TAR Sicilia – Catania, Sez. I, 14 gennaio 2025, n. 107

La violazione della normativa sulla parità di genere in caso di commissione di concorso interamente maschile può essere addotta solo dall'appartenente al genere non rappresentato

Data Documento: 2025-01-14
Autorità Emanante: TAR Sicilia
Area: Giurisprudenza
Massima

La legittimazione a far valere la violazione della normativa sulla parità di genere spetta solo all’aspirante componente o al candidato, che, in ragione dell’illegittima composizione, può vedersi rispettivamente privato della possibilità di comporre la commissione o di essere discriminato in quanto appartenente al genere non rappresentato. Pertanto, nel caso commissione composta unicamente da componenti di sesso maschile, il vizio non può essere addotto da un soggetto appartenente allo stesso genere.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1650 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;

contro

l’Università degli Studi di OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

del decreto rettorale n. -OMISSIS-dal Rettore dell’Università degli Studi di OMISSIS col quale è stata sostituita la prof.ssa -OMISSIS-, componente sorteggiato dalla commissione giudicatrice della procedura di selezione per la chiamata di un professore universitario di prima fascia, indetta con D.R. n.-OMISSIS-, per il settore concorsuale -OMISSIS–OMISSIS-, settore scientifico disciplinare -OMISSIS-”, presso il Dipartimento di -OMISSIS-dell’ateneo catanese, col prof. -OMISSIS-

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università OMISSIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Formulato avviso alle parti di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Agendo in giudizio, il ricorrente – n.q. di professore associato dell’Università intimata – ha esposto:

– di avere presentato domanda di partecipazione alla procedura di selezione per la chiamata di un professore universitario di prima fascia, indetta con D.R. n.-OMISSIS-, per il settore concorsuale -OMISSIS–OMISSIS-, settore scientifico disciplinare -OMISSIS-”, presso il Dipartimento di -OMISSIS-dell’ateneo catanese;

– che con il decreto rettorale n. -OMISSIS-, la prof.ssa -OMISSIS- è stata sostituita con il Prof. -OMISSIS- quale componente della commissione giudicatrice;

– di avere una grave inimicizia con il predetto docente generatasi – fin dall’anno 2015 – da una disputa in ordine alla gestione e direzione l’associazione “-OMISSIS-” (S.I.S.M.) di cui entrambi sono componenti;

– di avere riportato nel 2016 e 2018, a causa di tale inimicizia, in due procedure concorsuali degli esiti negativi riconducibili a i giudizi negativi all’anzidetto prof. -OMISSIS-;

– che un ulteriore episodio di scontro si è verificato nel 2019 presso l’Università degli Studi di -OMISSIS-”;

– di avere rilasciato un’intervista ad un emittente televisiva locale in ordine all’indagine che ha coinvolto l’Università di OMISSIS nell’anno 2020 in ordine a presunte irregolarità nelle procedure di selezione dei docenti e dei ricercatori;

– che il prof. -OMISSIS- – in data 20 luglio 2021 – inoltrava al Prof. -OMISSIS- (-OMISSIS-) il suddetto video di un’emittente televisiva locale, che si occupava dell’indagine “Università bandita”, con la seguente richiesta “Carissimo, ti giro a seguire il video che ho appena visto… che mi spinge a chiederti di essere esentato dal fare il Membro designato per la tua università nella procedura in questione. Ho riflettuto un po’ e mi sono confrontato con i colleghi ordinari. Crediamo sarebbe bene che Catania designasse un interno locale, nel macrosettore. Mi spiace, ma forse, considerando vari profili della questione che in passato ha coinvolto collegi e amici di cui ho stima, è la soluzione migliore. Un caro saluto,”;

– che in ragione di segnalazione, il Prof.-OMISSIS-chiedeva al Rettore di avviare un procedimento disciplinare nei confronti dell’odierno esponente;

– di avere pertanto inoltrato al Rettore istanza di ricusazione nei confronti del prof. -OMISSIS-, specificando le ragioni di grave e reciproca inimicizia nonché istanza di accesso agli atti in relazione alla nota del prof.-OMISSIS-nel 2021;

– che il Rettore – con il provvedimento gravato – rigettava entrambe le istanze;

– di avere reiterato – tramite il proprio legale – la richiesta di ricusazione che il Rettore rigettava nuovamente con atto del -OMISSIS-.

Avverso i predetti provvedimenti il ricorrente ha interposto il presente gravame articolando i seguenti motivi:

1) Violazione degli artt. 51 e segg. del codice di procedura civile, dell’art. 6-bis della l. 241/1990 e dell’art. 7 d.P.R. n. 62/2013. In sintesi, il ricorrente rileva che, in ragione della grave inimicizia manifestatasi nelle circostanze sopraindicate, vi è l’obbligo del prof. -OMISSIS- di astenersi, con la conseguente illegittimità dei dinieghi impugnati

2) Violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 65 /2001, dell’art. 3 della legge 241 /90 e dell’art. 9 comma 1 n.1 d.p.r. n. 487 /1994 modif. art. 1 d.P.R. n. 82/2023, giacché la nomina del prof. -OMISSIS- avrebbe disatteso le linee guida sulla parità di genere così configurando una commissione interamente maschile.

A supporto delle doglienze prospettate il ricorrente ha articolato istanze istruttorie.

Si è costituita in giudizio l’Università OMISSIS che ha chiesto il rigetto del ricorso rilevando come – con il D.R. n. -OMISSIS- le suddette istanze sono state rigettate, verificato che non risultava agli atti alcuna lettera del prof. -OMISSIS- e che la comunicazione (allegata all’istanza di ricusazione) effettuata in data 30 luglio 2021 dall’allora Direttore del Dipartimento di -OMISSIS-si riferiva ad un non meglio specificato messaggio con cui un (altro) professore, alla luce di un video che vedeva protagonista il prof. -OMISSIS- (il quale denunciava di vivere “in una città in cui l’Ateneo continua a fare porcate mascherate da ipocrita legalità”), lungi dal fare affermazioni pesanti e gravi nei confronti di quest’ultimo, si limitava a declinare l’invito a far parte in qualità di membro designato della procedura di selezione per la chiamata a professore di II fascia, indetta dall’Ateneo ai sensi dell’art. 24, co. 6, per il ssd-OMISSIS-, e a suggerire di individuare un interno locale;

– con pec del-OMISSIS-, il prof. -OMISSIS- presentava un’ulteriore istanza, chiedendo “di aprire una istruttoria dettagliata e rigorosa in merito alle eventuali gravi ragioni di convenienza afferenti l’eventuale obbligo di astensione da parte del -OMISSIS-. -OMISSIS- dall’essere componente della Commissione Giudicatrice nella procedura in oggetto”;

– con rettorale prot. n. -OMISSIS-la suddetta istanza è stata respinta ribadendosi che “la corrispondenza allora intercorsa tra il prof. -OMISSIS- e il sottoscritto (id est il Rettore) (di natura privata a prescindere dall’uso che ritenne di farne l’altro interlocutore) e la comunicazione effettuata in data 30 luglio 2021 dal prof.-OMISSIS-non recano alcun riferimento al prof. -OMISSIS- né agli altri componenti della commissione giudicatrice del concorso in oggetto e si riferiscono al messaggio di un professore che non è né il prof. -OMISSIS- né alcun componente della commissione in questione”.

Il prof. -OMISSIS- non si è costituito in giudizio.

Successivamente il ricorrente ha depositato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente delle dichiarazioni di un terzo (il coniuge del ricorrente) sulle circostanze di causa.

Alla camera di consiglio del 23 ottobre 2024, previo avviso ex art. 60 c.p.a., come da verbale, la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è infondato e va rigettato.

E invero, in primo luogo deve evidenziarsi come nelle istanze di ricusazione del -OMISSIS- il ricorrente si sia limitato ad indicare – quale causa circostanziata di grave inimicizia nei confronti del prof. -OMISSIS- – solo l’episodio del video del mese di luglio del 2021.

Gli ulteriori fatti e le circostanze rappresentati dal ricorrente con il presente ricorso non sono stati mai rappresentati al Rettore, sicché non possono costituire un vizio (istruttorio o di motivazione) dei provvedimenti da quest’ultimo adottati. Diversamente opinando questo giudice sarebbe chiamato ad esprimersi su un rapporto in cui i poteri amministrativi non sono stati ancora esercitati, con conseguente superamento del limite previsto dall’art. 34, comma 2, c.p.a.

L’unico episodio contestato sia nell’ambito del procedimento sia in questa sede, inoltre, non appare suscettibile di costituire una causa legittimante la ricusazione del componente della commissione giudicatrice.

Difatti, anche a volere integralmente aderire alla versione dei fatti prospettata dal ricorrente, dal messaggio del prof. -OMISSIS- non emerge, in alcun modo, un pregiudizio o una manifestazione di biasimo o di critica per la condotta del prof. -OMISSIS- e i contenuti della sua intervista, ma manifestano solo la preoccupazione di non essere potenzialmente coinvolto in tali vicende e la volontà di sottrarsi al rischio di strumentalizzazioni.

Dal tenore del messaggio – così come trascritto nel ricorso – può addirittura emergere una consapevole presa d’atto della complessità dell’indagine e finanche una condivisione delle possibili implicazioni negative per l’Ateneo espresse nell’intervista del ricorrente.

In altre parole, il messaggio del prof. -OMISSIS- sembra mostrare preoccupazione – non già per le dichiarazioni del ricorrente – ma per il generale clima di sospetto che può derivare dal comporre una commissione giudicatrice nell’ambito di un Ateneo oggetto d’indagine per reati contro la P.A.

Le reazioni del prof.-OMISSIS-a tale messaggio sembrano del tutto indipendenti da eventuali giudizi espressi dal prof. -OMISSIS- e appaiono, invero, innescate dall’esigenza di evitare una fuga di possibili commissari dal comporre le commissioni di concorso dell’Ateneo.

La sostanziale neutralità della dichiarazione del prof. -OMISSIS- escludono in radice la possibilità che le stesse posano assurgere ad ipotesi di legittima ricusazione che devono considerarsi tassative e di stretta interpretazione (T.a.r. per l’Emilia. Romagna, sez. I, 7 marzo 2018, n. 210), dovendosi ricordare che non assurge a causa di incompatibilità la circostanza che il membro di una commissione del concorso abbia espresso giudizio negativo nei confronti di un candidato, in occasioni e per fini diversi dal concorso, non rientrando tale ipotesi in quella di cui all’art. 51 n. 4 c.p.c.  (Cons. Stato, sez. II, 23 febbraio 1994, n. 1335/93).

Tali considerazioni implicano, pertanto, il rigetto del motivo di ricorso e dell’istanza istruttoria formulata giacché superflua ai fini della decisione.

Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

E invero, come già prospettato in termini dubitativi dallo stesso ricorrente, la legittimazione a far valere la violazione della normativa sulla parità di genere spetta solo all’aspirante componente o al candidato, che, in ragione dell’illegittima composizione, può vedersi rispettivamente privato della possibilità di comporre la commissione o di essere discriminato in quanto appartenente al genere non rappresentato.

La ratio della normativa sulla parità di genere è di garantire la parità dei sessi e conseguentemente le reciproche pari opportunità, evitando che l’esercizio di determinate funzioni sia precluso ad uno dei due generi, maschile o femminile, sicché la mancanza del componente femminile in seno ad una Commissione esaminatrice «è una censura che non esplica ex se effetti vizianti delle operazioni concorsuali, potendo rilevare la violazione della disposizione sulla parità di genere solo in presenza di documentati elementi rivelatori di una condotta discriminatoria serbata in danno di un o una concorrente di un determinato sesso» (Cons. Stato, sez. VII, 20 maggio 2024, n. 4465).

I precedenti contrari citati dal ricorrente, invero, non sono pertinenti al caso in esame poiché:

– nel caso deciso dal T.a.r. per la Liguria, con sent. n. 510/2024, la candidata si era lamentata della composizione integralmente maschile della commissione di gara emergendo così evidenti indici di una potenziale condotta discriminatoria ai suoi danni;

– nelle vicende decise dal Consiglio di Stato con sentenze nn. 6719/2022, 8269/2020, 5239/2019; 4673/2018 non si verteva nelle ipotesi di illegittima composizione delle commissioni giudicatrici per violazione della parità di genere, bensì per altre cause;

– la vicenda sottesa alla sentenza del Cons. Stato n. 2814/2013 esula dalla materia concorsuale.

L’unico ambito in cui è stata prospettata la possibilità, anche per un soggetto maschile, di far valere la violazione delle norme in materia di pari opportunità e del rispetto della parità di genere è quello elettorale (T.a.r. per la Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 14 febbraio 2013, n. 105) in cui, invero, sono predicabili autonome e specifiche regole di legittimazione (si veda T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. II, 5 dicembre 2012, n. 2251).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

La peculiarità della vicenda in esame legittima la compensazione delle spese di lite, nozione implicante la reciproca negazione del diritto alla refusione delle spese sostenute e con il definitivo consolidamento, in capo alle parti costituite, delle anticipazioni sostenute nel corso del giudizio ex art. 8 del d.P.R. n. 115/2002 (già art. 90 c.p.c.).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle parti private citate nella sentenza.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Primo Referendario

OMISSIS, Primo Referendario, Estensore