Cons. giust. amm. reg. sic., Sez. giurisdiz., 3 giugno 2024, n. 427

Risulta affetta da illogicità e irragionevolezza la scelta di fissare un limite temporale alla valutabilità dei titoli

Data Documento: 2024-06-03
Autorità Emanante: Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana
Area: Giurisprudenza
Massima

Poiché l’attività di determinazione dei criteri non può ovviamente risultare arbitraria, dovendo essere finalizzata a garantire il perseguimento dell’interesse pubblico alla selezione del candidato migliore per ciò che concerne il possesso dei titoli professionali e di studio, risulta affetta da illogicità e irragionevolezza la scelta immotivata di differenziare la valutabilità di taluni titoli professionali, di studio o ricerca, facendo riferimento al criterio temporale.

Contenuto sentenza

00427/2024 REG.PROV.COLL.

00779/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 779 del 2023, proposto da
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato OMISSIS in Palermo, viale Libertà n. 171;

contro

Università degli Studi Palermo, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

nei confronti

OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato OMISSIS in Palermo, via Nunzio Morello n. 40;

per la riforma, previa sospensione dell’efficacia,

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 845 del 16 marzo 2023, resa tra le parti.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi Palermo e di OMISSIS;

Visto l’appello incidentale di OMISSIS e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 il Cons. OMISSIS e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

  1. Con ricorso dinanzi al TAR Sicilia l’odierna appellante principale ha esposto:

– di avere partecipato alla procedura selettiva indetta con decreto rettorale n. 2110/2021, prot. n. 46484 del 3 maggio 2021, dall’Università degli Studi di Palermo, per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3, lettera b), dell’art. 24 della legge n. 240/2010 – S.C. 05/B2 – “Anatomia Comparata e Citologia” – S.S.D. BIO/06 – “Anatomia Comparata e Citologia” – presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche;

– alla predetta procedura hanno partecipato soltanto due concorrenti, la dott.ssa OMISSIS e il dott. OMISSIS.

– con verbale n. 1 del 6 ottobre 2021, la Commissione giudicatrice stabiliva i parametri per la valutazione preliminare dei candidati e fissava i criteri di valutazione dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni, nonché i punteggi da attribuire ai candidati dopo la discussione, riservando alle pubblicazioni (come previsto dall’art. 7 del bando e dal Regolamento universitario per il reclutamento dei ricercatori) “non meno del 70% del punteggio massimo” (350 punti); quindi, considerato che i candidati erano in numero inferiore a sei, ai sensi dell’art. 7 del bando, dava atto di non procedere alla valutazione preliminare, ammettendo alla discussione orale entrambi i concorrenti;

– il 2 novembre 2021, la Commissione procedeva all’esame analitico dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati ai fini della discussione;

– in data 9 novembre 2021, aveva luogo la prova orale (di lingua inglese) e la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e, all’esito, la Commissione esprimeva il giudizio sulla prova orale e attribuiva i punteggi sui titoli e le pubblicazioni, tenuto conto della discussione;

– con decreto rettorale n. 5203/2021, prot. n. 120582 del 25 novembre 2021, venivano approvati gli atti della procedura selettiva e veniva dichiarato vincitore della selezione l’odierno appellato, con punti 286,2, mentre alla odierna appellante principale venivano attribuiti soltanto 277,5 punti.

  1. Con il ricorso di primo grado l’odierna appellante principale ha quindi chiesto l’annullamento del citato decreto rettorale (unitamente ai verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 6/10/2021, n. 2 del 2/11/2021 e n. 3 del 9/11/2021), articolando le seguenti censure:

1) “Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla causa tipica. Illogicità e arbitrarietà manifesta. Difetto di motivazione. Disparità di trattamento. ingiustizia manifesta”.

La ricorrente ha lamentato la illogicità dei criteri di valutazione dei titoli e dei curricula individuati dalla Commissione giudicatrice, nonché l’irrazionalità dei punteggi assegnati: in particolare sarebbe stata illogica la scelta di prevedere differenti finestre temporali (10 o 5 anni) in relazione alle attività valutabili, avendo determinato una “insensata differenziazione” contraddicente la finalità della procedura selettiva, oltre che una disparità di trattamento tra i due candidati;

2) “Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla causa tipica. illogicità e arbitrarietà manifesta. difetto di motivazione. Disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 2, lett. c), L. n. 240/2010, degli artt. 7 e 9 del bando e dell’art. 7, commi 4 e 5, del regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato”.

La ricorrente ha contestato la scelta dell’Amministrazione di riservare alla valutazione delle pubblicazioni un punteggio superiore al 70% (in particolare, l’attribuzione di un punteggio quasi pari al 90% per le pubblicazioni e solo il 10% ai titoli);

3) “Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla causa tipica. Difetto ed erroneità dei presupposti. illogicità e arbitrarietà manifesta. Difetto di motivazione. Ingiustizia manifesta”.

Secondo la ricorrente la Commissione avrebbe valutato per difetto titoli e pubblicazioni da lei stessa presentati e per eccesso titoli e pubblicazioni presentati dal controinteressato.

  1. Nel giudizio di prime cure si è costituita per resistere al ricorso l’Università di Palermo; si è altresì costituito il controinteressato il quale, con ricorso incidentale, ha impugnato gli atti della medesima procedura concorsuale, articolando la seguente censura: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.M. n. 243/2011 e dei criteri fissati dalla Commissione esaminatrice con il verbale n. 1 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del bando di concorso e degli artt. 7 e 9 del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato dell’Università degli Studi di Palermo”.

Secondo il ricorrente incidentale il criterio fissato, ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso, con il verbale n. 1 del 6 ottobre 2021 della Commissione, sarebbe stato ripetutamente violato con riferimento alle pubblicazioni presentate da entrambi i concorrenti alla procedura; in particolare alla dott.ssa OMISSIS sarebbero stati assegnati 2 punti in più, mentre al dott. OMISSIS sarebbero stati assegnati 4 punti in meno: se la Commissione avesse correttamente applicato i criteri da essa stessa stabiliti durante la prima riunione, il punteggio finale sarebbe risultato il seguente: per la dott. OMISSIS 277,5 – 2 = 275,5; per il dott. OMISSIS 286,2 + 4 = 290,2, con conseguente ulteriore incremento della differenza di punteggio tra i due candidati.

  1. Con la sentenza n. 845 del 2023 il TAR Sicilia ha respinto il ricorso principale e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale.
  2. Con l’appello principale in epigrafe, la dott.ssa OMISSIS ha censurato la sentenza di prime cure, riproponendo, con distinti motivi di gravame, le tre doglianze contenute nel ricorso di primo grado.

Con il medesimo appello ha proposto istanza di sospensione cautelare della efficacia della sentenza impugnata.

  1. Si sono costituiti per resistere all’appello principale sia l’Università degli Studi di Palermo (atto di mera forma depositato in data 15 settembre 2023, seguito da memoria di controdeduzioni in data 16 settembre 2023), sia l’appellato (memoria depositata in data 15 settembre 2023).
  2. Con ordinanza n. 327 del 26 settembre 2023 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare dell’appellante principale ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. e ha fissato l’udienza di merito del 7 febbraio 2024.
  3. Con atto depositato in data 3 novembre 2023 parte appellata ha proposto appello incidentale condizionato, riproponendo con tale mezzo le doglianze già articolate in primo grado con il ricorso incidentale dichiarato improcedibile dal TAR.
  4. In prossimità dell’udienza di merito, appellante principale e appellante incidentale hanno entrambi presentato memorie (il primo in data 5 gennaio 2024, il secondo in data 17 gennaio 2024) per illustrare le proprie rispettive tesi e replicare alle tesi avversarie.
  5. Alla udienza pubblica del 7 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

  1. Con il primo motivo di gravame, l’appellante principale, riproponendo nella sostanza la prima censura contenuta nel ricorso dinanzi al TAR, ha dedotto che la Commissione giudicatrice, con il verbale n. 1 del 6 ottobre 2021, ha fissato i criteri di valutazione dei titoli e del curriculumcon i relativi punteggi da attribuire ai candidati dopo la discussione, prevedendo differenti finestre temporali (di 5 o 10 anni) ai fini della valutazione dei titoli.

In particolare, ha stabilito che:

– l’attività di insegnamento è valutabile soltanto se svolta negli ultimi 5 anni, mentre la simmetrica attività di formazione se svolta negli ultimi 10 anni;

– l’attività di ricerca è valutabile se svolta negli ultimi 5 anni, mentre la partecipazione a congressi se svolta negli ultimi 10 anni.

Pertanto, deduce l’appellante principale, la decisione di primo grado che ha accertato la legittimità dei predetti criteri, argomentando dalla ampia discrezionalità riconosciuta dalla giurisprudenza alle commissioni esaminatrici nell’attribuire rilevanza ai titoli di un concorso pubblico, si palesa erronea, in quanto le finestre temporali censurate sono affette da irragionevolezza e illogicità, non rispondendo ad alcun criterio strumentale alla migliore e imparziale valutazione dell’esperienza curriculare e, focalizzando l’attenzione sulla specifica controversia, perché escludono dalla valutazione “una serie di titoli di sicura rilevanza ai fini della selezione, avvantaggiando a priori i candidati più giovani che presentano minore esperienza formativa e professionale”.

In altri termini, ad avviso dell’appellante principale, essendo la valutazione dei titoli ontologicamente legata alla verifica della complessiva esperienza formativa e professionale dei candidati, la stessa introduzione di finestre temporali contraddirebbe le finalità della selezione, non permettendo di valutare proprio quei titoli che, in quanto più datati, attestano la maggiore esperienza e professionalità del candidato che ne è in possesso.

Ha inoltre aggiunto l’appellante principale che non risponde a verità quanto statuito dal TAR in ordine all’ampio utilizzo nella prassi universitaria delle finestre temporali introdotte nel caso controverso, giacché, da un lato, i precedenti documentati in giudizio riguardavano esclusivamente selezioni indette dall’Università di Palermo, dall’altro la “Tabella 1 – valori soglia candidati – settori bibliometrici” allegata al D.M. 8 agosto 2018, n. 589 (applicabile alle selezioni finalizzate all’Abilitazione Scientifica Nazionale per professori di I e II fascia) si riferisce esclusivamente alle pubblicazioni, non ai titoli professionali.

  1. Il motivo è fondato nei termini appresso precisati.

12.1. Con il contestato verbale n. 1 del 6 ottobre 2021 la Commissione giudicatrice, in attuazione dell’art. 7 del bando di concorso (“Nella prima seduta la Commissione provvede a:…stabilire i criteri da utilizzare per l’attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione”), ha fissato distinte finestre temporali per la valutabilità dei seguenti titoli: eventuali attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero (art. 8, lett. a del bando), documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri (art. 8 lett. b del bando), organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi (art. 8 lett. f del bando) e relazioni a congressi e convegni nazionali e internazionali (art. 8 lett. h del bando).

In particolare, come puntualmente denunciato dall’appellante principale, per l’attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero è stata prevista la finestra temporale di 5 anni, per la documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri quella di 10 anni, per l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali quella di 5 anni e per l’attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali quella di 10 anni.

Nessuna finestra temporale risulta invece fissata per le pubblicazioni.

12.2. Ciò posto, per orientamento giurisprudenziale consolidato (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2023, n. 4879), anche presso questo Consiglio di Giustizia Amministrativa (cfr. C.G.A.R.S. 15 maggio 2023, n. 329), in materia di concorsi pubblici, le commissioni esaminatrici – le quali, in conformità con quanto previsto dal bando di concorso, sono tenute a elaborare specifici criteri per la valutazione dei titoli e per l’assegnazione del relativo punteggio – nella individuazione di detti criteri esercitano un’attività che può essere connotata in termini di discrezionalità tecnico -valutativa, sindacabile dal giudice amministrativo secondo i noti limiti della violazione delle regole procedurali o dell’eccesso di potere nelle varie ipotesi dell’errore sui presupposti o del travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza.

Nessun dubbio può pertanto esservi in ordine alla sindacabilità da parte del giudice amministrativo dell’esercizio del potere di fissazione dei criteri di valutazione dei titoli in una selezione pubblica come quella per cui è causa, ove il candidato ne denunci la manifesta illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza.

12.3. Risulta nella specie per tabulas che il giudicante di prime cure, pur formalmente evocando il suesposto orientamento giurisprudenziale, ha respinto il primo motivo del ricorso principale argomentando che “risulta decisivo rilevare che nessun arco temporale di riferimento è rinvenibile nelle richiamate fonti legislative e regolamentari che assegnano ogni determinazione al giudizio tecnico della Commissione alla quale pertanto nessun limite era imposto per la fissazione dei criteri di valutazione”, aggiungendo che le finestre temporali sono state applicate ad entrambi i candidati, di talché nessuna disparità di trattamento può essere nella specie contestata all’Amministrazione.

12.4. Tale conclusione non può essere condivisa dal Collegio.

12.5. A fronte della doglianza proposta dalla ricorrente principale di eccesso di potere per illogicità e arbitrarietà manifesta, oltre che per difetto di motivazione, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, è difatti evidente che il mero richiamo all’assenza di limiti nelle fonti legislative e regolamentari per la Commissione giudicatrice, oltre ad essere non pertinente, si traduce, nei fatti, nell’omesso scrutinio del proposto motivo di gravame.

Ed invero, nel caso controverso non era stato denunciato il vizio di violazione di legge, bensì quello di eccesso di potere, che avrebbe dovuto nella specie indurre il sindacato sulla legittimità dell’esercizio della discrezionalità da parte della Commissione giudicatrice nella determinazione dei criteri di valutazione dei titoli dei candidati e, segnatamente, nella fissazione di specifiche e differenziate finestre temporali per la valutazione di taluni titoli.

12.5. Del pari privo di pregio si palesa l’ulteriore argomento speso dal giudicante per escludere l’illegittimità delle finestre temporali differenziate, affermando che esse sono state applicate ai titoli di entrambi i candidati.

E’ difatti evidente che, a fronte di criteri denunciati come illegittimi dalla ricorrente principale, detta illegittimità non poteva essere esclusa in virtù della accertata applicazione dei medesimi criteri ad entrambi i candidati, essendo ovviamente possibile, ed anzi dedotto espressamente dalla ricorrente in corso di causa, che le distinte finestre temporali per talune categorie di titoli abbiano pregiudicato maggiormente la ricorrente rispetto al candidato risultato vincitore della selezione. E ciò in quanto una determinata finestra temporale avvantaggia o meno un candidato a seconda se sia o non sia in possesso di titoli rientranti nella finestra temporale indicata dalla Commissione.

12.6. Tanto premesso, rileva il Collegio che il verbale n. 1 del 6 ottobre 2021 della Commissione giudicatrice, nella parte recante la fissazione delle diverse finestre temporali per talune categorie di titoli, si palesa affetto dal vizio di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e arbitrarietà manifesta come puntualmente dedotto dall’appellante principale.

In particolare, in assenza di una seppure minima motivazione addotta dalla Commissione, non si comprende quale sia la ratio e la finalità di una differenziazione, tra 5 e 10 anni, del criterio di valutazione dei titoli: segnatamente appare incomprensibile perché per l’attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero è stata prevista la finestra temporale di 5 anni, così come per l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, mentre per la documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri quella di 10 anni, così come per l’attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali.

Poiché l’attività di determinazione dei criteri non può ovviamente risultare arbitraria, dovendo essere finalizzata a garantire il perseguimento dell’interesse pubblico alla selezione del candidato migliore per ciò che concerne il possesso dei titoli professionali e di studio, risulta affetta da illogicità e irragionevolezza la scelta immotivata, operata nel caso controverso dalla Commissione giudicatrice, di differenziare la valutabilità di taluni titoli professionali, di studio o ricerca, facendo riferimento al criterio temporale.

Ciò che in particolare nel caso di specie appare censurabile non è, di per sé, la fissazione di un limite temporale alla valutabilità dei titoli, bensì avere differenziato, avuto riguardo ad attività tutte riconducibili alla didattica e formazione, alla convegnistica e alla ricerca, in Italia e all’estero, tra titoli valutabili se acquisiti entro 5 anni ovvero nel termine più lungo di 10 anni.

Ciò appare particolarmente irragionevole ove si consideri che, ai sensi dell’art. 1 del bando e dell’art. 2 del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato dell’Università degli Studi di Palermo, la selezione aveva a oggetto un rapporto di lavoro finalizzato ad “attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizi agli studenti”, di talché una distinzione come quella introdotta nel verbale contestato dall’appellante principale, basata su finestre temporali eterogenee ma tutte riferite a titoli connotati da omogeneità, finisce con il tradire le stesse finalità della procedura selettiva, impedendo di pervenire alla migliore scelta per l’interesse pubblico perseguito dall’Amministrazione.

12.7. Deve essere inoltre aggiunto che, come condivisibilmente dedotto dall’appellante principale, essendo l’obiettivo dichiarato della selezione lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizi agli studenti, l’individuazione di una finestra temporale di soli 5 anni per le attività didattiche svolte in Italia o all’estero ovvero per l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali o internazionali contraddice apertamente il menzionato obiettivo, impedendo di valutare profili curriculari dotati di maggiore esperienza e, pertanto, astrattamente più idonei all’insegnamento e alla ricerca.

12.8. In definitiva, il primo motivo di appello si palesa fondato, essendo illegittima la previsione di finestre temporali differenziate tra attività omogenee, per le quali la Commissione giudicatrice avrebbe dovuto prevedere l’unica finestra temporale di 10 anni.

Per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado va accolto con conseguente annullamento in parte qua del verbale n. 1 del 6 ottobre 2021 e di tutti gli atti successivi della procedura selettiva indetta dall’Università degli Studi di Palermo con decreto rettorale n. 2110/2021, prot. n. 46484 del 3 maggio 2021.

  1. Si palesa invece infondato il secondo motivo dell’appello principale, con il quale parte appellante ha dedotto l’ulteriore profilo di illegittimità del verbale n. 1 del 6 ottobre 2021 nella parte in cui ha riservato alle pubblicazioni un punteggio complessivo di 311/350, pari all’88,9% del punteggio totale.

13.1 Osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 7 del bando e degli artt. 7 e 9 del Regolamento universitario per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, alle pubblicazioni doveva essere riservato “non meno del 70% del punteggio massimo”.

Pertanto, la soglia del 70%, in ossequio alla lex specialis della procedura selettiva configurava una soglia minima, non massima, alla quale la Commissione giudicatrice era ovviamente vincolata.

13.2. Ciò posto, il motivo di gravame non può essere condiviso dal Collegio, giacché – sebbene la scelta di riservare alle pubblicazioni un punteggio massimo superiore al 70% e pari all’89,9% risulti nella specie non motivata – come correttamente statuito sul punto dalla sentenza di primo grado, non è ravvisabile nella predetta percentuale alcun “irrazionale sbilanciamento” tra la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, essendosi la Commissione mossa legittimamente, in assenza di indici sintomatici del vizio di eccesso di potere, all’interno dei limiti di apprezzamento e valutazione tracciati dalla lex specialis.

  1. Quanto, infine, al terzo motivo dell’appello principale, con il quale parte appellante ha contestato singoli punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice a propri titoli e pubblicazioni, esso si palesa in parte inammissibile, in parte infondato.

E’ inammissibile nella parte in cui parte appellante lamenta la mancata valutazione di titoli a causa della illegittima finestra temporale di soli 5 anni (titoli da 52 a 55), poiché l’accoglimento del primo motivo di gravame comporta l’annullamento di tutti gli atti della procedura selettiva a partire dal verbale n. 1 del 6 ottobre 2021, con conseguente obbligo di rinnovazione degli atti stessi da parte dell’Amministrazione per dare attuazione alla presente decisione.

E’ comunque infondato per il resto, trattandosi di doglianza con la quale parte appellante intende sostituire proprie valutazioni a quelle della Commissione giudicatrice, rivendicando punteggi maggiori per i propri titoli e contestando i punteggi attribuiti alla appellante incidentale.

Come condivisibilmente statuito sul punto dal TAR, in assenza di profili di irragionevolezza e arbitrarietà evidenti, non è consentito al candidato a una procedura selettiva invocare la sostituzione del giudice amministrativo alla commissione di concorso nella attribuzione dei singoli punteggi ai titoli, al di fuori dei casi tassativi previsti dall’art. 134 c.p.a.

  1. Per gli identici argomenti che precedono in ordine al terzo motivo dell’appello principale, deve essere infine respinto l’appello incidentale.

Con esso l’appellante incidentale ha contestato specifici punteggi attribuiti ai propri titoli e ai titoli dell’appellante principale, invocando un intervento sostitutivo e correttivo del giudice amministrativo nel senso di aumentare il proprio punteggio (4 punti in più) e ridurre quello della controparte (2 punti in meno).

In assenza di profili di irragionevolezza e arbitrarietà evidenti la doglianza così formulata non può essere accolta.

  1. In conclusione, l’appello principale va solo parzialmente accolto nei termini suesposti, mentre l’appello incidentale va respinto in quanto integralmente infondato.
  2. In virtù della soccombenza reciproca le spese del doppio grado possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, così provvede:

– accoglie in parte l’appello principale e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla gli atti impugnati con il ricorso di primo grado nei termini indicati in motivazione;

– respinge l’appello incidentale;

– compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:

 

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere, Estensore

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, L’estensore

OMISSIS, Il Presidente

Pubblicato il 3 giugno 2024