L’art. 8, comma 1, D.L. 25 marzo 1997, n. 67 è espressione di un principio generale dell’ordinamento, che trova riferimento nell’art. 28 Cost., al fine di dare una copertura patrimoniale a valle delle attività istituzionali poste in essere dal dipendente pubblico, il quale, se per ipotesi è coinvolto, per ragioni legate al suo ufficio, in un processo civile, amministrativo o penale, una volta che ne esca illeso, essendosene accertata la mancanza di responsabilità, può chiedere di essere tenuto indenne dalla sua amministrazione dalle conseguenze economiche del processo.
TAR Toscana, Sez. IV, 20 gennaio 2025, n. 83
L'art. 18 D.L. n. 67/1997 tutela anche i professori universitari
00083/2025 REG.PROV.COLL.
00662/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 662 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
– del provvedimento n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui il Dirigente dell’Area Affari Generali e Legali dell’Università degli Studi di Firenze ha comunicato di non poter accogliere l’istanza di rimborso delle spese legali sostenute dal ricorrente “per la difesa in giudizio nell’ambito del procedimento penale iscritto originariamente al R.G.N.R. n. -OMISSIS- (R.G. GIP n. -OMISSIS-) poi stralciato al R.G.N.R. n. -OMISSIS-(R.G. GIP n. -OMISSIS-)” definito con decreto di archiviazione del -OMISSIS-;
– del parere negativo espresso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze Cons.-OMISSIS- del -OMISSIS- sulla domanda di rimborso “per carenza del requisito fondamentale di una norma espressa ad hoc”;
– della nota prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- con cui il Dirigente dell’Area Affari Generali e Legali dell’Università degli Studi di Firenze ha confermato il mancato accoglimento dell’istanza di rimborso delle spese legali presentata dal ricorrente;
– della nota dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze del -OMISSIS- con cui sono stati confermati “i contenuti di cui al parere reso” in data -OMISSIS-; tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti del procedimento, ancorché non conosciuti;
per l’accertamento del diritto del ricorrente al rimborso delle spese legali sostenute “per la difesa in giudizio nell’ambito del procedimento penale iscritto originariamente al R.G.N.R. n. -OMISSIS- (R.G. GIP n. -OMISSIS-) poi stralciato al R.G.N.R. n. -OMISSIS-(R.G. GIP n. -OMISSIS-)”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2025 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierno ricorrente, professore ordinario di chirurgia generale all’Università degli Studi di Firenze, espone di aver prestato attività di componente della Commissione di indirizzo e autovalutazione (CIA) del dipartimento di chirurgia e medicina traslazionale della medesima Università e di essere stato sottoposto ad indagine penale, in relazione ad alcune deliberazioni della suddetta Commissione, per i reati di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente ed abuso d’ufficio. Il procedimento penale si era poi concluso con decreto di archiviazione del Gip del Tribunale di Firenze del -OMISSIS-.
Il ricorrente ha dunque chiesto all’Università di Firenze il rimborso, ai sensi dell’art. 18 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, delle spese legali per l’attività prestata dal proprio difensore, per una somma complessiva di € -OMISSIS-.
La suddetta domanda di rimborso è stata respinta con nota del Dirigente dell’area affari generali e legali dell’Università degli Studi di Firenze prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con la motivazione dell’inapplicabilità ai docenti universitari dell’art. 18 citato in quanto non dipendenti statali, rivestendo l’Ateneo natura di ente pubblico autonomo; con ciò richiamandosi il parere reso in tale termini dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato. La decisione è stata poi confermata, in seguito ad istanza di riesame, con atto del -OMISSIS-.
Con il ricorso in decisione il ricorrente ha chiesto l’annullamento dei suindicati dinieghi unitamente all’accertamento del proprio diritto al rimborso delle spese legali.
A sostegno della pretesa avanzata ha dedotto motivi di violazione di legge per erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 18 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, conv. in L. 23 maggio1997, n. 135, violazione degli artt. 3 e 97, Cost., degli artt. 1720 e 2041 cod. civ., nonché di violazione e falsa applicazione dei principi del giusto procedimento, di affidamento e di buona amministrazione, nonché di eccesso di potere per disparità di trattamento, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà manifeste, carenza di istruttoria; tutto ciò richiamando giurisprudenza a suo favore, secondo la quale, fra l’altro, l’art. 18 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, sarebbe espressione di un principio generale dell’ordinamento.
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Firenze eccependo l’infondatezza del gravame, applicandosi il citato art. 18, testualmente, solo ai dipendenti di amministrazioni statali, configurazione giuridica quest’ultima, che non ricorrerebbe nel rapporto tra un docente universitario e l’Università di appartenenza, in considerazione degli spiccati profili di autonomia e dei conseguenti profili statutari autonomi che caratterizzano le Università nel nostro sistema giuridico.
In prossimità della trattazione nel merito la difesa di parte ricorrente ha depositato una memoria insistendo per l’accoglimento del gravame.
Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2025, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. E’ materia del contendere l’accertamento del diritto del ricorrente al rimborso delle spese legali, da parte dell’Università di Firenze, sostenute per la propria difesa nel procedimento penale conclusosi con decreto di archiviazione, per fatti inerenti l’attività prestata quale membro della Commissione di indirizzo e autovalutazione del predetto Ateneo.
Ritiene parte ricorrente, diversamente dall’Amministrazione resistente, che il diritto al rimborso previsto dall’art. 18 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito in Legge 23 maggio 1997, n. 135 si applichi anche, come nel caso di specie, in favore di soggetti legati da un rapporto di impiego con un’amministrazione pubblica, anche non statale in senso stretto, quale espressione di un principio di portata generale dell’ordinamento.
2. Va premesso, in via pregiudiziale, che nel procedimento di rimborso delle spese legali l’Amministrazione non esercita un potere discrezionale autoritativo, venendo invece in rilievo un rapporto paritetico in cui il dipendente pubblico vanta, alla ricorrenza dei presupposti, un vero e proprio diritto soggettivo, la cui cognizione nella fattispecie ricade nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, di cui all’art. 133, comma 1, lett. i) cod. proc. amm., trattandosi di rapporto di pubblico impiego non privatizzato.
3. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
3.1. Ai sensi del citato art. 18, 1° comma, del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, rubricato “Rimborso delle spese di patrocinio legale”: “Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l’Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità”.
3.2. Ritiene il Collegio – condividendo la tesi del ricorrente e in adesione al recente indirizzo espresso dal Consiglio di Stato in una fattispecie in tutto sovrapponibile a quella all’odierno esame – che la norma sia in realtà espressione di un principio generale dell’ordinamento, che trova riferimento nell’art. 28 Cost., al fine di dare una copertura patrimoniale a valle delle attività istituzionali poste in essere dal dipendente pubblico, il quale, se per ipotesi è coinvolto, per ragioni legate al suo ufficio, in un processo civile, amministrativo o penale, una volta che ne esca illeso, essendosene accertata la mancanza di responsabilità, può chiedere di essere tenuto indenne dalla sua amministrazione dalle conseguenze economiche del processo (Consiglio di Stato, sez. VII, 29 dicembre 2022, n. 11680).
3.3. Nella citata sentenza il Consiglio di Stato, sul presupposto che del rimborso delle spese processuali sostenute possano fruire tutti i dipendenti pubblici, cioè coloro che abbiano agito nell’interesse e per conto di una Pubblica Amministrazione (anche non statale in senso stretto) essendovi legati da un rapporto di impiego, ha condivisibilmente stigmatizzato l’irragionevolezza dell’interpretazione tassativa e testuale dell’istituto, quale quella qui proposta dall’Avvocatura, a maggior ragione quando, in base ad essa, si pretenda di escluderne la fruibilità da parte dei professori universitari, che pure godono nel nostro ordinamento di uno status particolare che ha il suo fondamento costituzionale nell’art. 33, comma 6, della Costituzione e che, semmai, avrebbe bisogno, in questo senso di maggiori e non di minori garanzie.
Sarebbe invero contraddittorio – ha osservato il Consiglio di Stato – che l’autonomia riconosciuta alle Università, nei limiti funzionali idonei a garantire la libertà di insegnamento e lo sviluppo culturale della nazione, divenisse uno strumento limitativo delle guarentigie patrimoniali del professore universitario quale dipendente pubblico, che si troverebbe così in una posizione deteriore rispetto a quella fruibile da qualsiasi altro funzionario pubblico, ad onta della delicatezza, riconosciuta e tutelata in sede costituzionale, della funzione e del ruolo svolti da un accademico. Nel medesimo senso, si è espresso da ultimo anche il T.a.r. Campania, Salerno, sez. I, 1° luglio 2024, n. 1415, secondo cui la normativa prevista dall’articolo 18 del D.L. n. 67 del 1997 è appunto applicabile anche ai docenti universitari, in quanto tale disposizione esprime un principio generale volto a tutelare i dipendenti pubblici coinvolti in processi legati all’esercizio delle proprie funzioni.
3.4. Quanto all’ordinanza della Corte di Cassazione (30 dicembre 2021, n. 41999), citata nel parere dell’Avvocatura, essa non appare significativa, poiché con essa la Cassazione ha escluso che del rimborso delle spese processuali sostenute possano fruire i non dipendenti pubblici, cioè coloro che si siano limitati ad agire nell’interesse e per conto della Pubblica Amministrazione senza esservi legati da un rapporto di impiego pubblico (nella fattispecie un Presidente di un’autorità portuale, qualificato dalla medesima Cassazione come funzionario onorario di nomina fiduciaria e temporanea), categoria nella quale certamente, neppure per via di interpretazione estensiva, possono farsi rientrare i docenti universitari, che invece sono legati allo Stato da un rapporto, che, ancorché gli garantisca la piena libertà di insegnamento, resta pur sempre a tutti gli effetti un rapporto di servizio ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 (“Personale in regime di diritto pubblico”).
3.5. Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti per il rimborso delle spese legali sostenute dal professore ricorrente per la propria difesa in giudizio (presupposti la cui esistenza non è contestata dai provvedimenti impugnati bensì, solo genericamente, dalla difesa erariale), essendovi una indubbia connessione tra i fatti contestati al ricorrente in sede penale e il corretto assolvimento di obblighi istituzionali da parte dello stesso, ed in presenza di un provvedimento giudiziale, tendenzialmente definitivo quale l’archiviazione, con il quale si è riconosciuta la correttezza della condotta del professore ricorrente.
4. Entro tali limiti il ricorso deve essere dunque accolto con l’accertamento del diritto del ricorrente al rimborso, ex art. 18, comma 1, del D.L. n. 67 del 1997, delle spese legali nei confronti dell’Università di Firenze.
5. Ai fini tuttavia della quantificazione del medesimo rimborso è indispensabile il parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato, che non è stato espresso sotto tale profilo di merito, avendo l’Avvocatura erroneamente escluso, in limine, la stessa spettanza del rimborso.
6. Per i suesposti motivi ed entro tali limiti il ricorso è fondato e va accolto, con l’effetto dell’annullamento degli atti impugnati e l’accertamento del diritto del ricorrente al rimborso delle spese legali nei confronti dell’Università degli Studi di Firenze, le quali dovranno essere liquidate, unitamente a interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto sino al saldo, nella misura dovuta all’esito del parere di congruità da rendersi da parte dell’Avvocatura.
7. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei sensi indicati in motivazione e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna l’Università degli Studi di Firenze alla refusione delle spese legali in favore del ricorrente, in misura di 3.000,00 euro, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell’interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 20 gennaio 2025