TAR Lazio, Sez. III, 16 gennaio 2025, n. 713

La determinazione dei posti disponibili in un corso di studio è rimessa alla valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario

Data Documento: 2025-01-16
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

La determinazione dei posti disponibili si colloca nell’alveo di un’attività di programmazione, in rapporto alla quale sono attribuiti all’Amministrazione ampi poteri discrezionali, spettando ai competenti organi pubblici il compito di dettare i parametri valutativi, di operare i riscontri necessari e di bilanciare le esigenze in rilievo. In quest’ottica, eventuali istanze di ampliamento della platea degli immatricolati devono ricevere soddisfazione nella più appropriata sede amministrativa e non possono, in ossequio ai noti principi costituzionali sulla separazione dei poteri e la riserva di amministrazione, consentire al Giudice Amministrativo di sostituirsi all’Amministrazione nell’individuare i limiti delle risorse assegnabili e l’apprestamento dei modelli organizzativi e procedimentali più idonei ad assicurare il superamento delle criticità lamentate da parte dei ricorrenti.

Contenuto sentenza

00713/2025 REG.PROV.COLL.

16255/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16255 del 2022, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

di OMISSIS, OMISSIS, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento:

A) del provvedimento di non ammissione dell’odierno istante al Corso di laurea triennale in Igiene dentale a.a. 2022/2023, indicato nella domanda di ammissione, presso le sedi dell’Università di studi di Pisa previo accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente ad iscriversi, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti e, in particolare:

B) della graduatoria pubblicata in data 23 settembre 2022, ancora in corso di definizione, e successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati;

C) del Bando dell’università di Pisa relativo all’ammissione ai Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie a.a. 2022/2023, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti (Consiglio di Facoltà, Senato Accademico, Consiglio di amministrazione dell’Ateneo “de quo”, C.U.N.);

D) del Decreto Ministeriale n. 583 del 24 giugno 2022 “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2022/23”, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

E) del Decreto Ministeriale n. 1113 del 1°luglio 2022 “Definizione dei posti provvisori disponibili per l’accesso per i corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie a.a. 2022/2023 destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia”, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

F) del Decreto Ministeriale Decreto Ministeriale n. 1074 del 13-09-2022 “Definizione dei posti disponibili per l’accesso per i corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie a.a. 2022/2023 destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia”, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

G) del Decreto Ministeriale n. 1051 del 29-08-2022 “Definizione dei posti definitivi disponibili per l’accesso per i corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie a.a. 2022/2023 destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia”, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

H) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di laureati in professioni sanitarie per l’anno accademico 2022/2023 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter del d.lgs. n. 502/1992, nonché lo schema di accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante: “Determinazione del fabbisogno per l’anno accademico 2022/2023 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell’art.6 ter decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni”; nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

I) dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assunta al repertorio atti n. 131/CU del 6 luglio 2022 sul documento concernente la determinazione del fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale, per l’anno accademico 2022/2023, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie;

J) della potenziale offerta formativa così come deliberata dagli atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999 per l’a.a. 2022\2023;

K) del decreto Ministeriale del 29 luglio 2022 prot. n. 931, recante integrazioni al D.M. n. 1154/2021 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;

L) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi all’espletamento della prova selettiva presso gli Atenei indicati in epigrafe, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

M) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi Pisa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2025 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La ricorrente ha partecipato alla selezione indetta dall’Università degli studi di Pisa per l’ammissione nell’ordine ai corsi di laurea Triennale in Igiene dentale per l’anno accademico 2022/2023, conseguendo il punteggio di 41,70 e posizionandosi in graduatoria al n. 26, con lo status di idonea non vincitrice. Ha, quindi, impugnato gli atti indicati in epigrafe con il presente ricorso, affidato a tre motivi.

2. Con il primo motivo deduce “Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) – Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 – Violazione e falsa applicazione della Legge 241/90 e successive modificazioni – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L. 910/1969 –- Mancanza della normativa di riferimento e degli atti presupposti – Eccesso di potere per illogicità – Sviamento per carente o insufficiente motivazione – Violazione del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria – irragionevolezza, difetto di motivazione”. La rilevazione del dato concernente l’offerta formativa degli Atenei, assunto dal Ministero quale parametro di determinazione dei posti disponibili, non sarebbe stato determinato legittimamente, in quanto non sarebbero state esplicitate le modalità con cui si è proceduto all’accertamento puntuale delle potenzialità delle singole sedi universitarie interessate, né risulterebbe minimante effettuata una analitica e particolareggiata attività istruttoria da parte dei singoli Atenei.

3. Con il secondo motivo si lamenta “Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) – Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 – Violazione e falsa applicazione della Legge 241/90 e successive modificazioni – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L. 910/1969 –- Mancanza della normativa di riferimento e degli atti presupposti – Eccesso di potere per illogicità – Sviamento per carente o insufficiente motivazione”. La disposizione secondo la quale è stata disposta la decadenza della ricorrente dalla graduatoria per non aver confermato in via telematica l’interesse alla stessa sarebbe illegittima, atteso che, avendo impugnato la mancata ammissione al corso e tutti gli atti concorsuali, non potrebbe essere contestato il perdurare della volontà di parte ricorrente all’ammissione al corso. In ogni caso, l’obbligo imposto a tutti i candidati di confermare la permanenza di interesse a rimanere inseriti in una graduatoria formata a seguito di procedura concorsuale alla quale si è partecipato sarebbe incomprensibile e inutilmente gravoso, non essendo predeterminati né il numero di tali adempimenti da eseguire, né le date nelle quali effettuarli.

4. Con il terzo motivo si contesta “Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) – Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 – Violazione e falsa applicazione della Legge 241/90 e successive modificazioni – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L. 910/1969 –- Mancanza della normativa di riferimento e degli atti presupposti – Eccesso di potere per illogicità – Sviamento per carente o insufficiente motivazione”. Le prove selettive si sono svolte a livello nazionale in un’unica data, il 15 settembre 2022, creando, in tal modo, una preventiva distribuzione sul territorio, disomogenea ed avulsa da una verifica delle effettive capacità dei singoli. Tale circostanza, infatti, ha impedito agli studenti di partecipare alle prove in più sedi, con la conseguenza che l’ammissione o meno al corso sarebbe dipesa, principalmente, dal numero dei partecipanti in relazione ai posti disponibili per l’ateneo, con la conseguente esclusione di quanti hanno risposto meglio di altri colleghi che avevano partecipato ai quiz in altre sedi.

5. L’Amministrazione si è costituita solo formalmente.

6. All’udienza pubblica del 13.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

7. Il ricorso è infondato.

8. Con riguardo al primo motivo, occorre ricordare che, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza, “c’è un dato che assume portata dirimente, che è proprio quello relativo alla capacità degli Atenei di accogliere gli studenti fornendo loro una formazione di qualità. Non è possibile andare al di là di ciò che le università possono offrire … Ogni singolo bando annuale non può che tenere conto soprattutto della concreta offerta che, in quell’anno, il complesso delle sedi universitarie che erogano corsi di laurea in medicina possono offrire…Anche alla luce delle considerazioni esposte, si deve concludere che, almeno nel breve periodo, l’offerta formativa (ovvero: il numero di posti messo a bando) è rigida o può subire solo piccoli ritocchi pena lo scadimento dell’offerta stessa. Le esigenze del sistema sanitario vanno soddisfatte in un’ottica di programmazione in modo da erogare risorse per ampliare le sedi, per incrementare il numero dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo, per rafforzare le dotazioni tecnologiche. E tale programmazione va fatta soprattutto a monte e non al momento dell’approvazione del singolo bando annuale. Ogni singolo bando annuale non può che tenere conto soprattutto della concreta offerta che, in quell’anno, il complesso delle sedi universitarie che erogano corsi di laurea in medicina possono offrire” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. VI, sent. 29 marzo 2022, n. 2296).

9. La determinazione annuale del numero dei posti in questione è, infatti, rimessa alla valutazione dell’offerta potenziale del sistema universitario, “tenendo anche conto” (in via, evidentemente, sussidiaria) del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo. Il chiaro dettato di tale norma mette, dunque, in luce come “il criterio del fabbisogno di professionalità assuma un ruolo sussidiario e recessivo rispetto a quello costituito dall’offerta potenziale del sistema universitario” (Cons. St., VII, sent. 18 ottobre 2022, n. 8877).

10. Ciò posto, la determinazione annuale del numero dei posti in questione si colloca nell’alveo di un’attività di programmazione, in rapporto alla quale sono attribuiti all’Amministrazione ampi poteri discrezionali, spettando ai competenti organi pubblici il compito di dettare i parametri valutativi, di operare i riscontri necessari e di bilanciare le esigenze in rilievo; dette esigenze riguardano da una parte il livello di formazione da assicurare a garanzia del possesso effettivo delle conoscenze necessarie per l’esercizio di attività professionali in campo sanitario e dall’altra le concrete possibilità di avviamento al mondo del lavoro, da garantire ragionevolmente agli interessati (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 9 ottobre 2017, n. 10129 e sent. 7 aprile 2021, n. 4078). In quest’ottica, eventuali istanze di ampliamento della platea degli immatricolati devono ricevere soddisfazione nella più appropriata sede amministrativa e non possono, in ossequio ai noti principi costituzionali sulla separazione dei poteri e la riserva di amministrazione, consentire al Giudice Amministrativo di sostituirsi all’Amministrazione nell’individuare i limiti delle risorse assegnabili e l’apprestamento dei modelli organizzativi e procedimentali più idonei ad assicurare il superamento delle criticità lamentate da parte dei ricorrenti.

11. Nella fattispecie all’esame, la ricorrente non ha fornito neppure un principio di prova dell’illegittimità, dell’irragionevolezza e dell’erroneità delle scelte amministrative avversate, essendosi limitata all’allegazione di elementi del tutto generici e astratti, senza neppure fornire la prova della possibilità concreta di fruire di eventuali maggiori posti (c.d. “prova di resistenza”) in ragione del punteggio concretamente conseguito e della corrispondente posizione in graduatoria.

12. La documentazione riguardante l’attività di programmazione dei posti è, peraltro, sottratta anche alle disposizioni in tema di diritto di accesso, atteso che “La natura pacificamente programmatoria del procedimento[…] rende applicabile il limite all’accesso previsto dall’art. 24, comma 1, lett. c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui esso «è escluso» nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione, tra l’altro, «di atti (…) di programmazione», per i quali, aggiunge la disposizione «restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione». Il limite all’accesso per questa categoria di atti si spiega in ragione del fatto che i relativi procedimenti sono la sede di composizione di interessi pubblici e privati di ordine generale da parte dei relativi portatori, in funzione della successiva attività amministrativa di carattere provvedimentale, e sono in linea di principio contraddistinti da un’istruttoria aperta e pubblica, per cui in ragione delle descritte caratteristiche la regola generale dell’accessibilità ai documenti amministrativi è stata derogata” (Cons. St., VII, 5.5.2022, n. 3557). Ne consegue anche il rigetto dell’istanza istruttoria sul punto proposta da parte ricorrente.

13. Con riguardo al secondo motivo, premesso che dagli atti di causa non risulta sufficientemente giustificato l’interesse alla censura, atteso che parte ricorrente non sembra specificamente allegare di essere decaduta dalla graduatoria per mancata conferma di interesse, va ribadito che “Il meccanismo della conferma dell’interesse all’immatricolazione e la conseguente decadenza dalla graduatoria per il caso di mancata conferma risultano espressamente previsti dal bando[…], cosicché ciascun candidato ha avuto preventiva conoscenza degli adempimenti da porre in essere e delle conseguenze derivanti dall’omissione degli stessi. Detto meccanismo è stato ritenuto dalla giurisprudenza adempimento non sproporzionato, né eccessivamente oneroso, né irragionevole, poiché da un lato esso richiede ai candidati la diligenza ordinaria propria dei soggetti che aspirino all’immatricolazione, dall’altro risponde all’esigenza di una rapida definizione degli aggiornamenti della graduatoria, essendo finalizzato a rendere efficace e rapido lo scorrimento di questa (cfr. C.d.S., Sez. VI, 8 febbraio 2022, n. 881; id., 31 gennaio 2022, n. 648; id., ord. 1° agosto 2018, n. 3672; id., ord. 4 agosto 2017, n. 3307) […])” (cfr. Cons. Stato, VII, sent. n. 3979 del 19 aprile 2023). Ne consegue l’infondatezza della censura.

14. Quanto, infine, al terzo motivo, va rilevato che alcuna irragionevolezza può essere riscontrata nello svolgimento delle prove selettive in un’unica data a livello nazionale, posto che, da un lato, la pretesa di partecipare le prove in più sedi non costituisce un interesse tutelato da alcuna previsione e, dall’altro, che la scelta dell’Ateneo presso il quale concorrere costituisce un’autonoma scelta del candidato, che chiama in causa il principio di autoresponsabilità, le cui conseguenze non possono ridondare in un vizio del procedimento.

15. Per le suesposte ragioni il ricorso va rigettato.

16. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della costituzione solo formale dell’Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Referendario

OMISSIS, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE OMISSIS

IL PRESIDENTE OMISSIS

Pubblicato il 16 gennaio 2025