N. 08497/2015 REG.PROV.COLL.
N. 12561/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12561 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Pani, rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Guidi, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] in Roma, Via [#OMISSIS#] Paulucci de’ Calboli 9, come da procura in atti;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Fichera, n.c.;
per l’annullamento
della graduatoria nazionale provvisoria per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato in relazione all’insegnamento di “codi/21 (ex f310) pianoforte – I fascia”
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2015 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. – Con ricorso notificato il 14 ottobre 2014 e depositato il successivo giorno 16, la docente epigrafe ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa misura cautelare, il decreto del Ministro per l’Istruzione, Università e ricerca n. 526 del 30 giugno 2014, con il quale sono stati definiti i criteri per l’inserimento nelle Graduatorie nazionali definitive per l’attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo determinato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché il mancato inserimento di ciascuno di essi nelle graduatorie medesime, pubblicate in via provvisoria il 6 ottobre 2014.
II. – In particolare, l’art. 2 del citato decreto del MIUR dispone che: “1. Fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è inserito nelle graduatorie di cui all’articolo 1 il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e che sia incluso in graduatorie d’istituto costituite a seguito di concorso selettivo e che, alla data del presente decreto, abbia maturato, a decorrere dall’anno accademico 2001-2002, almeno tre anni accademici di insegnamento, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di collaborazione, ai sensi dell’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ovvero con contratto di collaborazione continuata e continuativa o altra tipologia contrattuale nelle medesime istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
2. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1, si considera anno accademico l’aver svolto 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma. E’ fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come interpretato dall’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
3. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per altre tipologie contrattuali, si considera anno accademico l’aver svolto almeno 125 ore di insegnamento nei corsi accademici di primo o di secondo livello.”
III. – La ricorrente censura il proprio mancato inserimento nella graduatoria non definitiva pubblicata il 6 ottobre 2010 mediante i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 3 della L. 2411990 e difetto di motivazione;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 comma II del D.L. n. 1042013 convertito in L. n. 1282013, con il quale contrasterebbe l’art. 2 comma III del decreto impugnato, che avrebbe surrettiziamente inserito, tra i requisiti necessari per l’inserimento in graduatoria da parte dei docenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, lo svolgimento di tre anni (per un minimo 125 ore all’anno) di insegnamento in corso accademici di primo o secondo livello, e non anche in corsi preaccademici, che sono i soli ad essere stati tenuti dalla ricorrente;
3) Eccesso di potere per disparità di trattamento ed irragionevolezza, vizio che discenderebbe dai diversi requisiti richiesti per l’inserimento in graduatoria a docenti che hanno prestato servizio in forza di contratto a tempo determinato (180 giorni per anno accademico, a prescindere dal tipo di corso, accademico o preaccademico, tenuto) e coloro che hanno stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa (che possono ambire all’inserimento in graduatoria solo in caso di corsi accademici);
4) Eccesso di potere per contraddittorietà, con riferimento alla nota del 28 luglio 2014 pubblicata sul sito MIUR in risposta alla domanda: “Quando è valido il sevizio di 125 ore prestato in co.co.co ed altre tipologie di contratto?”, cui l’Amministrazione ha replicato che è escluso il servizio prestato in corsi preaccademici.
IV. – La ricorrente ha proposto anche motivi aggiunti, notificati il 10 novembre 2014, con cui ha censurato la motivazione -frattanto resa nota- del provvedimento di esclusione, secondo cui ella non avrebbe prestato alcun servizio nella materia per cui aveva presentato domanda, ossia Pianoforte I fascia.
Tale motivazione è stata contestata mediante le seguenti censure:
1) Violazione dell’art. 4 del DM n. 5262014, in quanto la ricorrente avrebbe insegnato tale materia per oltre dieci anni, a vario titolo, presso il Conservatorio di Bari; peraltro la norma regolamentare in questione si limiterebbe a prescrivere l’avere insegnato a seguito di superamento di procedura selettiva, e non nella specifica materia oggetto di domanda;
2) Illegittimità derivata dai vizi del D.M. n. 5262014 denunziati con il ricorso introduttivo;
3) Illegittimità derivata per le medesime ragioni di cui al terzo motivo introduttivo.
V. – Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 26 gennaio 2015, la ricorrente ha impugnato il nuovo provvedimento assunto dal MIUR in esclusione dalle citate graduatorie, assunto a seguito di correzione della relativa motivazione, che, qui, consiste in “Carenza di insegnamento nei corsi accademici di primo e secondo livello con contratti di collaborazione coordinata e continuativa da valutare ai fini del requisito (art. 2 c.3)”.
Il nuovo atto è stato impugnato sulla scorta di due motivi:
1) Illegittimità derivata e violazione dell’art. 19 comma 2 D.L. n. 1042013, per le ragioni esposte nel secondo motivo principale;
2) Illegittimità derivata per le ragioni esposte nel terzo motivo principale.
VI. – Con ordinanza n. 65452014 del 18 dicembre 2014 l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente è stata accolta mediante fissazione, ai sensi dell’art. 55 comma X del c.p.a., dell’udienza di discussione del ricorso per la data dell’11 marzo 2015, in vista della quale la ricorrente ha presentato una memoria conclusionale.
Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2015 il ricorso è stato posto in decisione.
VII. – Il ricorso introduttivo è infondato, e va respinto.
VII.1 – In primo luogo, non può essere accolta la censura di difetto di motivazione, in quanto, come emerge dai successivi atti d’impugnazione, il MIUR non era rimasto silente sulle ragioni dell’esclusione, ma aveva motivato (sebbene, la prima volta, in modo erroneo) la stessa tramite il ricorso a formule di per sé pienamente indicative della (asserita) mancata rispondenza alle disposizioni del D.M. n. 5262014.
VII.2 – Sono parimenti infondati i restanti motivi contenuti nel ricorso introduttivo, che contestano, tutti, la previsione del D.M. n. 5262014 (e in via derivata della nota di chiarimenti del MIUR sul punto) che richiedono il pregresso insegnamento, a titolo di co.co.co., in corsi -solo- accademici di primo o secondo livello.
Come più volte affermato dalla Sezione, “ai fini dell’inserimento nelle graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato, è richiesto, ex art.19, comma 2 del D.L. n.104 del 2013 (conv. in Legge n.128 del 2013), oltre alla non titolarità di un contratto a tempo indeterminato ed al superamento di un concorso selettivo per l’inclusione nelle graduatorie d’istituto, anche l’aver maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; che del pari nel cennato D.M. n.526 del 2014, all’art.2, comma 1, è prevista la non titolarità di un contratto a tempo indeterminato, il superamento di un concorso selettivo per l’inclusione nelle graduatorie d’istituto e l’aver maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; … Ne discende da un lato che il D.M. n.526 del 2014 risulta perfettamente aderente sul punto alla sopraordinata previsione legislativa…;” (v. ad esempio, sentenze numero 6279, 6282 e 6285 del 2015).
VIII. – Il primo ricorso per motivi aggiunti è improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, poiché esso censura un provvedimento (quello contenente la motivazione “errata” dell’esclusione) poi superato da un atto successivo.
IX. – Quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, il Collegio osserva quanto segue.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questo TAR (per tutte, sentenze della Sezione III bis nn. 4464 del 23 marzo 2015, 3418 del 2 marzo 2015 e 6118 del 28 aprile 2015), che si allinea a quella della Corte regolatrice e dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 112011, gli atti relativi alle procedure di inserimento dei docenti nelle graduatorie, anche per ciò che riguarda le AFAM, per non riguardare procedure di tipo concorsuale, possono essere impugnati davanti al Giudice Amministrativo solo quando abbiano contenuto generale; diversamente, quando siano contestati singoli provvedimenti di esclusione, la giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario.
Invero secondo l’orientamento espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 12 luglio 2011, “Con riguardo alla natura della attività esercitata e alla posizione soggettiva attiva azionata – come ha ripetutamente affermato nel suo iter argomentativo la Cassazione a Sezioni Unite, quale giudice regolatore della giurisdizione: decisioni 10 novembre 2010, n.22805; 16 giugno 2010, n.14496; 3 aprile 2010, n.10510 – nella fattispecie della giusta posizione o collocazione nella graduatoria permanente o ad esaurimento degli insegnanti, vengono in considerazione atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell’art. 5, comma 2 d.lgs. n.165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi, poiché la pretesa consiste (solo) nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e quindi di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione”.
La medesima pronuncia evidenzia come, nei casi quale quello in esame, non possa farsi questione di procedure concorsuali –come tali appartenenti alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 63 del d. lgs. n. 1652001- in quanto difettano gli elementi caratteristici di siffatte procedure, quali il bando, la procedura di valutazione, l’ approvazione finale della graduatoria dei vincitori; trattandosi, per converso, di un mero inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, per cui non vengono in considerazione valutazioni discrezionali.
Come già evidenziato da questo TAR nelle pronunzie su citate, eguali considerazioni valgono per la procedura di inserimento in graduatoria delle AFAM delineata dal D. M. n. 5262014, di cui si è in precedenza riportato l’art. 2, che ne attesta la completa assenza di carattere concorsuale.
Tuttavia, nel caso in esame, con i due motivi adesso in discorso la ricorrente insiste perché sia dichiarata l’illegittimità delle previsioni regolamentari da cui è dipesa l’esclusione dalla graduatorie, censurando l’atto applicativo in via solo derivata.
Ne segue che su tali censure questo TAR conserva la giurisdizione.
I motivi in questione, tuttavia, nel merito sono infondati per le medesime ragioni richiamate nel delibare i motivi di ricorso introduttivo che si appuntano sull’art. 2 comma III del D.M. n. 5262014, che si intendono per brevità qui richiamate.
VIII. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge il ricorso in epigrafe; dichiara improcedibile il primo ricorso per motivi aggiunti; respinge il secondo ricorso per motivi aggiunti.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del MIUR, che liquida nella somma di euro 1.000,00 (mille0).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)