Con sentenza n. 4003 del 24 febbraio 2025, il TAR del Lazio ha stabilito che le presunte aporie tra i sistemi di finanziamento delle Università statali e di quelle non statali legalmente riconosciute con riguardo alla spesa destinata alla copertura degli esoneri dalla contribuzione universitaria sono solo apparenti.
Ad avviso del Tribunale, il dovere delle Università private di garantire il diritto allo studio secondo le modalità previste dallo Stato deriva proprio dal loro riconoscimento legale, il quale attribuisce all’ente privato una funzione pubblicistica, che, da un lato, lo autorizza a rilasciare titoli di studio aventi valore legale e, dall’altro, lo obbliga a rispettare il nucleo centrale del diritto allo studio, che comprende anche le regole sull’accesso al diritto stesso.
Ciò chiarito, il Collegio ha sostenuto che il sistema di contribuzione delle Università non statali legalmente riconosciute previsto dai gravati decreti ministeriali recanti i criteri di riparto del contributo ex L. 243/1991 per le Università non statali non telematiche sia adeguato, poiché esprime il giusto equilibrio tra efficienza ed equità, conciliando l’obiettivo della remuneratività dell’attività svolta dagli Atenei privati con la garanzia del nucleo essenziale del diritto allo studio, proprio della funzione pubblica svolta.