincibili.
È infondata la lamentata violazione dell’art. 3, d.P.R. 117/2000 (divieto di far parte di commissione prima del decorso di un anno da precedente nomina a commissario in altra procedura di valutazione comparativa). L’art. 3 del d.P.R. 117/2000 si applicava alle procedure di valutazione comparative gestite dal MIUR a livello nazionale. Oggi, invece, si discute di una procedura gestita dall’Università in forza della lg. 240/2010 che rimette all’autonomia regolamentare degli Atenei la formazione delle commissioni. L’atto di indirizzo MIUR n. 39 del 2018 raccomanda e non impone agli Atenei di limitare l’incarico di commissario in un concorso a due procedure all’anno, purché si tratti di concorso locale (ossia bandito ex art. 24, comma 6, lg. 240/2010). La procedura in esame è stata bandita ex art. 18 della l. 240/2010 ed era aperta a candidati non in servizio presso -OMISSIS-; il professore -OMISSIS- aveva fatto parte di una sola commissione su Modena (l’altra lamentata partecipazione a commissione era presso il -OMISSIS-).
4.Con il riproposto sesto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.97 Cost., e della lex specialis concorsuale, l’eccesso di potere per manifesta illogicità e per motivazione falsa, perplessa e contraddittoria, l’eccesso di potere per falso supposto di fatto e travisamento dei fatti, irragionevolezza e manifesta disparità nei giudizi individuali e collegiali della prova didattica, nelle profilazioni curriculari, nelle valutazioni individuali e collegiali dei profili curriculari e nella valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca.
La censura non è fondata.
4.1. Le procedure che conducono alla chiamata di un professore vengono disciplinate dalle singole Università sulla base della propria autonomia regolamentare. La scelta normativa sul punto tende proprio a valorizzare l’autonomia universitaria così da concedere agli Atenei uno strumento utile, insieme ad altri, ad impostare la politica di reclutamento operata da ogni Università, politica che forma oggetto di possibile valutazione cui poi vengono ancorati i finanziamenti ministeriali.
Le procedure che si svolgono in sede locale mirano ad operare una valutazione comparativa tra candidati già in possesso dell’ASN per il settore posto a concorso, al fine di individuare il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto.
La valutazione è compiuta da Commissioni all’uopo nominate e composte da docenti in possesso di riconosciute competenze specifiche. La valutazione di un candidato è un atto opinabile. Affidarla ad una Commissione di competenti significa affidarsi alle persone che sono nelle migliori condizioni per compierla. Le valutazioni affidate alla cura dell’organo tecnico sono dunque vincolanti per l’Amministrazione che ha indetto la selezione in ordine ai giudizi tecnico-discrezionali formulati sui profili curriculari dei candidati. In altri termini, l’Amministrazione che ha bandito il concorso in linea generale non può legittimamente disattendere i risultati, ritualmente approvati, dell’attività valutativa della Commissione giudicatrice (Consiglio di Stato, sez. VI, 28/06/2016, n. 2855).
La valutazione dei candidati, del loro curriculum, delle pubblicazioni scientifiche e delle capacità didattiche deve avvenire sulla base di criteri, parametri e indicatori. Essi possono essere enumerati in maniera puntuale nei regolamenti approvati dalle singole Università oppure nelle delibere dipartimentali che chiedono il bando del posto o nei bandi stessi. Sono queste le ipotesi nelle quali gli Atenei dimostrano di voler adoperare in maniera penetrante uno strumento utile ad attuare le proprie politiche di reclutamento.
In altri casi, i regolamenti delle sedi universitarie affidano direttamente alle Commissioni il compito di definire criteri, parametri e indicatori. Anche in dette ipotesi, però, le Commissioni non dispongono di un potere totalmente discrezionale. Sia perché i regolamenti, anche se non dettano i criteri in maniera specifica, in molti casi chiedono comunque alle Commissioni di uniformarsi alla normativa vigente ovvero agli standard qualitativi riconosciuti a livello nazionale ed internazionale o, ancora, ai criteri e ai parametri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento e così via. Sia perché le Commissioni, essendo composte da persone che sono espressione dello specifico sapere disciplinare, operano al fine di riconoscere, nei candidati proprio gli standard metodologici e contenutistici della comunità scientifica di appartenenza.
La Commissione, anche quando le viene riconosciuto un ruolo significativo nella definizione dei criteri, non può comunque discostarsi da criteri e standard riconosciuti.
La valutazione dell’attività svolta dalla Commissione per giungere alla predeterminazione dei criteri deve essere operata non in maniera meccanica e formalistica, ma sulla base di una valutazione finalistica della ratio ad essa sottesa. Sicché, ove i principi di competenza e trasparenza non siano in concreto vulnerati, l’eventuale omessa predeterminazione delle suddette regole costituisce un’inosservanza meramente formale, inidonea a ridondare in vizio di legittimità della procedura selettiva.
L’importante è che i criteri individuati siano né vaghi né generici, ma idonei ad oggettivizzare, per quanto possibile, l’ampiezza della discrezionalità valutativa tipica di questo genere di selezioni, nonché a consentirne ex post la ricostruzione dell’iter logico seguito (Cons. Stato, Sez. VI, 14 gennaio 2021, n. 454).
Le Commissioni sono chiamate non solo a fissare criteri, parametri e indicatori, ma anche ad individuare la loro possibile incidenza ponderale. Si deve in ogni caso considerare che alle Commissioni si chiede di individuare il candidato migliore. Criteri, parametri e indicatori sono fondamentali nel guidare il lavoro valutativo. Ma le loro incidenze ponderali ai fini del giudizio finale non devono diventare delle gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi. La previsione di un “peso” specifico per ogni criterio/parametro/indicatore (ammesso che sia possibile in concreto) porterebbe ad un automatismo assorbente e insuperabile che non necessariamente propizierebbe l’esito auspicato, ovvero l’individuazione del candidato migliore. Naturalmente questo non significa consegnare il lavoro delle Commissioni all’arbitrio. Ciò che i Commissari devono fare, una volta fissati criteri, parametri e indicatori, e la loro eventuale incidenza ponderale, è giustificare con una congrua motivazione la scelta finale così da far emergere in modo quanto più preciso ed esauriente possibile le ragioni della prevalenza di un candidato sull’altro.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nel ritenere che le valutazioni della Commissione nell’ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione dell’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche. Si tratta di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l’aspetto più strettamente tecnico. Ciò significa che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo. Siffatto sindacato è a maggior ragione ammissibile quando, nell’ambito delle valutazioni dei candidati che hanno partecipato a concorsi universitari, vi siano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Ma tutte le volte in cui non emerge alcun vizio della logicità e della ragionevolezza, la motivazione espressa dalla Commissione, costituendo il frutto di discrezionalità tecnica, non può essere sostituita con il diverso avviso del giudice (Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 aprile 2022, n. 2598).
4.2. Tanto premesso e passando alle singole valutazioni l’appellante incidentale lamenta il mancato utilizzo dell’indice bibliometrico Impact factor rispetto alle 16 pubblicazioni presentate, che la commissione che non avrebbe tenuto conto della sua minore età anagrafica e del suo maggiore apporto individuale alle pubblicazioni presentate.
Le censure non sono fondate.
La Commissione, che doveva esprimersi rispetto all’idoneità a ricoprire un posto da professore ordinario senza comparare i due candidati, ha fissato i criteri di valutazione “nel rispetto degli standard previsti dalla normativa vigente” (art. 6 del bando) stabilendo quanto segue: “a) impatto della produzione scientifica complessiva; nell’ambito dei settori scientifico disciplinari in cui ne è riconosciuto l’uso a livello internazionale la commissione si avvale anche di indicatori di prestigio ed impatto”.
La Commissione ha applicato ad entrambi i candidati i medesimi criteri di valutazione “numero totale delle citazioni; numero medio di citazioni per pubblicazione; combinazione dei precedenti parametri atte a valorizzar l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili)”.
Com’è noto l’indice Hirsch è un indicatore bibliometrico riconosciuto a livello internazionale, sicché la censura è destituita di fondamento.
4.2. Con riferimento all’età accademica si osservi che sebbene l’età anagrafica dei due candidati è differente, l’età pubblicistica, cioè gli anni trascorsi dalla prima pubblicazione riportata, è la stessa essendo rinvenibile per entrambi una prima pubblicazione nell’anno 2007, sicché correttamente la Commissione non ha ritenuto di procedure ad alcuna normalizzazione.
Inoltre, il rapporto tra numero di citazioni totali e numero di pubblicazioni totali fornisce solo una indicazione della qualità media della produzione scientifica.
Nella specie è vero che il dott. -OMISSIS-ha 14 (indicati erroneamente in 15) lavori come primo autore e 1 come ultimo autore e il Dott. -OMISSIS- 9 lavori come primo nome e 7 come ultimo, tuttavia la Commissione ha valutato che le pubblicazioni del dott. -OMISSIS- “sono in maggior parte congrue con le tematiche del settore scientifico disciplinare” che esse “presentano un buon grado di originalità” e che “possono essere ritenute di qualità anche elevata in relazione allo specifico settore concorsuale” mentre le pubblicazioni del dott. -OMISSIS- sono “tutte …congrue con le tematiche proprie del settore scientifico disciplinare -OMISSIS-”, “mostrano un ottimo grado di originalità e possono essere ritenute di qualità elevata in relazione allo specifico settore concorsuale” .
Le affermazioni non sono illogiche alla luce dei criteri di valutazione che individuavano la coerenza con le tematiche del settore concorsuale, l’originalità, il rigore metodologico e il carattere innovativo.
4.3. Anche la partecipazione a comitati editoriali è stata oggetto di rilievo.
Si legge nei verbali: -OMISSIS-“è componente dell’editorial board di 6 riviste internazionali congrue con il SSD -OMISSIS- e svolge attività di revisione per 11 riviste internazionali, anch’esse congrue con il SS -OMISSIS-”; -OMISSIS-è “componente dell’editorial board di 10 riviste internazionali parzialmente congrue con il SS -OMISSIS-”.
4.4. Sulla eccessiva valorizzazione della capacità di attrarre finanziamenti e di gestione di gruppi di ricerca riconosciuta al dott. -OMISSIS-, la Commissione ha considerato soprattutto la responsabilità diretta degli stessi e in tal senso ha basato i propri giudizi sempre ai fini dell’eventuale idoneità come peraltro richiesto dai criteri di valutazione tra cui compare: “b: comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca e di attrarre finanziamenti competitivi”.
Il criterio non attiene alla valutazione delle pubblicazioni e della maturità scientifica di un candidato (ciò che ha ad oggetto l’ASN), ma di una valutazione nel cui contesto assume un peso rilevante alla capacità di attrarre fondi.
4.5. Irrilevante nella procedura concorsuale che occupa è il giudizio conseguito in sede di abilitazione scientifica nazionale, trattandosi di procedure differenti per metodo e per finalità.
4.6. La titolarità del brevetto del dott. -OMISSIS-è stata correttamente censita dalla Commissione rientrando tra i titoli valutabili anche “i. i risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione dei brevetti”.
Quanto alla mancata valutazione di alcuni riconoscimenti (“riconoscimento dell’American Academy of Dermatology”; “quello dell’Assessorato alle Politiche per la Salute della Regione Emilia Romagna …sotto forma di pubblico encomio”), gli stessi non sono stati considerati dalla commissione in quanto non assegnati su base comparativa.
La mancata valutazione del titolo della abilitazione scientifica nazionale in Scienze delle Professioni Sanitarie e Tecnologie Mediche è stata motivata “in quanto evidentemente incongruo e incoerente” con la procedura di cui trattasi (Anatomia Patologica)”.
4.7. Con riferimento all’attività didattica non tutti i titoli sono stati considerati singolarmente in quanto l’attività stessa è stata presa in considerazione nel suo complesso con riferimento non solo alla docenza, ma anche nella partecipazione agli esami di profitto e nell’attività di tutoraggio.
Premesso che la Commissione è tenuta ad una valutazione del candidato senza obbligo di verbalizzazione rispetto ad ogni singolo titolo valutabile, in ogni caso è stato tenuto conto dell’ampia attività didattica svolta dall’appellante (pag. 26 del verbale della commissione): Per quanto concerne l’attività didattica il dott. -OMISSIS-ha svolto attività di insegnamento nel corso di perfezionamento in “Tecniche Macroscopiche Istopatologiche in Anatomia Patologica” nell’anno accademico 206-2017; ha svolto attività di tipo seminariale nel Master di primo livello in “Tecniche Istopatologiche in Anatomia Patologica” nell’anno accademico 2019-2020 e nel Master di primo livello in “Tecniche Istopatologiche in Anatomia Patologica” nell’anno accademico 2021-2022; dal 2020 è titolare del modulo di docenza “Tecniche e Diagnostica Citopatologica” (2CFU, 16 ore) dell’insegnamento “Tecniche Diagnostiche di Anatomia Patologica” nel corso di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di -OMISSIS-; ha fatto poi parte del corpo docente della Scuole di Specializzazione in Chirurgia Orale e in Reumatologia per gli insegnamenti in Anatomia Patologica rispettivamente per gli anni 2020/2021 e 2021/2022; infine, il dott. -OMISSIS-ha partecipato con attività di tipo seminariale nell’ambito del Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento presso diversi Dipartimenti sempre dell’Università degli Studi di -OMISSIS- negli anni 2022 e 2023” (v. i titoli dichiarati dal -OMISSIS- a pag. 19 e 20, doc. 2 bis).
Lo stesso è avvenuto in relazione all’attività assistenziale svolta dal dott. -OMISSIS-, per la quale è stato espresso un giudizio ampiamente positivo ed esaustivo (pag. 26 e 27 del verbale).
Deve, tuttavia, osservarsi che la procedura per cui è causa non è una procedura per la copertura di incarico di primariato, ma per l’assunzione di un professore ordinario.
Sulla graduatoria di merito riformulata dall’appellante basti evidenziare che la commissione non doveva concludere con una graduatoria di merito, ma individuare una rosa di idonei e che l’appellante ha rideterminato i punteggi dei criteri di valutazione secondo il suo assunto sostituendosi, di fatto, a valutazioni discrezionali della commissione.
5.Con il primo motivo di appello incidentale il ricorrente deduce error in iudicando della sentenza di primo grado nella parte in cui rigetta il primo motivo di ricorso.
Lamenta che l’appellata sentenza era viziata nella parte in cui in motivazione si legge che “non può trovare positivo apprezzamento la prima censura, in quanto, seppur non priva di fondatezza, risulta essere stata tardivamente dedotta. Essa è, dunque, inammissibile anche se per motivi diversi da quelli dedotti dall’Università. Come messo in evidenza nel ricorso, sin dalla pubblicazione del bando era palese che lo stesso, così come costruito nel delineare la professionalità richiesta, avrebbe favorito un candidato con l’esperienza diversa da quella maturata dall’odierno ricorrente. Dunque, a prescindere dal fatto che non fossero ancora noti i nomi dei candidati, il ricorrente avrebbe potuto sin da subito avvedersi del fatto che sarebbe stato sfavorito e che, comunque, il profilo del professore di prima fascia da assumere fosse stato evidentemente e sostanzialmente modificato rispetto alla previsione del bando precedente.”
Evidenzia che con l’originario primo motivo aveva contestato la circostanza che il bando di concorso per la procedura selettiva in oggetto prevedesse che “l’attività scientifica farà particolare riferimento all’approfondimento della patologia dei trapianti e della citologia”, nonché la partecipazione e la promozione del professore “a progetti scientifici finalizzati alla transizione digitale con particolare attenzione per ciò che riguarda la digital pathology e l’applicazione di strumenti di intelligenza artificiale alla diagnostica anatomo-patologica”, così delineando un ambito operativo assai distante da quello originariamente previsto solo un anno prima per la medesima posizione professionale (cfr. All.ti nn. 14, 15, 17, e 18 del fascicolo di primo grado), nonché assolutamente alieno rispetto alla “mission” propria del dipartimento -OMISSIS-, anche in tal caso venendo in rilievo le pregresse esperienze professionali del dott. -OMISSIS-, calzanti rispetto all’oggetto dell’attività scientifica prefissata nel bando di concorso.
In sostanza il ricorrente aveva contestato la presunta idoneità del bando a consentire ab origine una corretta competizione, eccependo un suo presunto sbilanciamento sul profilo professionale del dott. -OMISSIS-: da qui l’onere d’immediato gravame evidenziato dal Tar.
La censura non è fondata anche se deve essere corretta la motivazione della sentenza.
Nell’ambito delle procedure selettive pubbliche l’onere di immediata impugnazione del bando è circoscritto al caso di contestazione di clausole escludenti, ovvero clausole riguardanti requisiti di partecipazione, mentre va escluso nei riguardi di ogni altra clausola che risulti dotata solo di astratta e potenziale lesività, ovvero la cui idoneità a produrre un’effettiva lesione può essere valutata unicamente all’esito della procedura, ove negativo per l’interessato (Consiglio di Stato sez. II, 8 aprile 2022, n.2634). La motivazione deve essere corretta dunque nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il motivo per mancata impugnazione immediata del bando in quanto le clausole oggetto della censura non erano escludenti.
Il motivo è comunque infondato.
Il ricorrente lamenta che in un precedente concorso indetto da -OMISSIS- nel 2021, per un profilo non sovrapponibile al presente, il vincitore era stato individuato nel prof. -OMISSIS-, il quale tuttavia aveva rinunciato al posto. Da tale vicenda il dr. -OMISSIS-trae oggi spunto per sostenere che “nonostante la vacanza primariale, l’Università non provvedeva a bandire una nuova procedura” e nonostante “fossero note” sia le criticità in essere nella Struttura sia “il fatto che in data 31/01/2022” il dott. -OMISSIS-aveva conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia.
Il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 15 novembre 2022 ha deliberato che il nuovo profilo di professore avrebbe dovuto dedicare “la propria attività scientifica, didattico formativa e assistenziale nel campo dell’anatomia patologica con specifiche competenze nei campi istopatologico, citopatologico, autoptico e biomolecolare”, e inoltre che “l’attività scientifica farà particolare riferimento all’approfondimento della patologia dei trapianti e della citologia. Il professore promuoverà e parteciperà a progetti scientifici finalizzati alla transizione digitale con particolare attenzione per ciò che riguarda la digital pathology e l’applicazione di strumenti di intelligenza artificiale alla diagnostica anatomo-patologica”.
Rientra nella piena discrezionalità dell’Ateneo l’impostazione della procedura di chiamata di cui all’art.18 comma 1 legge 240/2010 e nel formulare le specificità curriculari del candidato. Del tutto legittima, poi, è la scelta di ripensare il profilo di un concorso dopo che l’esito della prima procedura non aveva avuto gli effetti desiderati (per via della rinuncia del prof. -OMISSIS-).
6.Con il secondo motivo di appello incidentale l’appellante deduce error in iudicando della sentenza di primo grado nella parte in cui rigetta il terzo motivo di ricorso, con il quale deduceva “la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., violazione degli artt. 1 e 3 della L. 241/1990 e del principio di trasparenza e di imparzialità della Pubblica Amministrazione, violazione del principio di trasparenza di cui al D.P.R. 487/1994, del regolamento dell’Università degli Studi di -OMISSIS- per il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia mediante procedura di chiamata, di cui all’art. 18, all’art. 24 e all’art. 7 commi 5 bis, 5 ter e 5 quater della L. 240/2010 del 14/11/2022 per avere il rettore e il responsabile del procedimento omesso: A) di dare comunicazione e pubblicazione della composizione della commissione a seguito di istanza di ricusazione; B) di nominare i membri supplenti stante le rinunce delle prof.sse -OMISSIS-e -OMISSIS- e/o di richiedere al consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Materno-Infantili e dell’Adulto di indicare altri nominativi”.
La censura non è fondata.
6.1. Secondo l’art. 4 del Regolamento -OMISSIS-, il Rettore nomina tre membri effettivi e contestualmente due membri supplenti della commissione (doc. 14 del fascicolo -OMISSIS- nel giudizio di primo grado).
Il 25 gennaio 2023 veniva nominata la Commissione nelle persone di tre commissari effettivi (-OMISSIS-; -OMISSIS- e -OMISSIS-) e di due supplenti (-OMISSIS- e -OMISSIS-). Un commissario effettivo (-OMISSIS-) ed un commissario supplente (-OMISSIS-) avevano volontariamente rinunciato all’incarico; di diritto, pertanto, il primo veniva sostituito dal già nominato commissari supplente non rinunciatario (-OMISSIS-).
L’appellante lamenta la mancata comunicazione della “ricomposta commissione” (v. pag. 21 del ricorso). L’Università non era tenuta a comunicare la composizione della commissione a seguito delle rinunce, essendo la ricomposizione già prevista dal Regolamento. L’art. 4 del Regolamento prevede, infatti, che il Rettore nomina tre membri effettivi della commissione e “contestualmente” due membri supplenti. Poiché un commissario effettivo ed un commissario supplente avevano volontariamente rinunciato all’incarico; di diritto, pertanto, il primo è stato sostituito dalla già nominato commissaria supplente non rinunciataria. In sostanza, non c’è stata una “ricomposizione” della commissione senza la pretesa violazione dell’art. 4, comma 2 bis del Regolamento di Ateneo.
Il dott. -OMISSIS-ha ricevuto il decreto di rigetto dell’istanza di ricusazione prima di formulare istanza di accesso agli atti (come si evince dalla nota a firma -OMISSIS-, pag. 1, doc. 15). Il decreto rettorale di rigetto non è stato impugnato né vengono ora svolte censure allo stesso.
6.2. Nessun obbligo aveva l’Università di individuare nuovi supplenti.
Correttamente il Tar ha evidenziato che “la mancata designazione di membri supplenti rende impossibile il funzionamento della commissione in assenza di uno dei suoi componenti, ma non può automaticamente inficiare la legittimità della sua nomina”.
6.3. Come già evidenziato il Regolamento -OMISSIS- prevede che la prova didattica sia subordinata all’eventualità che i candidati siano estranei alla docenza universitaria, e ne rimette il quando ed il quomodo alla Commissione valutatrice della singola procedura.
È in ogni caso priva di fondamento la censura in forza della quale il ricorrente si duole di aver ricevuto l’invito a presentarsi a sostenere la prova orale, oltre il termine di venti giorni prima fissato dall’art. 6 d.P.R. n. 487 del 1994.
Nella specie il ricorrente non ha mosso alcuna tempestiva obiezione al riguardo e anzi ha partecipato alla prova senza muovere alcuna contestazione. La finalità della norma, essendo quella di preavvertire i candidati ai pubblici concorsi della data in cui si svolgerà la prova orale al fine di consentire loro di parteciparvi e non invece, quello di consentire agli stessi di disporre di un maggiore arco temporale per migliorare la preparazione, determina che la partecipazione al concorso senza obiezioni è idonea a dimostrare il raggiungimento dello scopo, ossia la ricezione della comunicazione dall’interessata, in tempi utili per sostenere la prova orale (Cons. St.2315/2009).
6.4. Entrambi i candidati, inoltre, hanno ricevuto la convocazione con le stesse modalità e tempistiche, sicché nessuna violazione della par condicio si è verificata.
L’accoglimento dell’appello principale e il rigetto dei motivi riproposti e dell’appella incidentale del dott. -OMISSIS-privano di interesse l’esame dell’appello incidentale del dott. -OMISSIS-.
In considerazione della complessità della procedura e della qualità delle parti, le spese processuali del doppio grado di giudizio ben possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, in riforma della sentenza impugnata accoglie l’appello principale di -OMISSIS-, respinge l’appello incidentale e i motivi riproposti di -OMISSIS-, assorbe la trattazione dell’appello incidentale di -OMISSIS-, e per l’effetto, respinge l’originario ricorso di -OMISSIS:
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle parti,
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2024 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, L’estensore
OMISSIS, Il Presidente
Pubblicato il 4 giugno 2024