Divieto di modifica dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove dopo la conoscenza del nominativo dei candidati

05 Settembre 2024

Con sentenza n. 2378 del 5 settembre 2024, il TAR della Lombardia ha stabilito che la Commissione non può modificare i criteri di valutazione dei titoli e delle prove dopo aver preso conoscenza del nominativo dei candidati.

Nel caso di specie, il ricorrente, pur avendo nelle more conseguito la qualifica di professore associato, dichiarava di avere interesse all’accertamento incidentale dell’illegittimità dei provvedimenti gravati, lamentando la violazione del principio in base al quale occorre procedere alla predeterminazione dei criteri di valutazione in una fase antecedente rispetto al momento conoscitivo degli elementi da giudicare.

Il Collegio meneghino ha accolto la prospettazione dell’accademico censurando l’operato dei commissari che avevano apportato dei cambiamenti ai criteri di valutazione dei titoli non solo dopo essere venuti a sapere i nominativi dei candidati, ma addirittura dopo avere già esperito la propria attività valutativa nella procedura successivamente revocata dal Rettore e finanche dopo che il ricorrente aveva notificato all’Ateneo un ricorso giurisdizionale.

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