Gli indici bibliometrici non hanno un valore assoluto e automatico al fine di determinare la qualità delle pubblicazioni ma costituiscono una specificazione, a fini semplificatori del giudizio, dei più ampi criteri di valutazione scientifica del singolo candidato, ma ciò non implica che essi non abbiano alcun valore e possano essere radicalmente e immotivatamente obliterati.
TAR Lazio, Sez. III ter, 24 gennaio 2025, n. 1473
Gli indici bibliometrici non possano essere radicalmente e immotivatamente obliterati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15911 del 2023, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Paola Tranquilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonché domicilio eletto presso lo studio OMISSIS in Roma, piazza San Bernardo n. 101;
per l’annullamento
PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO:
del decreto rettorale n. 2311/2023 del 29 settembre 2023, di approvazione degli atti della commissione esaminatrice della procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6, della l. n. 240 del 2010 per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, s.c. 06/E2 – Chirurgia Plastica-Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia e s.s.d. MED/24 – Urologia. Annullamento dei verbali e della relazione finale della Commissione esaminatrice, ivi incluso il verbale della seduta preliminare, del decreto rettorale n. 1284/2023 del 16 maggio 2023, di nomina della Commissione esaminatrice, di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ove lesivo per il ricorrente, con particolare riferimento al bando di concorso e al decreto rettorale di nomina del Prof. OMISSIS nel ruolo dei professori ordinari e degli altri atti ad esso propedeutici (proposta di chiamata deliberata dal Dipartimento e approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione).
PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INCIDENTALE PRESENTATO DA OMISSIS ENRICO IL 12/2/2024:
in parte qua:
– del verbale n. 1 della seduta della Commissione Esaminatrice del 06.07.2023 recante “Definizione criteri valutazione pubblicazioni e attività clinica” e comprensivo del relativo Allegato A) sub. doc. 1 ricorso incidentale, nella parte in cui, nell’ambito dei criteri individuati per le pubblicazioni:
- per la «consistenza complessiva della produzione scientifica» è stato stabilito il punteggio di soli n. 10 pt max / 40 pt max complessivi previsti per le pubblicazioni
- per la «intensità e continuità temporale» della produzione scientifica è stato stabilito il punteggio di soli n. 4 pt max / 10 pt max complessivi previsti per la produzione scientifica
– del verbale n. 3 della seduta della Commissione Esaminatrice del 03.08.2023 (“Relazione finale”) comprensivo del relativo Allegato B), sub. doc. 2 ricorso incidentale, nella parte in cui:
- nell’ambito della valutazione della produzione scientifica del Prof. OMISSIS, ha erroneamente attributo a quest’ultimo il punteggio di n. 2 pt / 4pt max previsti per la continuità della produzione scientifica, pur avendo espressamente riconosciuto che «la valutazione complessiva di tutte le pubblicazioni edite al 29 settembre 2017 evidenzia ampi periodi di discontinuità e di ridotta intensità nella produzione scientifica, Non ha pubblicazioni prodotte nel 2007, 2010 e 2012»;
- nell’ambito della valutazione della attività clinica del Prof. OMISSIS, ha attribuito a quest’ultimo:
– il punteggio massimo previsto (n. 4 pt) per il sottocriterio di «Direttore di struttura semplice o di alta specializzazione», nell’erroneo presupposto che il candidato «dal gennaio 2006 è responsabile di Unità Operativa Semplice di Urologia presso il Policlinico Casilino fino al novembre 2016 per complessivi 11 anni»;
– il punteggio di n. 1 pt per il sottocriterio «continuità e specificità, altri parametri», sempre nell’erroneo presupposto che questi abbia effettivamente ricoperto, in maniera continuata, il ruolo di responsabile di unità semplice del Policlinico Casilino;
– del decreto rettorale n. 2311/2023 del 29.09.2023, di approvazione in parte qua degli atti della Commissione Esaminatrice;
– di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, consequenziale, ove lesivo degli interessi del ricorrente incidentale.
PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INCIDENTALE PRESENTATO DA OMISSIS SAVINO MAURO IL 26/3/2024:
– del decreto rettorale n. 2311/2023 del 29 settembre 2023, di approvazione degli atti della commissione esaminatrice della procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6, della l. n. 240 del 2010 per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, s.c. 06/E2 – Chirurgia Plastica-Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia e s.s.d. MED/24 – Urologia;
– dei verbali e della relazione finale della Commissione esaminatrice, ivi incluso il verbale della seduta preliminare;
– del decreto rettorale n. 1284/2023 del 16 maggio 2023, di nomina della Commissione esaminatrice
di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ove lesivo per il ricorrente, con particolare riferimento al bando di concorso e al decreto rettorale di nomina del Prof. OMISSIS nel ruolo dei professori ordinari e degli altri atti ad esso propedeutici (proposta di chiamata deliberata dal Dipartimento e approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione);
– dell’Allegato B) al verbale n. 3 nella parte in cui attribuisce 2 punti su 4 al Prof. OMISSIS per l’intensità e la continuità della produzione scientifica, affermando che gli non avrebbe pubblicazioni negli anni 2007, 2010 e 2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Roma Tor Vergata e di Enrico OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Vincenzo Rossi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I.1. Il Prof. OMISSIS, odierno ricorrente, ha partecipato a una procedura, indetta nell’anno 2017 dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, per un posto di professore ordinario per il settore scientifico disciplinare MED/24 (Urologia) e settore concorsuale 06/E2.
Alla procedura ha partecipato altresì il Prof. OMISSIS, che ne è risultato vincitore.
Su ricorso del Prof. OMISSIS, questo Tribunale – con sentenza n. 12226/2018 pubblicata il 17 dicembre 2018 – ha annullato gli atti di tale procedura, rilevando che nel corso della medesima l’Ateneo aveva proceduto a modificare la composizione della Commissione in radicale assenza di motivazione.
I.1.1. A seguito di detto annullamento, l’Università, con D.R. n. 1987 del 16 novembre 2020 pubblicato il 17 novembre 2020 (Rif. 1598), ha indetto una nuova procedura, facendo applicazione del nuovo «Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia» nelle more adottato.
I partecipanti alla procedura sono stati nuovamente i Proff. OMISSIS e OMISSIS e, nuovamente, è risultato vincitore quest’ultimo.
Il Prof. OMISSIS ha nuovamente proposto impugnazione innanzi a questo Tribunale, che con sentenza n. 4699/2023 pubblicata il 17 marzo 2023 ha parzialmente accolto il gravame, nei seguenti termini:
– ha ritenuto infondate le censure relative all’individuazione dei componenti della Commissione, nonché alla legittimità della sostituzione di un commissario;
– ha reputato fondate le doglianze inerenti alle valutazioni espresse in merito all’esperienza clinica e alle pubblicazioni, rilevando in particolare che:
— la Commissione, in contrasto a quanto prescritto dal bando, si era limitata a ribadire i criteri previsti dal bando medesimo, «senza l’attribuzione di singoli e specifici pesi o punteggi né in relazione agli stessi, né per i diversi ulteriori elementi costituenti oggetto della valutazione (titoli, curriculum, pubblicazioni), e senza effettuare alcun chiarimento su quali fossero i titoli valutabili» (§ 10.2.2.);
— in ogni caso, che il giudizio di maggiore qualificazione del Prof. OMISSIS fosse viziato poiché:
— con riferimento all’attività clinica, quest’ultimo non aveva documentato alcuna esperienza svolta, mentre il Prof. OMISSIS aveva certificato l’esecuzione di 4.164 interventi chirurgici come primo operatore (§ 10.6.1.);
— in relazione alle pubblicazioni, vi era una «netta prevalenza della produzione del ricorrente, in ragione della collocazione editoriale e del numero di citazioni complessive», «ridimensionata solo in ragione della introduzione, a posteriori (e dunque in aperta violazione dell’art. 8 comma 4 del bando, oltre che dei principi generali delle procedure concorsuali sopra richiamati), del criterio valutativo della maggiore rilevanza dell’attività svolta negli ultimi dieci e cinque anni» (§ 10.6.2.), criterio peraltro «intrinsecamente non ragionevole in quanto, se la ratio della previsione del bando che prevede, quale requisito di partecipazione, la presentazione di almeno una pubblicazione riferita all’ultimo quinquennio è quella di favorire la selezione di docenti la cui attività di ricerca sia non troppo risalente nel tempo, ciò non implica necessariamente che le pubblicazioni inerenti tale periodo siano per ciò solo maggiormente rilevanti, dovendosi il livello della produzione scientifica dei candidati valutare con riferimento a parametri oggettivi e sostanziali (quali impact factor, collocazione editoriale, numero delle citazioni)» (§ 10.6.3.);
– ha, da ultimo, considerato infondate le censura riguardante «la mancata introduzione quali criteri di valutazione, della partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali e del conseguimento di premi e riconoscimenti per attività di ricerca in quanto, in disparte la non ravvisabilità di un vincolo alla relativa adozione, il ricorrente non ha provato la propria asserita superiorità in relazione agli stessi» (§ 10.7.).
I.1.2. Il Prof. OMISSIS ha impugnato la richiamata sentenza innanzi al Consiglio di Stato, ritenendo non condivisibili le statuizioni a lui sfavorevoli.
Il Prof. OMISSIS, a propria volta, ha gravato la pronuncia con appello incidentale, chiedendo il rigetto delle censure accolte in primo grado.
I.1.3. L’Ateneo, in ogni caso, con D.R. 1284/2023 prot. n. 0025661 del 16 maggio 2023, ha nominato una nuova Commissione per dare esecuzione alla decisione di prime cure.
Detta Commissione, all’esito dei propri lavori (consistiti in una prima seduta di predeterminazione dei criteri valutativi e in una seconda seduta di valutazione e comparazione dei candidati), ha ritenuto «all’unanimità che il candidato maggiormente qualificato sia il prof Enrico OMISSIS».
Con D.R. 2311/2023 prot. n. 0047196 del 29 settembre 2023, sono stati approvati gli atti della Commissione.
I.2. Con ricorso notificato (all’Università, quale Amministrazione intimata, e al Prof. OMISSIS, quale controinteressato) il 27 novembre 2023 e depositato il 29 novembre 2023, il Prof. OMISSIS ha impugnato in questa Sede il provvedimento da ultimo richiamato, affidandosi ai seguenti motivi di censura:
– «1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DI CUI ALL’ART. 97 COST. VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 14, DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER MACROSCOPICHE IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO GRAVE D’ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, NONCHÉ PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO»;
– «2. VIOLAZIONE DELL’ART. 4 DEL D.M. N. 344 DEL 2011 E DEL BANDO PER OBLITERAZIONE DEGLI INDICI BIBLIOMETRICI APPLICABILI AL S.S.D. DELLA PROCEDURA»;
– «3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER MACROSCOPICHE IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO»;
– «4. IN SUBORDINE RISPETTO AI PRECEDENTI MOTIVI DI RICORSO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ DI CUI ALL’ART. 97 COST., NONCHÉ DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA. VIOLAZIONE DELL’ART. 51, COMMA 1, N. 4), COD. PROC. CIV. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO. SVIAMENTO DI POTERE».
Il ricorrente, con i primi due motivi, censura sotto vari profili l’operato della Commissione relativo alla valutazione delle pubblicazioni; in particolare:
– con il primo motivo, lamenta:
— che, per le pubblicazioni in collaborazione, sarebbe stato introdotto un criterio di valutazione (il c.d. posizionamento del contributo dell’autore) che non era previsto dal bando e che avrebbe sterilizzato tutti gli altri criteri;
— che, più in generale, la Commissione avrebbe introdotto una ripartizione e sotto-ripartizione dei punteggi del tutto irrazionale, perché renderebbe aritmeticamente impossibile conseguire il massimo;
– con il secondo motivo, si duole dell’illegittima pretermissione dei cc.dd. indici bibliometrici.
Con il terzo motivo, poi, denunzia l’illegittimità della valutazione dell’attività clinica.
Da ultimo, con il quarto motivo, espressamente proposto in via subordinata, censure l’illegittima composizione della Commissione, perché fra i commissari ve n’era uno che aveva partecipato alla prima procedura annullata dalla sentenza di questo Tribunale n. 12226/2018 (supra § I.1.) e che era perciò incompatibile.
Ha presentato, altresì, domanda di tutela cautelare.
I.3. Si costituivano in resistenza sia l’Ateneo sia il controinteressato, che hanno depositato memoria in vista della discussione camerale sull’istanza cautelare, discussione che si è conclusa con la «cancella[zione] dal ruolo delle sospensive, in considerazione della rappresentata volontà di presentare ricorso incidentale da parte del controinteressato e ai fini della fissazione dell’udienza di merito» (verbale dell’udienza camerale del 19 dicembre 2023).
I.4. Il controinteressato, con atto notificato il 26 gennaio 2024 e depositato il 12 febbraio 2024, ha effettivamente proposto ricorso incidentale, affidato ai seguenti motivi di censura:
– «I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1 E 8, COMMA 4, DEL BANDO DI CONCORSO – VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA – VIOLAZIONE DEL DICTUM GIURISDIZIONALE DI CUI ALLA SENTENZA TAR LAZIO, SEZ. III-TER, N. 4699/2023 – ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOCITA’ – VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 97 COST.»: si è lamentato della previsione di soli 10 punti, nell’ambito dei 40 complessivi per le pubblicazioni, per la produzione scientifica complessiva, il cui rilievo sarebbe stato così irragionevolmente ridotto;
– «II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1 E 8, COMMA 4, DEL BANDO DI CONCORSO SOTTO ALTRO PROFILO – VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA SOTTO ALTRO PROFILO – VIOLAZIONE DELL’AUTOVINCOLO DERIVANTE DAL VERBALE DELLA RIUNIONE PRELIMINARE DEL 06 LUGLIO 2023 – VIOLAZIONE DEL DICTUM GIURISDIZIONALE DI CUI ALLA SENTENZA TAR LAZIO, SEZ. III-TER, N. 4699/2023 – ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOCITA’ – VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 97 COST.»: ha censurato l’eccessivo punteggio attribuito al ricorrente per la produzione scientifica complessiva, in particolare per quanto concerne la sua continuità;
– «III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1 E 8, COMMA 4, DEL BANDO DI CONCORSO SOTTO ALTRO PROFILO – VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA SOTTO ALTRO PROFILO – VIOLAZIONE DELL’AUTOVINCOLO DERIVANTE DAL VERBALE DELLA RIUNIONE PRELIMINARE DEL 06 LUGLIO 2023 – INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI -PERPLESSITA’ – ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOCITA’ – VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 97 COST.»: ha contestato l’attribuzione al ricorrente di una parte del punteggio per l’attività clinica, perché riferito ad incarichi che questi non avrebbe effettivamente svolto.
I.5. Il ricorrente, con atto notificato e depositato il 26 marzo 2024, ha proposto a propria volta un controricorso incidentale affidato ad un unico motivo rubricato «VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DI CUI ALL’ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO, NONCHÉ PER DIFETTO GRAVE DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE. VIOLAZIONE DEL VERBALE PRELIMINARE DI PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI», con il quale – a confutazione, in particolare, del secondo motivo del ricorso incidentale del controinteressato – ha dedotto un travisamento, da parte della Commissione, nell’attribuzione del punteggio attribuitogli per la produzione scientifica complessiva.
I.6. Nella pendenza del presente giudizio, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6783/2024 pubblicata il 29 luglio 2024, ha respinto l’appello incidentale del Prof. OMISSIS e parzialmente accolto l’appello principale del Prof. OMISSIS.
Per quanto riguarda questa seconda statuizione:
– ha ritenuto che dovessero essere inclusi fra i titoli valutabili anche la partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali e il conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (§§ 9.5. e 9.6.), in relazione ai quali il Prof. OMISSIS aveva anche comprovato che «qualora i due criteri non fossero stati illegittimamente pretermessi nell’attività di valutazione, egli avrebbe potuto verosimilmente riportare giudizi più favorevoli per entrambi» (§ 9.7.);
– ha altresì reputato che fossero stati illegittimamente esclusi dai titoli valutabili il conseguimento del dottorato di ricerca e di borse di studio (§ 9.8.).
I.7. Fissata l’udienza di discussione in questo giudizio, tutte le parti hanno tempestivamente depositato memoria ex art. 73 cod. proc. amm. con cui hanno diffusamente ribadito i propri assunti difensivi; il ricorrente ha altresì controdedotto a tutti i motivi del ricorso incidentale del controinteressato.
I.7.1. L’Ateneo e il controinteressato hanno altresì depositato tempestive memorie di replica ad ulteriore confutazione delle domande del ricorrente.
I.8. All’udienza pubblica del 15 gennaio 2025, il ricorso è stato discusso e spedito in decisione.
DIRITTO
II.1. Il Collegio reputa il ricorso principale (dal quale, per ragioni di ordine logico, si ritiene di dover incominciare nell’esame delle proposte impugnazioni) assistito da giuridico fondamento e, pertanto, da accogliere nei sensi e nei limiti di seguito illustrati e precisati.
II.1.1. Preliminarmente, dev’essere scrutinata l’eccezione di (irricevibilità per) tardività, avanzata dal controinteressato, delle doglianze inerenti alla predeterminazione, da parte della Commissione, dei criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.
Detta eccezione è infondata, in quanto i verbali della Commissione sono atti endoprocedimentali che, «secondo regola del tutto pacifica […] non sono immediatamente lesivi: quando abbiano un contenuto illegittimo, sono impugnabili non invia autonoma – e ove lo si faccia l’impugnazione è inammissibile- ma solo congiuntamente al provvedimento finale che quel contenuto illegittimo recepisca» (in questi termini Cons. Stato, Sez. IV, 6 novembre 2024, n. 8886).
In applicazione di tale regola, il candidato a pubblici concorsi ha l’onere di impugnare immediatamente gli atti procedimentali che lo escludano dalla procedura concorsuale; ogni altro vizio di legittimità degli atti concorsuali va invece fatto valere con l’impugnazione del provvedimento conclusivo del concorso.
Il ricorrente, dunque, correttamente ha indirizzato l’impugnazione avverso il decreto rettorale che ha approvato gli atti del concorso e ne ha dichiarato il vincitore, facendo valere i vizi reputati sussistenti dell’operato della Commissione.
Ove l’eccezione dovesse essere intesa nel senso di un onere (non di immediata impugnazione, bensì) di immediata contestazione in sede procedimentale, deve innanzitutto rilevarsi che un tale onere non risulta in alcun modo ricavabile a livello né normativo né sistematico.
In secondo luogo, un consolidato indirizzo ermeneutico ritiene che «la configurazione in ambito sostanziale di un rimedio amministrativo azionabile dalla parte per censurare l’incompatibilità dei componenti di una Commissione valutatrice non può implicare, in caso di sua mancata attivazione, la decadenza dalla relativa impugnazione, radicandosi l’interesse al ricorso con l’adozione del provvedimento lesivo della sfera giuridica della parte coinvolta nell’esercizio del pubblico potere» (Cons. Stato, Sez. VI, 17 settembre 2021, n. 6341; Cons. Stato, Sez. VII, 2 maggio 2022, n. 3417; Cons. Stato, Sez. VII, 30 giugno 2023, n. 6414).
Se il mancato esercizio di un rimedio amministrativo non preclude l’impugnazione in sede giurisdizionale, a fortiori non può avere effetto preclusivo l’omissione di una mera contestazione nelle ipotesi in cui alcun rimedio amministrativo sia previsto.
II.1.2. Nell’esame delle doglianze relative alla predeterminazione dei criteri di valutazione delle pubblicazioni, risulta fondato, nei termini che seguono, il secondo motivo del ricorso principale.
II.1.2.1. Con statuizione avente autorità di cosa giudicata inter partes, il Consiglio di Stato ha ritenuto l’art. 4 D.M. 344/2011 «applicabile alla procedura de qua in ragione del rinvio operato dall’art. 24, comma 6, della l. n. 240 del 2010 al comma 5 del medesimo articolo» (così il § 9.5 della sentenza 6783/2024).
L’applicabilità di tale disposizione, su cui insistono in senso contrario le difese dell’Ateneo e del controinteressato, non è più suscettibile di essere messa in discussione; al riguardo, non può essere condivisa l’interpretazione restrittiva della pronuncia di seconde cure prospettata dalla difesa dell’Ateneo (pag. 4 della sua memoria di replica) ad avviso della quale tale pronuncia non sarebbe rilevante poiché non si è occupata dell’applicazione degli indici bibliometrici nella valutazione delle pubblicazioni.
È vero che la pronuncia non si è occupata di tale aspetto (e d’altronde non avrebbe potuto occuparsene, dato che nella vicenda procedimentale oggetto del precedente giudizio la Commissione aveva più radicalmente omesso di articolare specifici criteri di valutazione), ma ciò non toglie che essa, nell’esaminare l’appello del Prof. OMISSIS nella parte in cui si doleva della mancata introduzione tra i criteri di valutazione della partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali e del conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, l’abbia reputato in parte qua fondato ritenendo – come si è poc’anzi rammentato – applicabile l’art. 4 D.M. 344/2011.
Una volta ritenuto applicabile detto articolo, non si ravvisa alcuna ragione per predicarne un’applicazione frammentaria (i.e., limitata al comma 1, che più specificamente veniva in rilievo) anziché integrale.
II.1.2.2. I commi 2 e 3 del richiamato art. 4 così dispongono: «2. Ai fini d[ella valutazione dell’attività di ricerca scientifica], le università prevedono la valutazione delle pubblicazioni o dei testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché di saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Le università valutano la consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
- La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 2 è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:
- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) nell’ambito dei settori in cui ne è consolidato l’uso a livello internazionale le università si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
1) numero totale delle citazioni;
2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
3) “impact factor” totale;
4) “impact factor” medio per pubblicazione;
5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili)».
Con specifico riferimento a quest’ultima previsione, è indiscutibile che il settore medico rientri fra quelli in cui è consolidato, anche a livello internazionale, l’uso dei cc.dd. indici bibliometrici.
La giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione (richiamata in sede di replica dall’Ateneo e dal controinteressato), ha sì affermato che tali indici «non hanno un valore assoluto e automatico al fine di determinare la qualità delle pubblicazioni ma costituiscono una specificazione, a fini semplificatori del giudizio, dei più ampi criteri di valutazione scientifica del singolo candidato» (così, in particolare, T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 26 settembre 2024, n. 16711), ma ciò non implica che essi non abbiano alcun valore e possano essere radicalmente e immotivatamente obliterati.
La Commissione avrebbe, pertanto, dovuto prendere in considerazione anche tali elementi di valutazione e, semmai, potuto attribuire un valore ponderale maggiore a differenti ed ulteriori fattori di natura qualitativa: in termini, si è (condivisibilmente) ritenuto che, «come in sede “abilitazione scientifica nazionale”, a livello ministeriale, lo scostamento del giudizio finale dal possesso di indici bibliometrici positivi implica da parte della Commissione scientifica un adeguato supporto motivazionale (Cons. St., sez. VI, 20 dicembre 2021 n. 8449; Cons. St., sez. VI, 2 novembre 2017 n. 5060; Cons. St., sez. VI, 18 settembre 2015 n. 4362), così in sede di “valutazione comparativa”, a livello di singola università, pur non essendo essa in assoluto vincolata a decidere in coerenza con le risultanze di simili indici (citazioni, impact factor, indice di Hirsch o simili), deve sicuramente – per espressa prescrizione normativa e di bando – prendere in considerazione simili risultanze e motivare la propria determinazione finale, anche alla luce di siffatti indici, spiegando le ragioni dell’eventuale scostamento o pretermissione da tali risultanze oggettive (T.A.R. Calabria, sez. Reggio Calabria, sez. I, 11 agosto 2011 n. 653), specie per le c.d. discipline tecniche, laddove simili parametri sono usualmente adoperati a livello internazionale e costituiscono un fattore oggettivo di apprezzamento» (così T.A.R. Puglia, Sez. II, 18 maggio 2023, n. 784).
Così operando, invece, e tenendo altresì conto delle allegazioni del ricorrente (pagg. 21-22 ricorso) quanto all’incidenza che tali elementi avrebbero avuto (allegazioni rimaste, peraltro, incontestate), la loro pretermissione ha concretizzato una penalizzazione della complessiva valutazione delle sue pubblicazioni che non trova alcuna giustificazione motivazionale negli atti concorsuali.
L’operato della Commissione, sotto questo profilo, risulta perciò in definitiva viziato.
II.1.3.1. Per quanto concerne la predeterminazione dei criteri di valutazione delle pubblicazioni, è altresì fondato il primo motivo, nella parte in cui denunzia un’irragionevolezza e una contraddittorietà nella ripartizione del punteggio.
La Commissione, dopo aver stabilito un punteggio massimo di 40 punti per le pubblicazioni scientifiche e di 10 punti per l’attività clinica (pag. 3 del verbale 1, prodotto da tutte le parti), ha ulteriormente frazionato e sotto-frazionato i punteggi massimi ottenibili rendendo, tuttavia, oggettivamente non conseguibile il conseguimento del massimo nel primo ambito.
Più in particolare, è stato previsto che potessero essere attribuiti fino a un massimo di 25 punti per gli articoli in rivista internazionale, fino a un massimo di 3 punti per gli articoli in rivista nazionale, fino a un massimo di 2 punti per ulteriori pubblicazioni e fino a un massimo di 10 punti per la produzione scientifica complessiva.
I punteggi per le singole pubblicazioni è stato, poi, sotto-frazionato facendo sì che ogni singolo articolo su rivista internazionale potesse ottenere massimo 1,6 punti, ogni singolo articolo su rivista nazionale massimo 1,4 punti e ogni ulteriore pubblicazione massimo 1,2 punti.
Sennonché, tenuto che il bando consentiva di presentare massimo sedici pubblicazioni scientifiche (art. 1, ultimo capoverso), questa ripartizione del punteggio intrinsecamente e astrattamente non consentiva in alcun modo di conseguire 40 punti.
In disparte i 10 punti per la produzione scientifica complessiva, non vi era alcuna possibilità, su un piano meramente aritmetico, di ottenerne 30 per le singole pubblicazioni.
Sia l’Ateneo sia il controinteressato sostengono (così dovendosi necessariamente intendere le loro difese sotto questo profilo) che tale censura sarebbe inammissibile per difetto di interesse, poiché il ricorrente non avrebbe assolto la prova di resistenza.
L’assunto non può essere condiviso.
Lo scrutinio della prova di resistenza va effettuato con particolare rigore laddove chi avanza la censura lamenti la mancata o insufficiente attribuzione a sé stesso e/o l’errata o eccessiva attribuzione ad altri candidati di uno specifico e determinato punteggio.
Lo stesso scrutinio deve, invece, essere svolto in maniera sensibilmente meno rigorosa in un’ipotesi (come quella in esame) in cui si contestino le modalità di attribuzione “a monte” dei punteggi: in una tale ipotesi può ritenersi sufficiente un principio di prova, il ricorrente ha offerta nella misura in cui ha, non implausibilmente, sostenuto che, se il distacco fra lui e il controinteressato è stato pari a 0,6 punti in una “forbice” di 25 punti, lo stesso distacco avrebbe potuto essere superiore qualora la “forbice” fosse stata maggiore.
Tale affermazione, peraltro, non è stata contestata (se non in misura eccessivamente generica) né dall’Ateneo né dal controinteressato.
In ogni caso, il principio di prova risulta ancora più incisivo se si tiene conto del divario particolarmente limitato fra i due candidati (che è risultato pari a 1,7 punti).
Il motivo risulta dunque, in parte qua, pienamente suscettibile di positivo apprezzamento.
II.1.3.2. Nella restante parte il primo motivo è, invece, solo parzialmente fondato.
II.1.3.2.1. Dall’art. 4, comma 14, del bando – che testualmente dispone: «Per le pubblicazioni in collaborazione, il candidato può allegare dichiarazione che attesti il proprio contributo. In mancanza, le pubblicazioni in collaborazione, possono essere valutate purché sia possibile enucleare l’apporto individuale del candidato sulla base della coerenza con l’attività scientifica complessiva» – non può desumersi, come invece preteso dal ricorrente, che fosse perentoriamente precluso alla Commissione di attribuire qualsiasi rilevanza al c.d. posizionamento del contributo dell’autore.
Trattasi di un criterio convenzionale, ampiamente diffuso nella comunità scientifica, secondo il quale il primo nome, l’ultimo nome e il c.d. “corrisponding” costituiscono di norma i soggetti che contribuiscono in modo preponderante alla stesura di un lavoro scientifico (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. IV, 27 aprile 2022, n. 5076).
Il motivo va, quindi, disatteso nella parte in cui pretende che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione esclusivamente le dichiarazioni dei candidati e, in subordine, soltanto il criterio della coerenza con il resto dell’attività scientifica.
II.1.3.2.2. Diversamente, il motivo è fondato laddove denunzia una contraddittorietà dell’operato della Commissione che:
– prima, ha stabilito che avrebbe «valuta[to] l’apporto del candidato nei lavori in collaborazione con i seguenti criteri in ordine di priorità: – quando risulti espressamente indicato; – quando l’apporto risulti in base alle dichiarazioni del candidato e degli altri co-autori riguardo alle parti dei lavori presentati; – posizione del nome del candidato quale primo o ultimo autore o altra posizione nella lista degli autori; – coerenza con il resto dell’attività scientifica» (pagg. 3-4 del verbale 1);
– poi, ha indicato quale criterio di valutazione la «determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione, inteso come essere l’autore di riferimento della pubblicazione (primo o ultimo nome), l’ordine di elencazione dei coautori (secondo o terzo nome)» (pag. 4 del verbale 1).
Dunque, il criterio del posizionamento è stato individuato, al tempo stesso, come uno dei previsti (e, peraltro, nemmeno quello prioritario, essendo invece il terzo di quattro) e come l’unico previsto: in ciò non può non ravvisarsi un’intrinseca contraddittorietà.
Così operando, oltretutto, la Commissione ha reso le dichiarazioni dei candidati sull’apporto individuale prive di qualsivoglia utilità ai fini della procedura.
Le difese dell’Ateneo e del controinteressato – con argomentazioni in buona parte coincidenti – tentano di spiegare tale operato prospettando una distinzione tra individuazione dell’apporto (che sarebbe stata effettuata utilizzando tutti i menzionati criteri) e valutazione dell’apporto (che sarebbe stata effettuata tramite il criterio del posizionamento).
Dette argomentazioni non persuadono per almeno due ordini di ragioni.
In primo luogo, non si comprende perché, se le due attività erano differenti, uno (e soltanto uno) dei criteri sia stato utilizzato per entrambe: ciò avrebbe, quantomeno, richiesto una giustificazione motivazionale, che però difetta totalmente.
In secondo (e più dirimente) luogo, gli altri criteri risultano, sul piano meramente astratto, in ogni caso inutili e sovrabbondanti:
– a fronte del posizionamento del nome, l’apporto individuale risultava già enucleabile e distinguibile, con conseguente non necessità di utilizzare tali altri criteri;
– nell’ipotesi di mancato posizionamento del nome, l’apporto individuale avrebbe potuto sì essere individuato tramite tali altri criteri, ma non sarebbe poi stato possibile in alcun modo valutarlo.
Per quanto concerne l’interesse del ricorrente a far valere questo vizio, è sufficiente osservare che egli:
– ha ricevuto un punteggio inferiore rispetto al controinteressato in relazione a questa specifica voce (6,8 punti a fronte di 7);
– ha reso, a differenza del controinteressato, la dichiarazione sull’apporto individuale, che non è stata in alcuna misura utilizzata dalla Commissione, nonostante la previsione del bando e quanto stabilito dalla stessa Commissione.
Analogamente a quanto evidenziato al § II.1.3.1., tali elementi (unitamente all’assenza di contestazioni specifiche ad opera delle altre parti) configurano un sufficiente principio di prova dell’esito migliorativo che può derivare al ricorrente dall’accoglimento del ricorso sotto tale profilo.
II.1.3.3. Il terzo motivo è fondato alla luce delle dirimenti considerazioni che seguono.
Questo Tribunale, in occasione della sua seconda pronuncia resa sulla vicenda, aveva «riten[uto] affetto da evidente contraddittorietà il giudizio espresso con riferimento all’attività clinica, stante il riportato rilievo della mancata documentazione dell’esperienza svolta dal Prof. OMISSIS, soprattutto a fronte della certificazione, da parte del ricorrente, della esecuzione di 4164 interventi chirurgici come primo operatore, pacificamente riconosciuta dalla commissione […] “ben documentata”» (così il § 10.6.1. della sentenza 4699/2023).
Il Consiglio di Stato, nel respingere in parte qua l’appello incidentale del Prof. OMISSIS, ha statuito come segue: «in primo luogo non è ragionevole “marginalizzare” nell’ambito di una valutazione comparativa per la nomina di un professore universitario in urologia l’attività clinica rispetto all’esperienza didattica e scientifica, laddove in ambito medico l’attività formativa e di ricerca si integrano necessariamente con l’attività assistenziale (come si evince dalle previsioni di cui al decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999 recante la “disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”, si veda in particolare art. 1).
Inoltre, non sono state oggetto di critica specifica le statuizioni della sentenza che hanno (correttamente) ritenuto illogica la preferenza accordata al controinteressato in ragione del divario in concreto esistente tra i due candidati nella casistica operatoria: divario oggettivamente apprezzabile tra chi – come il ricorrente- ha “ben documentato” l’esecuzione di oltre 4.000 interventi chirurgici quale primo operatore e chi – come il controinteressato- non ha allegato alcuna casistica operatoria (come emerge dalla Relazione Finale individuata quale all. n. 2 al verbale n. 1).
Peraltro, sotto tale profilo è censurabile la mancata ponderazione dei singoli criteri di valutazione da parte della Commissione nei termini correttamente riconosciuti dalla sentenza» (così il § 5.2.7. della sentenza 6783/2024).
Il dictum giudiziale non è stato, all’evidenza, rispettato dalla Commissione nella misura in cui ha:
– per un verso, attribuito un punteggio complessivo per l’attività clinica superiore al controinteressato (9,2 punti) rispetto al ricorrente (9 punti);
– per altro verso, ha attribuito soltanto 1 punto al ricorrente per la sua casistica operatoria.
Se è vero che, a livello generale e astratto, la casistica operatoria non è da sola dirimente e risolutiva nella selezione di un Professore universitario in ambito medico, è altrettanto vero che, nel caso specifico e concreto, il Giudice Amministrativo ha ritenuto che fra i due candidati vi fosse un documentato «divario oggettivamente apprezzabile» che avrebbe dovuto essere adeguatamente ponderato e valorizzato e, invece, non lo è stato neppure minimamente.
Per quanto riguarda la valutazione dell’attività in campo clinico, dunque, l’operato della Commissione è manifestamente viziato tenuto conto del più penetrante effetto conformativo del giudicato amministrativo esistente inter partes.
II.1.4. Il quarto motivo, in quanto espressamente proposto in via subordinata rispetto agli altri tre, non dev’essere esaminato alla luce:
– della vincolatività, per il giudice, della graduazione operata dalla parte (Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5);
– della non configurabilità di una delle eccezionali ipotesi in cui il giudice è tenuto a prescindere da tale graduazione, in quanto la – in tesi – illegittima composizione della Commissione (per incompatibilità di uno dei commissari) «non si identifica con il difetto di titolarità ad esercitare un potere ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990 [e, dunque, con il vizio di incompetenza], atteso che la commissione […] non è l’organo deputato ad esprimere all’esterno la volontà dell’ente» (Cons. Stato, Sez. V, 5 dicembre 2022, n. 10641).
II.2. L’esito dello scrutinio del ricorso principale impone di esaminare il ricorso incidentale proposto dal controinteressato.
Il Collegio lo reputa destituito di giuridico fondamento e, pertanto, da respingere.
II.2.1. Il primo motivo non è fondato, in quanto non si ravvisa alcuna irragionevolezza o contraddittorietà nella scelta di attribuire, nell’ambito di un totale 40 punti per le pubblicazioni, 10 punti alla produzione scientifica complessiva e 30 punti per le singole pubblicazioni presentate.
Per un verso, il venticinque per cento del punteggio relativo alle pubblicazioni, nonché il venti per cento del punteggio massimo conseguibile, rappresentano una “quota” certamente significativa, che non può ritenersi inadeguata a valorizzare tale aspetto del curriculum dei candidati.
Per altro (e più dirimente) verso, si sarebbe semmai esposta a censura una diversa scelta della Commissione: una “eccessiva” valorizzazione della produzione complessiva, a (necessario) discapito delle singole pubblicazioni presentate, avrebbe potuto rivelarsi elusiva del bando, nella parte in cui stabiliva un numero massimo di pubblicazioni presentabili.
L’attività scientifica dei candidati doveva essere prevalentemente valutata sulla base delle pubblicazioni presentate, entro il richiamato limite massimo, potendo la produzione complessiva fungere da fattore “integrativo” e “complementare”, ma non “prevalente” (come invece pretende il controinteressato).
Sotto questo profilo, l’operato della Commissione risulta perciò conforme alle previsioni del bando.
II.2.2. Il secondo motivo è da disattendersi tenuto conto che, come già ricordato, questo Tribunale ha già affermato che la prevalenza dell’attività scientifica più recente risulta «intrinsecamente non ragionevole in quanto, se la ratio della previsione del bando che prevede, quale requisito di partecipazione, la presentazione di almeno una pubblicazione riferita all’ultimo quinquennio è quella di favorire la selezione di docenti la cui attività di ricerca sia non troppo risalente nel tempo, ciò non implica necessariamente che le pubblicazioni inerenti tale periodo siano per ciò solo maggiormente rilevanti, dovendosi il livello della produzione scientifica dei candidati valutare con riferimento a parametri oggettivi e sostanziali (quali impact factor, collocazione editoriale, numero delle citazioni)» (così il § 10.6.3. della sentenza 4699/2023).
Anche il Consiglio di Stato ha osservato che «il bando non privilegiava le pubblicazioni più recenti, ma solo richiedeva, quale requisito di partecipazione, che almeno una pubblicazione fosse riferita all’ultimo quinquennio, così assicurando che l’attività di ricerca del docente fosse non troppo risalente nel tempo, ma al contempo senza attribuire maggiore rilevanza alle pubblicazioni inerenti tale periodo: di qui la correttezza della sentenza che se, per un verso, ha riconosciuto l’illegittimità di una valutazione fondata su un criterio postumo e nient’affatto previsto dal bando, per altro verso ne ha correttamente rilevato l’intrinseca irragionevolezza dato che il livello della produzione scientifica dei candidati deve valutarsi con riferimento a parametri oggettivi e sostanziali (quali l’impact factor, la collocazione editoriale e il numero delle citazioni), non potendo accordarsi di per sé prevalenza alla più recente attività di ricerca» (così il § 5.2.9. della sentenza 6783/2024).
La Commissione ha comunque attribuito un “peso” alla più recente attività (attribuendo al controinteressato il doppio del punteggio rispetto al ricorrente), il che entro certi limiti non si espone a censura, dal momento che il non dover eccessivamente enfatizzare tale aspetto non implica doverlo radicalmente obliterare.
Pretendere che sia eccessivamente enfatizzato, come fa il controinteressato, si rivela contrastante con il vincolo del giudicato esistente inter partes: da ciò non può che conseguire l’infondatezza della doglianza.
II.2.3. Il terzo motivo va scrutinato ai soli fini dell’effetto conformativo, dato che le ragioni della fondatezza del terzo motivo del ricorso principale (supra § II.1.3.3.) rendono comunque necessaria una rinnovazione totale della valutazione dell’attività clinica.
Il motivo in questione non è fondato.
I dubbi del controinteressato sull’effettivo svolgimento, da parte del ricorrente, dell’incarico di Responsabile della UOSD di Urologia presso il Policlinico Casilino risultano smentiti dalla documentazione versata in atti dallo stesso ricorrente; in particolare:
– la Direzione V-Gestione del Personale e Sistemi Operativi di Gestione dell’Ateneo ha certificato, tra l’altro, che al Prof. OMISSIS «è stato conferito dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico Tor Vergata”, a decorrere dal 02/01/2006, un incarico ai fini assistenziali, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 517 del 1999, di Responsabile dell’Unità Semplice di “Urologia Oncologica” afferente all’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Urologia e Andrologia del Policlinico Casilino in forza dell’atto convenzionale sottoscritto tra il Policlinico Tor Vergata e l’ ASL RM/B in data 29/12/2005 in attuazione del Protocollo d’Intesa Regione Lazio/Università Tor Vergata del 18/02/2005» (doc. 1 della produzione documentale del 13 novembre 2024);
– il Policlinico Tor Vergata dava atto «[del]l’impegno a tempo pieno presso il citato Policlinico Casilino-ASL RM/B, nonché [del]l’incarico di Responsabile di struttura», al fine di ritenere incompatibile lo svolgimento di ulteriore attività specialistica assistenziale presso sedi esterne (doc. 4 della produzione documentale del 13 novembre 2024);
– lo stesso Policlinico a certificato che egli «presta servizio con incarico assistenziale ex art.5 del D.Lgs.517/99 di Responsabile della U.O.S. “Urologia Oncologica” afferente alla U.O.S.D. “Urologia e Andrologia” del Policlinico Casilino – ASL RM B in forza della convenzione stipulata tra l’ASL RMB e la Fondazione PTV in data 21-29.12.2005, in attuazione del Protocollo d’Intesa tra la Regione Lazio e l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata del 18.02.2005» (doc. 9 della produzione documentale del 13 novembre 2024);
– dal carteggio intercorso fra il Prof. OMISSIS e il Policlincio Tor Vergata (docc. 13 e 14 della produzione documentale) si evince una divergenza di vedute in ordine alla quantificazione dell’indennità goduta dal primo per l’incarico in questione e, dunque, che un’indennità fosse comunque percepita, dal che si desume che l’incarico fosse effettivamente svolto.
La documentazione che precede rende non necessario ai fini del decidere alcun ulteriore approfondimento istruttorio, in quanto la doglianza risulta ex actis infondata.
II.3. Il ricorso incidentale proposto dal ricorrente, alla luce dell’esito dello scrutinio di quello proposto dal controinteressato, va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Il vizio dell’operato della Commissione con esso denunziato era difatti unicamente finalizzato, tenuto conto dello strumento processuale utilizzato, a paralizzare o comunque limitare gli effetti dell’eventuale accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale proposto dal controinteressato.
La ritenuta infondatezza di tale motivo (supra § II.2.2.) fa sì che tale interesse debba reputarsi venuto meno.
II.4. Scrutinate tutte le proposte impugnazioni, resta da statuire sulla richiesta del ricorrente di condanna dell’Ateneo a dichiararlo vincitore della procedura concorsuale.
Tale richiesta non può essere accolta, in quanto ad essa osta, innanzitutto, la decisione del Consiglio di Stato che, ritenendo fondato – come si è visto – il motivo dell’appello principale relativo alla mancata valutazione di taluni titoli, ha affermato che «tali titoli non possono essere valutati in questa sede, ostandovi il disposto di cui all’art. 34 comma 2 c.p.a. (“in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”)» (così il § 9.9. della sentenza n. 6783/2024); in conclusione ha ribadito che la fondatezza del richiamato motivo comporta la «necessità che la nuova Commissione nominata provveda a rivalutare i titoli – l’attività convegnistica, il conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, il dottorato di ricerca e il conseguimento di borse di studio per attività di ricerca – dei quali illegittimamente non si è tenuto conto nella precedente valutazione, previa specificazione dei relativi criteri» (§ 11.1. della stessa sentenza).
Dal momento che il giudicato inter partes impone un’ulteriore attività valutativa da parte dell’Ateneo, questo Tribunale non può statuire in senso difforme.
In ogni caso, i termini dell’accoglimento del ricorso principale (supra §§ II.1.–II.1.4.) non consentono di ritenere che non residui alcun margine di esercizio della discrezionalità e che non siano necessari adempimenti istruttori che l’Amministrazione debba compiere (queste essendo le condizioni per la condanna al rilascio del provvedimento richiesto: artt. 31, comma 3, e 34, comma 1, lett. c), secondo periodo, cod. proc. amm.).
L’esercizio della residua discrezionalità dovrà essere effettuato con particolare rigore quanto al rispetto del vincolo conformativo derivante dal complessivo decisum del Giudice Amministrativo.
II.5. Riepilogativamente, l’accoglimento del ricorso principale implica che la Commissione dovrà – oltre che valutare i titoli la cui valutazione è stata ritenuta doverosa dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6783/2024, previa specificazione dei relativi criteri – procedere a:
– riformulare i criteri di valutazione delle pubblicazioni, in ciò:
— tenendo conto anche degli indici bibliometrici;
— evitando la previsione di punteggi astrattamente non conseguibili;
— stabilendo una ponderazione fra i diversi criteri valutativi (che essa stessa aveva individuato) degli apporti individuali dei candidati nei lavori in collaborazione, senza attribuire esclusiva rilevanza a quello (comunque utilizzabile) del posizionamento del nome;
– riformulare i criteri di valutazione dell’attività clinica, avendo cura di non marginalizzare il divario riscontrato dal giudicato di cui alla sentenza n. 4699/2023 di questo Tribunale (confermata, sul punto, dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6783/2024).
Il ricorso incidentale proposto dal controinteressato va respinto alla luce dell’infondatezza delle censure che con esso sono state proposte (e anche di tale infondatezza la Commissione dovrà tener conto), con conseguente improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso incidentale proposto dal ricorrente.
II.6. La regolamentazione delle spese di lite avviene, in deroga al criterio della soccombenza, disponendone l’integrale compensazione fra tutte le parti, avuto riguardo all’andamento complessivo dell’annosa vicenda sostanziale, al mancato accertamento della spettanza del bene della vita anelato e alla particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando nel giudizio indicato in epigrafe:
– accoglie per quanto di ragione il ricorso principale e, per l’effetto, annulla, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, il D.R. 2311/2023 prot. n. 0047196 del 29 settembre 2023 e gli atti ad esso presupposti, con salvezza delle ulteriori determinazioni amministrative;
– respinge il ricorso incidentale proposto dal controinteressato;
– dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto dal ricorrente per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate fra tutte le parti.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente FF
OMISSIS, Referendario
OMISSIS, Estensore
Pubblicato il 24 gennaio 2025