Con sentenza n. 17228 del 7 ottobre 2024, il TAR del Lazio ha affermato che, in caso di applicazione dell’art. 75 d.p.r. 445/2000 ad un concorso per professore universitario, il meccanismo espulsivo o decadenziale previsto dalla norma opera rigidamente al verificarsi del descritto presupposto, ossia la non veridicità della dichiarazione sostitutiva di certificazione o il conseguimento dell’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Per effetto di tale principio, il Tribunale ha annullato gli atti della procedura valutativa di chiamata per n. 1 posto da professore ordinario di ruolo dopo aver rilevato che la commissione avesse attribuito al candidato risultato vincitore una valutazione di maggior merito anche in conseguenza della falsità della dichiarazione circa la titolarità di tre brevetti anziché del solo brevetto in realtà rilasciato.
Secondo il Collegio, ragionando diversamente, ovvero laddove si sostenesse che le false attribuzioni di titoli siano da ascrivere al falso innocuo, si determinerebbe non soltanto una mancanza di valutazione effettiva e meritocratica, ma anche la disapplicazione dell’art. 75 d.p.r. 445/2000 in siffatta tipologia di procedura concorsuale.
A conferma delle proprie tesi, il TAR ha sposato un precedente orientamento del Consiglio di Stato che poneva in risalto il dovere rafforzato dei partecipanti a procedure di conferimento di posti di professore universitario di verificare con particolare rigore che tutto quanto dichiarato nel curriculum autocertificato corrispondesse al vero in modo tale da non indurre in errore la Commissione.
False dichiarazioni nel concorso universitario: è giustificata l’esclusione
11 Ottobre 2024