L’art. 16, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilisce espressamente che le commissioni esaminatrici devono esaminare non solo le pubblicazioni scientifiche, ma anche i titoli e il contributo individuale alle attività di ricerca dei candidati.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 19 gennaio 2017, n. 905
Abilitazione scientifica nazionale - Analitica valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati
N. 00905/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04364/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4364 del 2014, proposto da:
sul ricorso numero di registro generale 4364 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] Finocchiaro, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Zanuttigh C.F. ZNTLRN46S46C758P e [#OMISSIS#] Cocozza C.F. CCZNTN71E29H703V, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, viale Angelico, 92;
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
dei giudizi d’inidoneità del ricorrente al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 12/F1 diritto processuale civile (bando 2012 – d.d. n. 222/2012);
del D.D. MIUR n. 233 dell’11.2.2013 e n. 510 del 25.3.2013 di nomina della Commissione;
dei Decreti del Presidente del Consiglio del 19.6.2013, 26.9.2013 relativi alla proroga dei lavori delle Commissioni nazionali;
dei Decreti del Direttore Generale MIUR n. 1263 del 28.6.2013 e n. 1767 del 30.9.2013;
del d.P.R. n. 222 del 2011 e del D.M. n. 76 del 2012 (nei limiti di quanto indicato in ricorso);
di tutti i verbali delle riunioni della Commissione;
degli atti connessi, presupposti e conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e udito l’Avv. L. Zanuttigh per il ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, all’esito della procedura concorsuale per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a professore di II fascia, nel settore concorsuale 12/F1 (Diritto processuale civile), è risultato non idoneo.
Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto impugnazione deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 16, l. 30 dicembre 2010, n. 240; dell’art. 8, commi 4, 7 e 8 del d.P.R. 14 settembre 2011, n. 222. Sviamento di potere;
2) Violazione dell’art. 16, comma 3, lett. a), l. 30 dicembre 2010, n. 240, degli artt. 4 e 8 del d.P.R. 14 settembre 2011, n. 222; artt. 3 e 5, d.m. 7 giugno 2012, n. 76; art. 4, decreto direttoriale 20 luglio 2012, n. 2; Violazione dei criteri e parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche approvati dalla commissione giudicatrice nella seduta del 22 aprile 2013. Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di imparzialità. Difetto di istruttoria, illogicità, insufficienza ed errore della motivazione;
3) Violazione degli artt. 16, comma 3, lett. a), l. 30 dicembre 2010, n. 240; artt. 4 e 8, d.P.R. 14 settembre 2011, n. 222; artt. 3 e 5, d.m. 7 giugno 2012, n. 76; art. 4, decreto direttoriale 20 luglio 2012, n. 222. Violazione dei criteri e parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche approvati dalla commissione giudicatrice nella seduta del 22 aprile 2013. Eccesso di potere per illogicità, erroneo apprezzamento dei presupposti di fatto contraddittorietà e insufficienza della motivazione.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.
Con ordinanza n. 3400/2014 del 16 luglio 2014 è stata respinta la domanda cautelare.
Il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 71 bis del d.lgs. 104/2010 (secondo il quale “A seguito dell’istanza di cui al comma 2 dell’articolo 71, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata”), la definizione del ricorso mediante sentenza in forma semplificata facendo riferimento ad anche alcune censure positivamente delibate dal Tribunale in alcuni precedenti.
Al termine della camera di consiglio il collegio, ravvisati i presupposti per poter definire la controversia con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a. (come anticipato alle parti in camera di consiglio), ha trattenuto il ricorso per la decisione.
Con il ricorso in esame in esame il dott. Finocchiaro ha impugnato l’esito del concorso per l’abilitazione nazionale per professori indetto con d.d. n. 222 del 20 luglio 2012, per la II fascia del settore concorsuale 12/F1 diritto processuale civile (bando 2012 – d.d. n. 222/2012).
Ritiene il Collegio, in considerazione del suo carattere assorbente, di esaminare il secondo e terzo motivo con i quale il ricorrente deduce il difetto di motivazione e di istruttoria dell’avversato giudizio di non idoneità per mancata valutazione di alcune pubblicazioni del ricorrente e per mancata o insufficiente considerazione dei titoli diversi dalle pubblicazioni.
In via preliminare occorre osservare che nella seduta preliminare del 22.4.2014 (verbale n. 1 doc. 2 ric.) la Commissione, nell’esercizio del suo potere di specificazione ed adattamento al settore concorsuale dei criteri di valutazione delle pubblicazioni di cui all’art. 3, comma 3, D.M. n. 76 del 2012 (secondo cui “l’individuazione del tipo di pubblicazioni, la ponderazione di ciascun criterio e parametro, di cui agli articoli 4 e 5, da prendere in considerazione e l’eventuale utilizzo di ulteriori criteri e parametri più selettivi ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli sono predeterminati dalla commissione, con atto motivato pubblicato sul sito del Ministero e su quello dell’università sede della procedura di abilitazione. La ponderazione dei criteri e dei parametri deve essere equilibrata e motivata”), ha individuato una definizione di “lavoro monografico” e di “saggio”, fissando il seguente criterio:
“la commissione considera poi normale ai fini dell’abilitazione scientifica la produzione di almeno una monografia e auspicabile che la stessa sia accompagnata da saggi e articoli su tematiche diverse” (vedi pagg. 3 e 4 doc. 2).
Il ricorrente osserva di aver di aver allegato due monografie e di avere, altresì, indicato per la valutazione altre pubblicazioni su argomenti del diritto processuale civile.
Il giudizio della Commissione, tuttavia, violerebbe l’art. 3, comma 1, del D.M. n. 76 del 2012 (secondo cui “…la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5”), sia i criteri ai quali la stessa Commissione si era vincolata nella menzionata seduta del 22.4.2013, in quanto la Commissione non era autorizzata a fondare il suo giudizio negativo sul solo esame approfondito delle opere monografiche, a esimersi dall’esaminare anche i c.d. “lavori minori” ovvero ad assegnare ad essi una valutazione negativa per la sola ragione che essi affronterebbero le stesse tematiche della monografia e ad esimersi da un esame completo di tutta la produzione e degli altri titoli.
Nel caso di specie, dal giudizio collegiale reso per il candidato, si evince una valutazione positiva che attiene alla coerenza delle pubblicazioni scientifiche.
Risulta altresì che le pubblicazioni minori (ben 179, se si escludono le due monografie) sono state considerate e valutate in modo complessivo affermando che le “la produzione minore e di tipo soprattutto espositivo informativo e destinato ad un pubblico di operatori pratici…”.
A tal riguardo la Commissione, però, non ha svolto un esame di merito sul piano della qualità, dell’originalità, del rigore metodologico dei medesimi lavori (come prescrive l’art. 5, comma 2, lett. c) sugli stessi lavori elencati e solo in apparenza considerati, i quali subiscono un giudizio negativo, non sul piano del “merito”, ma in relazione al loro contenuto espositivo e informativo desunto dal tipo di periodico sul quale sono state pubblicate.
Peraltro per le pubblicazioni su riviste di fascia A seppur considerate apprezzabile, la Commissione le ritiene genericamente non in grado di superare il deficit di produzione scientifica.
Ciò integra difetto di istruttoria e di motivazione giacché l’art. 3 D.M. 76/2012 prescrive un giudizio non necessariamente motivato in modo analitico, ma necessariamente fondato sulla valutazione analitica di tutte le pubblicazioni, mentre lo stesso criterio adottato dalla Commissione nella seduta preliminare si limitava a considerare “normale” la presenza di almeno una monografia ed “auspicabile” la presenza di saggi ed articoli su tematiche diverse, ma in nessun luogo, fissa tale eterogeneità tematica come requisito obbligatorio, né certo poteva esimersi dall’esaminare articoli e contributi su temi affini a quelli della monografia solo in ragione di tale affinità tematica.
La carenza motivazionale appare ancor più meritevole di apprezzamento tenuto conto del superamento, da parte del ricorrente, di tutte le tre mediane di settore (quando, ai sensi dell’Allegato B al D.M. n. 76 del 2012, per il settore “de quo”, era sufficiente, ai fini dell’abilitazione, anche il superamento di una sola mediana su tre).
In definitiva sussiste, pertanto, oltre al difetto di motivazione, anche la violazione della disciplina di settore e degli stessi criteri ai quali la Commissione si era vincolata.
E’ fondato anche il terzo motivo con il quale si deduce l’omessa valutazione degli altri titoli diversi dalle pubblicazioni, posseduti dal dott. Finocchiaro e rilevanti ai sensi dell’art. 5, comma 4, D.M. 76 del 2012.
Risulta in effetti dal curriculum in atti che l’istante ha indicato nella domanda di partecipazione (cfr. pag. 14 dell’allegato n. 2 del ricorrente) un consistente numero di “altri titoli”, che assumono rilievo ai sensi della norma appena menzionata. Tuttavia di essi la Commissione non ha tenuto adeguatamente conto nel giudizio collegiale (come anticipato), mentre nei giudizi individuali non si indicano le ragioni per cui tali titoli non siano stati considerati utili a modificare il giudizio formulato sulle pubblicazioni.
Sulla base di quanto appena osservato merita, quindi, adesione la tesi del ricorrente, secondo cui la valutazione dei singoli candidati non si risolverebbe nella mera verifica del superamento dei parametri bibliometrici e delle singole pubblicazioni, posto che come evidenziato le Commissioni sono chiamate a valutare anche altri profili.
Nel disciplinare la procedura introdotta dall’art. 16 della legge n. 240/2010 il legislatore ha chiarito più volte che il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale non si sarebbe potuto limitare ad una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici (cd. mediane) misurate dall’ANVUR.
In particolare l’articolo 16, comma 3, nel delineare i principi generali sulla base dei quali l’Amministrazione avrebbe dovuto adottare il regolamento di attuazione riguardante i criteri di valutazione, alla lett. a) prevede espressamente che l’abilitazione si sarebbe dovuta basare su “un motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del ministro”.
Quindi la stessa norma, che ha introdotto l’abilitazione scientifica, ha stabilito espressamente che le commissioni avrebbero dovuto esaminare non solo le pubblicazioni scientifiche, ma anche i titoli e il contributo individuale alle attività di ricerca dei candidati.
Nel caso di specie, dunque, la Commissione non poteva limitarsi a valutare le pubblicazioni presentate, ma avrebbe dovuto procedere ad un esame degli altri titoli allegati dal ricorrente, pronunciandosi espressamente sugli stessi.
La determinazione della Commissione ha così alterato la ratio e le finalità sottese alla procedura in esame, perché non ha soltanto eliso un criterio o un parametro di giudizio, ma ha alterato l’impianto stesso del sistema di valutazione, che ha ad oggetto sia titoli che pubblicazioni.
Ne è conseguita la pretermissione, nella valutazione, delle esperienze curriculari indicate dal candidato a cui la commissione si è limitata ad un mero accenno al termini dei singoli giudizi individuali, che si soffermano, pur con i limiti sopra indicati, solo sulla qualità delle pubblicazioni.
In conclusione il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di II fascia nel settore concorsuale settore 12/F1 (Diritto processuale civile) e delle valutazioni operate dalla commissione per l’abilitazione scientifica nazionale in questione.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs. 104/2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo, con parziale compensazione, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 104/2010, attesa la violazione da parte del ricorrente del principio di sinteticità degli atti processuali espresso dall’art. 3, comma 2, del D.lgs. 104/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo il ricorrente;
– ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
– condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida complessivamente in € 1.000,00 (mille/00) oltre I.V.A. e C.P.A. e oneri di legge.
Contributo unificato a carico della parte resistente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 19/01/2017