Ai sensi dell’art. 6, comma 5, del d.m. 7 giugno 2012, n. 76, le commissioni esaminatrici possono discostarsi dai criteri e parametri disciplinati dal decreto, incluso quello della valutazione dell’impatto della produzione scientifica mediante l’utilizzo degli indicatori di attività scientifica, dandone motivazione sia al momento della fissazione dei criteri di valutazione dei candidati, sia nel giudizio finale espresso sui medesimi.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 10 gennaio 2017, n. 293
Abilitazione scientifica nazionale-Valutazione Commissione-Obbligo di motivazione
N. 00293/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03758/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3758 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Machi’ e [#OMISSIS#] Fiasconaro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Fiasconaro in Roma, viale Carso, 57;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., l’Universita’ degli Studi di Trento, in persona del rettore p.t., il Consiglio Universitario Nazionale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Picotti non costituito in giudizio;
[#OMISSIS#] Agnini non costituito in giudizio;
[#OMISSIS#] Gianolla non costituito in giudizio;
[#OMISSIS#] Benvenuti non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di I fascia per il settore concorsuale 04/A2 – Geologia strutturale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, dell’Universita’ degli Studi di Trento e del Consiglio Universitario Nazionale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 novembre 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e non uditi per le parti i difensori in quanto nessuno è comparso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente, dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], ricercatore di ruolo presso l’Università degli Studi di Palermo, ha partecipato alla procedura di abilitazione scientifica nazionale (ASN) – sia per il conseguimento delle funzioni di professore universitario di prima fascia che per quelle di seconda fascia – indetta con Decreto Direttoriale del MIUR n. 222 del 20 luglio 2012, in relazione al settore concorsuale 04/A2 (“Geologia strutturale e stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia “).
L’esito della procedura è stato favorevole al ricorrente soltanto per la II fascia, mentre il medesimo è stato considerato inidoneo al conseguimento delle funzioni di professore di prima fascia dalla stessa Commissione che, nel giudizio collegiale finale, con determinazione assunta all’unanimità dei propri componenti, mostra di avere ritenuto decisiva la circostanza che “il contributo del candidato non è tuttavia sempre riconoscibile” (cfr. giudizio collegiale, doc. 7 ric.). Nel medesimo giudizio collegiale si legge inoltre che “la produzione scientifica del candidato è discreta nell’ambito della biostratigrafia e paleontologia”.
Avverso il giudizio negativo in epigrafe il dott. [#OMISSIS#] ha proposto ricorso con atto notificato al MIUR in data 22.2.2014 e depositato il successivo 21 marzo, deducendo i motivi così rubricati:
Violazione dell’art. 3, comma 3, D.M. 7 giugno 2012, n. 76; dell’art. 4, comma 1, D.D. MIUR n. 222 del 20.7.2012; violazione del principio di trasparenza e imparzialità; eccesso di potere per arbitrarietà (il ricorrente si lamenta dell’omessa ponderazione preventiva tra i diversi criteri e parametri di cui al D.M. cit. che sono stati recepiti dall’Organo valutativo ma senza poi elaborare l’equilibrata attribuzione di un peso a ciascun criterio in rapporto agli altri, com’era invece richiesto, ad avviso del ricorrente, dall’art. 3, comma 3, D.M. cit.);
Carenza di motivazione; violazione sotto altro profilo dell’art. 3, comma 3, D.M. 76/2012 e dell’art. 4, comma 1, D.D. MIUR n. 222 del 20.7.2012 (in quanto non sarebbe stato definito alcun criterio volto ad identificare il contributo del singolo coautore nei lavori in collaborazione; in ogni caso, seguendo prassi editoriali consolidate, i nomi collocati in seconda posizione assumono un ruolo rilevante nel lavoro scientifico e il dott. [#OMISSIS#] occupava tale posizione in n. 8 opere, mentre in n. 5 ricerche era addirittura primo nome);
Eccesso di potere per travisamento dei fatti; violazione dell’art. 4, comma 4, D.D. MIUR n. 222 del 20 luglio 2012 (non sarebbero stati minimamente considerati dalla Commissione i titoli diversi dalle pubblicazioni; non è motivata la valutazione del contributo ai lavori collettivi in termini di “non riconoscibilità”; non sarebbe stato rispettato, pertanto, il principio del “motivato giudizio fiondato sulla valutazione analitica dei titoli posseduti e delle pubblicazioni scientifiche” di cui all’art. 4, comma 4, D.D. MIUR n. 222 del 2012);
Motivazione contraddittoria e/o insufficiente, sotto altro profilo; eccesso di potere per arbitrarietà (vi sarebbero stati gravi ed irragionevoli disparità di trattamento che avrebbero condotto alla non abilitazione di candidati che dimostravano elevatissimi indici di impatto della loro produzione scientifica nel settore di riferimento, a favore di altri candidati muniti di ben più modesti indicatori di produzione scientifica, ai sensi dell’Allegato A al D.M. n. 76/2012);
Eccesso di potere per irrazionalità e contraddittorietà; motivazione insufficiente e contraddittoria (si contesta la diversità di valutazione del ricorrente tra giudizi relativi alla prima e giudizi relativi alla seconda fascia: in questi ultimi, infatti, la Commissione ha ritenuto il contributo del ricorrente pienamente identificabile all’opposto di quanto ha ritenuto nei giudizi oggi impugnati, pur trattandosi, per la maggior parte, dei medesimi lavori).
Si è costituito il Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 2848 del 20.6.2014 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare del ricorrente, non ritenendola, al primo sommario esame, dotata del necessario “fumus [#OMISSIS#] juris”.
A seguito dell’istanza di autorizzazione appositamente proposta, con provvedimento presidenziale assunto in data 21.3.2016, il ricorrente è stato ammesso ad integrare il contraddittorio tramite la notificazione per pubblici proclami ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con le modalità meglio specificate nel provvedimento stesso. Con i documenti versati in atti in data 8.4.2016 parte ricorrente ha documentato l’esecuzione delle attività prescritte per l’integrazione del contraddittorio.
Alla pubblica udienza del 2 novembre 2016 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Al fine di verificare la fondatezza delle censure occorre descrivere, in sintesi, il quadro normativo che regola le procedure di abilitazione scientifica.
L’art. 16 della Legge n. 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”) ha istituito l’“abilitazione scientifica nazionale”, quale requisito necessario per la partecipazione alle procedure di accesso alla prima ed alla seconda fascia dei professori universitari.
L’abilitazione viene attribuita, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte dal candidato, con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso “sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro” (art. 16, comma 3, lett. a), L. n. 240/2010). Il D.M. n. 76 del 7 giugno 2012 definisce i suddetti criteri, parametri e gli indicatori di attività scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all’abilitazione, nonché le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e parametri indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
L’art. 3 del menzionato D.M. n. 76/2012 prevede che “nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5”.
Il successivo art. 5 che individua i criteri e i parametri per l’attribuzione dell’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, stabilisce che “nelle procedure di abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è volta ad accertare la maturità scientifica dei candidati, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca. Sono ulteriori criteri di valutazione la comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca, la capacità di attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualità di responsabile locale e la capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico. La commissione può stabilire, con le modalità di cui all’articolo 3, comma 3, di non utilizzare uno o più di tali ulteriori criteri in relazione alla specificità del settore concorsuale”.
Le commissioni, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del citato D.M. possono discostarsi dai criteri e parametri disciplinati dal decreto, incluso quello della valutazione dell’impatto della produzione scientifica mediante l’utilizzo degli indicatori di attività scientifica, dandone motivazione sia al momento della fissazione dei criteri di valutazione dei candidati sia nel giudizio finale espresso sui medesimi.
Alla luce di tali premesse meritano adesione le deduzioni svolte dal ricorrente nel secondo e terzo motivo di ricorso, secondo cui la Commissione è pervenuta ad una valutazione di non idoneità del candidato, senza indicare in modo adeguato le ragioni dello scostamento dal superamento delle mediane e, soprattutto, senza rendere intellegibili i motivi per cui ha ritenuto scarsamente significativo l’apporto individuale dell’odierno ricorrente nei lavori in collaborazione (aspetto del tutto assente nei giudizi relativi alla seconda fascia dove, al di là della comprensibile minore selettività dei criteri, sono state esaminati gli stessi lavori valutati anche per la prima fascia).
Nel caso di specie, dunque, la Commissione avrebbe dovuto indicare le ragioni per cui non ha concesso l’abilitazione all’interessato sebbene questi avesse superato le mediane nella misura richiesta (dal punto 3, lett. b) Allegato A D.M. 76).
Al contrario, tanto il giudizio collegiale quanto i giudizi individuali dei singoli commissari appaiono del tutto apodittici e non argomentati, impedendo ad un qualunque osservatore esterno di poter ricostruire gli elementi oggettivamente considerati e l’iter logico seguito dall’Organo collegiale, onde pervenire al diniego dell’abilitazione scientifica a professore di prima fascia.
L’unico elemento critico, infatti, sembra risiedere nella circostanza che “il contributo del candidato non è tuttavia sempre riconoscibile”, espressione alquanto generica e non verificabile la quale, peraltro, appare in contrasto con i dati oggettivi emergenti dall’elenco delle pubblicazioni sottoposte al vaglio commissariale (doc. 9 ric.) in cui, come rilevato dal ricorrente, si hanno n. 8 pubblicazioni in cui egli figura come “secondo nome” e n. 5 in cui è presente come “First Author”. Nello stesso tempo si osserva nei giudizi la presenza di un elenco parziale ed asettico degli altri titoli (diversi dalle pubblicazioni) su cui la Commissione omette ogni valutazione (sia in positivo che in negativo).
In conclusione, il giudizio collettivo (al pari dei giudizi individuali) è illegittimo in quanto fortemente carente sotto il profilo motivazionale e non in grado di raggiungere quei parametri motivazionali minimi imposti, per la specifica materia in esame, dall’art. 3 D.M. n. 76 del 2012 (secondo cui “la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5”) e, più in generale, dall’art. 3 della Legge nl. 241 del 1990.
I plurimi pregi del profilo dello studioso oggettivamente evidenziati dal curriculum, a partire dal dato dell’elevato livello degli indicatori di produzione scientifica conseguiti, che superavano le tre mediane di settore (come valorizzate dall’ANVUR), imponevano alla Commissione ben altro impegno nella stesura della motivazione sulla base della quale ha ritenuto di addivenire ad un giudizio negativo sulla qualificazione scientifica del candidato, ai fini dell’abilitazione alla I fascia.
Per quanto precede, ritenute assorbite le restanti censure articolate dal ricorrente, si ritiene che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento del giudizio valutativo formulato nei confronti del dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]. Nelle ipotesi, come quella in esame, in cui è attribuita all’Amministrazione un’ampia discrezionalità, è necessaria una ancor più rigorosa motivazione che dia conto in concreto degli elementi sui quali la Commissione ha fondato il proprio giudizio, in modo da comprendere quale sia stato l’iter logico seguito.
Il carattere assorbente dei motivi esaminati esonera il Collegio dal soffermarsi sulle ulteriori censure dedotte e consente di accogliere il ricorso con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia per il settore concorsuale 04/A2 (Geologia strutturale e stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia) e delle valutazioni operate dalla Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale in questione.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs. 104/2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo il ricorrente;
– ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
– compensa integralmente tra le parti le spese di causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 10/01/2017